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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1126/2024 avente ad oggetto: Interdizione (COLLEGIO) vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]3, rappresentato e difeso, C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv.to Russo Giovanni;
RICORRENTE
E
, nata il 02/11/1934 in OTTAVIANO (NA) (C.F. ), P_ C.F._2 residente in [...]3;
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE.
CONCLUSIONI: il procuratore della ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia di
1 interdizione. Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.02.2024, (nipote dell'interdicenda) ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di pronunciare l'interdizione di (nata ad [...] P_ il 2.11.1934), in quanto ricorrevano le condizioni di cui all'art. 414 c.c., producendo a sostegno della domanda documentazione anagrafica e certificazione medica.
2. All'udienza del 5.6.2024, tenuto conto dell'impossibilità di procedere all'esame dell'interdicenda, il Giudice disponeva l'esame domiciliare della stessa, tenutosi in data 16.09.2024, e, previo rinvio per trasferimento ad altro ufficio del Giudice, la causa veniva riservata al Collegio in data 20.1.2025.
3. Invero, la domanda di interdizione non può essere accolta.
Preliminarmente va evidenziato che il procedimento di interdizione, come modificato dall'art. 4, co. 2, l.
9.1.2004 n. 6, postula due condizioni per la dichiarazione di interdizione ai sensi dell'art. 414 c.c. del soggetto maggiore d'età o minore emancipato: in primo luogo, deve ricorrere “una condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ossia una particolare gravità della patologia che, diversamente da uno stato di capacità limitata dell'inabilitato, sia tale da escludere l'idoneità cognitiva e volitiva anche in relazione agli atti di ordinaria amministrazione. Inoltre, la misura dell'interdizione deve essere necessaria “per assicurare la loro adeguata protezione”, trattandosi di istituto avente carattere residuale e riservato alle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficace tutela dell'incapace.
Va, tuttavia, evidenziato che la Suprema Corte ha evidenziato che, anche ove ricorrano patologie particolarmente gravi, l'amministrazione di sostegno sia uno strumento preferibile, laddove, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, questo sia sufficiente a soddisfare le relative esigenze;
in particolare, laddove non sia necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, in quanto la protezione dell'incapace richiede un'attività minima estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, sia in considerazione della consistenza del patrimonio disponibile, sia per la semplicità delle operazioni da svolgere (come, a titolo esemplificativo, l'ordinaria gestione del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, deve preferirsi l'amministrazione di sostegno rispetto alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono soltanto uno status di incapacità non soltanto sotto il profilo pratico, ma anche su quello etico-sociale, risultando maggiormente rispettoso della dignità dell'individuo.
Viceversa, qualora occorra gestire un'attività di rilevante complessità o laddove debba essere impedito al soggetto da tutelare di compiere una serie di atti pregiudizievoli per lo stesso, anche in
2 considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che lo porti ad avere ulteriori contatti con l'esterno, o, ancora, in ogni altra ipotesi in cui il Giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dall'interdizione l'unico idoneo ad assicurare un'adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, deve trovare applicazione l'interdizione e non l'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. civ., 12.06.2006, n. 13584; Cass. civ., 22.4.2009 n. 9268).
Pertanto, anche rispetto al soggetto che sia del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, il legislatore affida al giudice il compito di individuare quale sia l'istituto che possa garantire allo stesso la tutela maggiormente adeguata alla fattispecie e che limiti, nella minor misura possibile, la relativa capacità.
Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito applicativo dell'amministrazione di sostegno dev'essere individuato non relativamente al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma quanto alla maggior capacità di questo strumento di adeguarsi per la flessibilità e la maggior agilità della procedura che lo contraddistinguono (cfr. Cass. civ., Sez. II, 04.03.2020, n. 6079; Cass. civ., Sez. I, 11.09.2015, n.
17962). L'interdizione e l'inabilitazione debbono, infatti, essere considerate figure avente ambito di applicazione residuale, da individuarsi laddove si reputi l'amministrazione di sostegno uno strumento non adeguato ad offrire al soggetto debole un'efficace tutela.
Ne consegue che il criterio selettivo tra le plurime forme di tutela approntate dall'ordinamento dev'essere basato su una valutazione di maggior idoneità dello strumento relativamente al tipo di atti da compiere.
Per quanto sino ad ora evidenziato, l'amministrazione di sostegno risulta essere maggiormente rispettosa della dignità dell'individuo.
Nel merito, va primariamente evidenziato che la documentazione medica in atti non risulta proveniente da strutture pubbliche e che risulta che la sia affetta da demenza senile P_
(ancorché nella relazione dei SS venga riferito che la stessa sia affetta dalla sindrome di AL).
Dall'esame domiciliare dell'interdicenda, effettuato in data 16.09.2024, è emerso che la P_ non sia stata in grado di riferire nulla, apparendo dormiente;
l'esame domiciliare così come la relazione dei SS in atti evidenziano che la stessa è collocata in un contesto familiare confortevole.
Va evidenziato che, sebbene l'interdicenda sia affetta da una patologia che ex se potrebbe andare a legittimare la pronuncia di interdizione, non è titolare di un patrimonio di complessa gestione, dal momento che risulta percettrice della pensione di invalidità che, unita a quella sociale, ammonta ad
€ 1.300,00 mensili e sembrerebbe essere titolare dell'immobile in cui risulta con la ricorrente, ancorché nulla sul punto sia stato documentato o riferito ma tale circostanza è desunta dalla relazione dei SS in atti. La stessa appare comunque circondata da una compagine familiare priva di
3 contrasti e fonte di costante protezione, affetto e cure e, infatti, va evidenziato che, come emerso dall'esame domiciliare e dalla relazione dei Servizi Sociali, la stessa sia apparsa ben curata e che la stessa sia tranquilla, non essendo stato riferito di alcun episodio di aggressività.
Per quanto sino ad ora evidenziato, il Collegio ritiene che, pur essendo evidente che P_ non sia più in grado di occuparsi da sola delle proprie esigenze, considerata l'indole docile della
[...]
e tenuto conto delle operazioni economiche da compiere, non sia necessario ricorrere a P_ forme di tutela tanto limitative della dignità della persona quale l'interdizione e che le esigenze dell'interdicenda possono essere soddisfatte con la nomina di un amministratore di sostegno cui affidare specifici poteri di rappresentanza.
In base a quanto disposto dall'art. 418 co 3 c.c., pur rigettando il ricorso, occorre disporre la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare competente, al quale spetta l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la scelta della persona idonea a ricoprire l'incarico in via definitiva e l'indicazione dei relativi poteri.
Appare necessario procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio volte alla riscossione della pensione ed all'indennità di accompagnamento spettanti a P_ necessarie per far fronte alle sue esigenze quotidiane.
Considerata la manifestazione di disponibilità di il Tribunale nomina Parte_1 Parte_1 amministratore di sostegno provvisorio di attribuendo alla stessa i seguenti
[...] P_ compiti nelle more dell'espletamento del procedimento per l'amministrazione di sostegno:
a) rappresenterà la beneficiaria nella riscossione delle entrate di spettanza della stessa a titolo di pensione od altra provvidenza economica mensile che verranno depositate su un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario dove dovranno altresì essere trasferiti i saldi di ulteriori conti di pertinenza del beneficiario che verranno estinti;
preleverà mensilmente dal conto suddetto le somme necessarie per la cura e mantenimento di quest'ultimo;
b) rappresenterà la beneficiaria nel compimento degli atti meramente conservati del suo patrimonio immobiliare;
c) rappresenterà la beneficiaria nei rapporti con i terzi, con gli enti della sanità pubblica e privata, con gli enti locali, previdenziali, assistenziali, nonché con il fisco e la pubblica amministrazione in genere, sia locale che centrale;
d) avrà cura della persona della beneficiaria, provvedendo ad assisterlo nelle richieste di cure necessarie alla sua salute e tenendo conto dei bisogni e necessità dello stesso.
In considerazione della natura della domanda, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, sentito il P.M. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso per interdizione proposto nei confronti di (nata il P_
02/11/1934 in Ottaviano (NA) (C.F. ); C.F._2
➢ nata il [...] in [...] (C.F. Parte_2
), amministratore di sostegno provvisorio di con gli C.F._1 P_ specifici comiti di cui in parte motiva;
➢ Dispone la trasmissione degli atti del procedimento (compresa la presente sentenza) al
Giudice Tutelare;
➢ Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04.02.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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