Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Paola
Odorino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 836/2018 R.G.
avente ad oggetto: "diritti reali e condominio", vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in[...]1
Giugliano in Campania alla via Literno n. 2cod. fisc. Codice Fiscale 1 rapp.to e difeso dall'avv. Ciro Frattini
Attore
nato a Giugliano in [...] il [...] ed iviControparte 1
,
Codice Fiscale 2 rappresentato e difeso residente a[...], C.F.:
dall'avv Vincenzo Palladino
Convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1 haCon atto di citazione notificato in data 24.01.2018, il sig. convenuto in giudizio il sig. Controparte_1 per sentirlo condannare alla rimozione delle opere presenti nella presunta area condominiale alla rimozione delle opere e materiali illegittimamente apposti ed installate ancora presenti nell'area condominiale
(ovvero, in subordine, di sua proprietà) e al il risarcimento dei danni, quantificati nella somma di complessivi euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge
,
una penale di euro 500,00 al giomo per singola violazione. Controparte 1 avevaA sostegno delle proprie pretese, l'attore assumeva che il Sig. occupato alcune porzioni di un cortile condominiale assumendo fossero di sua
-
proprietà e facendone uso esclusivo - laddove, invece, i titoli di provenienza del bene non individuavano le suddette porzioni: conseguentemente, il convenuto stava agendo in lesione dei diritti dell'altro comproprietario ex art. 1120 c.c. Ad ogni modo, anche laddove l'individuazione delle porzioni fosse corretta, l'uso concreto avveniva in lesione delle limitazioni di cui ai titoli e, comunque, al solo fine di molestare i parenti/vicini e nuocere, impedire e/o comunque rendere volutamente più difficoltoso il dispiegarsi dei propri diritti (ad es. il passaggio dei veicoli attraverso il cortile comune), in violazione del divieto di atti emulativi ex ex art. 833 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda in riconvenzionale tempestivamente depositata, si costituiva il Sig. che impugnava e Controparte_1
contestava le richieste dell'attore, asserendo la esclusiva proprietà delle aree oggetto di contestazione. In via preliminare chiedeva la cessazione della materia del contendere, stante attualmente l'assenza di opere di alcun genere nella predetta aree;
nel merito eccepiva la carenza dei caratteri oggettivi e soggettivi, caratterizzanti gli atti emulativi ex art. 833 c.c. In via riconvenzionale, poi, chiedeva la condanna dell'attore - a titolo di risarcimento patrimoniale e non - di una somma pari ad euro 1.000,00, asserendo che lo stesso avesse rimosso dei paletti delimitanti l'area di sua proprietà.
Instauratosi, il contraddittorio, all'udienza del 30.05.2018 le parti, dopo aver depositato tentativo di mediazione inutilmente esperito, si riportavano a tutte le domande e/o eccezioni formulate e chiedevano i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. per la precisazione del thema decidendum e probandum. Il giudice concedeva i termini di cui all'art 183 cpcr si riservava, all'esito del deposito delle rispettive memorie, ogni provvedimento. Con ordinanza del 4 ottobre 2022 il giudice rimetteva la causa sul ruolo ravvisando la necessità di individuare le porzioni di cortile CP_2 con la nomina di un CTU.
All'udienza del 14 novembre 2022 le parti davano atto che i paletti erano stati rimossi e chiedevano la cessazione della materia del contendere.
Alla data del 22 aprile 2024 il giudice, a scioglimento della riserva, riservava la causa. in decisione con termini di cui all'art 190 cpc.
Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In tal senso, è consolidato il principio per cui il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere, intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa, come avvenuto nel caso di specie, una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, e quindi la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio, con esclusione, sotto ogni profilo, dell'interesse delle parti a ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto dedotto in causa (ex multis,
Cass. Civ. sez. 6, ordinanza 03.10.2022 n. 28629; Cass. Civ. sez. 6-2, 08.06.2020 n.
10847; Cass. Civ. sez. 6-2 11.08.2017 n. 20071; Cass. Civ. sez. 2, 10.02.2010 n. 2999;
Cass. Civ. sez. 2, 28.06.2004 n. 11961).
Si richiama, sul punto, l'orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, la quale ha in più arresti sancito che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronuncia giudiziale, può configurarsi solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo, così, sotto ogni profilo, l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto o di uno dei diritti inizialmente dedotti in giudizio (ex multis, Cass. Civ. n. 12884 del 03.09.20023; Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31
agosto 2015 n. 17312).
La Suprema Corte Cassazione, altresì, afferma chiaramente che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, la condotta riparatoria del
Condominio come nel caso di specie, a seguito di raggiungimento di accordo transattivo produce l'effetto di far venir meno la specifica situazione di contrasto fra
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le parti, determinando al contempo e conseguentemente la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 2, 11.08.2017, n. 20071; Cass. Sez. 2,
10.02.2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28.06.2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del
2003, il quale dispone che "... il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società...") ad una valutazione di soccombenza virtuale, che impone di operare una valutazione prognostica circa il probabile esito del giudizio, ipotizzando il mancato verificarsi del fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie a far data dall'08.10.2017 e quindi prima dell'atto di citazione i paletti erano stati già rimossi. Questa circostanza viene confermata dalle rappresentazioni fotostatiche prodotte e allegate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.04.2018 e dalle dichiarazioni testimoniali.
In particolare emergeva dalle dichiarazioni rese da Testimone 1 in data
11.02.2020 che l'area oggetto di giudizio veniva usata come parcheggio. Infatti dichiarava “io quando andavo li vedevo delle auto in sosta”, e ancora si quando 66
vado trovo l'area libera. Preciso che sto riferendomi al primo cortile che si trova dopo il primo accesso. Dal cortile poi si accede ad un porticato dove abita mio cognato e da questo si accede in un secondo cortile". inoltre ammetteva che i paletti istallati consentivano comunque l'accesso e il transito di autovetture nel secondo cortile. Il teste confermava che i paletti erano stati rimessi da Controparte_1 successivamente rimossi e che “adesso vi è un tappeto verde e che prima c'erano i paletti che sono stati rimossi come dalla foto che mi viene mostrata e da me sottoscritta". Il teste inoltre veniva interrogato sulle circostanze alla memoria 183 VI comma di parte attrice affermando che “si entrava facilmente nel cortile ", "non vi erano rifiuti, ma solo paletti" dichiarando che "che lui è proprietario di un auto Punto
e a volte vado anche con mio figlio che ha una macchina Renault Capture". Il teste di parte attrice, Testimone 2 , fratello dei germani CP_1 pur avendo un personale interesse nella vicenda, pur avendo un contenzioso in atto nei confronti di [...] CP 1 per regolamentare il parcheggio del cortile, ammetteva che i paletti erano stati rimossi da ignoti, e che le auto parcheggiavano liberamente, facendo riferimento anche ad auto di dimensioni grandi come la "Renault Capture".
Precisava che dal cortile vi era un accesso ad un porticato da dove si accede in un secondo cortile. Riferiva che l'area in questione era stata costantemente occupata dal parcheggio della famiglia del sig. e da altri condomini. Parte 1
In merito alla richiesta di risarcimento del danno per atti emulativi è necessario, ai fini dell'accertamento, che vi siano due presupposti fondamentali: uno di carattere oggettivo e uno di carattere soggettivo. Nel caso di specie l'esercizio del diritto arreca utilità al proprietario in quanto lo spazio antistante può essere utilizzato per varie finalità, e inoltre tale atto non ha alcuno scopo di arrecare danno altrui ma solo di ricavarne utilità.
In tal senso (Corte di Cassazione, sentenza n.9998/19988, Corte di Cassazione, sez.II civile, sentenza 11 aprile 2001 n. 5421; Corte di Cassazione sez. II sentenza del
27.06.2005 n.13732; Corte di Cassazione sezione II sentenza 22.01.2016 n. 1209).
Nel caso di specie non è emerso dalla istruttoria alcun tipo di atto emulativo e di za dell'animus nocendi, ovvero l'intenzione di cagionare un danno, e l'assenza di un'apprezzabile vantaggio che derivi al proprietario dal compimento di tale atto. Tra
l'altro il teste sig. Testimone 3 ha dichiarato espressamente che "ad oggi non risultano né paletti né materiali di risulta". Tale circostanza veniva confermata dall'altro teste, Testimone 4 escusso nella stessa udienza, il quale dichiarava" si è vero nei luoghi entra anche mio fratello con la Fiat Punto che possiede da circa cinque anni". Tali dichiarazioni dimostrano l'assenza di opere ritenute pregiudizievoli, nei confronti dell'attore sig. e per l'effetto infondata la richiesta diParte 1
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risarcimento del danno subito in materia di diritti reali da parte attrice in quanto esiste un consistente varco libero che permette ampiamente il passaggio di autoveicoli di qualunque dimensione.
Alla luce delle suesposte ragioni, in definitiva, va dichiarata la cessata materia del contendere e va rigettata la domanda di risarcimento proposta da parte attrice. Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.
Le spese di lite, atteso il comportamento censurabile di entrambe le parti per le motivazioni suindicate vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di OL Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessata materia del contendere;
- rigetta tutte le altre domande
-compensa le spese;
Aversa 3 dicembre 2024 Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino