Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00146/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01087/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato RA TR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
nei confronti
Regione Puglia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
ALLA SENTENZA n. 7907/2024 DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE, SEZ. SESTA (n. 08397/2023 REG.RIC.), emessa il 26/9/2024 che conferma la sentenza n. 1137/2023 del TAR PUGLIA – Bari (Sezione Terza) emessa il 21/06/2023 (n. 1131/2022 REG. RIC.).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LO NN e uditi per le parti i difensori RA TR per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente, con atto notificato e depositato nei termini di legge, ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2024/07907 del 26.09.2024 (depositata il 02.10.2024), passata in giudicato, la quale ha respinto l'appello di AGEA e confermato la sentenza n. 1137 del 2023 del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III;
Premesso altresì, che la decisione di primo grado, confermata in appello, aveva annullato il provvedimento AGEA prot. n. 2022.0055628 del 18.07.2022 e la contestuale intimazione di pagamento, accertando l'insussistenza del debito di euro 64.017,24 contestato all'interessato in relazione alle campagne 2013-2019;
Rilevato che il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del provvedimento, deducendo che l'Amministrazione, nonostante le reiterate diffide (da ultimo quella del 20.02.2025), ha omesso di sbloccare le erogazioni spettanti e ha continuato a trattenere indebitamente la somma complessiva di euro 21.506,54 sulle domande presentate dal 2020 ad oggi, in forza del titolo di recupero ormai definitivamente annullato;
Rilevato che Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura non si costituita in giudizio;
Considerato che il ricorso è fondato e merita accoglimento ai sensi dell'art. 112 c.p.a., in quanto l'effetto conformativo e ripristinatorio del giudicato di annullamento impone all'Amministrazione di rimuovere con efficacia ex tunc ogni pregiudizio derivante dall'atto annullato, ivi compresi i blocchi e le compensazioni operate sui contributi successivi, che risultano allo stato privi di causa giustificativa;
Considerato pertanto, che va ordinato ad AGEA di dare esatta e integrale esecuzione alla citata sentenza, provvedendo, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione della presente sentenza, al pagamento in favore del ricorrente delle somme indebitamente trattenute, quantificate in euro 21.506,54 (salva verifica contabile degli ulteriori importi medio tempore maturati), oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
Ritenuto che, per il caso di ulteriore inottemperanza decorso inutilmente il termine assegnato, si nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il capo del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (quale dicastero vigilante su AGEA), con facoltà di delega a funzionario del proprio Dipartimento con adeguata qualifica dirigenziale, affinché provveda in via sostitutiva nei successivi 90 (novanta) giorni a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;
Ritenuto infine che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, compensandole tra la Regione e la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa nei sensi di cui in motivazione.
Nomina Commissario ad acta il capo del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con facoltà di delega a funzionario con qualifica dirigenziale del proprio Dipartimento, affinché provveda in via sostitutiva nei successivi 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla notifica della presente decisione, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente a dare integrale ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe.
Condanna AGEA al pagamento delle spese di lite, liquidate in €2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente, compensando le spese con la Regione Puglia.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN ND, Presidente
LO Ieva, Primo Referendario
LO NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO NN | IN ND |
IL SEGRETARIO