Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 04/03/2026, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4062 del 2025, proposto da VI SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Antimo Buonamano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza della sentenza n. 899/2022 pubbl. il 16/11/2022, RG n. 1694/2020, del Tribunale di Cassino G.L. Dott. AF Iannucci, passata in giudicato con certificato del 25.03.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. RI LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di disporre le misure necessarie alla conformazione al giudicato con riguardo alla sentenza del Tribunale di Cassino, sezione lavoro, n. 899/2022, che ha dichiarato “ il diritto del ricorrente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021 per un importo corrispondente ad euro 500,00 annui e a complessivi euro 2.500,00 ”.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
4. In via preliminare, con riguardo alla ricevibilità del ricorso si osserva quanto segue. Dagli atti depositati si evince che parte ricorrente, in data 31 marzo 2025, ha notificato l’impugnativa al Ministero resistente a mezzo di posta elettronica certificata (pec); in pari data ha depositato nel fascicolo telematico, da un lato, la copia completa del messaggio pec consegnato, comprensivo del ricorso (corretto) ad esso accluso e, dall’altro lato, un ricorso diverso da quello notificato all’amministrazione resistente e oggetto del presente giudizio. A seguito del deposito telematico, “ Il ricorso proposto e notificato dall’odierno ricorrente è dunque entrato a far parte del fascicolo processuale – seppure tramite deposito della copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato all’amministrazione resistente – nel termine perentorio ”, dovendo ritenersi che “ l’errore attinente al documento depositato costituisca una mera irregolarità ” (TAR Lazio, Roma, sez. V-quater, n. 8925/2025). Ne consegue la ricevibilità del ricorso.
5. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito descritti.
6. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
7. La giurisprudenza ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato e senza possibilità di integrazione ovvero di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022).
8. A fronte di quanto allegato dal ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza, derivando da ciò l’accoglimento della pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova tra debitore e creditore ( ex multis , TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025).
9. Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata a provvedere.
10. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
11. Il Collegio non ritiene, invece, allo stato sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. Antimo Buonamano, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF CI, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
RI LU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LU | AF CI |
IL SEGRETARIO