Articolo 3 della Legge 15 febbraio 1952, n. 80
Articolo 2Articolo 4
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5 marzo 1952
Art. 3.
I limiti di reddito previsti dall' art. 9, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479 , ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i genitori a carico, sono elevati rispettivamente a lire 12.000 mensili per i due genitori e a lire 7000 mensili nel caso di un solo genitore.
Entrata in vigore il 5 marzo 1952