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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2047/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 17.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2047/2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Cardillo Alessandro;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sciacca Giuseppe;
-resistente-
e
), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Licciardello Antonino;
-resistente-
E nei confronti di
; Controparte_3
-litisconsorte necessario contumace-
Oggetto: trasferimento d'azienda; lavoro subordinato;
licenziamento;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 14.03.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 la e la per ottenere l'accertamento del Controparte_4 Controparte_2
proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle resistenti e del diritto al pagamento della retribuzione spettante per il lavoro svolto dal luglio al settembre 2021, oltre alla regolarizzazione contributiva;
ha contestualmente contestato la legittimità del licenziamento orale intimatogli in data 17.9.2021, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro o, in subordine, il risarcimento del danno.
A fondamento delle proprie ragioni ha esposto:
- di avere lavorato a far data dal 17.12.2019 per la società Parte_2
e presso l'agenzia di assicurazioni di loro titolarità (agenzia
[...] Persona_1
Unipol-Sai) con contratto inizialmente a tempo determinato, poi prorogato e trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di addetto alle pulizie/factotum e inquadramento nel 2° livello del CCNL ANAPA;
- che a decorrere 20.7.2021 era stato risolto di diritto il contratto di agenzia tra la
[...]
e la ed era contestualmente avvenuto il “trapasso” da CP_5 Parte_2 quest'ultima alle società convenute le quali, al fine di assicurare la continuità nella gestione dell'agenzia, avevano trasferito la propria sede operativa presso la sede della Parte_2
con riassegnazione della clientela, dei dipendenti e di tutto quanto affidato all'agenzia
[...]
cessante;
- che il rapporto di lavoro era dunque proseguito alle dipendenze della Controparte_4
e alla presso la medesima sede di viale XX Settembre n. 21,
[...] Controparte_2
ove il ricorrente aveva continuato a svolgere la prestazione lavorativa sotto il potere direttivo e disciplinare di e di lavorando per 20 ore settimanali dal lunedì Parte_3 Parte_4
al venerdì dalle 13.00 alle 17.00;
- di essere stato licenziato verbalmente da , operante nella qualità di Persona_1
subagente della F.lli Buffo&Figli s.n.c., in data 17.9.2021, senza ricevere quanto dovuto per il lavoro prestato nei mesi di agosto e settembre.
Parte ricorrente, tanto premesso in fatto, ha quindi dedotto di avere diritto alla continuità del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze delle società subentrati, essendosi verificato un
“trapasso di agenzia” rilevante ai sensi dell'art. 71 del CCNL di settore e, comunque, ai sensi dell'art. 2112 c.c., dovendo ravvisarsi una situazione di codatorialità in capo alle due società convenute in ragione dell'utilizzo promiscuo delle prestazioni lavorative. Ha poi lamentato il mancato pagamento della retribuzione per l'attività prestata dal 20.7.2021 al 17.9.2021, oltre
2 ratei di 13° e 14° e TFR, per un totale di € 1.636,00, deducendo infine l'illegittimità del licenziamento intimatogli oralmente e chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale 1) Ritenere e dichiarare che, dalla mezzanotte del giorno 19/07/2021 e con decorrenza dal 20/07/2021, si è perfezionato il trapasso dell'Agenzia Unipol-Sai “
[...]
61043” dalla XX Settembre s.n.c. di NC RA e SI IG Parte_2
( ), corrente in Catania, V.le XX Settembre n. 21, alle P.IVA_3 Controparte_6
( ), corrente in Catania, Viale Mario Rapisardi, n. 511 ed
[...] P.IVA_1 CP_2
( , corrente in Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in
[...] P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
2) Ritenere e dichiarare, ex artt. 71 CCNL di Settore e 2112 c.c., il diritto alla continuità del rapporto di lavoro del Ricorrente, già instauratosi con la XX Settembre s.n.c. di NC
RA e SI IG ( ), corrente in Catania, V.le XX Settembre n. 21, alle P.IVA_3
dipendenze delle ( ), corrente in Catania, Viale Controparte_6 P.IVA_1
Mario Rapisardi, n. 511, ed ( ), corrente in Controparte_2 P.IVA_2
Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
3) Ritenere e dichiarare l'intervenuta cessione, senza soluzione di continuità nel vincolo contrattuale, del rapporto di lavoro subordinato a t.i. del Ricorrente dalla
[...]
( ), corrente in Catania, Parte_5 P.IVA_3
V.le XX Settembre n. 21, alle ( ), corrente in Controparte_6 P.IVA_1
Catania, Viale Mario Rapisardi, n. 511, ed ( ), Controparte_2 P.IVA_2
corrente in Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
4) Ritenere e dichiarare che, a far data dal 20/07/2021 e sino al giorno 17/09/2021, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con part-time al 53%, tra il Ricorrente e le ( ), corrente in Catania, Viale Controparte_6 P.IVA_1
Mario Rapisardi, n. 511, ed ( ), corrente in Controparte_2 P.IVA_2
Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
5) Ritenere e dichiarare, che, a far data dal 20/07/2021 e sino al giorno 17/09/2021, il
Ricorrente ha espletato, presso i locali di V.le XX Settembre n. 21, mansioni di addetto alle pulizie/factotum - 2° Liv. CCNL ANAPA, per 20 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, alle dipendenze delle ( ), Controparte_6 P.IVA_1
corrente in Catania, Viale Mario Rapisardi, n. 511, ed Controparte_2
3 ( ), corrente in Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in persona dei P.IVA_2
rispettivi legali rappresentanti p.t.;
6) Ritenere e dichiarare, per le causali tutte di cui in premessa, il diritto del Ricorrente al pagamento, da parte delle ( ), corrente in Controparte_6 P.IVA_1
Catania, Viale Mario Rapisardi, n. 511, ed ( ), Controparte_2 P.IVA_2
corrente in Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva competenza, della somma di
€ 1.636,00 a titolo di retribuzione maturata e non corrisposta - incluso ratei 13°, 14° e TFR - nel periodo che va dal 20/07/2021 sino al giorno 17/09/2021, oltre ai corrispondenti versamenti contributivi, ovvero dell'importo maggiore e/o diverso che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione come per Legge.
Per l'effetto, condannare le ( ), corrente in Controparte_6 P.IVA_1
Catania, Viale Mario Rapisardi, n. 511, ed ( ), Controparte_2 P.IVA_2
corrente in Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva competenza, al pagamento, in favore del Ricorrente, come sopra generalizzato e domiciliato, della somma di € 1.636,00; altresì condannare le resistenti alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro a far data dal 20/07/2021 e sino al giorno 17/09/2021, mediante il versamento in favore dell' CP_3 dei contributi dovuti, con obbligo dell'Istituto di accettare tali importi;
emettere ogni consequenziale provvedimento di Legge.
7) Ritenere e dichiarare che il licenziamento verbale irrogato il 17/09/2021 è inefficace
e/o nullo e/o annullabile per difetto del requisito di forma, di giusta causa e/o di giustificato motivo nonché per la mancata comunicazione della motivazione posta a base dell'atto espulsivo. Per l'effetto, condannare, in favore del Ricorrente, come sopra generalizzato e domiciliato, le ( ) e Controparte_6 P.IVA_1 Controparte_2
( ), ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro P.IVA_2
e/o per quanto di rispettiva competenza: in via principale, alla reintegrazione nel posto di lavoro ovvero, in subordine, alla riassunzione in servizio, con le medesime mansioni espletate all'atto del licenziamento nonché alla corresponsione dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 829,00 ovvero, in subordine, all'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad €
753,00, dalla data del licenziamento a quella della riammissione in servizio e/o della
4 reintegrazione, anche a titolo risarcitorio , oltre rivalutazione ed interessi come per Legge, nonché al versamento di tutti i contributi previdenziali relativi al periodo medesimo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità della tutela reintegratoria, al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, 5° e 6° comma, L. n.
300/1970, nella misura massima ivi prevista pari a 24 mensilità, ovvero, in subordine a 12 mensilità, dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 829,00 ovvero, in subordine, all'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 753,00, ovvero nella diversa misura decisa dall'Ill.mo Giudice adito, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità lavorativa e del contegno datoriale ovvero secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge. in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità della tutela reintegratoria, al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 3, d.lgs. n. 27/2015 nella misura massima di Legge pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad
€ 829,00 ovvero, in subordine, all'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del
TFR, pari ad € 753,00, ovvero nella diversa misura decisa dall'Ill.mo Giudice adito, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità lavorativa e del contegno datoriale ovvero secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge”.
Con memoria del 19.5.2022 si è tempestivamente costituita in giudizio la
[...]
deducendo in punto di fatto che non vi era stata alcuna continuità nella Controparte_4 gestione dell'agenzia né alcun trasferimento della propria sede operativa presso i locali di viale
XX Settembre n. 21, bensì solo un trasferimento del portafoglio clienti;
che il ricorrente non figurava tra i dipendenti in forza presso la precedente gestione, non essendo stato il suo nominativo indicato al momento di redazione del verbale di consegna;
che nessuna prova era comunque stata fornita in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa come descritta in ricorso o all'esercizio di poteri datoriali da parte di . La resistente ha poi Parte_3 contestato l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 71 del CCNL di settore, difettandone i relativi presupposti costitutivi, e ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, ritenere e dichiarare la improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, qualora non sia stato convenuto anche l' in considerazione che nello stesso viene CP_3
avanzata una domanda di regolarizzazione assicurativa, con recupero contributivo;
- nel merito, rigettare le domande tutte avanzate dal ricorrente , perché infondate Parte_1 in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente alle spese ed ai compensi del presente giudizio”.
5 Con memoria del 20.5.2022 si è tempestivamente costituita in giudizio la CP_2
deducendo che nessun potere datoriale era stato esercitato dal rappresentante
[...]
legale della società, che si era recato solo saltuariamente presso la sede della precedente agenzia;
ha escluso la configurabilità di un trasferimento di azienda rilevante ex art. 2112 c.c., non essendovi stato alcun passaggio del complesso dei beni aziendali dalla precedente agenzia alla resistente e che, ad ogni modo, nell'ambito degli accordi per il passaggio del portafoglio di clientela, il ricorrente non era stato indicato tra il personale che sarebbe transitato alle proprie dipendenze;
ha poi contestato l'applicabilità dell'art. 71 del CCNL invocato da parte ricorrente, chiedendo quindi rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
All'udienza del 1.6.2022 è stata disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di che, pur regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e pertanto ne va CP_3
dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale.
Rinviato il procedimento in ragione del complessivo carico di ruolo, l'udienza del
17.10.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Appare opportuno premettere che con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha nella sostanza proposto tre distinte domande, da esaminarsi separatamente in quanto diversi ne sono i presupposti costitutivi: la prima domanda afferisce all'accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alle agenzie succedute nella gestione dei portafogli clienti alla fattispecie in tesi sussumibile entro gli art. 2112 c.c. e 71 del Parte_2
CCNL di riferimento;
la seconda domanda è relativa al pagamento della retribuzione per il lavoro svolto alle dipendenze delle convenute dal 20.7.2021 al 17.9.2021, il che impone la dimostrazione dello svolgimento della prestazione lavorativa con modalità tali da far sorgere il diritto alla retribuzione pretesa;
la terza domanda è diretta ad accertare l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente.
3. Sul diritto alla continuità del rapporto di lavoro ex art 71 CCNL o 2112 c.c.
Occorre in primo luogo esaminare la domanda relativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro di alle dipendenze della XX Settembre s.r.l. in capo alle società resistenti, che Pt_1
parte ricorrente ha affermato sussistere quale effetto automatico del trapasso di agenzia che ha visto la e la succedere nello scorporo del Controparte_4 Controparte_2
6 portafoglio della precedente gestione assicurativa PO, facente capo alla datrice di lavoro di NC RA e . Parte_2 Persona_1
3.1. Risulta dall'esame della documentazione in atti ed è incontestato tra le parti che il ricorrente era dipendente della agenzia PO Assicurazioni Pt_1 Parte_2
s.p.a., con contratto a tempo indeterminato par time a 20 ore settimanali (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
È parimenti documentato e incontestato che nel luglio 2021 la PO comunicò alla lo scioglimento di diritto del contratto di agenzia intercorrente tra le parti Parte_2
(cfr. doc. 6 allegato al ricorso) dando avvio alla procedura di trasferimento del relativo portafoglio, che è stato distribuito tra le due società, già agenti PO Assicurazioni,
[...]
e Controparte_4 Controparte_2
In particolare, dai verbali di consegna prodotti dalle società resistenti si evince che a far data dal 20.7.2021 è stato affidato dalla PO Assicurazioni, rispettivamente, alla
[...]
“parte del portafoglio e quanto ad esso inerente proveniente dalla gestione Controparte_4 cod. 61043 (più precisamente quello indentificato con i CIP 11, 14, 17, 100)” (cfr. doc. 1 allegato alla memoria della e alla “parte del Controparte_4 Controparte_2
portafoglio e quanto ad esso inerente proveniente dalla gestione cod. 61043 (più precisamente tutto quello ad esclusione dei CIP 11, 14, 17, 100)” (cfr. doc. 8 allegato alla memoria di
. Controparte_2
A fronte di tale scorporo e riassegnazione del portafoglio della precedente gestione assicurativa, nonché datrice di lavoro, parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 71 del CCNL di riferimento, che regola il “trapasso di agenzia”, e dell'art. 2112 c.c., deducendo che si sarebbe verificato un trasferimento di azienda tale da comportare la prosecuzione e costituzione del rapporto di lavoro in capo ad entrambe le società subentrati, in regime di codatorialità.
Tale prospettazione risulta tuttavia infondata, non essendo stato adeguatamente provato in giudizio il presupposto costitutivo del trasferimento automatico del rapporto di lavoro, ossia che nel passaggio dalla precedente agenzia alle subentranti siano stati mantenuti inalterati i connotati indentificativi dell'azienda trasferita o del ramo di essa cui il dipendente apparteneva.
3.2. Muovendo dal disposto dell'art. 2112 c.c., si osserva, in punto di diritto, che il relativo comma 5 detta la nozione di trasferimento di azienda, stabilendo che “ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività
7 economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. è necessario che l'attività economica trasferita conservi la propria identità e che, quindi, nel trasferimento sia mantenuta l'organizzazione del complesso dei beni e di persone destinati all'esercizio dell'attività economica, dei quali cambia solo la titolarità. L'elemento identitario deve sussistere anche quando oggetto di cessione non
è l'intera azienda, bensì solo un ramo di essa, il che presuppone che tale ramo sia connotato già prima del trasferimento da una propria autonomia funzionale, ossia dalla “capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente, situazione ravvisabile (quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica) anche rispetto ad un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva, purché dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili» (cfr. Cass. n.
28593/2018).
Ciò implica che la struttura produttiva trasferita non deve essere creata ad hoc per il trasferimento, non potendo trovare applicazione il meccanismo protettivo dell'art. 2112 c.c. nei casi in cui siano oggetto di trasferimento frazioni della precedente attività non coordinate tra loro, semplici reparti o uffici di articolazioni non autonome, unificate solo dalla volontà dell'imprenditore e non dall'attinenza dei rapporti di lavoro a un ramo d'azienda già costituito
(cfr. Cass. 21503/2014).
Anche con riguardo all'attività svolta dall'agente di assicurazioni in gestione libera (quali sono le società resistenti) è stata sottolineata dalla giurisprudenza la necessità che l'entità economica trasferita mantenga i propri tratti identitari ai fini dell'applicazione dell'art. 2112
c.c. A riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: “l'applicazione dell'art. 2112 c.c. non è esclusa, con riferimento all'attività dell'agente di assicurazioni in gestione libera, nell'ipotesi
8 in cui il trasferimento di azienda abbia luogo in due fasi, connesse tra loro, costituite dalla revoca del mandato da parte del preponente e dalla retrocessione a quest'ultimo del complesso dei beni aziendali organizzato per la gestione dell'agenzia e dal successivo trasferimento di esso, da parte dello stesso preponente, a nuovi agenti, ove l'entità economica preesistente conservi la propria identità e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione dai nuovi titolari con lo stesso personale impiegato prima del trasferimento” (cfr. Cass. n.
17063/2015; Cass. n. 5966/1998; Cass. n. 9728/1997; Cass. n. 5637/1991; in senso analogo seppur con riguardo a diversa fattispecie;
Cass. n. 27707/2024).
3.3. Dai sopra richiamati principi discende che, al fine di accordare le tutele di cui all'art. 2112 c.c., è dirimente stabilire se il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo sia avvenuto lasciando inalterato il nesso funzionale e di interdipendenza dei mezzi produttivi organizzati per lo svolgimento dell'attività economica o se, al contrario, unitamente al mutamento di titolarità soggettiva vi sia stato anche un mutamento organizzativo che abbia determinato una condizione di discontinuità, con la precisazione che incombe su chi intende valersi degli effetti dell'art. 2112 c.c. la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività.
3.4. Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta, né invero risulta sostenuta da adeguate allegazioni sotto il profilo assertivo.
A sostegno delle proprie ragioni e dell'affermato trasferimento di azienda, il ricorrente ha dedotto, senza più dettagliate specificazioni, che “le Resistenti sono definitivamente subentrate alla nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, negoziati o Parte_2
Pa comunque imputabili all'agenzia “ Settembre 61043”: ci si riferisce, in particolare, ai contratti assicurativi, ridistribuiti mediante scorporo, nonché ai contratti di lavoro delle risorse di personale dell'Agente cessante”; che “i dipendenti ed i collaboratori di quest'ultimo, infatti, sono tutti transitati nell'organico delle Convenute senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro” e che “il Ricorrente ha continuato ad espletare, senza alcuna interruzione delle prestazioni lavorative, le medesime mansioni lavorative già rese in favore Parte_2 tuttavia rendendole, a far data dal 20/07/2021, in favore degli Agenti subentranti” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Tuttavia, il semplice scorporo del portafoglio tra due agenzie subentranti, così come il trasferimento dei dipendenti della all'organico delle convenute, non sono Parte_2
da soli elementi sufficienti a dimostrare la conservazione dell'identità dell'azienda trasferita o di un ramo di essa.
9 Non è stato infatti fornito da parte ricorrente alcun concreto elemento per apprezzare se e in che termini il complesso organizzativo di beni sia rimasto il medesimo o si sia trasferito mantenendo le medesime caratteristiche in capo alle agenzie resistenti. Al contrario, la scissione del portafoglio, nei termini in cui è descritta dalle parti e nei tratti che di essa emergono dagli atti di causa, fa presumere che siano venute meno le caratteristiche del complesso aziendale di beni organizzati facenti capo alla precedente gestione, essendo stati gli stessi frammentati tra la e la Controparte_4 Controparte_2
Osserva il Tribunale che la stessa premessa da cui muove il ricorrente, ossia che vi sia stato un trasferimento d'azienda indifferentemente e contemporaneamente realizzatosi nei confronti di due soggetti, appare incongruente rispetto necessaria conservazione dell'identità dell'attività economica organizzata trasferita, in quanto non è chiaro in che modo tale identità sia stata mantenuta nonostante la divisione del complesso aziendale tra due soggetti diversi, né sono stati offerti concreti elementi che consentano di compiere un giudizio di positivo apprezzamento in tal senso.
Non consente di addivenire a diversa conclusione nemmeno quanto risultante dai verbali di consegna conseguenti alla cessazione dell'agenzia XX Settembre s.r.l.
Tali verbali, infatti, fanno entrambi e nei medesimi termini riferimento: al subentro delle resistenti nel portafoglio della precedente gestione (individuata con il codice 61043), alla consegna dell' “archivio cartaceo”, alla “consegna della configurazione hardware e software di proprietà della Compagnia” (che peraltro non risulta nemmeno fosse nella disponibilità della precedente gestione) e al passaggio alla nuova gestione dei “soggetti operanti nell'ambito dell'organizzazione agenziale e provenienti dalla Gestione precedente”, come indicati nei relativi allegati. Tuttavia, il dato letterale e la sostanziale uniformità contenutistica dei verbali di consegna inducono a ritenere che il complesso aziendale, più che essersi trasferito per intero, sia stato piuttosto frazionato e ripartito in due diverse realtà aziendali.
3.5. Né, d'altra parte, il ricorrente ha in alcun modo prospettato che possa essersi realizzato nei confronti di una sola delle subentranti un trasferimento di ramo d'azienda, funzionalmente autonomo, che nel subentro abbia conservato la propria identità organizzativa e funzionale, rispetto al quale avrebbe dovuto comunque dimostrare di essere inserito Pt_1
onde beneficiare della continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di anche solo una delle resistenti.
Nulla di tutto ciò è stato oggetto di allegazione puntuale in ricorso.
10 3.6. Non offrono maggiori elementi le risultanze della prova testimoniale, che comunque non sono idonee a superare la carenza di allegazione già sopra evidenziata.
Il fatto che i testi abbiano affermato che tra le società si era realizzato un passaggio di consegne e che i dipendenti erano transitati in parte alla e in parte alla CP_1 CP_2
non offre nulla di più rispetto a quanto già risultante documentalmente e, soprattutto,
[...]
rispetto alla prova del mantenimento della identità aziendale trasferita. Al contrario, come già sopra rilevato, quest'ultima appare piuttosto essersi frammentata (cfr. dichiarazione del teste
“che io sappia i venditori sono andati a e gli impiegati sono andati a Tes_1 CP_2
.”). CP_1
3.7. Il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro non sembra possa trovare riconoscimento neanche per il tramite dell'art. dell'art. 71 del CCNL ANAPA, applicato al rapporto di lavoro alle dipendenze della XX Settembre s.r.l., e ciò in disparte da ogni considerazione in merito alla vincolatività di tale contratto nei confronti delle resistenti
(circostanza contestata dalla . Controparte_2
È assorbente rilevare che la norma collettiva, dopo aver sancito il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro per i casi di “trapasso d'agenzia” “revoca del mandato” “gestioni interinali” “trasferimenti e/o scorpori di portafoglio” “accorpamenti, nonché i cambiamenti di denominazione sociale”, stabilisce al comma 2 che “Le parti confermano che il trasferimento
e lo scorporo di portafoglio è considerato trapasso parziale e pertanto il personale trasferito conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti dell'assegnatario del portafoglio riveniente da trasferimenti e scorpori. […]”.
Poiché il mantenimento delle condizioni di lavoro è assicurato nei confronti dell'assegnatario del portafogli, la norma deve ritenersi applicabile a quelle categorie di personale che operano in rapporto diretto e biunivoco con un certo portafoglio di clienti. Tale correlazione tra il lavoratore e il portafoglio dei clienti non sussiste tuttavia in capo al ricorrente, con la conseguenza che nell'ambito dell'operazione di “trapasso parziale” non è possibile applicare la regola della prosecuzione del rapporto in capo all'assegnatario del portafogli.
L'assenza di diretto legame tra il ricorrente e il portafoglio clienti trasferito, che consentirebbe l'operatività del meccanismo automatico di trasferimento previsto dal CCNL, è confermato dal fatto che il nominativo del ricorrente non è stato inserito tra il personale elencato nelle tabelle allegate ai verbali di consegna di ciascuna delle due società resistenti, risultando peraltro meramente congetturale e ipotetica l'affermazione secondo cui vi sarebbe stato tra
PO e la società uno specifico accordo per l'assunzione del Controparte_4
11 ricorrente (cfr. note di parte ricorrente del 27.5.2022), non essendovi alcun elemento concreto per ritenere che tale accordo sia esistito. Ciò rende esplorativa e inammissibile la relativa richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., mentre sono stati spontaneamente prodotti in atti dalla i verbali di consegna richiesti in esibizione dalla resistente Controparte_4 CP_2
dovendosi ribadire che in tali verbali non è nominato il ricorrente.
[...]
3.8. Al fine di dimostrare l'intervenuto trasferimento di azienda è poi irrilevante, di per sé, la circostanza che il ricorrente abbia continuato a lavorare da luglio a settembre presso la sede della XX Settembre s.r.l.
Invero, i fatti costitutivi di una cessione rilevante ex art. 2112 c.c. sono diversi e distinti rispetto all'eventuale svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze delle convenute, così come distinte e diverse sono le domande di accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alle cessionarie e quella di accertamento del diritto ad ottenere la retribuzione dovuta per le prestazioni lavorativa rese.
Una cosa è valutare se e in che termini vi sia stato un trasferimento di azienda e se quindi possa essere invocato e ritenuto operativo il meccanismo protettivo di cui all'art. 2112 c.c., la cui violazione, peraltro, non genera una obbligazione retributiva, ma consente l'accesso ad una tutela di tipo risarcitorio per il periodo in cui il rapporto è rimasto in quiescenza (cfr. Cass. n.
5788/2023); altra cosa, invece, è valutare se e in che termini abbia avuto esecuzione il sinallagma contrattuale e, dunque, se tale esecuzione abbia comportato il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione per l'attività prestata.
L'affermazione del ricorrente di aver continuato a lavorare “alle dipendenze della
[...]
e della sempre presso i locali di V.le XX Controparte_4 Controparte_2
Settembre n. 21” le quali “omettevano, anche, di corrispondere la retribuzione e di versare la correlativa contribuzione, dal predetto 20.7.2021 sino al 17.9.2021” assume rilievo solo nella seconda prospettiva.
3.9. Va quindi rigettata la domanda relativa all'accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alle agenzie subentranti convenute in giudizio.
4. Sul rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle convenute e sulla retribuzione spettante
Occorre a questo punto esaminare la domanda diretta all'accertamento del diritto di al pagamento della retribuzione e della contribuzione dovuta per l'attività Parte_1
lavorativa espletata alle dipendenze, congiuntamente, della e della Controparte_4
12 dal 20.7.2021 al 17.9.2021 (punti nn. 5 e 6 del petitum di cui al Controparte_2
ricorso).
4.1. In punto di diritto va rammentato che, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C.
Cass. S.U. 13533/2001).
Quanto alla dimostrazione della natura subordinata del rapporto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010). Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo
- il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. C. Cass. 2728/2010; C. Cass.
12909/2020). Sempre la Suprema Corte ha invero ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione
e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini
13 specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C. Cass. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo ai fini qualificatori altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione
(cfr. Cass. n. 9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
4.2. Nel caso di specie parte ricorrente ha allegato di aver lavorato senza regolarizzazione nella sede della precedente datrice di lavoro, in v.le XX Settembre n. 21, alle dipendenze delle nuove agenzie subentrati che in tale sede avevano “temporaneamente trasferito la propria sede operativa”, prestando la propria attività “per 20 ore settimanali, ordinariamente dal Lunedì al
Venerdì, dalle 13.00 alle 17.00” con mansioni di addetto alle pulizie/factotum, ricevendo direttive e ordini di servizio da “quale incaricato del Sig. , titolare Parte_3 Persona_2 della e del Sig. , ricevendo indicazioni sugli orari nei Controparte_4 Parte_4 quali pulire e rassettare l'immobile e venendo incaricato da , quale subagente Persona_1 della di imballare i faldoni contenenti l'archivio dell'agenzia trapassata Controparte_4
ai fini del successivo trasloco.
Le risultanze dell'istruttoria orale non hanno tuttavia comprovato gli assunti di parte ricorrente. Ed infatti, pur avendo i testi confermato che aveva continuato a lavorare Pt_1
presso i locali di v.le XX Settembre n. 21 fino al settembre 2021, non è stata raggiunta la prova dell'esercizio di poteri datoriali da parte delle società resistenti, né del concreto orario di lavoro osservato dal ricorrente.
14 Non vi è quindi prova né dell'esistenza e dell'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte dei convenuti, né dell'esistenza di precisi indici sussidiari dai quali inferire in via presuntiva la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
4.3. Quanto all'esercizio dei poteri datoriali da parte della e della Controparte_4
i testi escussi sul punto hanno reso dichiarazioni generiche o hanno Controparte_2
espressamente escluso che tali poteri siano stati esercitati dai rappresentati legali delle due società convenute.
Il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 30.1.2023, pur avendo riferito Tes_1
di avere visto il ricorrente lavorare in v.le XX Settembre n. 21 nel periodo oggetto di domanda
(“lo continuavo a vedere in ufficio nella sede di viale XX settembre n. 21 finché è rimasta attiva
e sono state concluse le operazioni di trasferimento, fino al mese di novembre circa del 2021
ADR 7: il ricorrente si occupava delle pulizie e si occupava di sistemare l'archivio, nel senso che lui prendeva le carpette delle pratiche e le sistemava nei faldoni. I faldoni erano divisi per giorni e mesi e all'interno degli stessi erano inserite le pratiche. Il ricorrente si occupava di questa attività”), con specifico riguardo alle direttive e indicazioni impartite al ricorrente ha reso dichiarazioni, peraltro in parte imprecise e contenenti osservazioni di tipo valutativo, che contrastano con l'affermato esercizio di poteri direttivi da parte dei rappresentanti legali delle società resistenti. Il teste ha infatti affermato: e erano presenti Parte_3 Parte_4
nei locali del n. 21 durante il periodo di trasferimento che ho sopra detto. Le indicazioni sull'attività da svolgere al ricorrente erano date da o da RA, che sono gli ex agenti. Per_1
Loro sono rimasti in agenzia pur dopo il cambio di codice dell'Agenzia stessa perché era necessario procedere al passaggio dell'attività alle nuove agenzie. Che io sappia e CP_1 apevano che e RA si occupavano della gestione dell'attività nell'agenzia. CP_2 Per_1
L'attività dell'agenzia dopo il passaggio era comunque svolta in nome e per conto delle nuove agenzie subentranti […] ADr 11: Non è vero, perché l'attività era svolta alle dipendenze di
e RA. Era a loro che il ricorrente chiedeva indicazioni per sapere dove sistemare le Per_1 cose e come dividerle a seconda che le pratiche passassero all'una o all'altra agenzia destinatarie del portafoglio clienti. Era come durante un trasloco, i titolari della vecchia società davano indicazioni su come ripartire le cose […] preciso che per quello che so nessuno dei due nuovi titolari di agenzia avevano le chiavi, perché ricordo che aspettavano o Per_1
RA che venissero ad aprire. Una mattina mi sono trovato dietro la porta chiusa ed entrambi aspettavano che qualcuno venisse ad aprire. Neanche io avevo le chiavi, per cui ho aspettato con loro. Sarà stato agosto 2021”.
15 Il testimone ha quindi escluso che e dessero indicazioni lavorative al CP_1 CP_2
ricorrente, essendo stato tale potere esercitato da soggetti diversi.
L'esercizio di poteri datoriali da parte di e on trova conferma neanche in CP_1 CP_2 quanto dichiarato dall'ulteriore teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza Testimone_2
del 20.4.2023, il quale ha dichiarato di non sapere chi desse indicazioni al ricorrente, escludendo peraltro la presenza assidua di e resso i locali di v.le XX Settembre n. 21 (“ADR CP_1 CP_2
se il ricorrente ha avuto rapporti personali con il rappresentante legale della o di CP_1
non lo so perché lì in sede c'era , il precedente datore Controparte_2 Persona_1
di lavoro, uno dei due soci. era ancora lì perché forse lavorava per , io Persona_1 CP_1
non parlavo con lui anche se era stato il mio datore di lavoro. […]
ADR 7: che mi ricordi veniva. Ricordo che ha diviso il portafoglio in due, nel senso che ha fatto l'operazione di divisione fascicoli di cui ho detto prima. Non veniva tutti i giorni in ufficio, che mi ricordi.
ADR chi desse indicazioni al ricorrente su come dividere i fascicoli: non gli davo io indicazioni;
non ho visto che altri gli hanno dato indicazioni. Non posso dire cosa succedesse perché i fascicoli erano sopra i locali dell'agenzia, in archivio, per cui non so rispondere.
ADR 8: on era sempre presente, non so. ra presente ogni tanto, CP_2 CP_1 CP_2
non veniva spesso, non so quantificare. Non so se abbiano detto al ricorrente che orari di lavoro rispettare”).
Nulla ha saputo riferire in merito alle direttive impartite la testimone Tes_3
escussa all'udienza del 20.4.2023, mentre del tutto inconducente ai fini probatori è la dichiarazione del teste di parte resistente Ispettore PO che si era Testimone_4
occupato della procedura di trasferimento.
4.3. Non può dirsi raggiunta la prova nemmeno in ordine al rispetto di un preciso orario di lavoro, come dedotto in ricorso, risultando generiche o comunque prive di adeguata rilevanza probatoria le dichiarazioni dei testimoni, per avere essi riferito di aver avuto una limitata conoscenza diretta dei fatti oggetto di prova, il che non consente di determinare quale fosse l'esatta consistenza dell'attività svolta.
In particolare, il teste pur avendo confermato l'orario come indicato al capitolo Tes_1
n. 10 del ricorso (“ADR 10: io ricordo che il ricorrente lavorava lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 17. Qualche volta capitava che lo vedessi di mattina verso mezzogiorno. Però ricordo che più o meno l'orario era dalle 13 alle 17”), ha tuttavia in modo contraddittorio dapprima riferito che “Essendo subagente io stavo poco in ufficio, passavo magari per prendere
16 una carpetta e andavo via” e poi che “da luglio a novembre 2021 io ho continuato ad andare in agenzia presso la sede del viale XX Settembre n. 21 due o tre volte la settimana in base agli appuntamenti che avevo”, il che non consente di apprezzare in concreto se e quando o con che frequenza questi abbia visto il ricorrente a lavoro nel periodo oggetto di causa.
Generiche sono poi le dichiarazioni di (“ADR 10: che ricordi il ricorrente Testimone_2 veniva saltuariamente. Non veniva tutti i giorni, ma quando veniva l'orario era quello”) e di
(“Io sono stata assunta dalla XX se non ricordo male nel 2005. Tes_3 Parte_2
Sono stata assunta come dipendente di a settembre 2021. Se non ricordo male il rapporto Per_1
con la XX settembre è cessato il 20 luglio 2021. Siccome sapevo che mi avrebbe assunto , Per_1
nel periodo da luglio a settembre andavo qualche oretta la mattina ma non tutti i giorni e tenevo
i contatti con i clienti. In questo periodo non avevo un orario di lavoro fisso, potevo andare via alle 12 o alle 13. ADR se incontrasse il ricorrente nel periodo da luglio a settembre: non ricordo, cambiava in base alle giornate, poi io comunque stavo in stanza. Non ricordo se e quante volte l'ho incontrato. […] ADR 6: non so chi lavorasse il ricorrente in quel periodo. In quel periodo posso dire che veniva a lavoro, quelle poche volte che l'ho visto. […] ADR 10: non so rispondere al capitolo, non so che orari facesse”).
4.4. Stante quanto sopra non può dirsi raggiunta la prova in merito alla sussistenza e, comunque, all'esatta consistenza del dedotto e contestato rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e le due società resistenti. Quello che piuttosto emerge dalle risultanze dell'istruttoria,
è la prosecuzione dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dei titolari della precedente gestione assicurativa cessionaria, mentre non vi sono concreti e fondati elementi per ritenere che tali soggetti abbiano agito per conto e in nome delle nuove società subentrati, risultando solo congetturali sia la valutazione di parte ricorrente sul punto sia le dichiarazioni del teste Tes_1
4.5. Alla luce di quanto sopra argomentato, risultano pertanto indimostrati i fatti costitutivi della domanda tesa al pagamento delle differenze retributive, non essendo stato compiutamente assolto l'onere di provare, direttamente o mediante indici sussidiari, il carattere subordinato del rapporto di lavoro siccome allegato nel ricorso introduttivo.
La domanda va dunque rigettata in quanto infondata.
5. Sul licenziamento
La mancata dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro ascrivibile al paradigma della subordinazione nei confronti delle resistenti fa venir meno il presupposto costitutivo della domanda di impugnativa del licenziamento, diretta ad ottenere la reintegra o il risarcimento del
17 danno. Esclusa la subordinazione, va infatti escluso che alcun licenziamento possa essere intervenuto o che possa essere applicata la relativa invocata tutela.
A ciò si aggiunga che non è stata raggiunta, ad ogni modo, la prova dell'atto espulsivo per volontà datoriale, nulla avendo saputo i testi escussi riferire in proposito (cfr. dichiarazione di “ADR 12: non so perché io non ero presente. Non so riferire sulla circostanza”; Tes_1 teste : “io ricordo che il rapporto di lavoro è cessato a settembre. Non so se è stato Tes_2
a dirgli di non venire a lavoro. Non sono a conoscenza dei fatti del capitolo”; Persona_1 teste “non so quando il ricorrente ha smesso di venire nei locali XX settembre. Non Tes_3 sono a conoscenza della circostanza”).
6. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Va parimenti rigettata la domanda di regolarizzazione contributiva, stante la mancata dimostrazione del rapporto di lavoro subordinato.
7. Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e le sue società convenute, sussistono gravi ragioni per la compensazione integrale atteso che la prova testimoniale, pur non essendo sufficiente a ritenere fondato il ricorso, ha comunque dato conto dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente nella sede di v.le XX Settembre 2021, pur dopo la formale cessazione dell'attività di agenzia della precedente datrice di lavoro e nel corso delle operazioni di scissione e smistamento del portafoglio clienti. Va a tal proposito tenuto conto delle concrete difficoltà probatorie e nelle conseguenti incertezze in ordine alla ricostruzione dei rapporti di fatto intercorsi tra le parti, che costituiscono elemento valutabile ex art. 92 c.p.c.
(cfr. Corte Cost. 77/2018, § 18, ultimo periodo).
Nulla sulle spese di lite nei confronti di , non costituito. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2047/2022 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti costituite;
nulla sulle spese di lite nei confronti di . CP_3
Catania, 07/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 17.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2047/2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Cardillo Alessandro;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sciacca Giuseppe;
-resistente-
e
), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Licciardello Antonino;
-resistente-
E nei confronti di
; Controparte_3
-litisconsorte necessario contumace-
Oggetto: trasferimento d'azienda; lavoro subordinato;
licenziamento;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 14.03.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 la e la per ottenere l'accertamento del Controparte_4 Controparte_2
proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle resistenti e del diritto al pagamento della retribuzione spettante per il lavoro svolto dal luglio al settembre 2021, oltre alla regolarizzazione contributiva;
ha contestualmente contestato la legittimità del licenziamento orale intimatogli in data 17.9.2021, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro o, in subordine, il risarcimento del danno.
A fondamento delle proprie ragioni ha esposto:
- di avere lavorato a far data dal 17.12.2019 per la società Parte_2
e presso l'agenzia di assicurazioni di loro titolarità (agenzia
[...] Persona_1
Unipol-Sai) con contratto inizialmente a tempo determinato, poi prorogato e trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di addetto alle pulizie/factotum e inquadramento nel 2° livello del CCNL ANAPA;
- che a decorrere 20.7.2021 era stato risolto di diritto il contratto di agenzia tra la
[...]
e la ed era contestualmente avvenuto il “trapasso” da CP_5 Parte_2 quest'ultima alle società convenute le quali, al fine di assicurare la continuità nella gestione dell'agenzia, avevano trasferito la propria sede operativa presso la sede della Parte_2
con riassegnazione della clientela, dei dipendenti e di tutto quanto affidato all'agenzia
[...]
cessante;
- che il rapporto di lavoro era dunque proseguito alle dipendenze della Controparte_4
e alla presso la medesima sede di viale XX Settembre n. 21,
[...] Controparte_2
ove il ricorrente aveva continuato a svolgere la prestazione lavorativa sotto il potere direttivo e disciplinare di e di lavorando per 20 ore settimanali dal lunedì Parte_3 Parte_4
al venerdì dalle 13.00 alle 17.00;
- di essere stato licenziato verbalmente da , operante nella qualità di Persona_1
subagente della F.lli Buffo&Figli s.n.c., in data 17.9.2021, senza ricevere quanto dovuto per il lavoro prestato nei mesi di agosto e settembre.
Parte ricorrente, tanto premesso in fatto, ha quindi dedotto di avere diritto alla continuità del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze delle società subentrati, essendosi verificato un
“trapasso di agenzia” rilevante ai sensi dell'art. 71 del CCNL di settore e, comunque, ai sensi dell'art. 2112 c.c., dovendo ravvisarsi una situazione di codatorialità in capo alle due società convenute in ragione dell'utilizzo promiscuo delle prestazioni lavorative. Ha poi lamentato il mancato pagamento della retribuzione per l'attività prestata dal 20.7.2021 al 17.9.2021, oltre
2 ratei di 13° e 14° e TFR, per un totale di € 1.636,00, deducendo infine l'illegittimità del licenziamento intimatogli oralmente e chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale 1) Ritenere e dichiarare che, dalla mezzanotte del giorno 19/07/2021 e con decorrenza dal 20/07/2021, si è perfezionato il trapasso dell'Agenzia Unipol-Sai “
[...]
61043” dalla XX Settembre s.n.c. di NC RA e SI IG Parte_2
( ), corrente in Catania, V.le XX Settembre n. 21, alle P.IVA_3 Controparte_6
( ), corrente in Catania, Viale Mario Rapisardi, n. 511 ed
[...] P.IVA_1 CP_2
( , corrente in Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in
[...] P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
2) Ritenere e dichiarare, ex artt. 71 CCNL di Settore e 2112 c.c., il diritto alla continuità del rapporto di lavoro del Ricorrente, già instauratosi con la XX Settembre s.n.c. di NC
RA e SI IG ( ), corrente in Catania, V.le XX Settembre n. 21, alle P.IVA_3
dipendenze delle ( ), corrente in Catania, Viale Controparte_6 P.IVA_1
Mario Rapisardi, n. 511, ed ( ), corrente in Controparte_2 P.IVA_2
Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
3) Ritenere e dichiarare l'intervenuta cessione, senza soluzione di continuità nel vincolo contrattuale, del rapporto di lavoro subordinato a t.i. del Ricorrente dalla
[...]
( ), corrente in Catania, Parte_5 P.IVA_3
V.le XX Settembre n. 21, alle ( ), corrente in Controparte_6 P.IVA_1
Catania, Viale Mario Rapisardi, n. 511, ed ( ), Controparte_2 P.IVA_2
corrente in Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
4) Ritenere e dichiarare che, a far data dal 20/07/2021 e sino al giorno 17/09/2021, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con part-time al 53%, tra il Ricorrente e le ( ), corrente in Catania, Viale Controparte_6 P.IVA_1
Mario Rapisardi, n. 511, ed ( ), corrente in Controparte_2 P.IVA_2
Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
5) Ritenere e dichiarare, che, a far data dal 20/07/2021 e sino al giorno 17/09/2021, il
Ricorrente ha espletato, presso i locali di V.le XX Settembre n. 21, mansioni di addetto alle pulizie/factotum - 2° Liv. CCNL ANAPA, per 20 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, alle dipendenze delle ( ), Controparte_6 P.IVA_1
corrente in Catania, Viale Mario Rapisardi, n. 511, ed Controparte_2
3 ( ), corrente in Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in persona dei P.IVA_2
rispettivi legali rappresentanti p.t.;
6) Ritenere e dichiarare, per le causali tutte di cui in premessa, il diritto del Ricorrente al pagamento, da parte delle ( ), corrente in Controparte_6 P.IVA_1
Catania, Viale Mario Rapisardi, n. 511, ed ( ), Controparte_2 P.IVA_2
corrente in Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva competenza, della somma di
€ 1.636,00 a titolo di retribuzione maturata e non corrisposta - incluso ratei 13°, 14° e TFR - nel periodo che va dal 20/07/2021 sino al giorno 17/09/2021, oltre ai corrispondenti versamenti contributivi, ovvero dell'importo maggiore e/o diverso che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione come per Legge.
Per l'effetto, condannare le ( ), corrente in Controparte_6 P.IVA_1
Catania, Viale Mario Rapisardi, n. 511, ed ( ), Controparte_2 P.IVA_2
corrente in Misterbianco, Via S. Nicolò, n. 343, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva competenza, al pagamento, in favore del Ricorrente, come sopra generalizzato e domiciliato, della somma di € 1.636,00; altresì condannare le resistenti alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro a far data dal 20/07/2021 e sino al giorno 17/09/2021, mediante il versamento in favore dell' CP_3 dei contributi dovuti, con obbligo dell'Istituto di accettare tali importi;
emettere ogni consequenziale provvedimento di Legge.
7) Ritenere e dichiarare che il licenziamento verbale irrogato il 17/09/2021 è inefficace
e/o nullo e/o annullabile per difetto del requisito di forma, di giusta causa e/o di giustificato motivo nonché per la mancata comunicazione della motivazione posta a base dell'atto espulsivo. Per l'effetto, condannare, in favore del Ricorrente, come sopra generalizzato e domiciliato, le ( ) e Controparte_6 P.IVA_1 Controparte_2
( ), ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro P.IVA_2
e/o per quanto di rispettiva competenza: in via principale, alla reintegrazione nel posto di lavoro ovvero, in subordine, alla riassunzione in servizio, con le medesime mansioni espletate all'atto del licenziamento nonché alla corresponsione dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 829,00 ovvero, in subordine, all'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad €
753,00, dalla data del licenziamento a quella della riammissione in servizio e/o della
4 reintegrazione, anche a titolo risarcitorio , oltre rivalutazione ed interessi come per Legge, nonché al versamento di tutti i contributi previdenziali relativi al periodo medesimo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità della tutela reintegratoria, al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, 5° e 6° comma, L. n.
300/1970, nella misura massima ivi prevista pari a 24 mensilità, ovvero, in subordine a 12 mensilità, dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 829,00 ovvero, in subordine, all'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 753,00, ovvero nella diversa misura decisa dall'Ill.mo Giudice adito, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità lavorativa e del contegno datoriale ovvero secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge. in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità della tutela reintegratoria, al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 3, d.lgs. n. 27/2015 nella misura massima di Legge pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad
€ 829,00 ovvero, in subordine, all'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del
TFR, pari ad € 753,00, ovvero nella diversa misura decisa dall'Ill.mo Giudice adito, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità lavorativa e del contegno datoriale ovvero secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge”.
Con memoria del 19.5.2022 si è tempestivamente costituita in giudizio la
[...]
deducendo in punto di fatto che non vi era stata alcuna continuità nella Controparte_4 gestione dell'agenzia né alcun trasferimento della propria sede operativa presso i locali di viale
XX Settembre n. 21, bensì solo un trasferimento del portafoglio clienti;
che il ricorrente non figurava tra i dipendenti in forza presso la precedente gestione, non essendo stato il suo nominativo indicato al momento di redazione del verbale di consegna;
che nessuna prova era comunque stata fornita in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa come descritta in ricorso o all'esercizio di poteri datoriali da parte di . La resistente ha poi Parte_3 contestato l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 71 del CCNL di settore, difettandone i relativi presupposti costitutivi, e ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, ritenere e dichiarare la improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, qualora non sia stato convenuto anche l' in considerazione che nello stesso viene CP_3
avanzata una domanda di regolarizzazione assicurativa, con recupero contributivo;
- nel merito, rigettare le domande tutte avanzate dal ricorrente , perché infondate Parte_1 in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente alle spese ed ai compensi del presente giudizio”.
5 Con memoria del 20.5.2022 si è tempestivamente costituita in giudizio la CP_2
deducendo che nessun potere datoriale era stato esercitato dal rappresentante
[...]
legale della società, che si era recato solo saltuariamente presso la sede della precedente agenzia;
ha escluso la configurabilità di un trasferimento di azienda rilevante ex art. 2112 c.c., non essendovi stato alcun passaggio del complesso dei beni aziendali dalla precedente agenzia alla resistente e che, ad ogni modo, nell'ambito degli accordi per il passaggio del portafoglio di clientela, il ricorrente non era stato indicato tra il personale che sarebbe transitato alle proprie dipendenze;
ha poi contestato l'applicabilità dell'art. 71 del CCNL invocato da parte ricorrente, chiedendo quindi rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
All'udienza del 1.6.2022 è stata disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di che, pur regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e pertanto ne va CP_3
dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale.
Rinviato il procedimento in ragione del complessivo carico di ruolo, l'udienza del
17.10.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Appare opportuno premettere che con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha nella sostanza proposto tre distinte domande, da esaminarsi separatamente in quanto diversi ne sono i presupposti costitutivi: la prima domanda afferisce all'accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alle agenzie succedute nella gestione dei portafogli clienti alla fattispecie in tesi sussumibile entro gli art. 2112 c.c. e 71 del Parte_2
CCNL di riferimento;
la seconda domanda è relativa al pagamento della retribuzione per il lavoro svolto alle dipendenze delle convenute dal 20.7.2021 al 17.9.2021, il che impone la dimostrazione dello svolgimento della prestazione lavorativa con modalità tali da far sorgere il diritto alla retribuzione pretesa;
la terza domanda è diretta ad accertare l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente.
3. Sul diritto alla continuità del rapporto di lavoro ex art 71 CCNL o 2112 c.c.
Occorre in primo luogo esaminare la domanda relativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro di alle dipendenze della XX Settembre s.r.l. in capo alle società resistenti, che Pt_1
parte ricorrente ha affermato sussistere quale effetto automatico del trapasso di agenzia che ha visto la e la succedere nello scorporo del Controparte_4 Controparte_2
6 portafoglio della precedente gestione assicurativa PO, facente capo alla datrice di lavoro di NC RA e . Parte_2 Persona_1
3.1. Risulta dall'esame della documentazione in atti ed è incontestato tra le parti che il ricorrente era dipendente della agenzia PO Assicurazioni Pt_1 Parte_2
s.p.a., con contratto a tempo indeterminato par time a 20 ore settimanali (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
È parimenti documentato e incontestato che nel luglio 2021 la PO comunicò alla lo scioglimento di diritto del contratto di agenzia intercorrente tra le parti Parte_2
(cfr. doc. 6 allegato al ricorso) dando avvio alla procedura di trasferimento del relativo portafoglio, che è stato distribuito tra le due società, già agenti PO Assicurazioni,
[...]
e Controparte_4 Controparte_2
In particolare, dai verbali di consegna prodotti dalle società resistenti si evince che a far data dal 20.7.2021 è stato affidato dalla PO Assicurazioni, rispettivamente, alla
[...]
“parte del portafoglio e quanto ad esso inerente proveniente dalla gestione Controparte_4 cod. 61043 (più precisamente quello indentificato con i CIP 11, 14, 17, 100)” (cfr. doc. 1 allegato alla memoria della e alla “parte del Controparte_4 Controparte_2
portafoglio e quanto ad esso inerente proveniente dalla gestione cod. 61043 (più precisamente tutto quello ad esclusione dei CIP 11, 14, 17, 100)” (cfr. doc. 8 allegato alla memoria di
. Controparte_2
A fronte di tale scorporo e riassegnazione del portafoglio della precedente gestione assicurativa, nonché datrice di lavoro, parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 71 del CCNL di riferimento, che regola il “trapasso di agenzia”, e dell'art. 2112 c.c., deducendo che si sarebbe verificato un trasferimento di azienda tale da comportare la prosecuzione e costituzione del rapporto di lavoro in capo ad entrambe le società subentrati, in regime di codatorialità.
Tale prospettazione risulta tuttavia infondata, non essendo stato adeguatamente provato in giudizio il presupposto costitutivo del trasferimento automatico del rapporto di lavoro, ossia che nel passaggio dalla precedente agenzia alle subentranti siano stati mantenuti inalterati i connotati indentificativi dell'azienda trasferita o del ramo di essa cui il dipendente apparteneva.
3.2. Muovendo dal disposto dell'art. 2112 c.c., si osserva, in punto di diritto, che il relativo comma 5 detta la nozione di trasferimento di azienda, stabilendo che “ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività
7 economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. è necessario che l'attività economica trasferita conservi la propria identità e che, quindi, nel trasferimento sia mantenuta l'organizzazione del complesso dei beni e di persone destinati all'esercizio dell'attività economica, dei quali cambia solo la titolarità. L'elemento identitario deve sussistere anche quando oggetto di cessione non
è l'intera azienda, bensì solo un ramo di essa, il che presuppone che tale ramo sia connotato già prima del trasferimento da una propria autonomia funzionale, ossia dalla “capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente, situazione ravvisabile (quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica) anche rispetto ad un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva, purché dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili» (cfr. Cass. n.
28593/2018).
Ciò implica che la struttura produttiva trasferita non deve essere creata ad hoc per il trasferimento, non potendo trovare applicazione il meccanismo protettivo dell'art. 2112 c.c. nei casi in cui siano oggetto di trasferimento frazioni della precedente attività non coordinate tra loro, semplici reparti o uffici di articolazioni non autonome, unificate solo dalla volontà dell'imprenditore e non dall'attinenza dei rapporti di lavoro a un ramo d'azienda già costituito
(cfr. Cass. 21503/2014).
Anche con riguardo all'attività svolta dall'agente di assicurazioni in gestione libera (quali sono le società resistenti) è stata sottolineata dalla giurisprudenza la necessità che l'entità economica trasferita mantenga i propri tratti identitari ai fini dell'applicazione dell'art. 2112
c.c. A riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: “l'applicazione dell'art. 2112 c.c. non è esclusa, con riferimento all'attività dell'agente di assicurazioni in gestione libera, nell'ipotesi
8 in cui il trasferimento di azienda abbia luogo in due fasi, connesse tra loro, costituite dalla revoca del mandato da parte del preponente e dalla retrocessione a quest'ultimo del complesso dei beni aziendali organizzato per la gestione dell'agenzia e dal successivo trasferimento di esso, da parte dello stesso preponente, a nuovi agenti, ove l'entità economica preesistente conservi la propria identità e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione dai nuovi titolari con lo stesso personale impiegato prima del trasferimento” (cfr. Cass. n.
17063/2015; Cass. n. 5966/1998; Cass. n. 9728/1997; Cass. n. 5637/1991; in senso analogo seppur con riguardo a diversa fattispecie;
Cass. n. 27707/2024).
3.3. Dai sopra richiamati principi discende che, al fine di accordare le tutele di cui all'art. 2112 c.c., è dirimente stabilire se il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo sia avvenuto lasciando inalterato il nesso funzionale e di interdipendenza dei mezzi produttivi organizzati per lo svolgimento dell'attività economica o se, al contrario, unitamente al mutamento di titolarità soggettiva vi sia stato anche un mutamento organizzativo che abbia determinato una condizione di discontinuità, con la precisazione che incombe su chi intende valersi degli effetti dell'art. 2112 c.c. la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività.
3.4. Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta, né invero risulta sostenuta da adeguate allegazioni sotto il profilo assertivo.
A sostegno delle proprie ragioni e dell'affermato trasferimento di azienda, il ricorrente ha dedotto, senza più dettagliate specificazioni, che “le Resistenti sono definitivamente subentrate alla nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, negoziati o Parte_2
Pa comunque imputabili all'agenzia “ Settembre 61043”: ci si riferisce, in particolare, ai contratti assicurativi, ridistribuiti mediante scorporo, nonché ai contratti di lavoro delle risorse di personale dell'Agente cessante”; che “i dipendenti ed i collaboratori di quest'ultimo, infatti, sono tutti transitati nell'organico delle Convenute senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro” e che “il Ricorrente ha continuato ad espletare, senza alcuna interruzione delle prestazioni lavorative, le medesime mansioni lavorative già rese in favore Parte_2 tuttavia rendendole, a far data dal 20/07/2021, in favore degli Agenti subentranti” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Tuttavia, il semplice scorporo del portafoglio tra due agenzie subentranti, così come il trasferimento dei dipendenti della all'organico delle convenute, non sono Parte_2
da soli elementi sufficienti a dimostrare la conservazione dell'identità dell'azienda trasferita o di un ramo di essa.
9 Non è stato infatti fornito da parte ricorrente alcun concreto elemento per apprezzare se e in che termini il complesso organizzativo di beni sia rimasto il medesimo o si sia trasferito mantenendo le medesime caratteristiche in capo alle agenzie resistenti. Al contrario, la scissione del portafoglio, nei termini in cui è descritta dalle parti e nei tratti che di essa emergono dagli atti di causa, fa presumere che siano venute meno le caratteristiche del complesso aziendale di beni organizzati facenti capo alla precedente gestione, essendo stati gli stessi frammentati tra la e la Controparte_4 Controparte_2
Osserva il Tribunale che la stessa premessa da cui muove il ricorrente, ossia che vi sia stato un trasferimento d'azienda indifferentemente e contemporaneamente realizzatosi nei confronti di due soggetti, appare incongruente rispetto necessaria conservazione dell'identità dell'attività economica organizzata trasferita, in quanto non è chiaro in che modo tale identità sia stata mantenuta nonostante la divisione del complesso aziendale tra due soggetti diversi, né sono stati offerti concreti elementi che consentano di compiere un giudizio di positivo apprezzamento in tal senso.
Non consente di addivenire a diversa conclusione nemmeno quanto risultante dai verbali di consegna conseguenti alla cessazione dell'agenzia XX Settembre s.r.l.
Tali verbali, infatti, fanno entrambi e nei medesimi termini riferimento: al subentro delle resistenti nel portafoglio della precedente gestione (individuata con il codice 61043), alla consegna dell' “archivio cartaceo”, alla “consegna della configurazione hardware e software di proprietà della Compagnia” (che peraltro non risulta nemmeno fosse nella disponibilità della precedente gestione) e al passaggio alla nuova gestione dei “soggetti operanti nell'ambito dell'organizzazione agenziale e provenienti dalla Gestione precedente”, come indicati nei relativi allegati. Tuttavia, il dato letterale e la sostanziale uniformità contenutistica dei verbali di consegna inducono a ritenere che il complesso aziendale, più che essersi trasferito per intero, sia stato piuttosto frazionato e ripartito in due diverse realtà aziendali.
3.5. Né, d'altra parte, il ricorrente ha in alcun modo prospettato che possa essersi realizzato nei confronti di una sola delle subentranti un trasferimento di ramo d'azienda, funzionalmente autonomo, che nel subentro abbia conservato la propria identità organizzativa e funzionale, rispetto al quale avrebbe dovuto comunque dimostrare di essere inserito Pt_1
onde beneficiare della continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di anche solo una delle resistenti.
Nulla di tutto ciò è stato oggetto di allegazione puntuale in ricorso.
10 3.6. Non offrono maggiori elementi le risultanze della prova testimoniale, che comunque non sono idonee a superare la carenza di allegazione già sopra evidenziata.
Il fatto che i testi abbiano affermato che tra le società si era realizzato un passaggio di consegne e che i dipendenti erano transitati in parte alla e in parte alla CP_1 CP_2
non offre nulla di più rispetto a quanto già risultante documentalmente e, soprattutto,
[...]
rispetto alla prova del mantenimento della identità aziendale trasferita. Al contrario, come già sopra rilevato, quest'ultima appare piuttosto essersi frammentata (cfr. dichiarazione del teste
“che io sappia i venditori sono andati a e gli impiegati sono andati a Tes_1 CP_2
.”). CP_1
3.7. Il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro non sembra possa trovare riconoscimento neanche per il tramite dell'art. dell'art. 71 del CCNL ANAPA, applicato al rapporto di lavoro alle dipendenze della XX Settembre s.r.l., e ciò in disparte da ogni considerazione in merito alla vincolatività di tale contratto nei confronti delle resistenti
(circostanza contestata dalla . Controparte_2
È assorbente rilevare che la norma collettiva, dopo aver sancito il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro per i casi di “trapasso d'agenzia” “revoca del mandato” “gestioni interinali” “trasferimenti e/o scorpori di portafoglio” “accorpamenti, nonché i cambiamenti di denominazione sociale”, stabilisce al comma 2 che “Le parti confermano che il trasferimento
e lo scorporo di portafoglio è considerato trapasso parziale e pertanto il personale trasferito conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti dell'assegnatario del portafoglio riveniente da trasferimenti e scorpori. […]”.
Poiché il mantenimento delle condizioni di lavoro è assicurato nei confronti dell'assegnatario del portafogli, la norma deve ritenersi applicabile a quelle categorie di personale che operano in rapporto diretto e biunivoco con un certo portafoglio di clienti. Tale correlazione tra il lavoratore e il portafoglio dei clienti non sussiste tuttavia in capo al ricorrente, con la conseguenza che nell'ambito dell'operazione di “trapasso parziale” non è possibile applicare la regola della prosecuzione del rapporto in capo all'assegnatario del portafogli.
L'assenza di diretto legame tra il ricorrente e il portafoglio clienti trasferito, che consentirebbe l'operatività del meccanismo automatico di trasferimento previsto dal CCNL, è confermato dal fatto che il nominativo del ricorrente non è stato inserito tra il personale elencato nelle tabelle allegate ai verbali di consegna di ciascuna delle due società resistenti, risultando peraltro meramente congetturale e ipotetica l'affermazione secondo cui vi sarebbe stato tra
PO e la società uno specifico accordo per l'assunzione del Controparte_4
11 ricorrente (cfr. note di parte ricorrente del 27.5.2022), non essendovi alcun elemento concreto per ritenere che tale accordo sia esistito. Ciò rende esplorativa e inammissibile la relativa richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., mentre sono stati spontaneamente prodotti in atti dalla i verbali di consegna richiesti in esibizione dalla resistente Controparte_4 CP_2
dovendosi ribadire che in tali verbali non è nominato il ricorrente.
[...]
3.8. Al fine di dimostrare l'intervenuto trasferimento di azienda è poi irrilevante, di per sé, la circostanza che il ricorrente abbia continuato a lavorare da luglio a settembre presso la sede della XX Settembre s.r.l.
Invero, i fatti costitutivi di una cessione rilevante ex art. 2112 c.c. sono diversi e distinti rispetto all'eventuale svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze delle convenute, così come distinte e diverse sono le domande di accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alle cessionarie e quella di accertamento del diritto ad ottenere la retribuzione dovuta per le prestazioni lavorativa rese.
Una cosa è valutare se e in che termini vi sia stato un trasferimento di azienda e se quindi possa essere invocato e ritenuto operativo il meccanismo protettivo di cui all'art. 2112 c.c., la cui violazione, peraltro, non genera una obbligazione retributiva, ma consente l'accesso ad una tutela di tipo risarcitorio per il periodo in cui il rapporto è rimasto in quiescenza (cfr. Cass. n.
5788/2023); altra cosa, invece, è valutare se e in che termini abbia avuto esecuzione il sinallagma contrattuale e, dunque, se tale esecuzione abbia comportato il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione per l'attività prestata.
L'affermazione del ricorrente di aver continuato a lavorare “alle dipendenze della
[...]
e della sempre presso i locali di V.le XX Controparte_4 Controparte_2
Settembre n. 21” le quali “omettevano, anche, di corrispondere la retribuzione e di versare la correlativa contribuzione, dal predetto 20.7.2021 sino al 17.9.2021” assume rilievo solo nella seconda prospettiva.
3.9. Va quindi rigettata la domanda relativa all'accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alle agenzie subentranti convenute in giudizio.
4. Sul rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle convenute e sulla retribuzione spettante
Occorre a questo punto esaminare la domanda diretta all'accertamento del diritto di al pagamento della retribuzione e della contribuzione dovuta per l'attività Parte_1
lavorativa espletata alle dipendenze, congiuntamente, della e della Controparte_4
12 dal 20.7.2021 al 17.9.2021 (punti nn. 5 e 6 del petitum di cui al Controparte_2
ricorso).
4.1. In punto di diritto va rammentato che, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C.
Cass. S.U. 13533/2001).
Quanto alla dimostrazione della natura subordinata del rapporto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010). Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo
- il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. C. Cass. 2728/2010; C. Cass.
12909/2020). Sempre la Suprema Corte ha invero ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione
e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini
13 specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C. Cass. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo ai fini qualificatori altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione
(cfr. Cass. n. 9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
4.2. Nel caso di specie parte ricorrente ha allegato di aver lavorato senza regolarizzazione nella sede della precedente datrice di lavoro, in v.le XX Settembre n. 21, alle dipendenze delle nuove agenzie subentrati che in tale sede avevano “temporaneamente trasferito la propria sede operativa”, prestando la propria attività “per 20 ore settimanali, ordinariamente dal Lunedì al
Venerdì, dalle 13.00 alle 17.00” con mansioni di addetto alle pulizie/factotum, ricevendo direttive e ordini di servizio da “quale incaricato del Sig. , titolare Parte_3 Persona_2 della e del Sig. , ricevendo indicazioni sugli orari nei Controparte_4 Parte_4 quali pulire e rassettare l'immobile e venendo incaricato da , quale subagente Persona_1 della di imballare i faldoni contenenti l'archivio dell'agenzia trapassata Controparte_4
ai fini del successivo trasloco.
Le risultanze dell'istruttoria orale non hanno tuttavia comprovato gli assunti di parte ricorrente. Ed infatti, pur avendo i testi confermato che aveva continuato a lavorare Pt_1
presso i locali di v.le XX Settembre n. 21 fino al settembre 2021, non è stata raggiunta la prova dell'esercizio di poteri datoriali da parte delle società resistenti, né del concreto orario di lavoro osservato dal ricorrente.
14 Non vi è quindi prova né dell'esistenza e dell'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte dei convenuti, né dell'esistenza di precisi indici sussidiari dai quali inferire in via presuntiva la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
4.3. Quanto all'esercizio dei poteri datoriali da parte della e della Controparte_4
i testi escussi sul punto hanno reso dichiarazioni generiche o hanno Controparte_2
espressamente escluso che tali poteri siano stati esercitati dai rappresentati legali delle due società convenute.
Il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 30.1.2023, pur avendo riferito Tes_1
di avere visto il ricorrente lavorare in v.le XX Settembre n. 21 nel periodo oggetto di domanda
(“lo continuavo a vedere in ufficio nella sede di viale XX settembre n. 21 finché è rimasta attiva
e sono state concluse le operazioni di trasferimento, fino al mese di novembre circa del 2021
ADR 7: il ricorrente si occupava delle pulizie e si occupava di sistemare l'archivio, nel senso che lui prendeva le carpette delle pratiche e le sistemava nei faldoni. I faldoni erano divisi per giorni e mesi e all'interno degli stessi erano inserite le pratiche. Il ricorrente si occupava di questa attività”), con specifico riguardo alle direttive e indicazioni impartite al ricorrente ha reso dichiarazioni, peraltro in parte imprecise e contenenti osservazioni di tipo valutativo, che contrastano con l'affermato esercizio di poteri direttivi da parte dei rappresentanti legali delle società resistenti. Il teste ha infatti affermato: e erano presenti Parte_3 Parte_4
nei locali del n. 21 durante il periodo di trasferimento che ho sopra detto. Le indicazioni sull'attività da svolgere al ricorrente erano date da o da RA, che sono gli ex agenti. Per_1
Loro sono rimasti in agenzia pur dopo il cambio di codice dell'Agenzia stessa perché era necessario procedere al passaggio dell'attività alle nuove agenzie. Che io sappia e CP_1 apevano che e RA si occupavano della gestione dell'attività nell'agenzia. CP_2 Per_1
L'attività dell'agenzia dopo il passaggio era comunque svolta in nome e per conto delle nuove agenzie subentranti […] ADr 11: Non è vero, perché l'attività era svolta alle dipendenze di
e RA. Era a loro che il ricorrente chiedeva indicazioni per sapere dove sistemare le Per_1 cose e come dividerle a seconda che le pratiche passassero all'una o all'altra agenzia destinatarie del portafoglio clienti. Era come durante un trasloco, i titolari della vecchia società davano indicazioni su come ripartire le cose […] preciso che per quello che so nessuno dei due nuovi titolari di agenzia avevano le chiavi, perché ricordo che aspettavano o Per_1
RA che venissero ad aprire. Una mattina mi sono trovato dietro la porta chiusa ed entrambi aspettavano che qualcuno venisse ad aprire. Neanche io avevo le chiavi, per cui ho aspettato con loro. Sarà stato agosto 2021”.
15 Il testimone ha quindi escluso che e dessero indicazioni lavorative al CP_1 CP_2
ricorrente, essendo stato tale potere esercitato da soggetti diversi.
L'esercizio di poteri datoriali da parte di e on trova conferma neanche in CP_1 CP_2 quanto dichiarato dall'ulteriore teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza Testimone_2
del 20.4.2023, il quale ha dichiarato di non sapere chi desse indicazioni al ricorrente, escludendo peraltro la presenza assidua di e resso i locali di v.le XX Settembre n. 21 (“ADR CP_1 CP_2
se il ricorrente ha avuto rapporti personali con il rappresentante legale della o di CP_1
non lo so perché lì in sede c'era , il precedente datore Controparte_2 Persona_1
di lavoro, uno dei due soci. era ancora lì perché forse lavorava per , io Persona_1 CP_1
non parlavo con lui anche se era stato il mio datore di lavoro. […]
ADR 7: che mi ricordi veniva. Ricordo che ha diviso il portafoglio in due, nel senso che ha fatto l'operazione di divisione fascicoli di cui ho detto prima. Non veniva tutti i giorni in ufficio, che mi ricordi.
ADR chi desse indicazioni al ricorrente su come dividere i fascicoli: non gli davo io indicazioni;
non ho visto che altri gli hanno dato indicazioni. Non posso dire cosa succedesse perché i fascicoli erano sopra i locali dell'agenzia, in archivio, per cui non so rispondere.
ADR 8: on era sempre presente, non so. ra presente ogni tanto, CP_2 CP_1 CP_2
non veniva spesso, non so quantificare. Non so se abbiano detto al ricorrente che orari di lavoro rispettare”).
Nulla ha saputo riferire in merito alle direttive impartite la testimone Tes_3
escussa all'udienza del 20.4.2023, mentre del tutto inconducente ai fini probatori è la dichiarazione del teste di parte resistente Ispettore PO che si era Testimone_4
occupato della procedura di trasferimento.
4.3. Non può dirsi raggiunta la prova nemmeno in ordine al rispetto di un preciso orario di lavoro, come dedotto in ricorso, risultando generiche o comunque prive di adeguata rilevanza probatoria le dichiarazioni dei testimoni, per avere essi riferito di aver avuto una limitata conoscenza diretta dei fatti oggetto di prova, il che non consente di determinare quale fosse l'esatta consistenza dell'attività svolta.
In particolare, il teste pur avendo confermato l'orario come indicato al capitolo Tes_1
n. 10 del ricorso (“ADR 10: io ricordo che il ricorrente lavorava lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 17. Qualche volta capitava che lo vedessi di mattina verso mezzogiorno. Però ricordo che più o meno l'orario era dalle 13 alle 17”), ha tuttavia in modo contraddittorio dapprima riferito che “Essendo subagente io stavo poco in ufficio, passavo magari per prendere
16 una carpetta e andavo via” e poi che “da luglio a novembre 2021 io ho continuato ad andare in agenzia presso la sede del viale XX Settembre n. 21 due o tre volte la settimana in base agli appuntamenti che avevo”, il che non consente di apprezzare in concreto se e quando o con che frequenza questi abbia visto il ricorrente a lavoro nel periodo oggetto di causa.
Generiche sono poi le dichiarazioni di (“ADR 10: che ricordi il ricorrente Testimone_2 veniva saltuariamente. Non veniva tutti i giorni, ma quando veniva l'orario era quello”) e di
(“Io sono stata assunta dalla XX se non ricordo male nel 2005. Tes_3 Parte_2
Sono stata assunta come dipendente di a settembre 2021. Se non ricordo male il rapporto Per_1
con la XX settembre è cessato il 20 luglio 2021. Siccome sapevo che mi avrebbe assunto , Per_1
nel periodo da luglio a settembre andavo qualche oretta la mattina ma non tutti i giorni e tenevo
i contatti con i clienti. In questo periodo non avevo un orario di lavoro fisso, potevo andare via alle 12 o alle 13. ADR se incontrasse il ricorrente nel periodo da luglio a settembre: non ricordo, cambiava in base alle giornate, poi io comunque stavo in stanza. Non ricordo se e quante volte l'ho incontrato. […] ADR 6: non so chi lavorasse il ricorrente in quel periodo. In quel periodo posso dire che veniva a lavoro, quelle poche volte che l'ho visto. […] ADR 10: non so rispondere al capitolo, non so che orari facesse”).
4.4. Stante quanto sopra non può dirsi raggiunta la prova in merito alla sussistenza e, comunque, all'esatta consistenza del dedotto e contestato rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e le due società resistenti. Quello che piuttosto emerge dalle risultanze dell'istruttoria,
è la prosecuzione dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dei titolari della precedente gestione assicurativa cessionaria, mentre non vi sono concreti e fondati elementi per ritenere che tali soggetti abbiano agito per conto e in nome delle nuove società subentrati, risultando solo congetturali sia la valutazione di parte ricorrente sul punto sia le dichiarazioni del teste Tes_1
4.5. Alla luce di quanto sopra argomentato, risultano pertanto indimostrati i fatti costitutivi della domanda tesa al pagamento delle differenze retributive, non essendo stato compiutamente assolto l'onere di provare, direttamente o mediante indici sussidiari, il carattere subordinato del rapporto di lavoro siccome allegato nel ricorso introduttivo.
La domanda va dunque rigettata in quanto infondata.
5. Sul licenziamento
La mancata dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro ascrivibile al paradigma della subordinazione nei confronti delle resistenti fa venir meno il presupposto costitutivo della domanda di impugnativa del licenziamento, diretta ad ottenere la reintegra o il risarcimento del
17 danno. Esclusa la subordinazione, va infatti escluso che alcun licenziamento possa essere intervenuto o che possa essere applicata la relativa invocata tutela.
A ciò si aggiunga che non è stata raggiunta, ad ogni modo, la prova dell'atto espulsivo per volontà datoriale, nulla avendo saputo i testi escussi riferire in proposito (cfr. dichiarazione di “ADR 12: non so perché io non ero presente. Non so riferire sulla circostanza”; Tes_1 teste : “io ricordo che il rapporto di lavoro è cessato a settembre. Non so se è stato Tes_2
a dirgli di non venire a lavoro. Non sono a conoscenza dei fatti del capitolo”; Persona_1 teste “non so quando il ricorrente ha smesso di venire nei locali XX settembre. Non Tes_3 sono a conoscenza della circostanza”).
6. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Va parimenti rigettata la domanda di regolarizzazione contributiva, stante la mancata dimostrazione del rapporto di lavoro subordinato.
7. Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e le sue società convenute, sussistono gravi ragioni per la compensazione integrale atteso che la prova testimoniale, pur non essendo sufficiente a ritenere fondato il ricorso, ha comunque dato conto dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente nella sede di v.le XX Settembre 2021, pur dopo la formale cessazione dell'attività di agenzia della precedente datrice di lavoro e nel corso delle operazioni di scissione e smistamento del portafoglio clienti. Va a tal proposito tenuto conto delle concrete difficoltà probatorie e nelle conseguenti incertezze in ordine alla ricostruzione dei rapporti di fatto intercorsi tra le parti, che costituiscono elemento valutabile ex art. 92 c.p.c.
(cfr. Corte Cost. 77/2018, § 18, ultimo periodo).
Nulla sulle spese di lite nei confronti di , non costituito. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2047/2022 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti costituite;
nulla sulle spese di lite nei confronti di . CP_3
Catania, 07/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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