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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10033/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10033/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RIVA ANGELO, elettivamente domiciliati presso C.F._2
il difensore avv. RIVA ANGELO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNI LUCA, Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERNI LUCA
BANCO BP SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCE MICHELE, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CROCE MICHELE
JULIA TF SOLUTION SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCARDI P.IVA_2
EMILIANO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FACCARDI EMILIANO
CONVENUTI
con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARIACOSTANZA, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il difensore avv. ROSSI MARIACOSTANZA
pagina 1 di 20 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale : accertata e dichiarata la responsabilità di UL LI ON s.p.a., già
[...]
, quale banca trattaria e CO BP SP quale banca negoziatrice nonché del sig. Controparte_3
per i fatti come esposti in premessa e precisamente per il pagamento dell'assegno n. Controparte_1
0002050987-03 del 08/11/2013 di euro 20.000= nonché dell'assegno n. 0002050989-05 del 10/01/2014 di euro 45.000=, nei confronti di soggetti inesistenti e diversi dagli indicati e/o legittimi prenditori e comunque risultati contraffatti, condannare i convenuti, in solido tra di loro o in relazione alle rispettive responsabilità , al risarcimento in favore degli attori dell'importo complessivo di euro 65.000= oltre agli interessi legali dalle date di emissione degli assegni fino alla presente domanda ed agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Spese e compensi di causa, anche della fase di mediazione, interamente rifusi.
In via istruttoria, si reitera l'ammissione dei seguenti mezzi :
- interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli: Controparte_1
1) Vero che io stesso indicavo al sig. il nominativo delle società a cui intestare gli Parte_1
assegni per investire i suoi riSPrmi;
2) vero che l'assegno di euro 45.000= che mi si rammostra ( doc. 5 di parte attrice ) è stato emesso dal sig. in favore della società “GB” e a me consegnato;
Parte_1
3) Vero che l'assegno di euro 20.000= che mi si rammostra ( doc. 4 di parte attrice ) è stato emesso dal sig. in favore della società “Progetto Markitalia Broker srl” e a me consegnato. Parte_1
- Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta UL LI ON SP
l'esibizione in giudizio degli originali degli assegni per cui è causa e precisamente : a) assegno n.
0002050987-03 del 08/11/2013 di euro 20.000= traente , banca trattaria Parte_1 [...]
agenzia di Rovato;
b) assegno n. 0002050989-05 del 10/01/2014 di euro 45.000= CP_3
traente , banca trattaria agenzia di Rovato;
e ciò al fine di Parte_1 Controparte_3
meglio verificare ictu oculi la presenza di alterazioni sui titoli .
pagina 2 di 20 - Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale n. RG 15286/2020 Tribunale di
ES .
- Si chiede altresì, in via subordinata, CTU al fine di verificare il grado di alterazione dei titoli oggetto di causa
Per parte convenuta CP_1
In via preliminare: - si chiede di essere autorizzati ai sensi dell'art. 269, 2° comma c.p.c., alla chiamata in causa del Signor residente in [...], sia in Controparte_2 proprio che quale Agente ed Amministratore di fatto delle agenzie assicurative “ ( CP_2 [...]
Progetto Markitalia Broker S.r.l., Toninelli Controparte_4 Controparte_5
Broker), all'uopo chiedendosi espressamente il differimento della prima udienza già fissata.
Nel merito: - respingere la domanda attorea poiché infondata, indimostrata, non provata o come meglio per tutte le ragioni di cui alle premesse del presente atto.
In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare il Signor
nonché gli istituti di credito UL LI ON s.p.a. e CO BP, a tenere Controparte_2
indenne e manlevare, in solido tra loro e/o alternativamente, per quanto di rispettiva responsabilità, il
Signor della richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, siccome estraneo alla sua Controparte_1
materiale esecuzione nei confronti dei SIi e tenuto anche conto che il Tribunale Parte_1 CP_6
di ES si è già espresso assolvendo il convenuto per i fatti sottesi per loro insussistenza.
In linea istruttoria - con ogni e più ampia riserva di dedurre ai sensi e per gli effetti dell'Art. 183, 6° comma c.p.c., si chiede fin da ora l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale RG15286/20
Tribunale di ES, nonché ammettersi prove orali per interpello e testi sulle parti assertive di cui alle premesse del presente atto con riserva di indicazione testimoniale.
Con tutte le conseguenze del caso e di legge ivi compresa la vittoria delle spese di lite, maggiorazione del 15%, IVA e CPA come per legge sugli imponibili e con distrazione delle spese in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Tali conclusioni devono intendersi integrate con le istanze istruttorie contenute nelle 2° e 3° memorie ex Art. 183, 6° comma rispettivamente depositate 16/11/2022 e 6/12/2022.
Per parte convenuta CO BP s.p.a.:
NEL MERITO:
pagina 3 di 20 - In via principale: Per i motivi e le ragioni esposte nei propri atti, respingersi tutte le domande proposte dagli attori, dal convenuto sig. e dal terzo chiamato sig. nei confronti di CO BP. CP_1 CP_2
- In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria attorea, accertarsi e determinarsi l'eventuale concorso di responsabilità delle parti convenute e del terzo chiamato anche in concorso con gli attori, e determinarsi l'eventuale relativa quota risarcitoria.
IN OGNI CASO: Compenso e spese di lite interamente rifusi, oltre 15% rimborso spese generali, 4%
CPA ed IVA in quanto dovuta.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che gli assegni oggetto di contestazioni furono messi all'incasso dal SI Controparte_2
come da doc. 3 e 4 che si mostrano al teste.
2)Vero che il SI negli anni tra il 2008 ed il 2015 era persona ben conosciuta e Controparte_2
stimata nella zona di Soncino (CR) avendo in essere varie attività imprenditoriali e familiari nel campo assicurativo ed essendo stato anche membro e/o Presidente della sede locale del Rotary club.
3)Vero che il SI , anche in conseguenza delle varie attività imprenditoriali e Controparte_2 familiari in campo assicurativo, era conosciuto presso lo l'agenzia di CO BP (allora Banca
Popolare di Crema) sita in Soncino (CR), ed era ivi solito operare direttamente su vari conti correnti in essere preso detta agenzia.
4)Vero che presso detta agenzia negli anni 2013 e 2014 era acceso un conto corrente a favore della società Progetto Markitalia Broker s.r.l. come risulta dai documenti n.6 e 7 che si mostrano al teste anche per conferma.
5)Vero che su detto conto corrente il SI , negli anni suddetti, aveva ampia Controparte_2
delegale ad operare come risulta dal documento n.8 che si mostra al teste anche per conferma.
Si indicano come testi per tutti i capitoli sopra dedotti, i SIi C/o CO BP Testimone_1
s.p.a., Filiale di Sospiro (CR), di Via Puerari 26, C/o CO BP s.p.a., Filiale di Testimone_2
Soncino (CR), Largo Manzella 9.
- Si chiede l'abilitazione a prova contraria con i suddetti testi, in caso di ammissione di prove orali dedotte dalle controparti
Per parte convenuta UL LI ON s.p.a.:
pagina 4 di 20 in via principale, in rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. Parte_1
e della sig. quali traenti degli assegni per cui è causa nei confronti di UL
[...] Parte_2
LI ONs SP quale Banca trattaria;
in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande svolte nei confronti di UL LI ONs SP, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da UL LI ONs SP a nessuna delle parti in causa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno
Con svolta dagli attori nei confronti di , determinare il danno risarcibile, tenendo conto della condotta gravemente colposa degli attori nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e del grado di responsabilità ascrivibile a ciascuna delle parti in causa;
in ogni caso: beneficio di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori come per legge
Per parte terza chiamata:
In via preliminare di merito: respingersi ogni domanda/conclusione svolta nei confronti del terzo chiamato per intervenuta prescrizione del diritto azionato. Controparte_2
In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande svolte nei confronti del terzo chiamato CP_2
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutto quanto emerso fino ad ora. In ogni caso
[...] riconoscere l'estraneità del SI ai fatti di causa e in caso di accoglimento della domanda di CP_2
parte attrice condannare gli istituti di credito, nonché il SI , ciascuno in ragione Controparte_1
della propria responsabilità.
In via istruttoria: ci si riporta a tutte le istanze istruttorie, qui da intendersi come integralmente ritrascritte, di cui alle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nn. 2 e 3 insistendo per le prove ivi dedotte ed opponendoci ad ogni contraria istanza formulata da parte avversa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori convenivano in giudizio
CO BP s.p.a. (già e UL LI ON s.p.a., (già Controparte_1 CP_8 [...]
. Controparte_9
Allegavano gli attori che tra la fine dell'anno 2013 e gli inizi del 2014 si erano avvalsi, per la gestione pagina 5 di 20 dei propri investimenti, della consulenza di allora regolarmente iscritto all'Albo dei Controparte_1
promotori finanziari, consegnando allo stesso vari assegni bancari intestati alle società di investimento da egli indicate.
Allegavano, altresì, che accortisi di essere stati vittime di una truffa perpetrata dal suddetto promotore,
a seguito delle denunce e del relativo procedimento penale, avevano scoperto che due assegni dell'importo complessivo di euro 65.000,00, consegnati a a scopo di investimento, Controparte_1
erano stati contraffatti e comunque incassati da soggetti diversi dal beneficiario e/o da soggetti inesistenti o privi di legittimazione cartolare.
Allegata la responsabilità di anche per violazione delle norme che disciplinano Controparte_1
l'esercizio dell'attività professionale di promotore finanziario (artt. 23 – 31 – 108 – 109 del TUF nonché della Delibera SO n. 16190 del 29/10/2017), eccepita la nullità dei contratti (ex art. 23 TUF ed ex art. 1418 – 1325 c.c.) e, comunque, la loro annullabilità per dolo, allegata la responsabilità per violazione dell'art. 43 legge assegni della banca negoziatrice (oggi CO BP) e della banca trattaria
(oggi UL LI ON s.p.a,) chiedevano la condanna dei convenuti, in solido tra loro o in relazione alle rispettive singole responsabilità, al pagamento della somma di €.65.000,00, oltre agli interessi legali di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c., a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva che, allegata la propria estraneità ai fatti contestati, precisava che, Controparte_1
avendo svolto attività di collaboratore e subagente per le agenzie assicurative facenti parte del c.d.
Gruppo , aveva collocato i prodotti e/o le polizze che gli aveva suggerito CP_2 Controparte_2
di promuovere.
Allegato di essersi limitato a ritirare materialmente gli assegni per consegnarli a Controparte_2
allegava che era stato questi ad essere “materialmente intervenuto sugli assegni, ad insaputa di tutti, ivi compreso del SI contraffacendoli e modificando il nominativo del beneficiario/prenditore CP_1
del titolo per consentire ad altri (in pratica ad enti o società al medesimo riconducibili) di CP_2 incassarli indebitamente ed illegittimamente”.
Allegata, pertanto, la responsabilità di in solido, ovvero, alternativamente, con gli Controparte_2 istituti di credito che, “nonostante l'evidente contraffazione degli assegni, li hanno comunque negoziati per l'incasso senza dar corso ad alcuna verifica …. tutto ciò, presumibilmente, in attuazione di una patente connivenza con il SI chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa di CP_2
il rigetto della domanda o, in subordine, la condanna del terzo chiamato o delle Controparte_2
pagina 6 di 20 società convenute a tenerlo indenne o manlevarlo.
Si costituiva CO BP s.p.a. che, eccepita la genericità ed indeterminatezza della domanda, negava la contraffazione degli assegni per cui è causa rappresentando che gli stessi erano intestati a società all'epoca esistenti e riconducibili al gruppo assicurativo della famiglia ed erano stati posti CP_2 all'incasso da imprenditore ben conosciuto in loco. Controparte_2
Contestava, altresì, la sussistenza del danno in assenza di un effettivo beneficiario eventualmente insoddisfatto dai pagamenti in oggetto e la sussistenza del nesso di causa tra il comportamento tenuto dall'istituto di credito e il danno asseritamente subito, il quale, in realtà, “appare imputabile esclusivamente a terzi (colui o coloro che hanno perpetrato la truffa) ed agli odierni attori che, all'evidenza, hanno avuto un comportamento assolutamente incauto e connotato da grave leggerezza nell'affidare i propri investimenti”.
Contestava, altresì, l'eventuale diritto alla corresponsione degli interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. stante la natura illiquida del credito risarcitorio.
Si costituiva che rappresentava che gli assegni risultavano intestati a Controparte_10 società effettivamente esistenti e posti all'incasso da persona che appariva legittimata, rilevando di aver provveduto al pagamento degli stessi dopo averne verificato la correttezza formale, in assenza di alterazioni iuctu oculi evidenti.
Allegato che la responsabilità ex art. 43 L. Assegni poteva sussistere solo nei confronti dell'effettivo beneficiario del titolo, contestata la sussistenza del nesso di causa tra il pagamento degli assegni e il danno allegato dagli attori, chiedeva fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva degli attori chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Si costituiva il terzo chiamato il quale, allegato di essere stato chiamato sulla base di un titolo diverso da quello fatto valere dagli attori nei confronti del convenuto allegava che per il reato di truffa CP_1
era stata pronunciata sentenza di assoluzione.
Eccepiva la prescrizione con riguardo all'eventuale responsabilità extracontrattuale, allegando che nessuna azione contrattuale poteva essere promossa nei suoi confronti essendo rimasto estraneo ai rapporti contrattuali conclusi tra gli attori e Controparte_1
Allegato che quest'ultimo aveva gestito in via esclusiva i riSPrmi che gli erano stati affidati dagli pagina 7 di 20 attori, condivise le argomentazioni attoree in merito alla responsabilità degli istituti di credito convenuti, concludeva come in epigrafe indicato.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.
I. La domanda nei confronti di Controparte_1
Gli attori, allegato di essere stati seguiti nell'investimento dei loro riSPrmi da Controparte_1 all'epoca iscritto all'Albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, premesso di non aver alcuna conoscenza e esperienza di investimenti finanziari, allegavano di aver seguito i suggerimenti che di volta in volta proponeva, spiegando solo verbalmente i diversi prodotti finanziari, senza CP_1
rilasciare alcuna documentazione né facendo firmare alcun contratto o prospetto informativo.
Allegavano che, di prassi, consegnavano a gli assegni corrispondenti all'importo da Parte_3
investire e, solo successivamente, il promotore consegnava loro copia della documentazione apparentemente attestante l'investimento effettuato.
Nello specifico allegavano la consegna a di due assegni, tratti dall'attore sul CP_1 Parte_1 conto corrente cointestato con che venivano contraffatti nell'indicazione del Parte_2
beneficiario (uno dei quali soggetto inesistente).
Precisavano, altresì, che era stata consegnata esclusivamente una “Contract Note” emessa da certa
Victory AP intestata agli attori, che confermava l'acquisto di quote bonds in Victory AP per euro 45.000,00, con cedola annuale e scadenza 13/01/2019 segnalando, inoltre, che Victory AP ha sede in Malta, è riconducibile al e non è autorizzata a collocare prodotti finanziari in Italia dalla CP_1
SO.
Allegato, pertanto, di essere stati vittime di una truffa perpetrata dal convenuto, come statuito da sentenza penale di condanna, allegavano, altresì, la responsabilità del convenuto a titolo di violazione della normativa disciplinante l'esercizio dell'attività professionale di promotore finanziario evidenziando che questi non aveva redatto e rilasciato alcun contratto scritto, aveva agito senza essere iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari, aveva ricevuto dai clienti assegni intestati a soggetti diversi rispetto a quelli destinatari dei presunti investimenti ritenendo, pertanto, tali contratti affetti da nullità ex art. 23 TUF e ex art. 1418 – 1325 c.c. e comunque annullabili per dolo ( art. 1439 c.c. ).
pagina 8 di 20 Ciò premesso, parte attrice chiede la condanna del convenuto (in solido con gli istituti di CP_1
credito che pacificamente rispondono ad altro titolo) al solo risarcimento del danno, senza formulare domande di dichiarazione della nullità o annullabilità del contratto o dei contratti di investimento asseritamente conclusi in sede di consegna degli assegni per cui è causa e senza formulare domande ripetitorie.
I fatti come allegati, paiono doversi sussumere nell'ambito della c.d. truffa contrattuale, lamentandosi gli attori di essere stati indotti dal convenuto a concludere contratti di investimento sostanzialmente inesistenti, integrandosi il danno degli attori nel pagamento dei due titoli di credito consegnati in forza di tali inesistenti investimenti.
Premesso che il provvedimento che ha definito il procedimento instaurato nei confronti del convenuto e del terzo chiamato con riguardo al capo di imputazione per reato di truffa ai danni CP_1 CP_2
degli odierni attori (che, peraltro, non riporta indicazione degli assegni di cui al presente giudizio) non
è né una sentenza di condanna (come pare allegare l'attore) né una sentenza di assoluzione (come pare sostenere il convenuto e il terzo chiamato) ma una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, la domanda nei confronti di merita certo accoglimento. CP_1
Parte convenuta non ha contestato né di aver ricevuto gli assegni per effettuare un investimento, né la violazione della normativa specifica in tema di intermediazione finanziaria, né la sostanziale inesistenza dell'investimento o degli investimenti a fronte del quale o dei quali ha ricevuto i due assegni per cui è causa, né la loro successiva alterazione, essendosi limitato ad allegare di aver eseguito le indicazioni del terzo chiamato e di aver consegnato gli assegni a questi che li Controparte_2 avrebbe contraffatti e posti all'incasso.
La gravità delle violazioni poste in essere dal convenuto nella gestione degli investimenti per cui è causa è di portata tale da escludere che questi potesse essere in bona fede convinto della destinazione di tali assegni all'acquisto di un prodotto finanziario non meglio delineato.
A diversa conclusione non si giunge neppure ritenendo che gli assegni siano stati destinati ad un investimento presso Victory AP come dal documento denominato “Contract Note” che gli attori allegano essere stato consegnato dal convenuto.
Al di là dell'incongruenza tra da data dell'assegno di euro 45.000,00 (emesso nel 2013) e la data indicata nella Contract Note (2017) su cui, peraltro, nessuno ha svolto osservazioni, non è contestato che Victory AP abbia sede in Malta, sia riconducibile al e non sia autorizzata a collocare CP_1
prodotti finanziari in Italia dalla SO (come allegato in atto di citazione).
pagina 9 di 20 II. Le domande nei confronti degli istituti di credito: la legittimazione del traente
Le domande formulate nei confronti degli istituti degli istituti di credito hanno natura contrattuale, trovando fonte nella convenzione di emissione degli assegni, con riguardo alla banca trattaria, e nel c.d. contatto sociale, con riguardo alla banca negoziatrice (sul punto cfr. C. Cass. S.U. 12477/2018 in parte motiva).
Tanto premesso la difesa di UL LI ONs SP ha eccepito la carenza di legittimazione del traente l'assegno parendo allegare, nella sostanza, che, in ipotesi di pagamento dell'assegno a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, l'unico legittimato alla domanda risarcitoria sarebbe l'effettivo beneficiario insoddisfatto, ritenendo sussistere la legittimazione del traente all'azione solo nell'ipotesi in cui questi sia chiamato ad un secondo pagamento dall'effettivo beneficiario insoddisfatto.
Ritiene questo Giudice che tale argomentazione non sia condivisibile.
La banca trattaria e la banca negoziatrice sono tenute a termini contrattuali al pagamento dell'assegno nei confronti del traente e, pertanto, questi è certamente legittimato alla richiesta di risarcimento dei danni nel caso in cui l'assegno sia stato pagato a soggetto inesistente o sia stato pagato nonostante l'evidente alterazione.
Quanto alla legittimazione dell'attrice, su cui alcun rilievo è stato posto dalle parti, basti rilevare che la pacifica cointestazione del conto corrente sul quale sono stati tratti gli assegni comporta una presunzione di contitolarità della provvista, dovendosi ritenere che il traente abbia agito anche in rappresentanza del contitolare del conto corrente.
III. Gli assegni portati all'incasso
Gli assegni, emessi dall'attore sul conto corrente cointestato n. 1227- 9 acceso presso la filiale di
Rovato di oggi in contestazione sono: Controparte_3
a) l'assegno n. 0002050987-03 del 08.11.2013 di €.20.000,00 traente , banca trattaria Parte_1
(ora UL LI ON s.p.a.) prenditore indicato nel titolo “Credit Controparte_3
Progetto Markitalia Broker s.r.l.”, banca negoziatrice (ora CO BP s.p.a.); CP_8
b) l'assegno n. 0002050989-05 del 10.01.2014 di euro 45.000,00 traente , banca Parte_1
trattaria (ora UL LI ON s.p.a.) prenditore apparente “Progetto Controparte_3
Markitalia Broker s.r.l.”, banca negoziatrice (ora CO BP s.p.a.). CP_8
pagina 10 di 20 Gli assegni sono stati prodotti dagli attori solo in fotocopia non avendo UL LI ON s.p.a. dato seguito all'ordine di esibizione avendone dichiarato lo smarrimento.
Parte attrice, nell'atto introduttivo, allega che l'assegno sub a) è stato emesso a favore di soggetto non esistente e che “risulta alterato”.
Dalla lettura della memoria istruttoria si evince che l'allegata alterazione dovrebbe riguardare il nome del beneficiario allegando parte attrice che l'assegno era emesso a favore di “Progetto Markitalia
Broker s.r.l.” e non di “Credit Progetto Markitalia Broker s.r.l.” come riportato nel titolo di credito.
Quanto all'assegno sub b) parte attrice allega che l'assegno risulta contraffatto essendo state: cancellate le sigle GB (che all'evidenza costituiva l'indicazione dell'originario beneficiario), contraffatta la parola “Progetto” ed aggiunte le parole “Progetto Markitalia Broker”.
IV. La responsabilità della banca negoziatrice
La banca negoziatrice è tenuta a verificare la regolarità formale del titolo posto all'incasso e la legittimazione del soggetto che pone l'assegno all'incasso.
Nel caso in esame è indubbio che vi è stata responsabilità della banca nel permettere la negoziazione dell'assegno indicato al punto che precede sub a) in quanto emesso a favore di soggetto inesistente. La circostanza, allegata da parte attrice che a sostegno ha prodotto visura negativa (cfr. doc. 4), è stata solo genericamente contestata dagli istituti di credito convenuti che, a confutazione delle risultanze di cui al documento di cui sopra, nulla hanno prodotto.
L'assegno emesso a favore di soggetto inesistente non può essere negoziato non essendovi alcun soggetto che possa provare la legittimazione all'incasso. La circostanza che l'assegno sia stato pagato a con accredito diretto sul conto corrente di “Progetto Markitalia Broker srl” e che i Controparte_2 fosse “ben conosciuto in loco per le varie attività imprenditoriali svolte nel campo CP_2
assicurativo, oltre che quale componente ed ex presidente del Rotary locale” conferma che il pagamento è avvenuto a favore di soggetto non legittimato - non essendo la Progetto Markitalia Broker
s.r.l. il beneficiario indicato - e che è stato effettuato sostanzialmente sulla fiducia riposta nei confronti di una persona nota, circostanza irrilevante ai fini di verificare la correttezza dell'operato dell'istituto negoziatore.
pagina 11 di 20 Quanto alla contraffazione premesso che, in caso di titolo di credito contraffatto, “l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto
a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (cfr. C. Cass. 16178/2018) nel caso in esame ritiene questo Giudice che non sussista la prova della rilevabilità ictu oculi dell'allegata contraffazione con riguardo all'assegno indicato sub a).
Dalla fotocopia in atti si evince esclusivamente che le lettere “PR” della parola “PROGETTO” hanno una larghezza inferiore alla media delle altre lettere che compongono il nome del beneficiario e che la lettera “P” è caratterizzata da un tratto più marcato. Peraltro, si tratta di elementi che possono caratterizzare un manoscritto e che non paiono da soli idonei a far ritenere la scrittura contraffatta. La circostanza è confermata dal fatto che la contraffazione parrebbe essere stata contestata esclusivamente con riguardo all'inserimento della parola “CREDIT” e non nella scritturazione della parola
“PROGETTO”.
L'assegno prodotto sub b) riporta quale beneficiario Progetto Markitalia Broker. Parte attrice allega che l'assegno risulta contraffatto essendo state cancellate le sigle GB (che all'evidenza costituiva l'indicazione dell'originario beneficiario), contraffatta la parola “Progetto” ed aggiunte le parole
“Progetto Markitalia Broker S.R.L.”. Le prime tre parole sono scritte in corsivo ad esclusione delle iniziali che paiono scritte in stampato. La lettera “P” della prima parola è chiaramente un'alterazione di altra lettera in stampato AI, come si vede dal “ricciolo” che collega la lettera P alla lettera r e che non è proprio della grafia della lettera P - né scritta in stampato né scritta in corsivo AI -.
Inoltre, la lettera P è scritta con un tratto più spesso, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad un esame più puntuale del titolo.
Ulteriore particolarità è data dal fatto che solo il nome del beneficiario (e non le cifre dell'importo, come generalmente avviene) sono precedute e seguite da un segno (che richiama un cancelletto) che generalmente viene apposto per impedire alterazioni.
Un esame minimamente più puntuale del titolo avrebbe fatto emergere che sotto il cancelletto che precede il nome del beneficiario è visibile quantomeno la lettera “G”.
Tali elementi, ben visibili nella fotocopia, non potevano non essere visibili anche nel titolo originale pagina 12 di 20 posto all'incasso sicché, sotto questo profilo, non può che ritenersi sussistere la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento dell'assegno visibilmente contraffatto nel nome del beneficiario.
V. La responsabilità della banca trattaria
La banca trattaria è in linea di massima responsabile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione del soggetto emittente l'assegno e per il suo pagamento (circostanze non rilevanti nel caso in esame non essendo contestata l'alterazione della sottoscrizione).
Non può ritenersi responsabilità della banca trattaria la verifica della legittimazione e dell'identità di colui che pone all'incasso l'assegno (trattandosi di accertamento che può essere svolto solo dalla banca negoziatrice) me è indubbio che anche l'istituto trattario deve verificare la regolarità formale del titolo e l'assenza di alterazione nei limiti già sopra indicati.
Nel caso in esame, pertanto, deve ritenersi sussistente la responsabilità anche della banca trattaria in relazione al titolo sub b).
VI. Il nesso di causa
La difesa di ora UL LI ON s.p.a. ha contestato la sussistenza del nesso di causa tra il comportamento eventualmente negligente degli istituti di credito e il danno patito dagli attori allegato che “il denaro consegnato, tramite gli assegni, dai sig.ri e al sig. non Parte_1 Pt_2 CP_1
sarebbe stato in ogni caso utilizzato per gli investimenti sperati, dal momento in cui sono essi stessi a sostenere di essere stati raggirati dal Promotore, il quale ha disposto del loro denaro per il tramite di veicoli societari ad esso riconducibili e rappresentati a parte attrice quali emittenti strumenti finanziari poi rivelatisi inesistenti.
Svolgendo nella fattispecie questo accertamento contrario o controfattuale compiuto in base al principio della c.d. preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, anche provando a dare per ammessa, in ipotesi, la tesi della presunta alterazione/contraffazione degli assegni, occorre rilevare che è altamente plausibile che qualora il sig. avesse chiesto agli attori di intestare CP_1 direttamente ciascun assegno direttamente a “Credit Progetto Markitalia Broker srl”, a “Progetto
Markitalia Broker S.r.l.” ovvero a qualsiasi altro destinatario, costoro avrebbe proceduto in tal senso, senza alcuna esitazione, proprio come hanno sempre fatto”.
Tale allegazione non può condividersi già in punto di fatto: se gli attori avessero effettivamente sottoscritto i titoli a favore di qualsiasi destinatario loro indicato non avrebbe avuto senso alterare il pagina 13 di 20 titolo prima di porlo all'incasso.
Se l'assegno di 45.000,00 è stato emesso a favore di GB invece che di Progetto Markitalia Broker srl evidentemente quello era il soggetto indicato quale destinatario dell'investimento a fronte del quale è stato emesso lo specifico assegno e non vi è alcun elemento per ritenere che l'attore avrebbe sottoscritto un analogo assegno indicante quale beneficiario Progetto Markitalia Broker srl.
Quanto all'assegno di euro 20.000,00 non è ben chiaro il motivo per il quale, emesso a favore di soggetto esistente, sarebbe stato contraffatto a favore di soggetto inesistente.
In ogni caso, il comportamento alternativo corretto non tenuto dagli istituti di credito, avrebbe imposto il mancato pagamento dei due assegni: uno perché evidentemente contraffatto e uno perché emesso a favore di beneficiario inesistente, con ciò non verificandosi il trasferimento patrimoniale che ha cagionato il danno di cui è chiesto il risarcimento;
tanto è sufficiente per ritenere integrato il nesso di causa tra la condotta negligente degli istituti di credito come sopra ricostruita e il danno per cui è causa.
Né può ritenersi che, a fronte del mancato pagamento degli assegni in quanto contraffatti, gli attori, in forza della fiducia riposta in avrebbero consegnato ulteriori titoli di credito in sostituzione di CP_1
quelli per cui è causa potendosi con pari grado di probabilità ipotizzare che, a fronte del mancato pagamento per alterazione dei titoli consegnati a gli attori avrebbero immediatamente svolto CP_1
accertamenti sulla veridicità degli investimenti effettuati tramite tale intermediario.
VII. Concorso di colpa degli attori
La difesa di CO BP allegando che l'eventuale danno è dipeso “esclusivamente dal comportamento assolutamente incauto e connotato da grave leggerezza da parte dei medesimi (attori), che hanno affidato i propri investimenti a persona rilevatasi, poi, censurabile e non affidabile” pare far riferimento ad un concorso di colpa degli attori, espressamente richiamato nelle conclusioni della difesa di UL LI ON s.p.a.
La consegna di denaro ad un intermediario (sino al 2017 regolarmente iscritto nel relativo albo come da documentazione in atti) poi rivelatosi complice di un meccanismo truffaldino posto in essere ai danni di molteplici persone, non costituisce di per sé stesso comportamento colpevole né la circostanza di non aver ricevuto idonea documentazione contrattuale (obbligo imposto a carico del promotore a favore dei clienti) può costituire comportamento negligente degli investitori persone fisiche.
Alcun ulteriore comportamento degli attori è stato puntualmente allegato dalle parti al fine di ritenere integrato il loro concorso di colpa nel verificarsi del danno.
pagina 14 di 20 VIII. Quantificazione del danno
Il danno subito dagli attori non può che essere quantificato nell'importo di euro 65.000,00, somma complessiva portata dai due assegni per cui è causa.
Trattandosi di un debito di valore devono essere calcolati interessi e rivalutazione monetaria pur in assenza di specifica domanda.
Questo Giudice condivide infatti la giurisprudenza della Suprema Corte in forza della quale “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo
(che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione” ( cfr.
C. Cass. 24468/2020).
Gli interessi legali devono essere calcolati - sulla somma capitale dovuta rivalutata di anno in anno in conformità agli indici istat - sino alla data della domanda giudiziale.
Dal momento della domanda decorrono gli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. da ritenersi applicabili anche al fatto illecito.
Sul punto questo G.I. condivide la giurisprudenza della Suprema Corte in forza della quale “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione” (cfr. C. Cass. 61/2023) pagina 15 di 20 IX. La chiamata in causa del terzo CP_2
Il terzo è stato chiamato in causa da che ha chiesto “… nella Controparte_2 Controparte_1
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare il Signor Controparte_2
nonché gli istituti di credito UL LI ON s.p.a. e CO BP, a tenere indenne e manlevare, in solido tra loro e/o alternativamente, per quanto di rispettiva responsabilità, il Signor della richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, siccome estraneo alla sua Controparte_1
materiale esecuzione nei confronti dei SIi e tenuto anche conto che il Tribunale Parte_1 CP_6 di ES si è già espresso assolvendo il convenuto per i fatti sottesi per loro insussistenza...”.
La domanda di manleva presuppone la sussistenza di una posizione di garanzia del terzo chiamato e delle società convenute che non emerge dai fatti di causa.
Né la domanda può essere qualificata quale azione di regresso presupponendo tale azione la sussistenza di un'obbligazione solidale tra chiamante, chiamato e convenute che la difesa di ha sempre CP_1
escluso.
Analoga considerazione con riguardo alla domanda di manleva formulata nei confronti delle società convenute.
X. La rinuncia alla domanda nei confronti della obbligata in solido
Parte attrice ha rinunciato alla domanda nei confronti di UL LI ON s.p.a.
Lo scambio della rinuncia e della relativa accettazione tra le parti determina l'accoglimento della richiesta di dichiarare l'estinzione del procedimento con riguardo al rapporto processuale tra attori e
UL LI ON s.p.a.
XI. La transazione tra parte attrice e UL LI ON s.p.a.
In pendenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche le difese di parte attrice e di UL LI ON s.p.a. hanno depositato rinuncia agli atti e accettazione allegando di aver raggiunto un accordo transattivo.
All'esito della rimessione in istruttoria al fine di ottenere chiarimenti sul punto i difensori di entrambe le parti hanno dichiarato di non aver raggiunto alcun accordo, precisando che il rapporto processuale si era risolto per semplice rinuncia agli atti e all'azione senza il riconoscimento di alcun risarcimento in favore degli attori e che l'indicazione di aver raggiunto un accordo transattivo era stata impropria.
pagina 16 di 20 Poiché le allegazioni dei difensori contenute negli atti di rinuncia ed accettazione e all'atto del deposito degli stessi non hanno valore confessorio, non vi è alcuna prova della effettiva conclusione di un accordo diverso da quello in forza del quale parte attrice ha rinunciato alla domanda nei confronti della convenuta UL LI ON s.p.a. e questa ha accettato la compensazione delle spese.
Parte attrice esclude il valore di transazione a tale accordo evidenziando che la transazione è un contratto a titolo oneroso, bilaterale, a prestazioni corrispettive mentre l'intervenuta rinuncia agli atti e all'azione non ha contenuto oneroso, è stata effettuata in assenza di reciprocità e la compensazione sulle spese del giudizio non concerne l'oggetto del contendere ma le spese legali che costituiscono un accessorio.
In tesi di parte attrice inoltre, nel caso in esame, non sussisterebbe un'obbligazione solidale così come prevista dall'art. 1292 cod. civ. tra le due banche convenute, in quanto la norma in esame troverebbe applicazione solo nel caso in cui due o più debitori sono obbligati alla stessa prestazione verso il creditore, mentre nel caso in esame le obbligazioni della banca traente e della banca trattaria sono diverse e la solidarietà avrebbe natura esclusivamente processuale.
Questo Giudice non condivide tale conclusione.
Con L'accordo che ha portato parte attrice alla rinuncia agli atti a spese compensate e parte convenuta ad accettare tale rinuncia contiene reciproche concessioni (la rinuncia alle ragioni di credito ad opera di parte attrice e la rinuncia al credito per il rimborso delle spese di lite ad opera di parte convenuta) ed è evidentemente a titolo oneroso tali essendo i pretesi diritti oggetto di rinuncia. Né è previsto che la transazione abbia ad oggetto l'oggetto di uno specifico contendere come allega parte attrice.
Né può ritenersi che non sussista obbligazione solidale tra le odierne convenute alla luce del chiaro disposto dell'art. 2055 cod. civ. a cui si rinvia.
Tanto premesso la rinuncia agli atti in relazione ad uno solo tra i più convenuti citati in giudizio non può certo ritenersi atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, dovendo essere riferito, in assenza di elementi di segno contrario, alla sola quota del soggetto con cui è stata conclusa la transazione.
A fronte di quanto sopra la dichiarazione della coobbligata BP di voler approfittare della transazione non riveste efficacia.
Come statuito dalla Suprema Corte, infatti, “l'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con il quale è
pagina 17 di 20 stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore che l'ha conclusa, occorre distinguere: qualora il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato;
ove il pagamento sia stato inferiore, il debito residuo degli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”
(cfr. C. Cass. 13877/20).
Infine deve rilevarsi che “In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto
l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto” (cfr. C. Cass. 25980/21 che ribadisce il principio fatto proprio da C. Cass. S.U. 30174/2011).
XII. La responsabilità dei singoli convenuti
Salva la solidarietà di e di CO B.P.M. è quindi necessario procedere alla Controparte_1 quantificazione delle singole responsabilità sia per verificare l'incidenza della transazione nella quantificazione complessiva del credito risarcitorio alla luce della sentenza sopra richiamata, sia perché così richiesto dalla difesa di B.P.M.
Ciò posto ritiene questo Giudice che il concorso di colpa in relazione all'assegno sub a) sia ascrivibile per il 45% in capo a e e per il 10% in capo all'istituto di credito. CP_1 CP_2
Quanto alla posizione di si è già argomentato. Deve ritenersi che sussista una pari Controparte_1
responsabilità del terzo chiamato alla luce del fatto che questi, una volta costituitosi, non ha specificamente contestato né di aver posto all'incasso i titoli di credito né di averli alterati.
Che tra i due vi sia stato un sodalizio al fine di porre in essere plurime condotte sussumibili nel disposto dell'art. 640 c.p. è desumibile anche dalla sentenza penale prodotta in atti che conforta la pagina 18 di 20 piena responsabilità di entrambi nei fatti di causa.
Essendo la loro condotta quella connotata da un evidente intento doloso e quella che ha determinato un contributo causale determinante (essendo stati gli assegni posti all'incasso nell'ambito dell'attività illecita posta in essere da e ritiene questo Giudice che la responsabilità da iscrivere a CP_1 CP_2
tali parti sia pari al 90% da attribuirsi al 45% in capo a ciascuno.
Conseguentemente la responsabilità dell'istituto di credito che ha negoziato il titolo deve attestarsi nel rimanente 10% in capo al solo CO BP.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione all'assegno sub b) con l'unica precisazione che essendo due gli istituti di credito il cui illecito ha concorso al pagamento del titolo la responsabilità degli stessi si attesta nel 5% a carico di ciascuno.
In considerazione di quanto sopra pertanto l'importo dovuto agli attori a titolo di risarcimento danno,
Con tenuto conto della transazione con , è pari ad euro 62.750,00 in linea capitale.
XIII. La sentenza di condanna
In considerazione di quanto sopra gli odierni convenuti e CO BP dovranno Controparte_1
essere condannati in solido a corrispondere agli attori la somma di euro 62.750,00 oltre rivalutazione e interessi come sopra indicato.
XIV. Le istanze istruttorie
Le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni senza migliore argomentazione in merito all'ammissibilità non possono trovare accoglimento concernendo circostanze irrilevanti ai fini della decisione di cui sopra.
XV. Le spese di lite
Le spese di lite tra parte attrice e UL LI ON s.p.a. devono essere compensate come da accordo tra le parti.
Le spese di lite tra parte attrice e gli ulteriori convenuti seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa e dell'incremento per la difesa nei confronti di più parti con distinte posizioni processuali, nonché della decurtazione conseguente la definizione del compenso in relazione Con alla posizione di vengono liquidate in euro 12.222,60 (euro 18.333,90: 3) per compenso, oltre pagina 19 di 20 rimborso forfettario e accessori di legge rimborso CU e marca.
Le spese di lite tra chiamante e chiamato devono essere compensate alla luce della condotta delle parti come sopra ricostruita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
-dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti con riguardo alla domanda formulata dagli attori nei confronti di UL LI ON s.p.a.;
-condanna e CO B.P.M. s.p.a. a corrispondere a parte attrice, per la causale di cui Controparte_1
in premessa, la somma di euro 62.750,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
-accerta che quote di corresponsabilità nella causazione del danno nei termini indicati in parte motiva;
-rigetta tutte le ulteriori domande;
-spese liquidate come in parte motiva.
ES, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10033/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RIVA ANGELO, elettivamente domiciliati presso C.F._2
il difensore avv. RIVA ANGELO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNI LUCA, Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERNI LUCA
BANCO BP SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCE MICHELE, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CROCE MICHELE
JULIA TF SOLUTION SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCARDI P.IVA_2
EMILIANO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FACCARDI EMILIANO
CONVENUTI
con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARIACOSTANZA, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il difensore avv. ROSSI MARIACOSTANZA
pagina 1 di 20 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale : accertata e dichiarata la responsabilità di UL LI ON s.p.a., già
[...]
, quale banca trattaria e CO BP SP quale banca negoziatrice nonché del sig. Controparte_3
per i fatti come esposti in premessa e precisamente per il pagamento dell'assegno n. Controparte_1
0002050987-03 del 08/11/2013 di euro 20.000= nonché dell'assegno n. 0002050989-05 del 10/01/2014 di euro 45.000=, nei confronti di soggetti inesistenti e diversi dagli indicati e/o legittimi prenditori e comunque risultati contraffatti, condannare i convenuti, in solido tra di loro o in relazione alle rispettive responsabilità , al risarcimento in favore degli attori dell'importo complessivo di euro 65.000= oltre agli interessi legali dalle date di emissione degli assegni fino alla presente domanda ed agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Spese e compensi di causa, anche della fase di mediazione, interamente rifusi.
In via istruttoria, si reitera l'ammissione dei seguenti mezzi :
- interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli: Controparte_1
1) Vero che io stesso indicavo al sig. il nominativo delle società a cui intestare gli Parte_1
assegni per investire i suoi riSPrmi;
2) vero che l'assegno di euro 45.000= che mi si rammostra ( doc. 5 di parte attrice ) è stato emesso dal sig. in favore della società “GB” e a me consegnato;
Parte_1
3) Vero che l'assegno di euro 20.000= che mi si rammostra ( doc. 4 di parte attrice ) è stato emesso dal sig. in favore della società “Progetto Markitalia Broker srl” e a me consegnato. Parte_1
- Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta UL LI ON SP
l'esibizione in giudizio degli originali degli assegni per cui è causa e precisamente : a) assegno n.
0002050987-03 del 08/11/2013 di euro 20.000= traente , banca trattaria Parte_1 [...]
agenzia di Rovato;
b) assegno n. 0002050989-05 del 10/01/2014 di euro 45.000= CP_3
traente , banca trattaria agenzia di Rovato;
e ciò al fine di Parte_1 Controparte_3
meglio verificare ictu oculi la presenza di alterazioni sui titoli .
pagina 2 di 20 - Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale n. RG 15286/2020 Tribunale di
ES .
- Si chiede altresì, in via subordinata, CTU al fine di verificare il grado di alterazione dei titoli oggetto di causa
Per parte convenuta CP_1
In via preliminare: - si chiede di essere autorizzati ai sensi dell'art. 269, 2° comma c.p.c., alla chiamata in causa del Signor residente in [...], sia in Controparte_2 proprio che quale Agente ed Amministratore di fatto delle agenzie assicurative “ ( CP_2 [...]
Progetto Markitalia Broker S.r.l., Toninelli Controparte_4 Controparte_5
Broker), all'uopo chiedendosi espressamente il differimento della prima udienza già fissata.
Nel merito: - respingere la domanda attorea poiché infondata, indimostrata, non provata o come meglio per tutte le ragioni di cui alle premesse del presente atto.
In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare il Signor
nonché gli istituti di credito UL LI ON s.p.a. e CO BP, a tenere Controparte_2
indenne e manlevare, in solido tra loro e/o alternativamente, per quanto di rispettiva responsabilità, il
Signor della richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, siccome estraneo alla sua Controparte_1
materiale esecuzione nei confronti dei SIi e tenuto anche conto che il Tribunale Parte_1 CP_6
di ES si è già espresso assolvendo il convenuto per i fatti sottesi per loro insussistenza.
In linea istruttoria - con ogni e più ampia riserva di dedurre ai sensi e per gli effetti dell'Art. 183, 6° comma c.p.c., si chiede fin da ora l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale RG15286/20
Tribunale di ES, nonché ammettersi prove orali per interpello e testi sulle parti assertive di cui alle premesse del presente atto con riserva di indicazione testimoniale.
Con tutte le conseguenze del caso e di legge ivi compresa la vittoria delle spese di lite, maggiorazione del 15%, IVA e CPA come per legge sugli imponibili e con distrazione delle spese in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Tali conclusioni devono intendersi integrate con le istanze istruttorie contenute nelle 2° e 3° memorie ex Art. 183, 6° comma rispettivamente depositate 16/11/2022 e 6/12/2022.
Per parte convenuta CO BP s.p.a.:
NEL MERITO:
pagina 3 di 20 - In via principale: Per i motivi e le ragioni esposte nei propri atti, respingersi tutte le domande proposte dagli attori, dal convenuto sig. e dal terzo chiamato sig. nei confronti di CO BP. CP_1 CP_2
- In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria attorea, accertarsi e determinarsi l'eventuale concorso di responsabilità delle parti convenute e del terzo chiamato anche in concorso con gli attori, e determinarsi l'eventuale relativa quota risarcitoria.
IN OGNI CASO: Compenso e spese di lite interamente rifusi, oltre 15% rimborso spese generali, 4%
CPA ed IVA in quanto dovuta.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che gli assegni oggetto di contestazioni furono messi all'incasso dal SI Controparte_2
come da doc. 3 e 4 che si mostrano al teste.
2)Vero che il SI negli anni tra il 2008 ed il 2015 era persona ben conosciuta e Controparte_2
stimata nella zona di Soncino (CR) avendo in essere varie attività imprenditoriali e familiari nel campo assicurativo ed essendo stato anche membro e/o Presidente della sede locale del Rotary club.
3)Vero che il SI , anche in conseguenza delle varie attività imprenditoriali e Controparte_2 familiari in campo assicurativo, era conosciuto presso lo l'agenzia di CO BP (allora Banca
Popolare di Crema) sita in Soncino (CR), ed era ivi solito operare direttamente su vari conti correnti in essere preso detta agenzia.
4)Vero che presso detta agenzia negli anni 2013 e 2014 era acceso un conto corrente a favore della società Progetto Markitalia Broker s.r.l. come risulta dai documenti n.6 e 7 che si mostrano al teste anche per conferma.
5)Vero che su detto conto corrente il SI , negli anni suddetti, aveva ampia Controparte_2
delegale ad operare come risulta dal documento n.8 che si mostra al teste anche per conferma.
Si indicano come testi per tutti i capitoli sopra dedotti, i SIi C/o CO BP Testimone_1
s.p.a., Filiale di Sospiro (CR), di Via Puerari 26, C/o CO BP s.p.a., Filiale di Testimone_2
Soncino (CR), Largo Manzella 9.
- Si chiede l'abilitazione a prova contraria con i suddetti testi, in caso di ammissione di prove orali dedotte dalle controparti
Per parte convenuta UL LI ON s.p.a.:
pagina 4 di 20 in via principale, in rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. Parte_1
e della sig. quali traenti degli assegni per cui è causa nei confronti di UL
[...] Parte_2
LI ONs SP quale Banca trattaria;
in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande svolte nei confronti di UL LI ONs SP, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da UL LI ONs SP a nessuna delle parti in causa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno
Con svolta dagli attori nei confronti di , determinare il danno risarcibile, tenendo conto della condotta gravemente colposa degli attori nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e del grado di responsabilità ascrivibile a ciascuna delle parti in causa;
in ogni caso: beneficio di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori come per legge
Per parte terza chiamata:
In via preliminare di merito: respingersi ogni domanda/conclusione svolta nei confronti del terzo chiamato per intervenuta prescrizione del diritto azionato. Controparte_2
In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande svolte nei confronti del terzo chiamato CP_2
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutto quanto emerso fino ad ora. In ogni caso
[...] riconoscere l'estraneità del SI ai fatti di causa e in caso di accoglimento della domanda di CP_2
parte attrice condannare gli istituti di credito, nonché il SI , ciascuno in ragione Controparte_1
della propria responsabilità.
In via istruttoria: ci si riporta a tutte le istanze istruttorie, qui da intendersi come integralmente ritrascritte, di cui alle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nn. 2 e 3 insistendo per le prove ivi dedotte ed opponendoci ad ogni contraria istanza formulata da parte avversa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori convenivano in giudizio
CO BP s.p.a. (già e UL LI ON s.p.a., (già Controparte_1 CP_8 [...]
. Controparte_9
Allegavano gli attori che tra la fine dell'anno 2013 e gli inizi del 2014 si erano avvalsi, per la gestione pagina 5 di 20 dei propri investimenti, della consulenza di allora regolarmente iscritto all'Albo dei Controparte_1
promotori finanziari, consegnando allo stesso vari assegni bancari intestati alle società di investimento da egli indicate.
Allegavano, altresì, che accortisi di essere stati vittime di una truffa perpetrata dal suddetto promotore,
a seguito delle denunce e del relativo procedimento penale, avevano scoperto che due assegni dell'importo complessivo di euro 65.000,00, consegnati a a scopo di investimento, Controparte_1
erano stati contraffatti e comunque incassati da soggetti diversi dal beneficiario e/o da soggetti inesistenti o privi di legittimazione cartolare.
Allegata la responsabilità di anche per violazione delle norme che disciplinano Controparte_1
l'esercizio dell'attività professionale di promotore finanziario (artt. 23 – 31 – 108 – 109 del TUF nonché della Delibera SO n. 16190 del 29/10/2017), eccepita la nullità dei contratti (ex art. 23 TUF ed ex art. 1418 – 1325 c.c.) e, comunque, la loro annullabilità per dolo, allegata la responsabilità per violazione dell'art. 43 legge assegni della banca negoziatrice (oggi CO BP) e della banca trattaria
(oggi UL LI ON s.p.a,) chiedevano la condanna dei convenuti, in solido tra loro o in relazione alle rispettive singole responsabilità, al pagamento della somma di €.65.000,00, oltre agli interessi legali di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c., a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva che, allegata la propria estraneità ai fatti contestati, precisava che, Controparte_1
avendo svolto attività di collaboratore e subagente per le agenzie assicurative facenti parte del c.d.
Gruppo , aveva collocato i prodotti e/o le polizze che gli aveva suggerito CP_2 Controparte_2
di promuovere.
Allegato di essersi limitato a ritirare materialmente gli assegni per consegnarli a Controparte_2
allegava che era stato questi ad essere “materialmente intervenuto sugli assegni, ad insaputa di tutti, ivi compreso del SI contraffacendoli e modificando il nominativo del beneficiario/prenditore CP_1
del titolo per consentire ad altri (in pratica ad enti o società al medesimo riconducibili) di CP_2 incassarli indebitamente ed illegittimamente”.
Allegata, pertanto, la responsabilità di in solido, ovvero, alternativamente, con gli Controparte_2 istituti di credito che, “nonostante l'evidente contraffazione degli assegni, li hanno comunque negoziati per l'incasso senza dar corso ad alcuna verifica …. tutto ciò, presumibilmente, in attuazione di una patente connivenza con il SI chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa di CP_2
il rigetto della domanda o, in subordine, la condanna del terzo chiamato o delle Controparte_2
pagina 6 di 20 società convenute a tenerlo indenne o manlevarlo.
Si costituiva CO BP s.p.a. che, eccepita la genericità ed indeterminatezza della domanda, negava la contraffazione degli assegni per cui è causa rappresentando che gli stessi erano intestati a società all'epoca esistenti e riconducibili al gruppo assicurativo della famiglia ed erano stati posti CP_2 all'incasso da imprenditore ben conosciuto in loco. Controparte_2
Contestava, altresì, la sussistenza del danno in assenza di un effettivo beneficiario eventualmente insoddisfatto dai pagamenti in oggetto e la sussistenza del nesso di causa tra il comportamento tenuto dall'istituto di credito e il danno asseritamente subito, il quale, in realtà, “appare imputabile esclusivamente a terzi (colui o coloro che hanno perpetrato la truffa) ed agli odierni attori che, all'evidenza, hanno avuto un comportamento assolutamente incauto e connotato da grave leggerezza nell'affidare i propri investimenti”.
Contestava, altresì, l'eventuale diritto alla corresponsione degli interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. stante la natura illiquida del credito risarcitorio.
Si costituiva che rappresentava che gli assegni risultavano intestati a Controparte_10 società effettivamente esistenti e posti all'incasso da persona che appariva legittimata, rilevando di aver provveduto al pagamento degli stessi dopo averne verificato la correttezza formale, in assenza di alterazioni iuctu oculi evidenti.
Allegato che la responsabilità ex art. 43 L. Assegni poteva sussistere solo nei confronti dell'effettivo beneficiario del titolo, contestata la sussistenza del nesso di causa tra il pagamento degli assegni e il danno allegato dagli attori, chiedeva fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva degli attori chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Si costituiva il terzo chiamato il quale, allegato di essere stato chiamato sulla base di un titolo diverso da quello fatto valere dagli attori nei confronti del convenuto allegava che per il reato di truffa CP_1
era stata pronunciata sentenza di assoluzione.
Eccepiva la prescrizione con riguardo all'eventuale responsabilità extracontrattuale, allegando che nessuna azione contrattuale poteva essere promossa nei suoi confronti essendo rimasto estraneo ai rapporti contrattuali conclusi tra gli attori e Controparte_1
Allegato che quest'ultimo aveva gestito in via esclusiva i riSPrmi che gli erano stati affidati dagli pagina 7 di 20 attori, condivise le argomentazioni attoree in merito alla responsabilità degli istituti di credito convenuti, concludeva come in epigrafe indicato.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.
I. La domanda nei confronti di Controparte_1
Gli attori, allegato di essere stati seguiti nell'investimento dei loro riSPrmi da Controparte_1 all'epoca iscritto all'Albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, premesso di non aver alcuna conoscenza e esperienza di investimenti finanziari, allegavano di aver seguito i suggerimenti che di volta in volta proponeva, spiegando solo verbalmente i diversi prodotti finanziari, senza CP_1
rilasciare alcuna documentazione né facendo firmare alcun contratto o prospetto informativo.
Allegavano che, di prassi, consegnavano a gli assegni corrispondenti all'importo da Parte_3
investire e, solo successivamente, il promotore consegnava loro copia della documentazione apparentemente attestante l'investimento effettuato.
Nello specifico allegavano la consegna a di due assegni, tratti dall'attore sul CP_1 Parte_1 conto corrente cointestato con che venivano contraffatti nell'indicazione del Parte_2
beneficiario (uno dei quali soggetto inesistente).
Precisavano, altresì, che era stata consegnata esclusivamente una “Contract Note” emessa da certa
Victory AP intestata agli attori, che confermava l'acquisto di quote bonds in Victory AP per euro 45.000,00, con cedola annuale e scadenza 13/01/2019 segnalando, inoltre, che Victory AP ha sede in Malta, è riconducibile al e non è autorizzata a collocare prodotti finanziari in Italia dalla CP_1
SO.
Allegato, pertanto, di essere stati vittime di una truffa perpetrata dal convenuto, come statuito da sentenza penale di condanna, allegavano, altresì, la responsabilità del convenuto a titolo di violazione della normativa disciplinante l'esercizio dell'attività professionale di promotore finanziario evidenziando che questi non aveva redatto e rilasciato alcun contratto scritto, aveva agito senza essere iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari, aveva ricevuto dai clienti assegni intestati a soggetti diversi rispetto a quelli destinatari dei presunti investimenti ritenendo, pertanto, tali contratti affetti da nullità ex art. 23 TUF e ex art. 1418 – 1325 c.c. e comunque annullabili per dolo ( art. 1439 c.c. ).
pagina 8 di 20 Ciò premesso, parte attrice chiede la condanna del convenuto (in solido con gli istituti di CP_1
credito che pacificamente rispondono ad altro titolo) al solo risarcimento del danno, senza formulare domande di dichiarazione della nullità o annullabilità del contratto o dei contratti di investimento asseritamente conclusi in sede di consegna degli assegni per cui è causa e senza formulare domande ripetitorie.
I fatti come allegati, paiono doversi sussumere nell'ambito della c.d. truffa contrattuale, lamentandosi gli attori di essere stati indotti dal convenuto a concludere contratti di investimento sostanzialmente inesistenti, integrandosi il danno degli attori nel pagamento dei due titoli di credito consegnati in forza di tali inesistenti investimenti.
Premesso che il provvedimento che ha definito il procedimento instaurato nei confronti del convenuto e del terzo chiamato con riguardo al capo di imputazione per reato di truffa ai danni CP_1 CP_2
degli odierni attori (che, peraltro, non riporta indicazione degli assegni di cui al presente giudizio) non
è né una sentenza di condanna (come pare allegare l'attore) né una sentenza di assoluzione (come pare sostenere il convenuto e il terzo chiamato) ma una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, la domanda nei confronti di merita certo accoglimento. CP_1
Parte convenuta non ha contestato né di aver ricevuto gli assegni per effettuare un investimento, né la violazione della normativa specifica in tema di intermediazione finanziaria, né la sostanziale inesistenza dell'investimento o degli investimenti a fronte del quale o dei quali ha ricevuto i due assegni per cui è causa, né la loro successiva alterazione, essendosi limitato ad allegare di aver eseguito le indicazioni del terzo chiamato e di aver consegnato gli assegni a questi che li Controparte_2 avrebbe contraffatti e posti all'incasso.
La gravità delle violazioni poste in essere dal convenuto nella gestione degli investimenti per cui è causa è di portata tale da escludere che questi potesse essere in bona fede convinto della destinazione di tali assegni all'acquisto di un prodotto finanziario non meglio delineato.
A diversa conclusione non si giunge neppure ritenendo che gli assegni siano stati destinati ad un investimento presso Victory AP come dal documento denominato “Contract Note” che gli attori allegano essere stato consegnato dal convenuto.
Al di là dell'incongruenza tra da data dell'assegno di euro 45.000,00 (emesso nel 2013) e la data indicata nella Contract Note (2017) su cui, peraltro, nessuno ha svolto osservazioni, non è contestato che Victory AP abbia sede in Malta, sia riconducibile al e non sia autorizzata a collocare CP_1
prodotti finanziari in Italia dalla SO (come allegato in atto di citazione).
pagina 9 di 20 II. Le domande nei confronti degli istituti di credito: la legittimazione del traente
Le domande formulate nei confronti degli istituti degli istituti di credito hanno natura contrattuale, trovando fonte nella convenzione di emissione degli assegni, con riguardo alla banca trattaria, e nel c.d. contatto sociale, con riguardo alla banca negoziatrice (sul punto cfr. C. Cass. S.U. 12477/2018 in parte motiva).
Tanto premesso la difesa di UL LI ONs SP ha eccepito la carenza di legittimazione del traente l'assegno parendo allegare, nella sostanza, che, in ipotesi di pagamento dell'assegno a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, l'unico legittimato alla domanda risarcitoria sarebbe l'effettivo beneficiario insoddisfatto, ritenendo sussistere la legittimazione del traente all'azione solo nell'ipotesi in cui questi sia chiamato ad un secondo pagamento dall'effettivo beneficiario insoddisfatto.
Ritiene questo Giudice che tale argomentazione non sia condivisibile.
La banca trattaria e la banca negoziatrice sono tenute a termini contrattuali al pagamento dell'assegno nei confronti del traente e, pertanto, questi è certamente legittimato alla richiesta di risarcimento dei danni nel caso in cui l'assegno sia stato pagato a soggetto inesistente o sia stato pagato nonostante l'evidente alterazione.
Quanto alla legittimazione dell'attrice, su cui alcun rilievo è stato posto dalle parti, basti rilevare che la pacifica cointestazione del conto corrente sul quale sono stati tratti gli assegni comporta una presunzione di contitolarità della provvista, dovendosi ritenere che il traente abbia agito anche in rappresentanza del contitolare del conto corrente.
III. Gli assegni portati all'incasso
Gli assegni, emessi dall'attore sul conto corrente cointestato n. 1227- 9 acceso presso la filiale di
Rovato di oggi in contestazione sono: Controparte_3
a) l'assegno n. 0002050987-03 del 08.11.2013 di €.20.000,00 traente , banca trattaria Parte_1
(ora UL LI ON s.p.a.) prenditore indicato nel titolo “Credit Controparte_3
Progetto Markitalia Broker s.r.l.”, banca negoziatrice (ora CO BP s.p.a.); CP_8
b) l'assegno n. 0002050989-05 del 10.01.2014 di euro 45.000,00 traente , banca Parte_1
trattaria (ora UL LI ON s.p.a.) prenditore apparente “Progetto Controparte_3
Markitalia Broker s.r.l.”, banca negoziatrice (ora CO BP s.p.a.). CP_8
pagina 10 di 20 Gli assegni sono stati prodotti dagli attori solo in fotocopia non avendo UL LI ON s.p.a. dato seguito all'ordine di esibizione avendone dichiarato lo smarrimento.
Parte attrice, nell'atto introduttivo, allega che l'assegno sub a) è stato emesso a favore di soggetto non esistente e che “risulta alterato”.
Dalla lettura della memoria istruttoria si evince che l'allegata alterazione dovrebbe riguardare il nome del beneficiario allegando parte attrice che l'assegno era emesso a favore di “Progetto Markitalia
Broker s.r.l.” e non di “Credit Progetto Markitalia Broker s.r.l.” come riportato nel titolo di credito.
Quanto all'assegno sub b) parte attrice allega che l'assegno risulta contraffatto essendo state: cancellate le sigle GB (che all'evidenza costituiva l'indicazione dell'originario beneficiario), contraffatta la parola “Progetto” ed aggiunte le parole “Progetto Markitalia Broker”.
IV. La responsabilità della banca negoziatrice
La banca negoziatrice è tenuta a verificare la regolarità formale del titolo posto all'incasso e la legittimazione del soggetto che pone l'assegno all'incasso.
Nel caso in esame è indubbio che vi è stata responsabilità della banca nel permettere la negoziazione dell'assegno indicato al punto che precede sub a) in quanto emesso a favore di soggetto inesistente. La circostanza, allegata da parte attrice che a sostegno ha prodotto visura negativa (cfr. doc. 4), è stata solo genericamente contestata dagli istituti di credito convenuti che, a confutazione delle risultanze di cui al documento di cui sopra, nulla hanno prodotto.
L'assegno emesso a favore di soggetto inesistente non può essere negoziato non essendovi alcun soggetto che possa provare la legittimazione all'incasso. La circostanza che l'assegno sia stato pagato a con accredito diretto sul conto corrente di “Progetto Markitalia Broker srl” e che i Controparte_2 fosse “ben conosciuto in loco per le varie attività imprenditoriali svolte nel campo CP_2
assicurativo, oltre che quale componente ed ex presidente del Rotary locale” conferma che il pagamento è avvenuto a favore di soggetto non legittimato - non essendo la Progetto Markitalia Broker
s.r.l. il beneficiario indicato - e che è stato effettuato sostanzialmente sulla fiducia riposta nei confronti di una persona nota, circostanza irrilevante ai fini di verificare la correttezza dell'operato dell'istituto negoziatore.
pagina 11 di 20 Quanto alla contraffazione premesso che, in caso di titolo di credito contraffatto, “l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto
a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (cfr. C. Cass. 16178/2018) nel caso in esame ritiene questo Giudice che non sussista la prova della rilevabilità ictu oculi dell'allegata contraffazione con riguardo all'assegno indicato sub a).
Dalla fotocopia in atti si evince esclusivamente che le lettere “PR” della parola “PROGETTO” hanno una larghezza inferiore alla media delle altre lettere che compongono il nome del beneficiario e che la lettera “P” è caratterizzata da un tratto più marcato. Peraltro, si tratta di elementi che possono caratterizzare un manoscritto e che non paiono da soli idonei a far ritenere la scrittura contraffatta. La circostanza è confermata dal fatto che la contraffazione parrebbe essere stata contestata esclusivamente con riguardo all'inserimento della parola “CREDIT” e non nella scritturazione della parola
“PROGETTO”.
L'assegno prodotto sub b) riporta quale beneficiario Progetto Markitalia Broker. Parte attrice allega che l'assegno risulta contraffatto essendo state cancellate le sigle GB (che all'evidenza costituiva l'indicazione dell'originario beneficiario), contraffatta la parola “Progetto” ed aggiunte le parole
“Progetto Markitalia Broker S.R.L.”. Le prime tre parole sono scritte in corsivo ad esclusione delle iniziali che paiono scritte in stampato. La lettera “P” della prima parola è chiaramente un'alterazione di altra lettera in stampato AI, come si vede dal “ricciolo” che collega la lettera P alla lettera r e che non è proprio della grafia della lettera P - né scritta in stampato né scritta in corsivo AI -.
Inoltre, la lettera P è scritta con un tratto più spesso, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad un esame più puntuale del titolo.
Ulteriore particolarità è data dal fatto che solo il nome del beneficiario (e non le cifre dell'importo, come generalmente avviene) sono precedute e seguite da un segno (che richiama un cancelletto) che generalmente viene apposto per impedire alterazioni.
Un esame minimamente più puntuale del titolo avrebbe fatto emergere che sotto il cancelletto che precede il nome del beneficiario è visibile quantomeno la lettera “G”.
Tali elementi, ben visibili nella fotocopia, non potevano non essere visibili anche nel titolo originale pagina 12 di 20 posto all'incasso sicché, sotto questo profilo, non può che ritenersi sussistere la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento dell'assegno visibilmente contraffatto nel nome del beneficiario.
V. La responsabilità della banca trattaria
La banca trattaria è in linea di massima responsabile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione del soggetto emittente l'assegno e per il suo pagamento (circostanze non rilevanti nel caso in esame non essendo contestata l'alterazione della sottoscrizione).
Non può ritenersi responsabilità della banca trattaria la verifica della legittimazione e dell'identità di colui che pone all'incasso l'assegno (trattandosi di accertamento che può essere svolto solo dalla banca negoziatrice) me è indubbio che anche l'istituto trattario deve verificare la regolarità formale del titolo e l'assenza di alterazione nei limiti già sopra indicati.
Nel caso in esame, pertanto, deve ritenersi sussistente la responsabilità anche della banca trattaria in relazione al titolo sub b).
VI. Il nesso di causa
La difesa di ora UL LI ON s.p.a. ha contestato la sussistenza del nesso di causa tra il comportamento eventualmente negligente degli istituti di credito e il danno patito dagli attori allegato che “il denaro consegnato, tramite gli assegni, dai sig.ri e al sig. non Parte_1 Pt_2 CP_1
sarebbe stato in ogni caso utilizzato per gli investimenti sperati, dal momento in cui sono essi stessi a sostenere di essere stati raggirati dal Promotore, il quale ha disposto del loro denaro per il tramite di veicoli societari ad esso riconducibili e rappresentati a parte attrice quali emittenti strumenti finanziari poi rivelatisi inesistenti.
Svolgendo nella fattispecie questo accertamento contrario o controfattuale compiuto in base al principio della c.d. preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, anche provando a dare per ammessa, in ipotesi, la tesi della presunta alterazione/contraffazione degli assegni, occorre rilevare che è altamente plausibile che qualora il sig. avesse chiesto agli attori di intestare CP_1 direttamente ciascun assegno direttamente a “Credit Progetto Markitalia Broker srl”, a “Progetto
Markitalia Broker S.r.l.” ovvero a qualsiasi altro destinatario, costoro avrebbe proceduto in tal senso, senza alcuna esitazione, proprio come hanno sempre fatto”.
Tale allegazione non può condividersi già in punto di fatto: se gli attori avessero effettivamente sottoscritto i titoli a favore di qualsiasi destinatario loro indicato non avrebbe avuto senso alterare il pagina 13 di 20 titolo prima di porlo all'incasso.
Se l'assegno di 45.000,00 è stato emesso a favore di GB invece che di Progetto Markitalia Broker srl evidentemente quello era il soggetto indicato quale destinatario dell'investimento a fronte del quale è stato emesso lo specifico assegno e non vi è alcun elemento per ritenere che l'attore avrebbe sottoscritto un analogo assegno indicante quale beneficiario Progetto Markitalia Broker srl.
Quanto all'assegno di euro 20.000,00 non è ben chiaro il motivo per il quale, emesso a favore di soggetto esistente, sarebbe stato contraffatto a favore di soggetto inesistente.
In ogni caso, il comportamento alternativo corretto non tenuto dagli istituti di credito, avrebbe imposto il mancato pagamento dei due assegni: uno perché evidentemente contraffatto e uno perché emesso a favore di beneficiario inesistente, con ciò non verificandosi il trasferimento patrimoniale che ha cagionato il danno di cui è chiesto il risarcimento;
tanto è sufficiente per ritenere integrato il nesso di causa tra la condotta negligente degli istituti di credito come sopra ricostruita e il danno per cui è causa.
Né può ritenersi che, a fronte del mancato pagamento degli assegni in quanto contraffatti, gli attori, in forza della fiducia riposta in avrebbero consegnato ulteriori titoli di credito in sostituzione di CP_1
quelli per cui è causa potendosi con pari grado di probabilità ipotizzare che, a fronte del mancato pagamento per alterazione dei titoli consegnati a gli attori avrebbero immediatamente svolto CP_1
accertamenti sulla veridicità degli investimenti effettuati tramite tale intermediario.
VII. Concorso di colpa degli attori
La difesa di CO BP allegando che l'eventuale danno è dipeso “esclusivamente dal comportamento assolutamente incauto e connotato da grave leggerezza da parte dei medesimi (attori), che hanno affidato i propri investimenti a persona rilevatasi, poi, censurabile e non affidabile” pare far riferimento ad un concorso di colpa degli attori, espressamente richiamato nelle conclusioni della difesa di UL LI ON s.p.a.
La consegna di denaro ad un intermediario (sino al 2017 regolarmente iscritto nel relativo albo come da documentazione in atti) poi rivelatosi complice di un meccanismo truffaldino posto in essere ai danni di molteplici persone, non costituisce di per sé stesso comportamento colpevole né la circostanza di non aver ricevuto idonea documentazione contrattuale (obbligo imposto a carico del promotore a favore dei clienti) può costituire comportamento negligente degli investitori persone fisiche.
Alcun ulteriore comportamento degli attori è stato puntualmente allegato dalle parti al fine di ritenere integrato il loro concorso di colpa nel verificarsi del danno.
pagina 14 di 20 VIII. Quantificazione del danno
Il danno subito dagli attori non può che essere quantificato nell'importo di euro 65.000,00, somma complessiva portata dai due assegni per cui è causa.
Trattandosi di un debito di valore devono essere calcolati interessi e rivalutazione monetaria pur in assenza di specifica domanda.
Questo Giudice condivide infatti la giurisprudenza della Suprema Corte in forza della quale “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo
(che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione” ( cfr.
C. Cass. 24468/2020).
Gli interessi legali devono essere calcolati - sulla somma capitale dovuta rivalutata di anno in anno in conformità agli indici istat - sino alla data della domanda giudiziale.
Dal momento della domanda decorrono gli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. da ritenersi applicabili anche al fatto illecito.
Sul punto questo G.I. condivide la giurisprudenza della Suprema Corte in forza della quale “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione” (cfr. C. Cass. 61/2023) pagina 15 di 20 IX. La chiamata in causa del terzo CP_2
Il terzo è stato chiamato in causa da che ha chiesto “… nella Controparte_2 Controparte_1
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare il Signor Controparte_2
nonché gli istituti di credito UL LI ON s.p.a. e CO BP, a tenere indenne e manlevare, in solido tra loro e/o alternativamente, per quanto di rispettiva responsabilità, il Signor della richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, siccome estraneo alla sua Controparte_1
materiale esecuzione nei confronti dei SIi e tenuto anche conto che il Tribunale Parte_1 CP_6 di ES si è già espresso assolvendo il convenuto per i fatti sottesi per loro insussistenza...”.
La domanda di manleva presuppone la sussistenza di una posizione di garanzia del terzo chiamato e delle società convenute che non emerge dai fatti di causa.
Né la domanda può essere qualificata quale azione di regresso presupponendo tale azione la sussistenza di un'obbligazione solidale tra chiamante, chiamato e convenute che la difesa di ha sempre CP_1
escluso.
Analoga considerazione con riguardo alla domanda di manleva formulata nei confronti delle società convenute.
X. La rinuncia alla domanda nei confronti della obbligata in solido
Parte attrice ha rinunciato alla domanda nei confronti di UL LI ON s.p.a.
Lo scambio della rinuncia e della relativa accettazione tra le parti determina l'accoglimento della richiesta di dichiarare l'estinzione del procedimento con riguardo al rapporto processuale tra attori e
UL LI ON s.p.a.
XI. La transazione tra parte attrice e UL LI ON s.p.a.
In pendenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche le difese di parte attrice e di UL LI ON s.p.a. hanno depositato rinuncia agli atti e accettazione allegando di aver raggiunto un accordo transattivo.
All'esito della rimessione in istruttoria al fine di ottenere chiarimenti sul punto i difensori di entrambe le parti hanno dichiarato di non aver raggiunto alcun accordo, precisando che il rapporto processuale si era risolto per semplice rinuncia agli atti e all'azione senza il riconoscimento di alcun risarcimento in favore degli attori e che l'indicazione di aver raggiunto un accordo transattivo era stata impropria.
pagina 16 di 20 Poiché le allegazioni dei difensori contenute negli atti di rinuncia ed accettazione e all'atto del deposito degli stessi non hanno valore confessorio, non vi è alcuna prova della effettiva conclusione di un accordo diverso da quello in forza del quale parte attrice ha rinunciato alla domanda nei confronti della convenuta UL LI ON s.p.a. e questa ha accettato la compensazione delle spese.
Parte attrice esclude il valore di transazione a tale accordo evidenziando che la transazione è un contratto a titolo oneroso, bilaterale, a prestazioni corrispettive mentre l'intervenuta rinuncia agli atti e all'azione non ha contenuto oneroso, è stata effettuata in assenza di reciprocità e la compensazione sulle spese del giudizio non concerne l'oggetto del contendere ma le spese legali che costituiscono un accessorio.
In tesi di parte attrice inoltre, nel caso in esame, non sussisterebbe un'obbligazione solidale così come prevista dall'art. 1292 cod. civ. tra le due banche convenute, in quanto la norma in esame troverebbe applicazione solo nel caso in cui due o più debitori sono obbligati alla stessa prestazione verso il creditore, mentre nel caso in esame le obbligazioni della banca traente e della banca trattaria sono diverse e la solidarietà avrebbe natura esclusivamente processuale.
Questo Giudice non condivide tale conclusione.
Con L'accordo che ha portato parte attrice alla rinuncia agli atti a spese compensate e parte convenuta ad accettare tale rinuncia contiene reciproche concessioni (la rinuncia alle ragioni di credito ad opera di parte attrice e la rinuncia al credito per il rimborso delle spese di lite ad opera di parte convenuta) ed è evidentemente a titolo oneroso tali essendo i pretesi diritti oggetto di rinuncia. Né è previsto che la transazione abbia ad oggetto l'oggetto di uno specifico contendere come allega parte attrice.
Né può ritenersi che non sussista obbligazione solidale tra le odierne convenute alla luce del chiaro disposto dell'art. 2055 cod. civ. a cui si rinvia.
Tanto premesso la rinuncia agli atti in relazione ad uno solo tra i più convenuti citati in giudizio non può certo ritenersi atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, dovendo essere riferito, in assenza di elementi di segno contrario, alla sola quota del soggetto con cui è stata conclusa la transazione.
A fronte di quanto sopra la dichiarazione della coobbligata BP di voler approfittare della transazione non riveste efficacia.
Come statuito dalla Suprema Corte, infatti, “l'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con il quale è
pagina 17 di 20 stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore che l'ha conclusa, occorre distinguere: qualora il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato;
ove il pagamento sia stato inferiore, il debito residuo degli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”
(cfr. C. Cass. 13877/20).
Infine deve rilevarsi che “In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto
l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto” (cfr. C. Cass. 25980/21 che ribadisce il principio fatto proprio da C. Cass. S.U. 30174/2011).
XII. La responsabilità dei singoli convenuti
Salva la solidarietà di e di CO B.P.M. è quindi necessario procedere alla Controparte_1 quantificazione delle singole responsabilità sia per verificare l'incidenza della transazione nella quantificazione complessiva del credito risarcitorio alla luce della sentenza sopra richiamata, sia perché così richiesto dalla difesa di B.P.M.
Ciò posto ritiene questo Giudice che il concorso di colpa in relazione all'assegno sub a) sia ascrivibile per il 45% in capo a e e per il 10% in capo all'istituto di credito. CP_1 CP_2
Quanto alla posizione di si è già argomentato. Deve ritenersi che sussista una pari Controparte_1
responsabilità del terzo chiamato alla luce del fatto che questi, una volta costituitosi, non ha specificamente contestato né di aver posto all'incasso i titoli di credito né di averli alterati.
Che tra i due vi sia stato un sodalizio al fine di porre in essere plurime condotte sussumibili nel disposto dell'art. 640 c.p. è desumibile anche dalla sentenza penale prodotta in atti che conforta la pagina 18 di 20 piena responsabilità di entrambi nei fatti di causa.
Essendo la loro condotta quella connotata da un evidente intento doloso e quella che ha determinato un contributo causale determinante (essendo stati gli assegni posti all'incasso nell'ambito dell'attività illecita posta in essere da e ritiene questo Giudice che la responsabilità da iscrivere a CP_1 CP_2
tali parti sia pari al 90% da attribuirsi al 45% in capo a ciascuno.
Conseguentemente la responsabilità dell'istituto di credito che ha negoziato il titolo deve attestarsi nel rimanente 10% in capo al solo CO BP.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione all'assegno sub b) con l'unica precisazione che essendo due gli istituti di credito il cui illecito ha concorso al pagamento del titolo la responsabilità degli stessi si attesta nel 5% a carico di ciascuno.
In considerazione di quanto sopra pertanto l'importo dovuto agli attori a titolo di risarcimento danno,
Con tenuto conto della transazione con , è pari ad euro 62.750,00 in linea capitale.
XIII. La sentenza di condanna
In considerazione di quanto sopra gli odierni convenuti e CO BP dovranno Controparte_1
essere condannati in solido a corrispondere agli attori la somma di euro 62.750,00 oltre rivalutazione e interessi come sopra indicato.
XIV. Le istanze istruttorie
Le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni senza migliore argomentazione in merito all'ammissibilità non possono trovare accoglimento concernendo circostanze irrilevanti ai fini della decisione di cui sopra.
XV. Le spese di lite
Le spese di lite tra parte attrice e UL LI ON s.p.a. devono essere compensate come da accordo tra le parti.
Le spese di lite tra parte attrice e gli ulteriori convenuti seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa e dell'incremento per la difesa nei confronti di più parti con distinte posizioni processuali, nonché della decurtazione conseguente la definizione del compenso in relazione Con alla posizione di vengono liquidate in euro 12.222,60 (euro 18.333,90: 3) per compenso, oltre pagina 19 di 20 rimborso forfettario e accessori di legge rimborso CU e marca.
Le spese di lite tra chiamante e chiamato devono essere compensate alla luce della condotta delle parti come sopra ricostruita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
-dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti con riguardo alla domanda formulata dagli attori nei confronti di UL LI ON s.p.a.;
-condanna e CO B.P.M. s.p.a. a corrispondere a parte attrice, per la causale di cui Controparte_1
in premessa, la somma di euro 62.750,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
-accerta che quote di corresponsabilità nella causazione del danno nei termini indicati in parte motiva;
-rigetta tutte le ulteriori domande;
-spese liquidate come in parte motiva.
ES, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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