TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice on. Dott.ssa RE OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. degli affari contenziosi 3224/2025, promossa dall'
Avv. , (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Parte_1 C.F._1
AV del Foro di Firenze (cf. ) ed elettivamente domiciliata presso il di C.F._2
lei studio, in Firenze, Via Giuseppe Garibaldi 5
Opponente
Contro
Controparte_1
Opposto contumace
Conclusioni: Per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in accoglimento della presente opposizione e ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato, revocare il provvedimento di liquidazione del Giudice di Pace Dott. , notificato in data 10.02.2025, per le Persona_1
ragioni sopra esposte e nei termini di cui in narrativa e, conseguentemente, liquidare in favore della ricorrente Avv. le competenze per l'attività professionale svolta in difesa del Parte_1
Sig. imputato nel procedimento penale n. 3228/2019 r.g.n.r – n. 1451/2021 r.g. Parte_2
g.d.p., - in tesi, nella misura di euro 833,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché oltre oneri di legge;
- in ipotesi, in misura conforme alle disposizione di legge e dunque non inferiore ai minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014;
-in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 07.03.2025, l'Avv. ha tempestivamente opposto il decreto emesso il 9.2.2023 Parte_1
depositato il 14.02.2023 e comunicato in data 10.02.2025, con cui il Giudice di Pace di Firenze ha liquidato i compensi per l'attività difensiva svolta dalla ricorrente quale difensore d'ufficio del sig. el procedimento penale n. 3228/2019 r.g.n.r. e n. 1451/2021 r.g. GDP Parte_3 ed in particolare, preso atto dell'irreperibilità dell'imputato, ha riconosciuto all'Avv. la Pt_1 somma di € 330,00, oltre accessori di legge.
La ricorrente ha proposto opposizione avverso detto decreto lamentando la violazione del D.P.R.
115/2002 e dell'art. 12 D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, per aver l'autorità giudiziaria riconosciuto i compensi al di sotto dei parametri minimi tabellari ed in assenza di motivazione.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 17.9.2025 la ricorrente rappresentata dall'avv. AV ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha chiesto altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio;
all'esito il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta.
In effetti, il Giudice di Pace, ha sì operato la liquidazione ritenendo, in maniera condivisibile, la modesta complessità del procedimento in relazione al reato trattato (reato pevisto dall'art. 10 bis
D. Lg.vo 286/98 e succ. modifiche), ma ha quantificato gli onorari dell'Avv. in € 330,00, Pt_1
cioè al di sotto dei parametri minimi tabellari, senza fornirne adeguata motivazione e con ciò contravvenendo all'orientamento giurisprudenziale, da questo Giudice condiviso, secondo cui i parametri di determinazione del compenso e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento ed individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, in caso di scostamento apprezzabile dai parametri tabellari, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, co.
II c.c., che preclude di liquidare somme non consone al decoro della professione (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, ord. 2505/2020, n. 9542).
L'Avv. deve dunque essere liquidato nel rispetto dell'inderogabilità dei parametri minimi e Pt_1 tenuto conto dell'attività svolta in favore del sig. che è consistita nella Parte_4 partecipazione alla udienza del 23.05.2022, ove l'Avv. è stata nominata ai sensi dell'art. 97 Pt_1
IV comma cpc, è stato escusso un testimone e discussa la causa.
Ne consegue che all'Avv. debbano essere riconosciuti - sulla base dei valori minimi D.M. Pt_1
55/2014, considerato l'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore d'ufficio e vista la sua richiesta di liquidazione a suo tempo effettuata per l'attività svolta – i compensi per complessivi €
855,00, che corrispondono ad € 180,00 per la fase di studio, ad € 360,00 per la fase istruttoria e ad € 315,00 per la fase decisionale;
l'importo così determinato deve essere poi ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, per cui la somma conclusivamente da riconoscere e liquidare per l'attività svolta dal difensore è pari ed € 570,00, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e
CPA di legge.
Nel presente giudizio risulta soccombente il e, pertanto, la ricorrente Controparte_1
deve essere rimborsata delle spese di lite che si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria, senza il deposito di memorie scritte, nella complessiva somma di € 397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed €
131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge oltre € 70 ( 43 CU e 27 marca) per spese vive
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione dei compensi, emesso il 9.2.2023 dal Giudice di Pace di Firenze depositato in data
14.02.2023 e comunicato in data 10.02.2025, per l'attività svolta quale difensore d'ufficio di nata in [...] in data [...], irreperibile di fatto, nel procedimento Parte_4
penale n. 3228/2019 r.g.n.r. e n. 1451/2021 r.g. GDP e, in riforma del suddetto decreto, liquida all'Avv. le competenze pari a € 570,00, già ridotte di 1/3 ex art. 106 bis DPR Parte_1
115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA se dovuta e CAP di legge e € 70,00 per spese vive;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi.
- condanna il alla restituzione in favore della ricorrente delle spese di Controparte_1 lite che si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 14 dicembre.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa RE OR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice on. Dott.ssa RE OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. degli affari contenziosi 3224/2025, promossa dall'
Avv. , (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Parte_1 C.F._1
AV del Foro di Firenze (cf. ) ed elettivamente domiciliata presso il di C.F._2
lei studio, in Firenze, Via Giuseppe Garibaldi 5
Opponente
Contro
Controparte_1
Opposto contumace
Conclusioni: Per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in accoglimento della presente opposizione e ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato, revocare il provvedimento di liquidazione del Giudice di Pace Dott. , notificato in data 10.02.2025, per le Persona_1
ragioni sopra esposte e nei termini di cui in narrativa e, conseguentemente, liquidare in favore della ricorrente Avv. le competenze per l'attività professionale svolta in difesa del Parte_1
Sig. imputato nel procedimento penale n. 3228/2019 r.g.n.r – n. 1451/2021 r.g. Parte_2
g.d.p., - in tesi, nella misura di euro 833,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché oltre oneri di legge;
- in ipotesi, in misura conforme alle disposizione di legge e dunque non inferiore ai minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014;
-in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 07.03.2025, l'Avv. ha tempestivamente opposto il decreto emesso il 9.2.2023 Parte_1
depositato il 14.02.2023 e comunicato in data 10.02.2025, con cui il Giudice di Pace di Firenze ha liquidato i compensi per l'attività difensiva svolta dalla ricorrente quale difensore d'ufficio del sig. el procedimento penale n. 3228/2019 r.g.n.r. e n. 1451/2021 r.g. GDP Parte_3 ed in particolare, preso atto dell'irreperibilità dell'imputato, ha riconosciuto all'Avv. la Pt_1 somma di € 330,00, oltre accessori di legge.
La ricorrente ha proposto opposizione avverso detto decreto lamentando la violazione del D.P.R.
115/2002 e dell'art. 12 D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, per aver l'autorità giudiziaria riconosciuto i compensi al di sotto dei parametri minimi tabellari ed in assenza di motivazione.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 17.9.2025 la ricorrente rappresentata dall'avv. AV ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha chiesto altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio;
all'esito il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta.
In effetti, il Giudice di Pace, ha sì operato la liquidazione ritenendo, in maniera condivisibile, la modesta complessità del procedimento in relazione al reato trattato (reato pevisto dall'art. 10 bis
D. Lg.vo 286/98 e succ. modifiche), ma ha quantificato gli onorari dell'Avv. in € 330,00, Pt_1
cioè al di sotto dei parametri minimi tabellari, senza fornirne adeguata motivazione e con ciò contravvenendo all'orientamento giurisprudenziale, da questo Giudice condiviso, secondo cui i parametri di determinazione del compenso e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento ed individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, in caso di scostamento apprezzabile dai parametri tabellari, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, co.
II c.c., che preclude di liquidare somme non consone al decoro della professione (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, ord. 2505/2020, n. 9542).
L'Avv. deve dunque essere liquidato nel rispetto dell'inderogabilità dei parametri minimi e Pt_1 tenuto conto dell'attività svolta in favore del sig. che è consistita nella Parte_4 partecipazione alla udienza del 23.05.2022, ove l'Avv. è stata nominata ai sensi dell'art. 97 Pt_1
IV comma cpc, è stato escusso un testimone e discussa la causa.
Ne consegue che all'Avv. debbano essere riconosciuti - sulla base dei valori minimi D.M. Pt_1
55/2014, considerato l'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore d'ufficio e vista la sua richiesta di liquidazione a suo tempo effettuata per l'attività svolta – i compensi per complessivi €
855,00, che corrispondono ad € 180,00 per la fase di studio, ad € 360,00 per la fase istruttoria e ad € 315,00 per la fase decisionale;
l'importo così determinato deve essere poi ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, per cui la somma conclusivamente da riconoscere e liquidare per l'attività svolta dal difensore è pari ed € 570,00, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e
CPA di legge.
Nel presente giudizio risulta soccombente il e, pertanto, la ricorrente Controparte_1
deve essere rimborsata delle spese di lite che si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria, senza il deposito di memorie scritte, nella complessiva somma di € 397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed €
131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge oltre € 70 ( 43 CU e 27 marca) per spese vive
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione dei compensi, emesso il 9.2.2023 dal Giudice di Pace di Firenze depositato in data
14.02.2023 e comunicato in data 10.02.2025, per l'attività svolta quale difensore d'ufficio di nata in [...] in data [...], irreperibile di fatto, nel procedimento Parte_4
penale n. 3228/2019 r.g.n.r. e n. 1451/2021 r.g. GDP e, in riforma del suddetto decreto, liquida all'Avv. le competenze pari a € 570,00, già ridotte di 1/3 ex art. 106 bis DPR Parte_1
115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA se dovuta e CAP di legge e € 70,00 per spese vive;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi.
- condanna il alla restituzione in favore della ricorrente delle spese di Controparte_1 lite che si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 14 dicembre.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa RE OR