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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/05/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6417 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: mantenimento figli
T R A
nata a [...], il [...], Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Angela Esentato, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il cui studio in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, n. 148, in forza di procura in atti
ATTRICE
E
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Mariella Verdoliva, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Gragnano, alla Via R.Viviani, n.12
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte ricorrente, nel riportarsi a tutte le proprie istanze, ed alla proposta transattiva formulata alla controparte ha concluso chiedendo accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
al rimborso della quota del 50% delle somme anticipate quale genitore collocatario per le
[...]
spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche occorse per la figlia dal Persona_1
05.07.2010 sino all'attualità e sopra specificate e per l'effetto condannare il sig. al CP_1
pagamento della sua quota come quantificata nella comparsa conclusionale depositata in data
04.05.2023 e nella successiva memoria di replica ex art. 190 c.p.c. ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre a una somma da liquidare forfetariamente in via equitativa per le spese straordinarie obbligatorie non documentabili sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo.
1 La difesa di parte resistente, nel riportarsi a tutte le proprie difese ed alla documentazione depositata ed evidenziando “che ogni tentativo di conciliazione è stato reso vano dall'atteggiamento della controparte che non produce i documenti in originali al fine di consentire una lettura chiara e serena e che continua a inserire spese su spese senza alcun confronto con il sig. a cui… non è CP_1
richiesto alcun consenso, partecipazione e o valutazione sulla opportunità e/o necessità di alcune spese (vedi locazione immobile per un solo mese di utilizzo)” ha concluso per il rigetto della richiesta avanzata dalla sig.ra relativamente alle spese fino al 2020 non fondata in fatto Parte_1
ed in diritto, in quanto non quantificata e/o quantificabile oltre che indimostrata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, conveniva in Parte_1
giudizio al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 5.000,00 CP_1
ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di contribuzione pro quota alle spese sostenute nell'interesse della figlia.
A sostegno della domanda deduceva che dalla relazione sentimentale intrattenuta con il convenuto nasceva la figlia che con decreto, reso in data 19.05.2005, il Presidente del Tribunale di Per_1
Torre
Annunziata, adito con ricorso proposto ai sensi dell'art. 148 c.c., poneva a carico dell' CP_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la somma pari ad euro 140,00; che con successivo decreto, reso in data 05.07.2010, Per_1 il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nuovamente adito ai sensi dell'art. 148 c.c., rideterminava il contributo al mantenimento ordinario della figlia minore nella misura di euro
300,00; che il sig. non aveva mai versato alla sig.ra la quota delle spese CP_1 Parte_1
straordinarie di sua spettanza e dalla stessa integralmente anticipate per la figlia che aveva Per_1
provato ad ottenere bonariamente dal sig. il rimborso delle predette spese straordinarie ma CP_1
lo stesso, dopo numerose sollecitazioni inevase, solo dopo aver ricevuto una richiesta a mezzo raccomandata, manifestava una vaga disponibilità ad un accordo per poi comunicare di non volervi provvedere;
ancora, allegava che la figlia affetta da disturbi di ansia, necessitava di due Per_1
sedute settimanali di psicoterapia;
che nondimeno, il convenuto non aveva mai provveduto a rimborsare tali spese mediche, né quelle per le tasse universitarie, per i libri e i mezzi di trasporto;
che le sole spese mediche occorse dal mese di aprile 2015 sino al 13 maggio del 2020 ammontavano ad euro 4.142,00, a cui andavano aggiunte le successive spese mediche sino all'attualità, nonché le spese universitarie, ludiche e per il conseguimento della patente di guida, per un totale di circa € 10.000,00 e, quindi, per una quota a carico del convenuto pari a circa € 5.000,00.
2 Nel costituirsi in giudizio, deduceva che la non aveva mai provato ad CP_1 Parte_1
ottenere bonariamente dal convenuto il rimborso della quota di spese straordinarie di sua spettanza e che, solo a seguito di raccomandata, veniva a conoscenza che la figlia si era rivolta ad uno specialista, attivandosi immediatamente affinché la figlia si sottoponesse a visita da uno specialista di sua fiducia;
che, tuttavia, la figlia, pur avendo inizialmente accettato, rifiutava di recarsi dal predetto specialista, interrompendo da quel momento i rapporti col padre;
deduceva, ancora, che i documenti prodotti in atti da parte attrice a sostegno della sua domanda risultavano incomprensibili, approssimativi e non corrispondenti alla somma richiesta e di non essersi mai sottratto al pagamento di quanto richiesto con documentazione scritta, avendo ad esempio provveduto al pagamento delle tasse universitarie, di cui allegava certificazione in atti, mentre per le altre spese nulla gli era mai pervenuto prima della formale diffida e che, comunque, trattandosi soprattutto di spese mediche, erano state già sicuramente rimborsate dal Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa San Paolo;
deduceva, invero, che l'attrice, così come il convenuto, in quanto dipendenti di un Istituto di
Credito, beneficiavano del predetto Fondo che erogava un rimborso del 70% delle spese mediche sostenute dai dipendenti e per i loro figli, mentre il residuo pari al 30% era comunque detraibile in sede di dichiarazione dei redditi;
allegava, infine, che in rifermento alle spese straordinarie, salvo che per quelle urgenti o non rinviabili, bisognava tener conto delle possibilità economiche di entrambi i genitori e, sul punto, deduceva di percepire uno stipendio di euro 2.000,00, dal quale detrarre la somma pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia nonché la Per_1
somma pari ad euro 900,00 da corrispondere a titolo di mantenimento del coniuge e che tali condizioni economiche lo avevano indotto a contrarre prestiti e a fare ritorno a casa della madre.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza cartolare del 12.04.2021, il G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 16.03.2022.
Alla predetta udienza il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'08.03.2023, all'esito della quale riservava la causa in decisione.
Con ordinanza del 07.06.2023, rilevato che parte della documentazione versata in atti da parte attrice, ed attestante le assunte spese straordinarie anticipate dall'istante, non fosse oggettivamente leggibile in formato telematico, non potendosi comprendere, in particolare, lo stesso importo della spesa asseritamente sostenuta dalla medesima istante, il G.I. rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 09.10.2023, all'esito della quale fissava l'udienza del 17.01.2024 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 25.03.2024, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 29.05.2024 per consentire alle parti di addivenire a un bonario componimento della lite;
alla su menzionata udienza, rinviava la
3 causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024, all'esito della quale riservava la causa in decisione assegnando alle parti - con decorrenza dal 03.01.2025 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. Tanto premesso la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione per i seguenti motivi.
Parte attrice ha chiesto la condanna di parte convenuta al rimborso della quota del 50% delle somme anticipate quale genitore collocatario per le spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche occorse per la figlia dal 05.07.2010 sino all'attualità. Persona_1
Nel caso di specie è incontroverso che è stato previsto solo un contributo mensile al mantenimento della figlia, ormai maggiorenne, a carico del padre, senza ulteriori previsioni e, in particolare, senza alcun riferimento alla disciplina delle spese straordinarie.
Non si pone, dunque, una questione di azionabilità del diritto al rimborso a prescindere dalla formazione di un nuovo titolo.
La materia del contendere si incentra tutta sulla riconducibilità delle spese di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso tra quelle straordinarie, oppure se le stesse debbano ritenersi comprese nel contributo al mantenimento forfettariamente determinato.
Sul punto giova evidenziare che accanto alle spese ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento, che risultano necessarie alle normali esigenze di vita dei figli, si pongono le cd. spese straordinarie che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, come accertato e considerato in un dato momento storico e che, pertanto, non possono essere ricomprese forfettariamente nell'assegno di mantenimento, perché ciò altererebbe il principio di proporzionalità.
In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, la Suprema Corte (sentenza n. 379/2021) ha avuto modo di distinguere tra:
a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità
l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal
4 giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.
Nelle spese straordinarie integrative sono fatte rientrare anche le spese di istruzione e le spese mediche, stante comunque il carattere routinario rispondendo ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento dei figli, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento. Naturalmente, il genitore può contestare anche per queste spese le somme indicate e richieste a rimborso per i profili della proporzionalità e adeguatezza rispetto alle esigenze del mantenimento e, quindi, ai bisogni del figlio.
A fronte di una spesa straordinaria non è sempre operante il regime di cui all'art. 155, comma 3,
c.c., secondo il quale le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo considerando le capacità, le inclinazioni naturali e l'aspirazione dei figli (ribadito all'art. 6, comma 4, legge n. 898/1970 che dispone altresì che l'esercizio della potestà genitoriale è affidato in via esclusiva al coniuge affidatario e comprende, evidentemente, anche la decisione sui costi di carattere straordinario e che il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione). Occorre, infatti, distinguere tra “spese straordinarie” e “scelte straordinarie” (ossia scelte di maggior interesse), e soltanto per queste ultime il genitore non affidatario o collocatario ha diritto di interloquire perché non sempre le spese straordinarie implicano decisioni di maggior interesse e, quindi, l'obbligo del coniuge affidatario di previa concertazione con l'altro coniuge
(Cassazione civile sez. VI, 12/06/2018, n.15240).
In tema di separazione personale tra coniugi, il principio di bigenitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Dunque non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario o collocatario un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso;
conseguentemente se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso
5 della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà verificarsi in sede giudiziale la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno” (cfr Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n.7169).
Tenuto conto di tali principi, nel caso di specie, devono ritenersi comprese nelle spese straordinarie le spese mediche relative alle visite specialistiche e psichiatriche, le spese richieste per gli esami di laboratorio, nonché le spese dentistiche.
Si premette che nell'ambito del presente giudizio a cognizione ordinaria, in difetto di accordo delle parti, potrà farsi riferimento alle sole spese allegate dall'attrice nel rispetto dei termini per la definizione del thema decidendum (prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.) e dunque provate entro il successivo termine previsto per il deposito dei documenti (seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.).
In sede di atto di citazione l'attrice allegava di aver sostenuto a titolo di spese straordinarie per la figlia la somma di euro 10.000,00, di cui la quota del 50% a carico del convenuto.
Nel dettaglio, risultano documentate e provate:
- spese per fisioterapia per un totale di euro 812,00 (cfr. fatture allegate in sede di atto introduttivo: fattura n. 30 del 22.02.2017 pari ad euro 140,00; fattura n. 142 del 01.12.2016 pari ad euro 50,00); fatture n. 130 e n. 131 del 04.11.2016 pari ad euro 130,00 ed a euro 122,00; fattura n. 92 del 12.07.2017 pari ad euro 70,00; fattura n. 862 del 15.07.2015 pari ad euro
300,00);
- spese per psicoterapia per un totale di euro 2.722,00 (cfr. fatture ISM allegate in sede di ricorso introduttivo: fattura n. 1192 del 23.06.2015 pari ad euro 140,00; fattura n. 650 del 22.09.2015
6 pari ad euro 140,00; fattura n. 2149 del 03.12.2015 pari ad euro 50,00; fattura n. 1879 dell'11.09.2018 pari ad euro 220,00; fattura n. 645/2020 del 07.02.2020 pari ad euro 122,00; fattura n. 1314 del 31.03.2020 pari ad euro 100,00; fattura n. 1495 del 27.04.2020 pari ad euro
120,00; fattura n. 1730 del 21.05.2020 pari ad euro 60,00; fattura n. 1970 del 09.06.2020 pari ad euro 122,00; fattura n. 2008 del 10.06.2020 pari ad euro 122,00; fattura n. 2125 del
17.06.2020 pari ad euro 120,00); (cfr. allegato n. 5 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.: fattura n. 4902 del 22.12.2020 pari ad euro 120,00; fattura n. 4490 del
20.11.2020 pari ad euro 120,00); cfr. allegato n. 6 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.: fattura n. 2138 del 21.04.2021 pari ad euro 80,00; fattura n. 1427 del
17.03.2021 pari ad euro 80,00; fattura n. 138 del 09.01.2021 pari ad euro 120,00; fattura n. 468 del 28.01.2021 pari ad euro 120,00; fattura n. 2886 del 27.05.2021 pari ad euro 162,00); (cfr. allegato n. 7 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.: fattura n. 2756 del
28.07.2020 pari ad euro 122,00; fattura n. 4156 dell'11.11.2020 pari ad euro 122,00; fattura n.
3500 del 05.10.2020 pari ad euro 120,00; fattura n. 2943 del 31.08.2020 pari ad euro 120,00; fattura n. 1012 del 24.02.2021 pari ad euro 120,00);
- spese dentistiche per un totale di euro 5.606,00 (cfr. ricevute allegate in sede di atto introduttivo: ric. n.122 del 21.11.2019 pari ad euro 2.252,00 e ricevuta n. 51 dell'11.06.2020 pari ad euro 2.252,00; cfr. ricevuta n. 41 del 19.02.2021 pari ad euro 1.102,00 in allegato n. 6 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.)
- spese per esami diagnostici per un totale di euro 186,15 (cfr. fatture allegate in sede di atto introduttivo: fattura n. 2103 del 28.07.2015 pari ad euro 56,15; fatture n. 4113 e n. 4114 del
14.11.2018 pari rispettivamente ad euro 50,00 ed euro 20,00); (cfr. ric. n. 28.106 del
22.03.2021 pari ad euro 60,00, in allegato n. 7 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.);
- spese per visite specialistiche per un totale di euro 210,00 (cfr. ric. n. 6 del 19.06.2018 pari ad euro 60,00 allegata in sede di atto introduttivo;
cfr. fattura n. 165 del 18.11.2020 pari ad euro
80,00, in allegato n. 5 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; cfr. ric.
n. 37 del 09.02.2021 pari ad euro 70,00, in allegato n. 6 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.);
Sulla scorta del predetto prospetto, parte attrice ha documentalmente provato di aver sostenuto, nel periodo 2015-2021, nell'interesse della figlia spese mediche per un totale di euro Persona_1
9.536,15.
7 A tali somme devono aggiungersi i contributi per attività didattiche pagati con i bollettini postali allegati per complessivi € 290,00 (100+90+100) (cfr. doc. n. 3 depositato con la seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c.).
Sicché il totale delle spese straordinarie documentate sostenute integralmente fra il 2015 e il 2021 dalla sig.ra , è pari a € 9.826,15, di cui la quota pari al 50% corrispondente ad €. 4.913,00 Parte_1
gravante sul convenuto.
Non è meritevole di condivisione l'eccezione sollevata da parte convenuta alla luce della quale da tale somma deve essere decurtata quanto rimborsato alla sig.ra dal Fondo Sanitario Parte_1
Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Invero al punto 11 della comparsa di costituzione e risposta il convenuto eccepiva che “che molte delle spese richieste sono riferibili a spese mediche, ebbene appare molto anomala detta circostanza in quanto l'attrice così come il convenuto, dipendenti di un Istituto di Credito, che per i suoi dipendenti prevede un Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa San Paolo, che eroga un rimborso del 70% delle spese mediche sostenute dai dipendenti e per i loro figli, presentando le fatture pagate. Inoltre la restante parte pari al 30% saranno sicuramente state detraibili dalla
Dichiarazione dei redditi da parte dell'attrice”.
Ebbene si rileva che nel corso del giudizio e nei termini di rito all'uopo preposti alcuna prova è stata articolata e richiesta dal convenuto per dimostrare l'avvenuto rimborso all'attrice da parte del predetto fondo di una somma superiore a quella necessaria a coprire anche il 50% sullo stesso gravante, sicchè l'eccezione di appalesa del tutto generica.
Ne consegue che è tenuto al rimborso in favore dell'attrice della somma di euro CP_1
4.913,00, corrispondente al 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche) sostenute ed anticipate dalla madre nell'interesse della figlia, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione di riferimento fino ad euro 5.200,00, valori medi per tutte le fasi, eccetto per quella istruttoria per la quale si riconoscono i minimi essendo la causa di natura documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore di , a titolo di rimborso delle spese straordinarie Parte_1 sostenute nell'interesse della figlia, della complessiva somma di €. 4.913,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
8 - condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite che si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 2.127,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, 10.05.2025
IL GIUDICE dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6417 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: mantenimento figli
T R A
nata a [...], il [...], Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Angela Esentato, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il cui studio in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, n. 148, in forza di procura in atti
ATTRICE
E
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Mariella Verdoliva, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Gragnano, alla Via R.Viviani, n.12
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte ricorrente, nel riportarsi a tutte le proprie istanze, ed alla proposta transattiva formulata alla controparte ha concluso chiedendo accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
al rimborso della quota del 50% delle somme anticipate quale genitore collocatario per le
[...]
spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche occorse per la figlia dal Persona_1
05.07.2010 sino all'attualità e sopra specificate e per l'effetto condannare il sig. al CP_1
pagamento della sua quota come quantificata nella comparsa conclusionale depositata in data
04.05.2023 e nella successiva memoria di replica ex art. 190 c.p.c. ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre a una somma da liquidare forfetariamente in via equitativa per le spese straordinarie obbligatorie non documentabili sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo.
1 La difesa di parte resistente, nel riportarsi a tutte le proprie difese ed alla documentazione depositata ed evidenziando “che ogni tentativo di conciliazione è stato reso vano dall'atteggiamento della controparte che non produce i documenti in originali al fine di consentire una lettura chiara e serena e che continua a inserire spese su spese senza alcun confronto con il sig. a cui… non è CP_1
richiesto alcun consenso, partecipazione e o valutazione sulla opportunità e/o necessità di alcune spese (vedi locazione immobile per un solo mese di utilizzo)” ha concluso per il rigetto della richiesta avanzata dalla sig.ra relativamente alle spese fino al 2020 non fondata in fatto Parte_1
ed in diritto, in quanto non quantificata e/o quantificabile oltre che indimostrata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, conveniva in Parte_1
giudizio al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 5.000,00 CP_1
ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di contribuzione pro quota alle spese sostenute nell'interesse della figlia.
A sostegno della domanda deduceva che dalla relazione sentimentale intrattenuta con il convenuto nasceva la figlia che con decreto, reso in data 19.05.2005, il Presidente del Tribunale di Per_1
Torre
Annunziata, adito con ricorso proposto ai sensi dell'art. 148 c.c., poneva a carico dell' CP_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la somma pari ad euro 140,00; che con successivo decreto, reso in data 05.07.2010, Per_1 il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nuovamente adito ai sensi dell'art. 148 c.c., rideterminava il contributo al mantenimento ordinario della figlia minore nella misura di euro
300,00; che il sig. non aveva mai versato alla sig.ra la quota delle spese CP_1 Parte_1
straordinarie di sua spettanza e dalla stessa integralmente anticipate per la figlia che aveva Per_1
provato ad ottenere bonariamente dal sig. il rimborso delle predette spese straordinarie ma CP_1
lo stesso, dopo numerose sollecitazioni inevase, solo dopo aver ricevuto una richiesta a mezzo raccomandata, manifestava una vaga disponibilità ad un accordo per poi comunicare di non volervi provvedere;
ancora, allegava che la figlia affetta da disturbi di ansia, necessitava di due Per_1
sedute settimanali di psicoterapia;
che nondimeno, il convenuto non aveva mai provveduto a rimborsare tali spese mediche, né quelle per le tasse universitarie, per i libri e i mezzi di trasporto;
che le sole spese mediche occorse dal mese di aprile 2015 sino al 13 maggio del 2020 ammontavano ad euro 4.142,00, a cui andavano aggiunte le successive spese mediche sino all'attualità, nonché le spese universitarie, ludiche e per il conseguimento della patente di guida, per un totale di circa € 10.000,00 e, quindi, per una quota a carico del convenuto pari a circa € 5.000,00.
2 Nel costituirsi in giudizio, deduceva che la non aveva mai provato ad CP_1 Parte_1
ottenere bonariamente dal convenuto il rimborso della quota di spese straordinarie di sua spettanza e che, solo a seguito di raccomandata, veniva a conoscenza che la figlia si era rivolta ad uno specialista, attivandosi immediatamente affinché la figlia si sottoponesse a visita da uno specialista di sua fiducia;
che, tuttavia, la figlia, pur avendo inizialmente accettato, rifiutava di recarsi dal predetto specialista, interrompendo da quel momento i rapporti col padre;
deduceva, ancora, che i documenti prodotti in atti da parte attrice a sostegno della sua domanda risultavano incomprensibili, approssimativi e non corrispondenti alla somma richiesta e di non essersi mai sottratto al pagamento di quanto richiesto con documentazione scritta, avendo ad esempio provveduto al pagamento delle tasse universitarie, di cui allegava certificazione in atti, mentre per le altre spese nulla gli era mai pervenuto prima della formale diffida e che, comunque, trattandosi soprattutto di spese mediche, erano state già sicuramente rimborsate dal Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa San Paolo;
deduceva, invero, che l'attrice, così come il convenuto, in quanto dipendenti di un Istituto di
Credito, beneficiavano del predetto Fondo che erogava un rimborso del 70% delle spese mediche sostenute dai dipendenti e per i loro figli, mentre il residuo pari al 30% era comunque detraibile in sede di dichiarazione dei redditi;
allegava, infine, che in rifermento alle spese straordinarie, salvo che per quelle urgenti o non rinviabili, bisognava tener conto delle possibilità economiche di entrambi i genitori e, sul punto, deduceva di percepire uno stipendio di euro 2.000,00, dal quale detrarre la somma pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia nonché la Per_1
somma pari ad euro 900,00 da corrispondere a titolo di mantenimento del coniuge e che tali condizioni economiche lo avevano indotto a contrarre prestiti e a fare ritorno a casa della madre.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza cartolare del 12.04.2021, il G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 16.03.2022.
Alla predetta udienza il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'08.03.2023, all'esito della quale riservava la causa in decisione.
Con ordinanza del 07.06.2023, rilevato che parte della documentazione versata in atti da parte attrice, ed attestante le assunte spese straordinarie anticipate dall'istante, non fosse oggettivamente leggibile in formato telematico, non potendosi comprendere, in particolare, lo stesso importo della spesa asseritamente sostenuta dalla medesima istante, il G.I. rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 09.10.2023, all'esito della quale fissava l'udienza del 17.01.2024 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 25.03.2024, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 29.05.2024 per consentire alle parti di addivenire a un bonario componimento della lite;
alla su menzionata udienza, rinviava la
3 causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024, all'esito della quale riservava la causa in decisione assegnando alle parti - con decorrenza dal 03.01.2025 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. Tanto premesso la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione per i seguenti motivi.
Parte attrice ha chiesto la condanna di parte convenuta al rimborso della quota del 50% delle somme anticipate quale genitore collocatario per le spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche occorse per la figlia dal 05.07.2010 sino all'attualità. Persona_1
Nel caso di specie è incontroverso che è stato previsto solo un contributo mensile al mantenimento della figlia, ormai maggiorenne, a carico del padre, senza ulteriori previsioni e, in particolare, senza alcun riferimento alla disciplina delle spese straordinarie.
Non si pone, dunque, una questione di azionabilità del diritto al rimborso a prescindere dalla formazione di un nuovo titolo.
La materia del contendere si incentra tutta sulla riconducibilità delle spese di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso tra quelle straordinarie, oppure se le stesse debbano ritenersi comprese nel contributo al mantenimento forfettariamente determinato.
Sul punto giova evidenziare che accanto alle spese ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento, che risultano necessarie alle normali esigenze di vita dei figli, si pongono le cd. spese straordinarie che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, come accertato e considerato in un dato momento storico e che, pertanto, non possono essere ricomprese forfettariamente nell'assegno di mantenimento, perché ciò altererebbe il principio di proporzionalità.
In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, la Suprema Corte (sentenza n. 379/2021) ha avuto modo di distinguere tra:
a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità
l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal
4 giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.
Nelle spese straordinarie integrative sono fatte rientrare anche le spese di istruzione e le spese mediche, stante comunque il carattere routinario rispondendo ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento dei figli, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento. Naturalmente, il genitore può contestare anche per queste spese le somme indicate e richieste a rimborso per i profili della proporzionalità e adeguatezza rispetto alle esigenze del mantenimento e, quindi, ai bisogni del figlio.
A fronte di una spesa straordinaria non è sempre operante il regime di cui all'art. 155, comma 3,
c.c., secondo il quale le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo considerando le capacità, le inclinazioni naturali e l'aspirazione dei figli (ribadito all'art. 6, comma 4, legge n. 898/1970 che dispone altresì che l'esercizio della potestà genitoriale è affidato in via esclusiva al coniuge affidatario e comprende, evidentemente, anche la decisione sui costi di carattere straordinario e che il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione). Occorre, infatti, distinguere tra “spese straordinarie” e “scelte straordinarie” (ossia scelte di maggior interesse), e soltanto per queste ultime il genitore non affidatario o collocatario ha diritto di interloquire perché non sempre le spese straordinarie implicano decisioni di maggior interesse e, quindi, l'obbligo del coniuge affidatario di previa concertazione con l'altro coniuge
(Cassazione civile sez. VI, 12/06/2018, n.15240).
In tema di separazione personale tra coniugi, il principio di bigenitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Dunque non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario o collocatario un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso;
conseguentemente se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso
5 della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà verificarsi in sede giudiziale la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno” (cfr Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n.7169).
Tenuto conto di tali principi, nel caso di specie, devono ritenersi comprese nelle spese straordinarie le spese mediche relative alle visite specialistiche e psichiatriche, le spese richieste per gli esami di laboratorio, nonché le spese dentistiche.
Si premette che nell'ambito del presente giudizio a cognizione ordinaria, in difetto di accordo delle parti, potrà farsi riferimento alle sole spese allegate dall'attrice nel rispetto dei termini per la definizione del thema decidendum (prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.) e dunque provate entro il successivo termine previsto per il deposito dei documenti (seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.).
In sede di atto di citazione l'attrice allegava di aver sostenuto a titolo di spese straordinarie per la figlia la somma di euro 10.000,00, di cui la quota del 50% a carico del convenuto.
Nel dettaglio, risultano documentate e provate:
- spese per fisioterapia per un totale di euro 812,00 (cfr. fatture allegate in sede di atto introduttivo: fattura n. 30 del 22.02.2017 pari ad euro 140,00; fattura n. 142 del 01.12.2016 pari ad euro 50,00); fatture n. 130 e n. 131 del 04.11.2016 pari ad euro 130,00 ed a euro 122,00; fattura n. 92 del 12.07.2017 pari ad euro 70,00; fattura n. 862 del 15.07.2015 pari ad euro
300,00);
- spese per psicoterapia per un totale di euro 2.722,00 (cfr. fatture ISM allegate in sede di ricorso introduttivo: fattura n. 1192 del 23.06.2015 pari ad euro 140,00; fattura n. 650 del 22.09.2015
6 pari ad euro 140,00; fattura n. 2149 del 03.12.2015 pari ad euro 50,00; fattura n. 1879 dell'11.09.2018 pari ad euro 220,00; fattura n. 645/2020 del 07.02.2020 pari ad euro 122,00; fattura n. 1314 del 31.03.2020 pari ad euro 100,00; fattura n. 1495 del 27.04.2020 pari ad euro
120,00; fattura n. 1730 del 21.05.2020 pari ad euro 60,00; fattura n. 1970 del 09.06.2020 pari ad euro 122,00; fattura n. 2008 del 10.06.2020 pari ad euro 122,00; fattura n. 2125 del
17.06.2020 pari ad euro 120,00); (cfr. allegato n. 5 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.: fattura n. 4902 del 22.12.2020 pari ad euro 120,00; fattura n. 4490 del
20.11.2020 pari ad euro 120,00); cfr. allegato n. 6 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.: fattura n. 2138 del 21.04.2021 pari ad euro 80,00; fattura n. 1427 del
17.03.2021 pari ad euro 80,00; fattura n. 138 del 09.01.2021 pari ad euro 120,00; fattura n. 468 del 28.01.2021 pari ad euro 120,00; fattura n. 2886 del 27.05.2021 pari ad euro 162,00); (cfr. allegato n. 7 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.: fattura n. 2756 del
28.07.2020 pari ad euro 122,00; fattura n. 4156 dell'11.11.2020 pari ad euro 122,00; fattura n.
3500 del 05.10.2020 pari ad euro 120,00; fattura n. 2943 del 31.08.2020 pari ad euro 120,00; fattura n. 1012 del 24.02.2021 pari ad euro 120,00);
- spese dentistiche per un totale di euro 5.606,00 (cfr. ricevute allegate in sede di atto introduttivo: ric. n.122 del 21.11.2019 pari ad euro 2.252,00 e ricevuta n. 51 dell'11.06.2020 pari ad euro 2.252,00; cfr. ricevuta n. 41 del 19.02.2021 pari ad euro 1.102,00 in allegato n. 6 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.)
- spese per esami diagnostici per un totale di euro 186,15 (cfr. fatture allegate in sede di atto introduttivo: fattura n. 2103 del 28.07.2015 pari ad euro 56,15; fatture n. 4113 e n. 4114 del
14.11.2018 pari rispettivamente ad euro 50,00 ed euro 20,00); (cfr. ric. n. 28.106 del
22.03.2021 pari ad euro 60,00, in allegato n. 7 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.);
- spese per visite specialistiche per un totale di euro 210,00 (cfr. ric. n. 6 del 19.06.2018 pari ad euro 60,00 allegata in sede di atto introduttivo;
cfr. fattura n. 165 del 18.11.2020 pari ad euro
80,00, in allegato n. 5 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; cfr. ric.
n. 37 del 09.02.2021 pari ad euro 70,00, in allegato n. 6 depositato con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.);
Sulla scorta del predetto prospetto, parte attrice ha documentalmente provato di aver sostenuto, nel periodo 2015-2021, nell'interesse della figlia spese mediche per un totale di euro Persona_1
9.536,15.
7 A tali somme devono aggiungersi i contributi per attività didattiche pagati con i bollettini postali allegati per complessivi € 290,00 (100+90+100) (cfr. doc. n. 3 depositato con la seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c.).
Sicché il totale delle spese straordinarie documentate sostenute integralmente fra il 2015 e il 2021 dalla sig.ra , è pari a € 9.826,15, di cui la quota pari al 50% corrispondente ad €. 4.913,00 Parte_1
gravante sul convenuto.
Non è meritevole di condivisione l'eccezione sollevata da parte convenuta alla luce della quale da tale somma deve essere decurtata quanto rimborsato alla sig.ra dal Fondo Sanitario Parte_1
Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Invero al punto 11 della comparsa di costituzione e risposta il convenuto eccepiva che “che molte delle spese richieste sono riferibili a spese mediche, ebbene appare molto anomala detta circostanza in quanto l'attrice così come il convenuto, dipendenti di un Istituto di Credito, che per i suoi dipendenti prevede un Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa San Paolo, che eroga un rimborso del 70% delle spese mediche sostenute dai dipendenti e per i loro figli, presentando le fatture pagate. Inoltre la restante parte pari al 30% saranno sicuramente state detraibili dalla
Dichiarazione dei redditi da parte dell'attrice”.
Ebbene si rileva che nel corso del giudizio e nei termini di rito all'uopo preposti alcuna prova è stata articolata e richiesta dal convenuto per dimostrare l'avvenuto rimborso all'attrice da parte del predetto fondo di una somma superiore a quella necessaria a coprire anche il 50% sullo stesso gravante, sicchè l'eccezione di appalesa del tutto generica.
Ne consegue che è tenuto al rimborso in favore dell'attrice della somma di euro CP_1
4.913,00, corrispondente al 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche) sostenute ed anticipate dalla madre nell'interesse della figlia, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione di riferimento fino ad euro 5.200,00, valori medi per tutte le fasi, eccetto per quella istruttoria per la quale si riconoscono i minimi essendo la causa di natura documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore di , a titolo di rimborso delle spese straordinarie Parte_1 sostenute nell'interesse della figlia, della complessiva somma di €. 4.913,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
8 - condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite che si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 2.127,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, 10.05.2025
IL GIUDICE dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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