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Decreto 19 aprile 2025
Decreto 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, decreto 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2075/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
In persona del giudice delegato, dott.ssa Barbara Fabbrini
Nel procedimento promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. SCATTONI LUCIA Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
RESISTENTE
ha emesso il seguente
DECRETO premesso che con ricorso depositato in data 08/02/2025 il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Controparte_3
di , contestualmente proponendo istanza di sospensiva
[...] CP_2 dell'efficacia del diniego;
visto l'art. 35 comma 4 D.L.vo 25\2008 ( come modificato dal D.L. 145\2024 convertito Dalla L.
187\2024 9 entrato in vigore l'11.1.2025 ) il quale prevede che :
4. Nei casi previsti dal comma 3,
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il può Controparte_1 depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il deposita Controparte_1 note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il
[...]
non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il CP_1 termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito”. rilevato che la cancelleria nell'iscrivere la causa a ruolo il 10/02/2025 ha notificato il ricorso in pari data alla e lo Controparte_2 ha trasmesso al P.M.. rilevato che il non ha fatto pervenire note difensive nei 3 gg dalla notificazione e che CP_1 pertanto si può procedere all'esame della domanda di sospensiva rilevato che la decisione di rigetto nel merito della domanda di protezione internazionale del richiedente, nato in [...], è stata adottata dalla , come si legge Controparte_2 nell'impugnato provvedimento, a seguito di attivazione della procedura accelerata ex art. 28 bis d.lgs 25/2008 e con pronuncia di manifesta infondatezza ex art. 28 ter co. 1 lett. b) del medesimo decreto legislativo. osserva
preliminarmente che nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento della CP_2
sospende l'efficacia esecutiva di quest'ultimo tranne che nei casi elencati dall'art. 35bis
[...] comma 3 del D.lgs 25/2008.
Ciò avviene in particolare quando il ricorso è proposto: a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere c) ed
e).; d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)” Nel caso in esame la commissione ha adottato un provvedimento “per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis”, sicché occorre chiedersi se l'adozione di un provvedimento con un siffatto dispositivo sia sufficiente affinché possa dirsi non operante la regola generale dell'effetto sospensivo automatico derivante dalla proposizione del ricorso. Si deve al riguardo osservare, che l'art. 32 D.lgs 25/2008 comma 1 lettera b-bis, richiamato dalla norma citata, a sua volta, richiama le ipotesi di cui all'articolo 28-ter del medesimo decreto legislativo cioè la norma che elenca i casi in cui può essere dichiarata manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale. Tra di essi – per ciò che afferisce al caso di specie – vi sono le ipotesi di cui alle lettere: “a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251”; e “b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis”.
Ciò posto occorre anche evidenziare che allorquando la Commissione Territoriale intende emettere un provvedimento di “manifesta infondatezza” ella deve seguire una procedura definita
“accelerata” i cui presupposti operativi sono delineati dall'art. 28 bis comma 2 Dlgs 25/2008. E ciò vale in ogni caso delineato dall'art. 28ter, di fatti la norma non distingue le casistiche di manifesta infondatezza tra loro, ma prevede testualmente che “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla che, entro sette Controparte_2 giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni nei seguenti casi (…) d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter”.
Ciò premesso occorre chiedersi quali conseguenze siano connesse al superamento dei termini stringenti della procedura accelerata da parte dell'Amministrazione e se l'adozione di un provvedimento di “manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis” in violazione dei termini della procedura accelerata determini o meno la sospensione automatica del provvedimento impugnato. E' ormai principio ermeneutico da tempo adottato dalla sezione di protezione internazionale di questo Tribunale che ove i termini quello di ritenere che nel momento in cui l'Amministrazione intenda procedere ad una valutazione di “manifesta infondatezza” ella sia onerata al rispetto dei termini della procedura accelerata.
Tale indirizzo ermeneutico è oggi da ritenersi consolidato all'esisto della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 9 aprile 2024, che si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna in merito alle conseguenze procedurali e sostanziali in un procedimento giudiziale avente ad una impugnativa di provvedimento della CP_2
emesso a seguito di procedura amministrativa connotata da violazione dei termini di cui
[...] all'art. 28 bis e ter del d.lgs 25/2028. Il principio di diritto enucleato dalla precitata sentenza delle SS.UU. è il seguente “ in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
nei confronti di Controparte_2 soggetto proveniente da Paese sicuro vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la abbia applicato una Controparte_2 corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione.
In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della CP_2
”.
[...]
Pertanto ove siano violati i termini delle cd. procedure accelerate è da concludersi e ritenersi che si sia adottata la decisione amministrativa a seguito di una procedura ordinaria.
Tale soluzione peraltro anche coerente con una interpretazione comunitariamente orientata della disciplina contenuta nel D.Lgs 25/2008.
In specie si deve evidenziare come nel “considerando 25” della direttiva 2013/32 UE (direttiva procedure), si legge esplicitamente che “Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di
Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente almeno: il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante;
e che nel considerando 30 che “Qualora un sostegno adeguato non possa essere fornito a un richiedente che necessita di garanzie procedurali speciali nell'ambito di procedure accelerate o di frontiera, tale richiedente dovrebbe essere esonerato da tali procedure. L'esigenza di garanzie procedurali particolari che potrebbero evitare l'applicazione di procedure accelerate o di frontiera dovrebbero significare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui il suo ricorso non abbia un effetto sospensivo automatico, al fine di renderlo effettivo in circostanze specifiche”.
Ciò posto, nel caso di specie risulta che la decisione di “manifesta infondatezza” non sia stata adottata nel rispetto dei termini della procedura accelerata in quanto:
- il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale in Questura in data
22.5.2024 (come chiaramente si legge nel provvedimento della CT); - la ha adottato la decisione in data 21.1.2025; CP_2
Ritenuto, pertanto, che l'impugnazione del provvedimento de quo, adottato all'esito di una procedura ordinaria, comporti l'operatività della sospensione automatica ex art. 35 bis, comma 3, primo periodo, d.lgs. 25/2008, a nulla rilevando il dispositivo adottato per le motivazioni sopra enucleate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara che il provvedimento impugnato deve considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e per tutta la durata del procedimento;
2) riserva a separato decreto la fissazione dell'udienza ex art 35 bis comma 10 D.L.vo
25\2008;
3) manda la Cancelleria per annotare il presente provvedimento anche nel fascicolo del
SUB aperto a seguito dell'istanza di sospensiva di cui si dispone l'archiviazione .
SI COMUNICHI ALLE PARTI ED AL PM
Firenze 18/04/2025.
Il giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
In persona del giudice delegato, dott.ssa Barbara Fabbrini
Nel procedimento promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. SCATTONI LUCIA Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
RESISTENTE
ha emesso il seguente
DECRETO premesso che con ricorso depositato in data 08/02/2025 il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Controparte_3
di , contestualmente proponendo istanza di sospensiva
[...] CP_2 dell'efficacia del diniego;
visto l'art. 35 comma 4 D.L.vo 25\2008 ( come modificato dal D.L. 145\2024 convertito Dalla L.
187\2024 9 entrato in vigore l'11.1.2025 ) il quale prevede che :
4. Nei casi previsti dal comma 3,
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il può Controparte_1 depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il deposita Controparte_1 note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il
[...]
non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il CP_1 termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito”. rilevato che la cancelleria nell'iscrivere la causa a ruolo il 10/02/2025 ha notificato il ricorso in pari data alla e lo Controparte_2 ha trasmesso al P.M.. rilevato che il non ha fatto pervenire note difensive nei 3 gg dalla notificazione e che CP_1 pertanto si può procedere all'esame della domanda di sospensiva rilevato che la decisione di rigetto nel merito della domanda di protezione internazionale del richiedente, nato in [...], è stata adottata dalla , come si legge Controparte_2 nell'impugnato provvedimento, a seguito di attivazione della procedura accelerata ex art. 28 bis d.lgs 25/2008 e con pronuncia di manifesta infondatezza ex art. 28 ter co. 1 lett. b) del medesimo decreto legislativo. osserva
preliminarmente che nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento della CP_2
sospende l'efficacia esecutiva di quest'ultimo tranne che nei casi elencati dall'art. 35bis
[...] comma 3 del D.lgs 25/2008.
Ciò avviene in particolare quando il ricorso è proposto: a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere c) ed
e).; d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)” Nel caso in esame la commissione ha adottato un provvedimento “per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis”, sicché occorre chiedersi se l'adozione di un provvedimento con un siffatto dispositivo sia sufficiente affinché possa dirsi non operante la regola generale dell'effetto sospensivo automatico derivante dalla proposizione del ricorso. Si deve al riguardo osservare, che l'art. 32 D.lgs 25/2008 comma 1 lettera b-bis, richiamato dalla norma citata, a sua volta, richiama le ipotesi di cui all'articolo 28-ter del medesimo decreto legislativo cioè la norma che elenca i casi in cui può essere dichiarata manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale. Tra di essi – per ciò che afferisce al caso di specie – vi sono le ipotesi di cui alle lettere: “a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251”; e “b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis”.
Ciò posto occorre anche evidenziare che allorquando la Commissione Territoriale intende emettere un provvedimento di “manifesta infondatezza” ella deve seguire una procedura definita
“accelerata” i cui presupposti operativi sono delineati dall'art. 28 bis comma 2 Dlgs 25/2008. E ciò vale in ogni caso delineato dall'art. 28ter, di fatti la norma non distingue le casistiche di manifesta infondatezza tra loro, ma prevede testualmente che “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla che, entro sette Controparte_2 giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni nei seguenti casi (…) d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter”.
Ciò premesso occorre chiedersi quali conseguenze siano connesse al superamento dei termini stringenti della procedura accelerata da parte dell'Amministrazione e se l'adozione di un provvedimento di “manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis” in violazione dei termini della procedura accelerata determini o meno la sospensione automatica del provvedimento impugnato. E' ormai principio ermeneutico da tempo adottato dalla sezione di protezione internazionale di questo Tribunale che ove i termini quello di ritenere che nel momento in cui l'Amministrazione intenda procedere ad una valutazione di “manifesta infondatezza” ella sia onerata al rispetto dei termini della procedura accelerata.
Tale indirizzo ermeneutico è oggi da ritenersi consolidato all'esisto della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 9 aprile 2024, che si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna in merito alle conseguenze procedurali e sostanziali in un procedimento giudiziale avente ad una impugnativa di provvedimento della CP_2
emesso a seguito di procedura amministrativa connotata da violazione dei termini di cui
[...] all'art. 28 bis e ter del d.lgs 25/2028. Il principio di diritto enucleato dalla precitata sentenza delle SS.UU. è il seguente “ in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
nei confronti di Controparte_2 soggetto proveniente da Paese sicuro vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la abbia applicato una Controparte_2 corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione.
In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della CP_2
”.
[...]
Pertanto ove siano violati i termini delle cd. procedure accelerate è da concludersi e ritenersi che si sia adottata la decisione amministrativa a seguito di una procedura ordinaria.
Tale soluzione peraltro anche coerente con una interpretazione comunitariamente orientata della disciplina contenuta nel D.Lgs 25/2008.
In specie si deve evidenziare come nel “considerando 25” della direttiva 2013/32 UE (direttiva procedure), si legge esplicitamente che “Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di
Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente almeno: il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante;
e che nel considerando 30 che “Qualora un sostegno adeguato non possa essere fornito a un richiedente che necessita di garanzie procedurali speciali nell'ambito di procedure accelerate o di frontiera, tale richiedente dovrebbe essere esonerato da tali procedure. L'esigenza di garanzie procedurali particolari che potrebbero evitare l'applicazione di procedure accelerate o di frontiera dovrebbero significare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui il suo ricorso non abbia un effetto sospensivo automatico, al fine di renderlo effettivo in circostanze specifiche”.
Ciò posto, nel caso di specie risulta che la decisione di “manifesta infondatezza” non sia stata adottata nel rispetto dei termini della procedura accelerata in quanto:
- il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale in Questura in data
22.5.2024 (come chiaramente si legge nel provvedimento della CT); - la ha adottato la decisione in data 21.1.2025; CP_2
Ritenuto, pertanto, che l'impugnazione del provvedimento de quo, adottato all'esito di una procedura ordinaria, comporti l'operatività della sospensione automatica ex art. 35 bis, comma 3, primo periodo, d.lgs. 25/2008, a nulla rilevando il dispositivo adottato per le motivazioni sopra enucleate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara che il provvedimento impugnato deve considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e per tutta la durata del procedimento;
2) riserva a separato decreto la fissazione dell'udienza ex art 35 bis comma 10 D.L.vo
25\2008;
3) manda la Cancelleria per annotare il presente provvedimento anche nel fascicolo del
SUB aperto a seguito dell'istanza di sospensiva di cui si dispone l'archiviazione .
SI COMUNICHI ALLE PARTI ED AL PM
Firenze 18/04/2025.
Il giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini