TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3186/2022
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore contro
AR
Convenuto
Oggi 13 febbraio 2025 alle ore 12.20 innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi:
l'Avv. in proprio Parte_1 per , contumace, nessuno compare AR
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'Avv. discute la causa e precisa le conclusioni come da note autorizzate depositate Pt_1 telematicamente. Rinuncia inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal Giudice.
Alle ore 12.28 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.24 il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 1 di 5 R.G. n. 3186/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Parte_1 C.F._1
Bassano del AP (VI), Via Marinali n. 62, in proprio
Ricorrente contro
(C.F.: AR C.F._2
Convenuto
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, richiamando le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo come di seguito precisate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, in accoglimento del ricorso: 1) accertare e dichiarare che l'avv. è creditrice nei confronti dei signori Parte_1 Controparte_2
(C.F. ), residente in [...],
[...] C.F._3 [...]
(C.F. , residente in [...]del AP (VI), Contrà San Giorgio CP_3 C.F._4 nr. 96, e (C.F. , residente in [...]del AP (VI), AR C.F._5
Contrà San Giorgio nr. 96, della somma di € 6.909,86 e per l'effetto condannare i debitori al
pagina 2 di 5 pagamento in favore dell'avv. della predetta somma oltre agli interessi e alla rivalutazione Parte_1 monetaria;
2) con vittoria di spese e compensi di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'Avv. evocava in giudizio , Parte_1 Controparte_2
e esponendo: di aver ricevuto incarico nel 2014 di RO AR
assistere le controparti nella procedura esecutiva immobiliare iscritta con R.G. n. 205/2011 dinanzi al
Tribunale di Bassano del AP, nella quale era intervenuta Equitalia S.p.A.; di aver depositato nell'esecuzione dell'incarico tre istanze di adesione alla definizione agevolata del debito fiscale e di aver curato le trattative per la vendita di un bene immobile al fine di reperire la provvista necessaria all'estinzione delle varie posizioni debitorie e al fine di evitarne la vendita forzosa nell'ambito dell'ulteriore procedimento esecutivo nel frattempo instaurato dinanzi al Tribunale di Vicenza con
R.G. n. 3191/2017; che in data 18.4.2018 i convenuti le avevano revocato l'incarico. Parte ricorrente chiedeva quindi la condanna degli stessi al pagamento di € 9.409,86 a titolo di compenso professionale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio , contestando la pretesa creditoria in quanto il Controparte_2
compenso attoreo in parte era stato già pagato e in parte non era dovuto perché relativo a prestazioni non eseguite oppure relativo al procedimento esecutivo che aveva coinvolto il solo AR
. Chiedeva dunque il rigetto della domanda avversaria.
[...]
Alla prima udienza veniva disposta la conversione del rito sommario in rito ordinario, senza nulla disporre in merito alla mancata costituzione in giudizio di e di AR [...]
, e venivano assegnati i termini di legge per lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., CP_3
al cui esito le parti costituite davano atto di aver raggiunto un accordo. La ricorrente riduceva dunque la propria domanda al valore di € 6.909,86 e il Giudice in allora assegnatario della controversia disponeva l'estinzione del rapporto processuale tra e . Parte_1 Controparte_2
Riassegnato il procedimento allo scrivente Giudice, veniva riscontrato il mancato perfezionamento originario della notifica del ricorso nei confronti di e di AR RO
, per cui veniva disposta la conseguente rinnovazione. A seguito del deposito da parte della
[...]
ricorrente della documentazione afferente a una seconda notifica, di cui non si aveva previa contezza in causa, effettuata nei confronti di al momento dell'instaurazione del AR
pagina 3 di 5 giudizio e perfezionatasi entro il termine previsto dall'art. 702 bis c.p.c., lo stesso veniva dichiarato contumace. Poiché invece non veniva rispettato il termine perentorio assegnato dal Giudice per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di , veniva dichiarata la Controparte_4
relativa decadenza con conseguente estinzione del rapporto processuale anche nei confronti di tale parte convenuta. Proseguendo così il processo nei soli confronti di , ne veniva Controparte_5
ammesso l'interrogatorio formale richiesto dalla ricorrente, unitamente alla prova testimoniale sui medesimi capitoli formulati da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Poiché il convenuto contumace non si presentava per rendere l'interpello, nonostante nei suoi confronti si fosse perfezionata la notifica dell'ordinanza istruttoria, il Giudice – implicitamente revocando l'ordinanza medesima nella parte in cui ammetteva anche la prova testimoniale – fissava per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis vigente, assegnando alla parte costituita un termine anticipato per il deposito di una memoria conclusiva.
Tanto premesso, va innanzitutto confermata la statuizione di decadenza di parte ricorrente dalla facoltà di evocare in giudizio , nonostante le confutazioni ancora reiterate nella RO
memorie conclusiva, perché la certificazione del messo postale, ove indica “irreperibile” o
“trasferito”, fa fede fino a querela di falso e non è oppugnabile mediante la mera comparazione con un certificato anagrafico, per cui – per essere valida la relativa notifica – questa avrebbe dovuto essere seguita da una sua rinnovazione ex art. 140 c.p.c. oppure dal completamento delle operazioni di cui all'art. 143 c.p.c.: non essendo stata svolta tale attività nemmeno nel termine perentorio riassegnato dal giudicante, il vizio della notifica permane.
Passando invece ad esaminare il merito della controversia, ritiene il giudicante che – con riguardo all'an debeatur – il conferimento degli incarichi defensionali da parte di , per AR
quanto rimane di rilievo ai fini di causa, nonché lo svolgimento della conseguente attività professionale, risultino dimostrati tanto dalla documentazione allegata al ricorso quanto dall'implicita ammissione delle circostanze capitolate in atti per effetto della mancata risposta da parte del convenuto, senza valida giustificazione, all'interrogatorio formale disposto dal Giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c.
In ordine al quantum debeatur si ritiene che il compenso richiesto di € 6.449,00 oltre oneri accessori
(doc. 19 attoreo) sia congruo, in quanto compreso tra i valori medi e i valori minimi delle tabelle pagina 4 di 5 forensi ratione temporis vigenti per l'attività di natura stragiudiziale e in relazione a un valore della controversia compreso tra € 1.000.000 ed € 2.000.000 in ragione del prezzo di compravendita del bene immobile per il quale erano state prestate le competenze professionali (doc. 14 attoreo).
La somma lorda di € 9.409,86 è stata poi correttamente ridotta in corso di causa a € 6.909,86 dall'Avv.
, la quale ha dato atto di aver ricevuto un pagamento parziale di € 2.500,00. Parte_1
va quindi condannato a corrispondere a la somma di € 6.909,86 AR Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo (doc. 20 attoreo). Non va invece riconosciuta la rivalutazione monetaria pur richiesta da parte ricorrente, in quanto al credito per cui è causa corrisponde un debito di valuta e non di valore.
In forza del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e AR
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
andrà inoltre condannato a rifondere le sole spese borsuali a lui addebitabili, AR
vale a dire quelle per il contributo unificato, per la marca da bollo e per la notifica del ricorso correttamente perfezionatasi nei suoi confronti (non essendo stato invece documentato l'esborso della notifica finalizzata alla chiamata in interpello).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a pagare all'Avv. la somma di € 6.909,86 a titolo AR Parte_1
di compenso professionale, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo;
2. condanna a rifondere in favore dell'Avv. le spese di lite, AR Parte_1
liquidate in € 157,20 per esborsi e in € 4.227,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore contro
AR
Convenuto
Oggi 13 febbraio 2025 alle ore 12.20 innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi:
l'Avv. in proprio Parte_1 per , contumace, nessuno compare AR
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'Avv. discute la causa e precisa le conclusioni come da note autorizzate depositate Pt_1 telematicamente. Rinuncia inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal Giudice.
Alle ore 12.28 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.24 il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 1 di 5 R.G. n. 3186/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Parte_1 C.F._1
Bassano del AP (VI), Via Marinali n. 62, in proprio
Ricorrente contro
(C.F.: AR C.F._2
Convenuto
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, richiamando le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo come di seguito precisate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, in accoglimento del ricorso: 1) accertare e dichiarare che l'avv. è creditrice nei confronti dei signori Parte_1 Controparte_2
(C.F. ), residente in [...],
[...] C.F._3 [...]
(C.F. , residente in [...]del AP (VI), Contrà San Giorgio CP_3 C.F._4 nr. 96, e (C.F. , residente in [...]del AP (VI), AR C.F._5
Contrà San Giorgio nr. 96, della somma di € 6.909,86 e per l'effetto condannare i debitori al
pagina 2 di 5 pagamento in favore dell'avv. della predetta somma oltre agli interessi e alla rivalutazione Parte_1 monetaria;
2) con vittoria di spese e compensi di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'Avv. evocava in giudizio , Parte_1 Controparte_2
e esponendo: di aver ricevuto incarico nel 2014 di RO AR
assistere le controparti nella procedura esecutiva immobiliare iscritta con R.G. n. 205/2011 dinanzi al
Tribunale di Bassano del AP, nella quale era intervenuta Equitalia S.p.A.; di aver depositato nell'esecuzione dell'incarico tre istanze di adesione alla definizione agevolata del debito fiscale e di aver curato le trattative per la vendita di un bene immobile al fine di reperire la provvista necessaria all'estinzione delle varie posizioni debitorie e al fine di evitarne la vendita forzosa nell'ambito dell'ulteriore procedimento esecutivo nel frattempo instaurato dinanzi al Tribunale di Vicenza con
R.G. n. 3191/2017; che in data 18.4.2018 i convenuti le avevano revocato l'incarico. Parte ricorrente chiedeva quindi la condanna degli stessi al pagamento di € 9.409,86 a titolo di compenso professionale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio , contestando la pretesa creditoria in quanto il Controparte_2
compenso attoreo in parte era stato già pagato e in parte non era dovuto perché relativo a prestazioni non eseguite oppure relativo al procedimento esecutivo che aveva coinvolto il solo AR
. Chiedeva dunque il rigetto della domanda avversaria.
[...]
Alla prima udienza veniva disposta la conversione del rito sommario in rito ordinario, senza nulla disporre in merito alla mancata costituzione in giudizio di e di AR [...]
, e venivano assegnati i termini di legge per lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., CP_3
al cui esito le parti costituite davano atto di aver raggiunto un accordo. La ricorrente riduceva dunque la propria domanda al valore di € 6.909,86 e il Giudice in allora assegnatario della controversia disponeva l'estinzione del rapporto processuale tra e . Parte_1 Controparte_2
Riassegnato il procedimento allo scrivente Giudice, veniva riscontrato il mancato perfezionamento originario della notifica del ricorso nei confronti di e di AR RO
, per cui veniva disposta la conseguente rinnovazione. A seguito del deposito da parte della
[...]
ricorrente della documentazione afferente a una seconda notifica, di cui non si aveva previa contezza in causa, effettuata nei confronti di al momento dell'instaurazione del AR
pagina 3 di 5 giudizio e perfezionatasi entro il termine previsto dall'art. 702 bis c.p.c., lo stesso veniva dichiarato contumace. Poiché invece non veniva rispettato il termine perentorio assegnato dal Giudice per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di , veniva dichiarata la Controparte_4
relativa decadenza con conseguente estinzione del rapporto processuale anche nei confronti di tale parte convenuta. Proseguendo così il processo nei soli confronti di , ne veniva Controparte_5
ammesso l'interrogatorio formale richiesto dalla ricorrente, unitamente alla prova testimoniale sui medesimi capitoli formulati da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Poiché il convenuto contumace non si presentava per rendere l'interpello, nonostante nei suoi confronti si fosse perfezionata la notifica dell'ordinanza istruttoria, il Giudice – implicitamente revocando l'ordinanza medesima nella parte in cui ammetteva anche la prova testimoniale – fissava per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis vigente, assegnando alla parte costituita un termine anticipato per il deposito di una memoria conclusiva.
Tanto premesso, va innanzitutto confermata la statuizione di decadenza di parte ricorrente dalla facoltà di evocare in giudizio , nonostante le confutazioni ancora reiterate nella RO
memorie conclusiva, perché la certificazione del messo postale, ove indica “irreperibile” o
“trasferito”, fa fede fino a querela di falso e non è oppugnabile mediante la mera comparazione con un certificato anagrafico, per cui – per essere valida la relativa notifica – questa avrebbe dovuto essere seguita da una sua rinnovazione ex art. 140 c.p.c. oppure dal completamento delle operazioni di cui all'art. 143 c.p.c.: non essendo stata svolta tale attività nemmeno nel termine perentorio riassegnato dal giudicante, il vizio della notifica permane.
Passando invece ad esaminare il merito della controversia, ritiene il giudicante che – con riguardo all'an debeatur – il conferimento degli incarichi defensionali da parte di , per AR
quanto rimane di rilievo ai fini di causa, nonché lo svolgimento della conseguente attività professionale, risultino dimostrati tanto dalla documentazione allegata al ricorso quanto dall'implicita ammissione delle circostanze capitolate in atti per effetto della mancata risposta da parte del convenuto, senza valida giustificazione, all'interrogatorio formale disposto dal Giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c.
In ordine al quantum debeatur si ritiene che il compenso richiesto di € 6.449,00 oltre oneri accessori
(doc. 19 attoreo) sia congruo, in quanto compreso tra i valori medi e i valori minimi delle tabelle pagina 4 di 5 forensi ratione temporis vigenti per l'attività di natura stragiudiziale e in relazione a un valore della controversia compreso tra € 1.000.000 ed € 2.000.000 in ragione del prezzo di compravendita del bene immobile per il quale erano state prestate le competenze professionali (doc. 14 attoreo).
La somma lorda di € 9.409,86 è stata poi correttamente ridotta in corso di causa a € 6.909,86 dall'Avv.
, la quale ha dato atto di aver ricevuto un pagamento parziale di € 2.500,00. Parte_1
va quindi condannato a corrispondere a la somma di € 6.909,86 AR Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo (doc. 20 attoreo). Non va invece riconosciuta la rivalutazione monetaria pur richiesta da parte ricorrente, in quanto al credito per cui è causa corrisponde un debito di valuta e non di valore.
In forza del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e AR
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
andrà inoltre condannato a rifondere le sole spese borsuali a lui addebitabili, AR
vale a dire quelle per il contributo unificato, per la marca da bollo e per la notifica del ricorso correttamente perfezionatasi nei suoi confronti (non essendo stato invece documentato l'esborso della notifica finalizzata alla chiamata in interpello).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a pagare all'Avv. la somma di € 6.909,86 a titolo AR Parte_1
di compenso professionale, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo;
2. condanna a rifondere in favore dell'Avv. le spese di lite, AR Parte_1
liquidate in € 157,20 per esborsi e in € 4.227,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5