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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai SInori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 4125/2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Gallo, giusta procura alle liti Parte_1
in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Gallo, giusta procura alle liti in atti, Controparte_1
ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.8.2021 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio , dato atto di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 l'8 ottobre 2016, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cava de'
[...]
Tirreni, al n. 201, parte II, serie A, anno 2016; che dal predetto matrimonio il 7 gennaio 2016 è nata Per_ la figlia che la convivenza, qualche tempo dopo il matrimonio, è divenuta intollerabile, sicchè
i coniugi hanno proposto ricorso per la separazione personale consensuale innanzi al Tribunale di
Nocera Inferiore;
che la separazione è stata omologata con decreto dell'8 maggio 2019 alle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra il SI.
e la SI.ra , ex art. 4, Legge n. 898/1970; affidi la figlia ad entrambi Parte_1 Controparte_1
i genitori, in regime di affidamento condiviso, pur continuando la stessa a vivere con la madre in
Cava de' Tirreni, alla Via Giuseppe Prezzolini 4, con contestuale espressa statuizione circa la possibilità per la minore di trascorrere del tempo con il padre, anche presso la sua attuale residenza, secondo le modalità già indicate nel ricorso consensuale oggetto di omologa;
ordini, per l'effetto la trasmissione dell'emananda sentenza, in copia autentica, al competente Ufficio dello Stato Civile di
Cava de' Tirreni, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di Legge;
con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% su dette ed oltre Iva e Cpa, come per
Legge.”.
Con comparsa di costituzione e difesa depositata il 18.3.2022 la resistente, nel riportarsi al contenuto dei propri atti e scritti difensivi, dopo aver precisato: che l' non versa regolarmente l'assegno Parte_1
di mantenimento per la minore, tanto da risultare moroso per quattro mensilità, né compartecipa alle spese straordinarie, sebbene previamente informato;
che il ricorrente ha un lavoro stabile e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.400,00/1.500,00, mentre la resistente dal 10 marzo 2022 è priva di occupazione per assenza di rinnovo del contratto lavorativo della durata di 36 mesi;
che la in CP_1 seguito alla separazione ha abbandonato la casa coniugale andando a vivere presso l'abitazione dei suoi genitori, insieme alla figlia, mentre controparte ha intrapreso una convivenza stabile con una nuova compagna;
che nell'esercizio del diritto di visita, quando la minore è con il padre per lunghi periodi, questi si rende irreperibile senza rispondere alle telefonate della ostacolando i contatti CP_1 telefonici madre e figlia;
ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. Parte_1
Per_ e la sig.ra ex art. 4 L. 898/1970; affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, Controparte_1
in regime di affidamento condiviso, pur continuando la stessa a coabitare con la madre;
disporre a favore del padre diritti di visita, nell'esclusivo interesse della minore, secondo le modalità già indicate nel ricorso consensuale omologato;
In via riconvenzionale: rideterminare e disporre un aumento dell'assegno di mantenimento per la minore stabilito in sede di separazione, nella misura che l'On.le giudicante riterrà giusta ed equa nell'esclusivo interesse della minore, posto a carico del ricorrente, che dovrà essere versato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Sempre in via CP_1 riconvenzionale: disporre che la sig.ra possa richiedere e percepire l'assegno unico (e/o CP_1 assegno familiare) nella misura del 100%, quale genitore collocatario e/o in subordine, che l'assegno unico e/o gli assegni familiari siano percepiti per metà da entrambi i coniugi e, per l'effetto, ordinare al sig. di versare il suo 50% alla sig.ra e/o sul libretto postale intestato alla figlia Parte_1 CP_1
Per_ minore , con obbligo di rendicontazione;
porre a carico di ciascun genitore il pagamento di metà delle spese scolastiche (tasse scolastiche, acquisto libri, materiale di corredo scolastico di inizio anno, dotazione informatica imposta dalla scuola, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, partecipazione a gite scolastiche, spese per mezzi di trasporto pubblico, ecc.), extrascolastiche (doposcuola, corsi di lingua straniera, di informatica, di musica, centro ricreativo estivo ecc.), ludiche (palestra, piscina, acquisto abbigliamento e attrezzatura, comprese le spese per iscrizione gare e tornei, ecc.), mediche e straordinarie necessarie, che i coniugi dovranno, per alcune, previamente concordare e che cadranno a carico di ciascun genitore in ragione della metà previa produzione dei documenti giustificativi di spesa;
tali spese dovranno essere rimborsate entro il mese successivo dalla richiesta da parte di uno dei coniugi;
ordinare al sig. la esibizione Parte_1
Per_ del libretto postale intestato alla minore , al fine di provare che quanto percepito a titolo di assegni familiari corrisponde a quanto versato sul libretto postale;
ordinare al sig. di Parte_1
Per_ mantenere un telefono “operativo” per consentire alla mamma di chiamare la piccola almeno una/due volte al giorno durante i weekend e i periodi di lunga permanenza presso di lui. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Cava dè Tirreni per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.”
All'udienza presidenziale celebrata il 21.3.2022, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente ed ha confermato le pattuizioni di cui alla separazione consensuale, precisando che l'assegno unico avrebbe dovuto essere fruito in via esclusiva dalla madre, quale genitore domiciliatario della prole minore. Rinviata la causa all'udienza del 13.4.2023 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'udienza cartolare dell'8.5.2024 il precedente giudicante ha formulato alle parti la proposta conciliativa nei termini ivi indicati rinviando la causa per il sèguito. Ricalendarizzato il procedimento, l'odierno relatore, subentrato nelle more sul ruolo, preliminarmente alla rimessione della causa in decisione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa, ha invitato le parti a rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; quindi, con ordinanza del 4.2.2025, depositata all'esito della celebrazione dell'udienza cartolare del 22.1.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente nel giudizio di separazione consensuale, omologata con decreto dell'8 maggio 2019, alla data di deposito del ricorso di divorzio, è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970. Risulta, altresì, incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate dalle parti, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità alla proposta conciliativa formulata dal precedente giudicante all'udienza cartolare dell'8.5.2024, alle condizioni ivi formalizzate, accettate dalle parti, adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
Vista la natura della causa e l'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1
Tirreni l'1 febbraio 1988 e , nata a [...] il [...], Controparte_1 sposatisi nel Comune di Cava De' Tirreni l'8 ottobre 2016, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cava de' Tirreni al n. 201, Parte II, Serie A, anno 2016, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal precedente giudicante all'udienza cartolare dell'8.5.2024, accettate dalle parti, adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Cava De' Tirreni per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai SInori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 4125/2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Gallo, giusta procura alle liti Parte_1
in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Gallo, giusta procura alle liti in atti, Controparte_1
ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.8.2021 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio , dato atto di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 l'8 ottobre 2016, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cava de'
[...]
Tirreni, al n. 201, parte II, serie A, anno 2016; che dal predetto matrimonio il 7 gennaio 2016 è nata Per_ la figlia che la convivenza, qualche tempo dopo il matrimonio, è divenuta intollerabile, sicchè
i coniugi hanno proposto ricorso per la separazione personale consensuale innanzi al Tribunale di
Nocera Inferiore;
che la separazione è stata omologata con decreto dell'8 maggio 2019 alle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra il SI.
e la SI.ra , ex art. 4, Legge n. 898/1970; affidi la figlia ad entrambi Parte_1 Controparte_1
i genitori, in regime di affidamento condiviso, pur continuando la stessa a vivere con la madre in
Cava de' Tirreni, alla Via Giuseppe Prezzolini 4, con contestuale espressa statuizione circa la possibilità per la minore di trascorrere del tempo con il padre, anche presso la sua attuale residenza, secondo le modalità già indicate nel ricorso consensuale oggetto di omologa;
ordini, per l'effetto la trasmissione dell'emananda sentenza, in copia autentica, al competente Ufficio dello Stato Civile di
Cava de' Tirreni, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di Legge;
con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% su dette ed oltre Iva e Cpa, come per
Legge.”.
Con comparsa di costituzione e difesa depositata il 18.3.2022 la resistente, nel riportarsi al contenuto dei propri atti e scritti difensivi, dopo aver precisato: che l' non versa regolarmente l'assegno Parte_1
di mantenimento per la minore, tanto da risultare moroso per quattro mensilità, né compartecipa alle spese straordinarie, sebbene previamente informato;
che il ricorrente ha un lavoro stabile e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.400,00/1.500,00, mentre la resistente dal 10 marzo 2022 è priva di occupazione per assenza di rinnovo del contratto lavorativo della durata di 36 mesi;
che la in CP_1 seguito alla separazione ha abbandonato la casa coniugale andando a vivere presso l'abitazione dei suoi genitori, insieme alla figlia, mentre controparte ha intrapreso una convivenza stabile con una nuova compagna;
che nell'esercizio del diritto di visita, quando la minore è con il padre per lunghi periodi, questi si rende irreperibile senza rispondere alle telefonate della ostacolando i contatti CP_1 telefonici madre e figlia;
ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. Parte_1
Per_ e la sig.ra ex art. 4 L. 898/1970; affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, Controparte_1
in regime di affidamento condiviso, pur continuando la stessa a coabitare con la madre;
disporre a favore del padre diritti di visita, nell'esclusivo interesse della minore, secondo le modalità già indicate nel ricorso consensuale omologato;
In via riconvenzionale: rideterminare e disporre un aumento dell'assegno di mantenimento per la minore stabilito in sede di separazione, nella misura che l'On.le giudicante riterrà giusta ed equa nell'esclusivo interesse della minore, posto a carico del ricorrente, che dovrà essere versato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Sempre in via CP_1 riconvenzionale: disporre che la sig.ra possa richiedere e percepire l'assegno unico (e/o CP_1 assegno familiare) nella misura del 100%, quale genitore collocatario e/o in subordine, che l'assegno unico e/o gli assegni familiari siano percepiti per metà da entrambi i coniugi e, per l'effetto, ordinare al sig. di versare il suo 50% alla sig.ra e/o sul libretto postale intestato alla figlia Parte_1 CP_1
Per_ minore , con obbligo di rendicontazione;
porre a carico di ciascun genitore il pagamento di metà delle spese scolastiche (tasse scolastiche, acquisto libri, materiale di corredo scolastico di inizio anno, dotazione informatica imposta dalla scuola, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, partecipazione a gite scolastiche, spese per mezzi di trasporto pubblico, ecc.), extrascolastiche (doposcuola, corsi di lingua straniera, di informatica, di musica, centro ricreativo estivo ecc.), ludiche (palestra, piscina, acquisto abbigliamento e attrezzatura, comprese le spese per iscrizione gare e tornei, ecc.), mediche e straordinarie necessarie, che i coniugi dovranno, per alcune, previamente concordare e che cadranno a carico di ciascun genitore in ragione della metà previa produzione dei documenti giustificativi di spesa;
tali spese dovranno essere rimborsate entro il mese successivo dalla richiesta da parte di uno dei coniugi;
ordinare al sig. la esibizione Parte_1
Per_ del libretto postale intestato alla minore , al fine di provare che quanto percepito a titolo di assegni familiari corrisponde a quanto versato sul libretto postale;
ordinare al sig. di Parte_1
Per_ mantenere un telefono “operativo” per consentire alla mamma di chiamare la piccola almeno una/due volte al giorno durante i weekend e i periodi di lunga permanenza presso di lui. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Cava dè Tirreni per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.”
All'udienza presidenziale celebrata il 21.3.2022, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente ed ha confermato le pattuizioni di cui alla separazione consensuale, precisando che l'assegno unico avrebbe dovuto essere fruito in via esclusiva dalla madre, quale genitore domiciliatario della prole minore. Rinviata la causa all'udienza del 13.4.2023 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'udienza cartolare dell'8.5.2024 il precedente giudicante ha formulato alle parti la proposta conciliativa nei termini ivi indicati rinviando la causa per il sèguito. Ricalendarizzato il procedimento, l'odierno relatore, subentrato nelle more sul ruolo, preliminarmente alla rimessione della causa in decisione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa, ha invitato le parti a rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; quindi, con ordinanza del 4.2.2025, depositata all'esito della celebrazione dell'udienza cartolare del 22.1.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente nel giudizio di separazione consensuale, omologata con decreto dell'8 maggio 2019, alla data di deposito del ricorso di divorzio, è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970. Risulta, altresì, incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate dalle parti, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità alla proposta conciliativa formulata dal precedente giudicante all'udienza cartolare dell'8.5.2024, alle condizioni ivi formalizzate, accettate dalle parti, adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
Vista la natura della causa e l'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1
Tirreni l'1 febbraio 1988 e , nata a [...] il [...], Controparte_1 sposatisi nel Comune di Cava De' Tirreni l'8 ottobre 2016, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cava de' Tirreni al n. 201, Parte II, Serie A, anno 2016, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal precedente giudicante all'udienza cartolare dell'8.5.2024, accettate dalle parti, adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Cava De' Tirreni per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire