Ordinanza cautelare 8 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02673/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16831/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16831 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano D'Ancona, Crescenzo Rubinetti e Vincenzo Caiazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del verbale -OMISSIS-del 15 settembre 2022 recante “ Svolgimento prove orali ” della Commissione d'esame AB25 – Lingua inglese nella Scuola secondaria I Grado, Sottocommissione 1 nominata dal Ministero Istruzione per il Concorso ordinario per titoli ed esami di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché allegata tabella contenenti giudizi relativi alla prova orale della dr.ssa -OMISSIS- e l'attribuzione del punteggio di 64/100;
- dell’atto di approvazione del verbale di cui al punto che precede nonché dell’atto di approvazione della graduatoria provvisoria e/o definitiva relativa ai vincitori del concorso per cui è causa;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche emesso dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 Decreto del Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021 n. 326, ivi compreso, ove occorre possa, l'atto/provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 7 Decreto del Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021 n. 326, è stato determinato/approvato il quadro di riferimento dei criteri/giudizi allegata al verbale di cui al punto che precede, nella parte in cui il quadro pre-determina i giudizi e nella parte in cui lo stesso riserva alle commissioni giudicatrici potere di valutazione riferito alla “ interazione orale ” (ambito n. 3); il Bando di concorso nella parte in cui stabilisce che la Commissione « accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione inglese almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue » (art. 8 co. 7);
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- Decreto -OMISSIS-Registro Decreti.U.-OMISSIS- in data 2 marzo 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia -, con il quale il Direttore Generale ha approvato “ le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, la classe di concorso AB25 – Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia ”, nonché le allegate graduatorie AB25 che costituiscono parte integrante di detto Decreto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. BR BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorso introduttivo è stato depositato presso questo Tribunale a mezzo di atto di riassunzione dell’originario ricorso presentato presso il TAR Lombardia che, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha declinato la competenza territoriale.
Oggetto della controversia è l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale per cui è causa all’esito della prova orale, rispetto alla quale la ricorrente ha articolato censure di eccesso di potere sotto vari profili e di violazione di legge.
2. Si è costituito l’intimato Ministero, con atto di mera forma.
3. Con ordinanza n.-OMISSIS-dell’8.2.2023 la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio e ha onerato l’amministrazione di rendere chiarimenti sullo stato della procedura per cui è causa, con particolare riguardo all’eventuale adozione della graduatoria.
4. L’amministrazione ha adempiuto al superiore incombente istruttorio.
5. Parte ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato la graduatoria medio tempore emanata ed ha altresì insistito per l’accoglimento del ricorso.
6. Con ordinanza n.-OMISSIS-del 6.4.2023 l’istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
7. Con memoria del 22.12.2025 l’amministrazione resistente ha svolto eccezioni di carattere preliminare, inerenti alla pretesa inammissibilità di alcune delle censure di parte ricorrente, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso.
8. Il 9.1.2026 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
9. All’udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Com'è noto, l'art. 84, c.p.a., impone una serie di adempimenti formali per addivenire a una pronuncia di estinzione per rinuncia al ricorso, tra i quali – per quanto qui rileva – la notifica dell’atto di rinuncia alle altre parti del giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso.
Nel caso di specie la dichiarazione di rinuncia è stata notificata unicamente alla resistente amministrazione, non anche al sig. -OMISSIS-, a cui erano stati invece notificati il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti.
3. Anche se alla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia osta la superiore circostanza, va dato nondimeno atto che quanto dichiarato da parte ricorrente consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso, coerentemente con il disposto dell'art. 84, c. 4, c.p.a.
L’evidente improcedibilità del ricorso consente di prescindere da ogni considerazione sull’eccezione di inammissibilità articolata dalla resistente amministrazione, in applicazione del principio della ragione più liquida.
4. Stante quanto precede:
- il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- il complessivo andamento della vicenda, così come la definizione in rito della controversia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
- non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
SA TI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
BR BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR BA | SA TI |
IL SEGRETARIO