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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Elisa Milazzo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2437/2020, promossa da
, (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Mario Tramontana;
-ricorrente- contro
, (c.f. , nella qualità della omonima ditta individuale, CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gabriele Rizzo;
-resistente-
, c.f./P. Controparte_2
IVA , in persona del legale rappr. p.t., sig. rappresentata e difesa, P.IVA_1 CP_1
giusta procura in atti, dall'Avv. Gabriele Rizzo;
-resistente-
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Premessa
Con ricorso depositato in data 14.3.2020, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso: -di aver lavorato, in assenza di regolare contratto, dal 29.08.2017 al 06.03.2018 presso l'AN
CU RE (sito in via del Toscano a Catania), alle dipendenze di;
CP_1
- di avere lavorato, altresì, contestualmente, per un periodo di tempo limitato dal 15.01.2018 al
04.02.2018 presso un diverso ristorante, AL AB ON EB & AN OD (sito in Catania, Via
Montesano n. 25), di cui il medesimo è contitolare e legale rappresentante;
Parte_2
-di aver svolto le mansioni promiscue di cameriere, cuoco e addetto alla cassa.
Ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per tutto il superiore periodo non regolarizzato, e per ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute per il maggiore orario di lavoro prestato, delle maggiorazioni per il lavoro festivo, della tredicesima, della quattordicesima, dell'indennità per ferie non godute e del
TFR.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto: di aver svolto l'attività lavorativa sia presso l'AN curry restaurant di proprietà di sia presso la AL AB s.n.c. di Parte_2 [...]
osservando le direttive impartite da quale unico Controparte_2 CP_1
datore di lavoro;
di non essere mai stato regolarizzato ai fini assicurativi e previdenziali, ad eccezione del breve periodo dal 15.01.2018 al 4.02.2018 svolto presso AL AB s.n.c.; di aver osservato un orario di lavoro variamente articolato e, nello specifico, dal 29.08.2017 al 31.10.2017, il lunedì per 13,30 ore al giorno con turni dalle ore 08,00 alle ore 15,30 e dalle 17,30 alle ore 23,30, dal martedì alla domenica per 7 ore al giorno con turni dalle ore 08,00 alle ore 15,00; dal 01.11.2017 al 14.01.2018 dal lunedì alla domenica per 5 ore al giorno con turni dalle ore 11,00 alle ore 16,00; dal 15.01.2018 al 04.02.2018, dal lunedì alla domenica per 11,30 ore al giorno con turni dalle ore
11,00 alle ore 16,30 e dalle ore 18,30 alle ore 24,30; dal 5.02.2018 al 06.03.2018, dal lunedì alla domenica per 10,30 ore al giorno con turni dalle ore
11,00 alle ore 16,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,30; di aver complessivamente percepito per l'attività lavorativa svolta una retribuzione, corrisposta in contanti, pari all'importo di € 500,00; di non aver goduto nel corso del rapporto di lavoro di giornate di ferie né di aver ricevuto la relativa indennità sostitutiva;
di non aver percepito, altresì, gli importi a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché il trattamento di fine rapporto maturato in costanza del rapporto di lavoro;
di essere stato licenziato oralmente e senza preavviso in data 6.03.2018; di avere impugnato, con lettera A.R. del 13.3.2018, il licenziamento illegittimamente irrogato.
Sulla scorta di tale prospettazione in fatto ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare
e dichiarare che il sig. nella qualità di titolare e legale rappresentante CP_1 dell'omonima ditta individuale “ ” e della società “ CP_1 [...]
, era datore di lavoro del ricorrente;
Controparte_2
accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, stabilmente e non occasionalmente, attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze del sig. , nella qualità di titolare e CP_1 legale rappresentante dell'omonima ditta individuale “ ” e della società “ CP_1 [...]
”; accertare e Controparte_2
dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente, sono correttamente inquadrabili al Livello 6 super
CCNL Turismo, tenuto conto dell'attività svolta;
conseguentemente condannare, in solido tra loro, il sig. , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e la società CP_1 [...]
in persona del legale Controparte_2
rappr. p.t., sig. a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di Euro CP_1
12.598,80 a titolo di differenze retributive, ratei di 13ª mensilità, 14ª mensilità, permessi/ex festività non godute, ferie non godute, straordinario diurno maggiorato al 30%, straordinario festivo maggiorato al 20%, TFR non percepito, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condannare, in solido tra loro, il sig.
[...]
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e la società CP_1 [...]
in persona del legale rappr. p.t., sig. Controparte_2
a risarcire a parte ricorrente il danno causato dalla omessa contribuzione per i CP_1
contributi di cui si accerterà la debenza;
condannare, in solido tra loro, il sig. in CP_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e la società
[...]
in persona del legale rappr. p.t., sig. Controparte_2 [...]
alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle CP_1
spese generali ed accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi. …”.
In data 29.10.2020 si è costituito in giudizio tempestivamente quale titolare CP_1 dell'AN CU RE, eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda ivi formulata, stante la genericità dei fatti e degli elementi di diritto utili a riscontrare quanto asserito dalla ricorrente e chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
In pari data si è costituita, altresì, Controparte_3
la quale ha eccepito la prescrizione estintiva ex art. 2956 c.c. ed ha egualmente chiesto il
[...]
rigetto integrale del ricorso, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale, per avere il ricorrente rappresentato le dimissioni senza alcun preavviso. Nel merito, in sintesi, nella qualità di rappresentante legale della omonima ditta CP_1
individuale, ha negato che il ricorrente tra il 29.08.2017 ed il 6.03.2018 abbia mai prestato l'attività lavorativa presso l'AN CU RE.
nella qualità di rappresentante legale e socio della AL AB s.n.c., ha confermato CP_1 che il ricorrente ha lavorato presso l'AL AB ON EB & AN OD, nel breve periodo dal
15.01.2018 al 4.02.2018; che nel breve periodo di lavoro riconosciuto il ricorrente si è occupato di svolgere la mansione di pulizia dei locali, giammai di cameriere, chef o cassiere.
Donde, nessuna somma è dovuta al ricorrente a titolo di differenze retributive e i relativi conteggi generici non possono oltretutto ritenersi adeguati in quanto muovono dal presupposto errato della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, oltretutto comprensivo di un inesistente periodo di lavoro non regolarizzato, nonché l'osservanza di un orario di lavoro, di fatto mai prestato.
Al contrario, il ricorrente in data 4.02.2018 ha presentato improvvisamente le dimissioni, ragion per cui il resistente ha chiesto in via riconvenzionale la somma di € 300,00 a titolo indennità sostitutiva per il mancato preavviso.
Differita la prima udienza di trattazione ex art 418 c.p.c.; non avendo sortito esito positivo il tentativo della chiusura in via conciliativa della lite, la causa è stata istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale e prove orali.
Con provvedimento del 16.06.2023, è stato nominato il giudice scrivente, quale unico relatore, nel presente giudizio e nel giudizio n. 2506/2020 R.G., per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
L'udienza del 10.02.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
*******************************
2. Questioni preliminari
2.
1. In via preliminare, va esaminata e rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalle controparti.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato — come nel caso di specie — il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (cfr. C. Cass. 3126/2011; C.
Cass. 16855/2003; C. Cass. 817/1999; C. Cass. 11318/1994).
Muovendo dalle coordinate esegetiche sopra esposte, occorre notare che il ricorso contiene l'indicazione degli elementi essenziali dei rapporti negoziali che assume Parte_1
intercorsi con le pari resistenti (ossia, la rivendicata natura subordinata di esso, i periodi in cui si sarebbe svolto, la durata oraria delle mansioni asseritamente espletate e la consistenza delle medesime, il livello preteso ed attribuito, la contrattazione collettiva di cui invoca l'applicazione, le causali dei dedotti crediti) nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria, ponendo così le parti resistenti nelle condizioni di poter esplicare le proprie deduzioni ed allegazioni difensive.
A fronte del tenore della prospettazione difensiva avanzata dalla parte ricorrente, dell'esame complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati ad esso, del resto, i resistenti sono riusciti ad impostare ed a svolgere compiute argomentazioni volte a confutarne la fondatezza, mostrando così di aver ben compreso, tanto sul piano assertivo quanto su quello probatorio, le pretese formulate nei suoi confronti.
Pertanto, la doglianza in parola non merita accoglimento.
2.2. In via preliminare va rigettata, altresì, l'eccezione di improcedibilità, posto che il ricorrente ha effettuato la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei termini di legge.
2.3. In merito all'eccepita prescrizione dei crediti retributivi, avanzata da parte resistente anch'essa va rigettata.
Non trova applicazione, nella specie, l'applicazione dell'articolo 2956 c.c., in materia di prescrizione presuntiva.
Si osserva che la lettera A.R. del 13.03.2018 depositata dalla ricorrente, poiché priva della relativa attestazione di ricevimento, non rileva ai fini interruttivi della prescrizione;
tuttavia, il ricorso notificato alle controparti in data 25.06.2020, è interruttivo del termine di prescrizione quinquennale.
3. Merito
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle pretese spettanze.
Invero, parte ricorrente, in punto di fatto, indica le mansioni svolte riconducendole ad un unico rapporto di lavoro.
A tal proposito si osserva che le prestazioni fanno capo a due rapporti di lavoro distinti, poiché nel primo il datore di lavoro va individuato nella persona di nella qualità di titolare e CP_1 legale rappresentante dell'omonima ditta individuale;
nel secondo, nella persona di CP_1 nella qualità di socio e legale rappresentante legale di Controparte_2
[...]
I due rapporti di lavoro vanno pertanto esaminati distintamente.
Invero, la documentazione versata in atti è carente o comunque scarna, e in ragione delle rispettive difese, risulta incontestato tra le parti solo il rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra il ricorrente e AL AB s.n.c. dal 15.01.2018 al 4.02.2018.
Per ciò che attiene al rapporto di lavoro intercorso dal 29.08.2017 al 6.03.2018, tra il ricorrente e nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, CP_1
nessuna documentazione probatoria è stata versata in atti (nessuna valenza avendo le foto allegate dal ricorrente).
Sono quindi oggetto di contestazione l'effettiva durata del rapporto, l'inquadramento delle mansioni di fatto svolte dal ricorrente, nonché lo svolgimento della prestazione lavorativa per un numero di ore superiore rispetto a quanto ammesso da parte resistente.
3.1. Sul lavoro non regolarizzato presso l'AN CU RE.
Reputa il Tribunale che non possa trovare accoglimento la domanda relativa all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, in quanto non sostenuta dall'assolvimento del relativo onere assertivo e probatorio gravante su parte ricorrente. A riguardo, parte ricorrente si è limitata a dedurre di aver lavorato dal 29.08.2017 al 06.03.2018 presso il punto di ristorazione sito in Catania, Via del Toscano n. 7 (AN CU RE), senza nulla dedurre in ordine alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione per tutto il periodo di lavoro non regolarizzato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il vincolo di subordinazione sussiste quando il lavoratore è sottoposto alle direttive, al controllo e al potere disciplinare del datore di lavoro;
è necessario che il lavoro sia etero-diretto ed etero-organizzato dal datore di lavoro e che sussista quindi un vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, inteso come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n.
9251/2010).
Dunque, la parte che invoca la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione a decorrere dalla data rivendicata.
Tale onere non risulta assolto nel caso di specie, essendosi limitata parte ricorrente a dedurre che dal 29.08.2017 al 06.03.2018 il rapporto di lavoro in questione si è svolto in mancanza di un regolare contratto di lavoro, senza tuttavia nulla specificare in merito all'estrinsecazione, nel ridetto lasso temporale, del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, all'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali poter compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione (cfr. Cass. n. 2728/2010;
Cass. n. 12909/2020; Cass. n. 9252/2010; Cass. n. 8883/2017; Cass. n. 5436/2019).
A ciò si aggiunga che il difetto di allegazione non può essere colmato dalle dichiarazioni del teste escusso, di per sé comunque insufficienti stante la formulazione generica e valutativa dei relativi capitoli di prova, carenti in punto di esercizio dei poteri datoriali1.
Invero, il teste di parte ricorrente, la di lui mamma in presenza del nominato Per_1 interprete, interrogata sulla circostanza, così ha risposto: “Confermo che mio figlio ha lavorato nel periodo dal 29.08.2017 al 06.03.2018 nel ristorante del sig. AN CU RE…” CP_1
(cfr. verbale del 15.11.2024).
Le dichiarazioni rese da contrastano con quanto dichiarato dal resistente in sede di Per_1
interrogatorio formale (si veda verbale del 30.05.2023) ma, altresì, con le dichiarazioni rese dal teste di parte resistente che, all'udienza del 6.10.2023, ha testualmente dichiarato Testimone_1
“ho lavorato per dall'ottobre 2017 fino al 2018, ma non ricordo fino a che mese, CP_1 poi sono andato a Malta….io svolgevo l'attività di lavoravo sei giorni a settimana con un Pt_3
giorno di riposo, anche se non ricordo quale fosse…io lavoravo sia di sera che di mattina, andavo
a lavorare da mezzogiorno fino alle ore 17:00 e poi ritornavo alle ore 20:00 fino alle ore 01:00 ..il ricorrente non ha lavorato nello stesso ristorante dove ho lavorato io. Preciso che il ricorrente non ha mai lavorato nel ristorante dove lavoravo io, vi lavorava solo la madre, che lui accompagnava al lavoro intorno alle ore 11:30 con il motorino, io ho sempre visto questo…per tutto il tempo in cui io ho lavorato nel ristorante, ha solo lavorato la madre del ricorrente, mai il figlio ovvero il ricorrente… ribadisco che il ricorrente aiutava la madre negli spostamenti ovvero la accompagnava e la veniva a riprendere al ristorante.
L'esistenza di ragioni di inattendibilità soggettiva dell'unico teste di parte ricorrente, per essere la madre di quest'ultimo e per avere anch'essa una causa in corso con il resistente (n. 2506/2020
R.G.), per le medesime ragioni, rendono le dichiarazioni di dubitabili e incerte oltre che Per_1
confliggenti con quelle rese da Testimone_1
Alla luce di quanto sopra, non può ritenersi provato il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e , presso l'AN CU RE. CP_1
3.2. Sul rapporto di lavoro presso AL AB s.n.s. di Controparte_2
In merito al rapporto di lavoro subordinato presso il ristorante AL AB ON EB & AN OD, sebbene non risulti agli atti alcuna lettera di assunzione o altra documentazione relativa alla regolarizzazione del rapporto di lavoro per cui è causa, il resistente stesso, in sede di interrogatorio formale ha testualmente dichiarato “si è vero che il ricorrente ha lavorato ma solo per due settimane regolarizzate con contratto presso il Ristorante AL BA ON EB & AN Food sito in Catania Via Montesano n 25 di cui sono titolare insieme ad un altro socio…”.
Donde può ritenersi provato il rapporto di lavoro dal 15.01.2018 al 4.02.2018.
4. Sulle mansioni superiori
Quanto all'accertamento della qualifica Livello 6 super CCNL Turismo, la domanda risulta infondata in quanto generica.
In proposito, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto “con la qualifica di cameriere, addetto alla Cassa e aiuto cuoco…” (cfr. pag 2 del ricorso).
A tali allegazioni la parte non ha tuttavia aggiunto alcuna specifica deduzione in merito alle mansioni in concreto svolte. Diversamente, parte resistente, a pagina 3 della memoria di costituzione, ha affermato che
“…Duggal, privo di precedenti esperienze lavorative, è stato assunto per svolgere lavori di pulizia del locale della società deducente sito in via Montesano e dei pochi tavoli che vi si trovano…”
Non risultano soddisfatti gli oneri di allegazione che gravano in capo al ricorrente (cfr. Cass. n.
27887/2009; Cass. n. 8025/2003; Cass. n. 8993/2011) e tale carenza non consente di eseguire l'indagine sulla riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica professionale pretesa, cioè il livello sesto super in base al quale appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità.
Non può trovare accoglimento, pertanto, la domanda di parte ricorrente sul riconoscimento delle mansioni inquadrabili al Livello 6 super CCNL Turismo, rientrando le mansioni nel livello 7
(personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala e cucina,).
5. Sul lavoro supplementare per il rapporto di lavoro subordinato riconosciuto
In merito al rapporto di lavoro riconosciuto nel suddetto breve periodo di due settimane, risulta altresì infondata la domanda attinente allo svolgimento di un orario di lavoro (straordinario e supplementare) superiore rispetto a quello di 4 ore giornaliere dichiarate dal resistente.
Con specifico riferimento al riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di lavoro straordinario, i cui principi sono estensibili anche al lavoro supplementare, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che
l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. n.
4076/2018, Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4408/2021), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; Cass. n. 19299/2014). Ancora, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 3714/2009).
Nel caso di specie il ricorrente ha allegato di aver lavorato dal 15.01.2018 al 04.02.2018, dal lunedì alla domenica per 11,30 ore al giorno con turni dalle ore 11,00 alle ore 16,30 e dalle ore 18,30 alle ore 24,30 quindi per complessive 79 ore settimanali, a fronte delle 20 ore (4 ore al giorno) riconosciute dal resistente. Ritiene il Tribunale che tali circostanze non abbiano trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria, poiché le dichiarazioni rese dall'unico testimone (cfr. la madre del ricorrente) escusso - all'udienza del 24.01.2025 parte ricorrente ha rinunciato al secondo teste citato e non comparso e controparte non si è opposta – per quanto sopra detto, sono inattendibili, anche nella considerazione che il giudicante ha fatto presente che il teste ha modificato continuamente le risposte durante l'espletamento della prova orale.
Il teste di parte ricorrente ha confermato i capitoli di prova 7c) del ricorso2, dichiarando “…dal
15.01.2018 al 04.02.2018 confermo che mio figlio ha lavorato dal lunedì alla domenica dalle ore
11,00 alle ore 16,30 e dalle ore 18,30 alle ore 24,30, senza giorno di riposo settimanale…”.
È tuttavia documentato in atti che il testimone ha introdotto un giudizio nei confronti del medesimo resistente (cfr. R.G. 2506/2020, doc. allegato alla memoria del resistente), proponendo domande pressoché identiche a quelle avanzate dal figlio ricorrente nel presente procedimento, circostanza che non ne determina l'incapacità a testimoniare (non essendo la stessa legittimata a partecipare al giudizio ex art. 246 c.p.c.; cfr. Cass. 26044/2023, Cass. 7763/2020), ma ne limita tuttavia l'attendibilità, dovendo darsi rilievo al fatto che l'odierno ricorrente è stato indicato come testimone nel giudizio analogo 2506/2020 R.G., con conseguente possibilità di una testimonianza
“incrociata”, tenuto conto della comunanza di fatto degli interessi rispetto ad un certo esito della lite.
Ne discende l'infondatezza della domanda tesa all'accertamento del maggiore orario di lavoro e alla condanna al pagamento delle relative differenze retributive, dovendo condividersi sul punto l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr.
C. Cass. n. 21028/2006 in motivazione).
3.3. Sulle restanti differenze retributive
Residuano da esaminare le domande relative alle spettanze maturate limitatamente al rapporto di lavoro incontestato dal 15.01.2018 al 4.02.2018.
A tal riguardo, il ricorrente ha lamentato di aver percepito una retribuzione complessiva parziale di sole € 500,00, inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, e ha altresì dedotto l'integrale inadempimento in ordine al pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, dell'indennità per ferie non godute e del TFR. Stante la cessazione del seppur breve rapporto di lavoro, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto stante l'allegato inadempimento e la mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro di averlo corrisposto.
In merito alle somme chieste a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, parte resistente sostiene che esse non spettano poiché il ricorrente ha lavorato meno di 15 giorni non indicando tuttavia esattamente il giorno di inizio dell'attività lavorativa mentre risultando pacifica l'interruzione in data 4.2.2018 per effetto delle dimissioni.
A tal proposito si osserva che l'articolo 149 del CCNL statuisce che “…. in caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”.
Ai fini del calcolo della quattordicesima mensilità l'articolo 150 comma 5 del CCNL statuisce che
“…la somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata…”.
Nel caso concreto il ricorrente ha lavorato dal 15.01.2017 al 4.02.2018, per un numero di giorni pari o comunque di poco superiore a 15 giorni;
pertanto, spettano le somme a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Il resistente va condannato, pertanto, al pagamento di quanto dovuto per le suddette voci.
In merito alla determinazione del quantum debeatur, reputa il tribunale contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell'Ufficio una consulenza tecnica, in ragione anche della breve durata del rapporto di lavoro dal 15.02.2018 al 4.02.2018.
Per pacifico indirizzo giurisprudenziale, invero, nei casi in cui il CCNL di settore non risulti vincolante, per mancata prova dell'adesione implicita o esplicita, esso costituisce comunque un parametro utile e congruo al fine di valutare la sussistenza dei caratteri di adeguatezza e sufficienza di cui all'art. 36 della Costituzione (cfr. C. Cass. 10465/2000).
Sarà dovuta a titolo di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, riconosciuto l'espletamento di mansioni appartenenti al livello 7 del CCNL, la somma complessiva di € 120,00.
In applicazione dell'art. 429 c.p.c., sulle predette somme sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come per legge.
Limitatamente al periodo di lavoro incontestato tra le parti, appare infondata invece la domanda relativa alla indennità per ferie non godute, in quanto genericamente formulata. A riguardo deve osservarsi che, pur condividendosi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore non è gravato dell'onere di provare il mancato godimento delle ferie (cfr.
Cass. n. 23153/2022), la domanda deve comunque essere sorretta da una specifica allegazione dell'inadempimento. Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto in modo generico di non aver goduto di ferie nel periodo di lavoro il che non consente di valutare la concreta portata dell'inadempimento lamentato, considerato peraltro il brevissimo lasso di tempo in cui si è svolto il rapporto di lavoro, né di valutare la correttezza dell'importo richiesto.
Risulta infondata, altresì, la domanda relativa alle maggiorazioni per l'attività svolta in giorni festivi, in quanto la circostanza è stata solo genericamente allegata, non sono state indicate nel dettaglio le specifiche giornate lavorate.
4. Sulla domanda riconvenzionale
In merito all'esame della domanda in via riconvenzionale, si osserva che essa va rigettata.
Nel caso in esame non è dato intendere il motivo per cui il rapporto di lavoro è venuto a cessare.
Se il datore di lavoro chiede in via riconvenzionale l'indennità per il mancato preavviso a seguito delle dimissioni della ricorrente, dal canto suo, il ricorrente sostiene di essere stato licenziato illegittimamente per via orale.
Posto che non è stata data la prova né dell'illegittima irrogazione del di licenziamento né delle dimissioni senza preavviso, trova applicazione l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. n. 21028/2006 in motivazione).
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto parte ricorrente sarà tenuta a rifondere le spese di lite sostenute da mentre l'accoglimento parziale del ricorso e il rigetto della Parte_4
domanda riconvenzionale giustificano la compensazione delle spese di lite nei confronti della società resistente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Elisa Milazzo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2437/2020 R.G. così statuisce: dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive, come meglio specificate in parte motiva per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della AL AB s.n.c. dal
15.01.2018 all'4.02.2018; condanna, per l'effetto, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma € 120,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; rigetta nel resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e la società resistente;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di nella qualità dell'omonima CP_1
ditta individuale, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.695,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania, 14/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 11) Il sig. veniva assunto dal sig. , con la qualifica di cameriere, addetto alla Cassa e aiuto cuoco, Parte_1 Parte_2 tutte attività che ha svolto: - dal 29.08.2017 al 06.03.2018 presso il punto di ristorazione sito in Catania, Via del Toscano n. 7 (AN CU RE), di cui il sig. è titolare e legale rappresentante;
- per il solo periodo dal 15.01.2018 al 04.02.2018 Parte_2 presso il punto di ristorazione sito in Catania, Via Montesano n. 25 (AL AB ON EB & AN OD), di cui il sig. Pt_2 è titolare e legale rappresentante.
[...] 2 7 c) dal 15.01.2018 al 04.02.2018 - dal lunedì alla domenica n. 11,30 ore/giorno (dalle ore 11,00 alle ore 16,30 e dalle ore 18,30 alle ore 24,30) il tutto senza il rispetto del giorno di riposo settimanale con soluzione di continuità;