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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. R.G. 906/2024 Sezione Lavoro,
TRA
, n.q. di erede di nata a [...] Parte_1 Persona_1
ES (NA) il 9.02.1967 e deceduta l'1.2.25, rapp.ta e difesa, come in atti, dall' Avv.to
IN LE, elettivamente domiciliata come in ricorso
(RICORRENTE)
E
in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv.to Nannucci CP_1
Elisa, elettivamente domiciliato come in ricorso
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.2.2024, l' istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante n. R.G. 133/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (indennità di accompagnamento;
l. 104/92, art. 3, co. 3).
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
Nelle more del presente giudizio, decedeva l'istante in data 1.2.25, sicchè interveniva in giudizio l'erede universale, chiedendo accogliersi le conclusioni Parte_1 dell'originario ricorso.
Va preliminarmente rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo. Giova, altresì, rammentare che l' art 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso de quo, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva i requisiti per le prestazioni richieste dal dicembre
2022.
Di qui, l' interesse giuridico dell' istante alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.. Le contestazioni svolte in ricorso si fondano, principalmente, sulla decorrenza individuata dal c.t.u., sostenendo la presenza di un grave e complesso quadro patologico invalidante non più migliorabile sin dalla presentazione della domanda amministrativa e depositando nuova documentazione medica (cfr. certificati medici del 3.07.2023 e del 19.09.23 allegati al ricorso di opposizione e depositati il 7.02.2024).
Il giudicante ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per accedere alle prestazioni invocate dal marzo
2022.
Segnatamente, il c.t.u., mediante perizia sugli atti autorizzata dalla scrivente in data
4.06.2025, ha valutato il complesso quadro morboso da cui la ricorrente era affetta, considerandolo nella sua globalità e, con motivazione ampia ed esaustivamente argomentata, ha osservato quanto segue:
“CENNI ANAMNESTICI
Dallo studio della documentazione agli atti e dalla consultazione con la sorella si apprende una storia di ipertensione arteriosa e di fibrillazione atriale cronica in trattamento farmacologico ad insorgenza non databile. Nel 2014 trapianto di rene a destra per IRC già in emodialisi cui seguiva terapia immunosoppressiva. Recente comparsa di neuropatia periferica verosimilmente da patologia stenotica vertebrale con protrusioni discali multiple
e grave difficoltà alla deambulazione. Osteoartrosi diffusa con scoliosi sinistro convessa lombare e grave spondilolisi e spondilolistesi di L4 su L5. Inoltre viene riferita dalla sorella un peggioramento delle condizioni di salute con grave difficoltà nella deambulazione possibile per brevi tratti con appoggio e aiuto di un familiare per paraparesi flaccida e un quadro di vasculopatia cerebrale cronica con disturbi per le competenze mnesiche ed incontinenza sfinterica. Viene riferito, inoltre, nell'ultimo periodo un ricovero ospedaliero per una grave polmonite bilaterale virale cui ha fatto seguito poi il decesso della paziente in data 01.02.2025.
DISCUSSIONE MEDICO LEGALE E CONCLUSIONI
Dallo studio dei riscontri documentali agli atti si evince che la ricorrente risultava affetta da paraparesi flaccida da patologia stenotica midollare con marcato impegno funzionale e deambulatorio, osteoartrosi con scoliosi sinistro convessa lombare e spondilolistesi di L4 su L5, IRC III stadio in esiti di remoto trapianto renale a destra e successivo trattamento immunosoppressivo, cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale. Gli atti processuali evidenziano che la ricorrente in data 29.01.2021 inoltrava domanda di invalidità civile alla competente sede intesa ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità con CP_1 indennità di accompagnamento e lo stato di portatore di handicap con connotazione di gravità. La predetta commissione sanitaria dell'ASL NA3Sud nella seduta del 10.05.2021 riconosceva la ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, 100% e la condizione di disabilità di cui al comma 1, art.3 della L.104/92 dalla data della domanda amministrativa. In sede di ricorso giudiziario la precedente Consulenza Tecnica d'Ufficio riconosceva alla ricorrente un grado invalidante pari al 100% con indennità di accompagnamento (legge 18/80) e la minorazione prevista dalla definizione di handicap con connotazione di gravità (comma 3, art.3 legge 104/92) a decorrere da dicembre 2022 con una revisione a dicembre 2024. Per quanto riguarda il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui in questa sede si invoca l'applicazione dalla data di presentazione della domanda amministrativa in data 29.01.2021, preso atto dai riscontri documentali e da quanto appreso dalla consultazione con la sorella di un progressivo peggioramento delle condizioni di salute del de cuius per la comparsa di paraparesi flaccida da patologia stenotica vertebrale con danni periferici neuro-sensoriali e vasculo-motori, gravissima spondilosi e spondilolistesi di L4 su L5 e di un quadro clinico di vasculopatia cerebrale cronica con disturbi delle competenze mnesiche che hanno gravemente limitato la capacità funzionale globale fino a renderla incapace di una qualsiasi iniziativa autonoma con totale compromissione dell'autosufficienza, ci si esprime in termine di ragionevole ordine in rapporto all'iter prognostico valutativo di tale specifico complesso morboso e in relazione all'ordinaria esperienza clinica riconoscendo il diritto all'indennità di accompagnamento
a decorrere da marzo 2022 in quanto si ritiene come emerge in particolare dalla valutazione funzionale geriatrica del 07.03.2022 che in tale data si ha il riscontro obiettivo che il de cuius era priva dell'autonomia necessaria in quanto erano compromesse sia le capacità motorie che quelle cognitive necessarie. Con uguale decorrenza le menomazioni descritte riducevano l'autonomia del de cuius in modo grave da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione da assumere connotazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92” (cfr. “Cenni anamnestici, Discussione medico-legale e
Conclusioni” pagg. 3-4-5 della C.T.U.). Le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, l'opposizione va accolta per quanto di ragione con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario per accedere alle prestazioni invocate (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/92) a decorrere da marzo 2022.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, si compensano integralmente per la fase atp tenuto conto della decorrenza del riconoscimento;
per la fase di opposizione seguono la soccombenza dell previa compensazione per metà in ragione del parziale accoglimento CP_1
(decorrenza comunque successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso in atp).
Le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) accoglie l' opposizione e, per l' effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex l.
104/1992, art. 3, co. 3, a decorrere da marzo 2022;
2) compensa le spese per la fase atp;
condanna l' al rimborso in favore dell'istante CP_1
delle spese per la fase di opposizione che, compensate per metà, liquida nel residuo in € 1.348,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione. 3) le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' CP_1
Si manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Nola, 9.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma