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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2918 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024 decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 7.7.2025 tra
(cod. fisc. ) E (cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fisc. ), elettivamente domiciliati in Roma, Via Pre- CodiceFiscale_2 muda n. 16, presso lo studio dell'avv. Pietro Franco Grillo (cod. fisc.
[...]
che li rappresenta e difende per procura alle liti su foglio C.F._3 separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
Controparte_1
-appellata contumace- e (cod. fisc. Controparte_2
), e per essa la procuratrice (cod. fisc. P.IVA_1 Controparte_3
), in persona del procuratore speciale, dott. , P.IVA_2 CP_4 elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Luconi, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in ap- pello;
-appellata-
OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale. O S S E R V A T O che e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 6785/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 18.4.2024 nel giudizio iscritto al n. 5273 del r.g.a.c. dell'anno 2021 di quell'Ufficio giudiziario;
che nel presente giudizio di appello si è costituita la
[...]
e per essa la procuratrice Controparte_5 Controparte_3 mentre la pure ritualmente evocata Controparte_1 nel presente grado di giudizio, non si è costituita e con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia;
che con atto depositato in data 3.7.2025 gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio di appello ex art. 306 c.p.c.; che la e per essa la procu- Controparte_2 ratrice ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti con Controparte_3 atto depositato in data 4.7.2025; che, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato all'appellato con- tumace, ai sensi del co. 2 dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la ri- nuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr., con ri- guardo al convenuto, Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905); che, pertanto, non è necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del giu- dizio da parte dell'appellata contumace, vale a dire della
[...]
Controparte_1
che, nel sistema processuale applicabile ratione temporis al presente giudi- zio, non si rinviene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione;
che, sebbene l'art. 338 c.p.c. si limiti a disporre come l'estinzione del proce- dimento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata, l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua in- compatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387); 2 che l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedi- mento davanti al tribunale;
che, nel caso in esame, le parti costituite hanno trovato un accordo perché sia disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre non vi sono statuizioni da assumere in ordine alle spese di lite dell'appellata contumace;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_1
dichiara l'estinzione del giudizio di appello proposto da e Parte_1 proposto avverso la sentenza n. 6785/2024 emessa dal Tribu- Parte_2 nale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 18.4.2024; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 [...]
da un lato, e la dall'altro; Pt_2 Controparte_6
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181021.
Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
3
(cod. fisc. ) E (cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fisc. ), elettivamente domiciliati in Roma, Via Pre- CodiceFiscale_2 muda n. 16, presso lo studio dell'avv. Pietro Franco Grillo (cod. fisc.
[...]
che li rappresenta e difende per procura alle liti su foglio C.F._3 separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
Controparte_1
-appellata contumace- e (cod. fisc. Controparte_2
), e per essa la procuratrice (cod. fisc. P.IVA_1 Controparte_3
), in persona del procuratore speciale, dott. , P.IVA_2 CP_4 elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Luconi, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in ap- pello;
-appellata-
OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale. O S S E R V A T O che e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 6785/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 18.4.2024 nel giudizio iscritto al n. 5273 del r.g.a.c. dell'anno 2021 di quell'Ufficio giudiziario;
che nel presente giudizio di appello si è costituita la
[...]
e per essa la procuratrice Controparte_5 Controparte_3 mentre la pure ritualmente evocata Controparte_1 nel presente grado di giudizio, non si è costituita e con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia;
che con atto depositato in data 3.7.2025 gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio di appello ex art. 306 c.p.c.; che la e per essa la procu- Controparte_2 ratrice ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti con Controparte_3 atto depositato in data 4.7.2025; che, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato all'appellato con- tumace, ai sensi del co. 2 dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la ri- nuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr., con ri- guardo al convenuto, Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905); che, pertanto, non è necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del giu- dizio da parte dell'appellata contumace, vale a dire della
[...]
Controparte_1
che, nel sistema processuale applicabile ratione temporis al presente giudi- zio, non si rinviene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione;
che, sebbene l'art. 338 c.p.c. si limiti a disporre come l'estinzione del proce- dimento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata, l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua in- compatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387); 2 che l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedi- mento davanti al tribunale;
che, nel caso in esame, le parti costituite hanno trovato un accordo perché sia disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre non vi sono statuizioni da assumere in ordine alle spese di lite dell'appellata contumace;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_1
dichiara l'estinzione del giudizio di appello proposto da e Parte_1 proposto avverso la sentenza n. 6785/2024 emessa dal Tribu- Parte_2 nale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 18.4.2024; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 [...]
da un lato, e la dall'altro; Pt_2 Controparte_6
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181021.
Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
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