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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 778/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 11,36 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per e l'avv. SILVESTRI RICCARDO Parte_1 Parte_2
Per 'a Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Silvestri precisa le conclusioni come da note conclusive del 28 maggio 2025. L'avv. Salis precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e da note conclusive e deposita sentenza della Corte di Cassazione di cui si riserva il deposito in via telematica. Le parti si riportano ai propri scritti difensivi. A questo punto il giudice si ritira in camera di consiglio esonerando le parti dal ricomparire per la lettura della sentenza. Alle ore 17,09 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Riccardo Silvestri ed elettivamente domiciliate C.F._2 presso il suo studio in Novara, corso Cavour n. 2, giusta delega in atti;
attrici contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Patrizia Salis Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura interna della Società stessa con sede in Torino, via Alfieri n. 10 , giusta procura in atti;
convenuta
Avente ad oggetto: pagamento somma- buoni postali fruttiferi;
Conclusioni di parte ricorrente: Condannare per le ragioni svolte, in persona del Controparte_1 legale rappresentate, a rimborsare alle signore e previa Parte_1 Parte_2 conversione in euro (capitale ed interessi), il Buono Postale Fruttiferio n. 01.309.250 14, emesso in data
17.07.1999, del valore di Lire 10.000.000, secondo il tasso di fruttuosità previsto a tergo del buono stesso, oltre rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese e competenze di lite, con attribuzione delle stesse al sottoscritto procuratore in quanto antistatario.
Conclusioni di parte resistente: Voglia codesto Onorevole Tribunale di Torino, contrariis reiectis, così decidere: in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali
Fruttiferi oggetto di causa. Nel merito Rigettare tutte le domande formulate nei confronti di
[...]
in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, dichiarando, ex art. 08 D.M. 19.12.2000, CP_1
l'intervenuta prescrizione sia del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa, sia al risarcimento del danno per le motivazioni infra esposte, con condanna al pagamento delle spese legali pagina 2 di 9 del presente giudizio. Con espressa riserva di ulteriori difese, eccezioni, deduzioni a termini di legge.
Spese per legge
Fatto e motivi della decisione
e hanno evocato in giudizio avanti l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_3 [...]
per sentirla condannare a rimborsare, previa conversione in euro (capitale ed interessi), il CP_1
Buono Postale Fruttifero n. 01.309.250 14, emesso in data 17.07.1999, del valore di Lire 10.000.000, secondo il tasso di fruttuosità previsto a tergo del buono stesso, oltre rivalutazione monetaria.
A fondamento della svolta domanda le ricorrenti hanno dedotti (a) di essere contitolari del Buono
Postale Fruttifero n. 01.309.250 14, emesso da in data 17.07.1999, del valore di Lire Controparte_1
10.000.000 ; (b) che, nel mese di ottobre 2023, la signora recandosi presso Parte_1
l'Ufficio Postale di Gozzano, chiedeva il rimborso del buono ma si sentiva eccepire dall'intermediario l'intervenuta prescrizione del relativo diritto;
(c) che, pertanto , la medesima , in data 21.10.2023, proponeva reclamo a indicando quale motivo la “mancanza di timbro con Controparte_1 menzionata la scadenza” ; (d) che con risposta del 24.10.2023, ribadiva l'eccezione Controparte_1 di prescrizione del buono in questione in quanto, trattandosi di buono postale a termine della serie
“CB”, emesso a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro del 26.02.1999
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 01.03.1999), tale da garantire dopo sette anni un interesse lordo pari al 25% del capitale sottoscritto e dopo 11 anni un interesse lordo pari al 50% del capitale sottoscritto, sarebbe intervenuta la prescrizione essendo trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo;
(e) che, tuttavia, neppure una parola veniva spesa sul motivo svolto dalla signora Parte_1
a fondamento del reclamo del 21.10.2023, ovvero l'assenza nel BFT dell'indicazione della
[...] scadenza;
(g). che, infatti, l'assenza dell'indicazione della scadenza del buono aveva generato nel cliente il legittimo affidamento sulle risultanze letterali del buono fruttifero in questione;
(h). che è principio pacifico che le informazioni sulla scadenza dei titoli, riguardando le condizioni temporali che consentono al risparmiatore di esercitare i diritti di credito relativi al buono postale fruttifero sottoscritto, costituiscono elementi rilevanti e necessari che devono essere adeguatamente forniti al risparmiatore, il quale, in mancanza, per effetto del legittimo affidamento circa la diversa durata del rapporto derivante dalle omesse e/o scarne informazioni sulla scadenza, rischia anche di perdere integralmente il capitale investito;
(i) che, dunque, l'obbligo dell'intermediario postale di informare il risparmiatore sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione trova fondamento nel dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
Si costituiva in giudizio la convenuta e contestava in fatto e in diritto la svolta opposizione.
pagina 3 di 9 evidenziava che il Buono di cui si discute, appartiene alla serie A TERMINE “CB” Controparte_1 istituita a seguito dell'emissione del D.M. 26 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
01.03.1999 .Il già menzionato titolo, così come disposto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 26.02.1999, ha avuto: “la durata di sette o undici anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 25 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto”.
Tale buono postale fruttifero era scaduto in data 17 luglio 2010 e si era prescritto in data 30 settembre
2021 mentre le ricorrenti avevano richiesto il rimborso solo nel mese di ottobre 2023.
La stessa osservava che, nel caso de quo, le norme di riferimento dei Buoni Postali erano da CP_2 rinvenirsi nel DPR 156/1973 e DPR 256/1989, nonché nel D.M. 19.12.2000 e, come già osservato dall'Arbitro Bancario Finanziario con decisione Prot. N. 2299/2024 del 22.02.2024, “il diritto al rimborso [del Buono] risulta prescritto” .
La resistente sottolineava poi che all'epoca della sottoscrizione del Titolo alcun foglio informativo doveva essere consegnato in quanto inesistente né alcuna data di scadenza doveva essere apposta sul retro del Buono in quanto dalla data di emissione era possibile determinare la relativa data di scadenza.
In ogni caso tutte le informazioni erano rinvenibili sul D.M. di riferimento e che negli Uffici Postali aperti al pubblico era disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con i dettagli delle caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali.. I rendimenti e condizioni dei Buoni fruttiferi postali erano inoltre pubblicati sui siti Internet delle società “Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.” e “ . Controparte_1
La convenuta rilevava, inoltre , che con nota del 03.11.2010 e con successivo comunicato stampa n.
260 del 30 dicembre 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze informava che non si sarebbe provveduto a rimborsare i titoli prescritti.
Infine puntualizzava che i buoni postali fruttiferi erano titoli di legittimazione e, CP_1 pertanto, non trovavano applicazione le disposizioni di cui al d. lgs 385/1993 (TUB) al d. lgs 58/1998
(TUF) e del d. lgs 206/2005 (Codice al consumo).
Pertanto la convenuta concludeva come in premessa.
Orbene così ripercorsi i termini della questioni, in ordine alla prescrizione dei buoni fruttiferi postali, deve evidenziarsi che dovrà farsi riferimento all'art. 176 del previgente Codice Postale come modificato dall'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, in base al quale i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi non più cinque anni ma dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi .
pagina 4 di 9 Ora, il buono fruttifero per cui è causa è stato emesso in data 17.07.1999 e pertanto risulta applicabile , come peraltro riconosciuto da parte convenuta, il termine di prescrizione decennale che decorre dal giorno successivo alla conclusione dell'undicesimo anno dalla sottoscrizione.
Detto ciò, il buono fruttifero in questione del valore di Lire 10.000.000 è stato emesso da
[...]
il 17.07.1999, ( doc. 01 ) . Il titolo sottoscritto , come emerge dal documento sub 1 di parte CP_1 attrice , riporta l'indicazione “ buono postale fruttifero “ nonchè a lato l'ulteriore indicazione “ a termine”.
Su retro dello stesso viene riportata la dicitura “ buono postale fruttifero emesso il 17.07.1999 “ ed ancora” Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'ufficio di emissione e con preavviso di sei giorni, in altri uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni dal 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”
Senonchè nello spazio sottostante all'inciso in precedenza richiamato non risulta riportato alcuna data/periodo; in particolare lo stesso non riporta indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, il termine di scadenza, termine che costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso né, all'esito del giudizio, risulta che sia stato consegnato alcun foglio informativo o documentazione in sede di sua sottoscrizione.
Sul punto parte resistente rileva che tutte le informazioni erano rinvenibili sul D.M. di riferimento e che negli Uffici Postali aperti al pubblico era disponibile un avviso sulle condizioni praticate, che alcun foglio informativo doveva essere consegnato in quanto inesistente né alcuna data di scadenza doveva essere apposta sul retro del Buono, puntualizzando altresì che buoni postali fruttiferi debbono esser considerati titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c., e non quindi veri e propri titoli di credito.
Ebbene, come evidenziato dal Supremo Consesso “il rilievo concernente la natura giuridica del buono postale, pur se in tesi condivisibile, non appare decisivo ai fini della risoluzione del problema in esame.
Una volta affermato che a quei buoni non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito, resta ancora da stabilire su quali basi si sia instaurato, in casi come questo, il rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione postale ed il sottoscrittore dei buoni fruttiferi, nonché quale sia, e da dove si desuma, il contenuto effettivo di tale rapporto. Una premessa però s'impone. Occorre ricordare che, anche quando i servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la L. n.71 del 1994, fu poi trasformata nell' avente natura di ente pubblico economico, e CP_3 quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa:
pagina 5 di 9 donde - già allora conseguiva "la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte Cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte Cost. n. 463 del
1997). È alla luce di questa premessa che dev'esser letta anche la normativa applicabile nel caso in esame.
Giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate.
Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.
Sez. U, Sentenza n. 13979 del 15/06/2007 (Rv. 597184 - 01)”.
Come evidenziato dalla Corte di Appello di AP ( cfr, sent. Sez. VII, 24 settembre 2024, n. 3719), di cui si condividono le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuta nell'esame di caso analogo,
“Proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, i BFP possono risultare, anche avuto riguardo alle segnalazioni pervenute, di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio-demografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione). Sulla base di queste considerazioni si fonda l'assoluta centralità dell'esigenza di garantire all'investitore una piena pagina 6 di 9 consapevolezza relativamente non solo alla tipologia dell'investimento concluso ma anche, per quanto interessa in questa sede, alla sua scadenza ed al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, poiché da questo dipende l'integrale soddisfo dell'interesse creditorio. I rapporti tra investitore e intermediario sono caratterizzati da un'asimmetria informativa fisiologica tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale. L'ordinamento, al fine di perequare i poteri contrattuali, onera la parte meglio organizzata all'adempimento di obblighi informativi Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti che nel caso de quo non si è verificata”.
La Corte prosegue sottolineando che tale “conclusione può essere revocata in dubbio dalla natura giuridica dei buoni postali che, come in precedenza ricordato, costituiscono meri titoli di legittimazione e che, pertanto, possono essere disciplinati da atti normativi e amministrativi esterni che l'investitore ha l'onere di conoscere, stante la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Infatti, l'eterointegrazione del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c., nelle pronunce adottate dalla Suprema Corte di Cassazione nel suo più ampio consesso, ha riguardato la modificabilità in pejus di tassi di interessi. Ciò presuppone che il creditore/investitore possa ancora riscuotere il proprio credito, sia pure con tassi variati rispetto a quelli sussistenti al momento della conclusione del contratto. Discorso diverso è quello relativo al regime di prescrizione e in particolare all'individuazione del dies a quo poiché qui si discute non di un effetto “meramente” modificato del diritto – conseguente all'esercizio di uno ius variandi di tipo pubblicistico – ma piuttosto di un effetto estintivo, quale quello conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso del buono per intervenuta prescrizione. Stante la ben più grave conseguenza, deve ritenersi – anche per quanto si dirà oltre – che l'investitore deve essere messo in condizione di sapere ex ante il tempo a partire dal quale inizierà a maturare il termine di prescrizione”.
Non può nemmeno ritenersi meritevole di pregio l'argomentazione della convenuta per la quale all'epoca della sottoscrizione dei titoli nessuna norma imponeva la consegna di fogli informativi ai clienti.
Come osservato sempre dalla Corte di Appello di AP ( cfr, sent. Sez. VII, 24 settembre 2024, n.
3719) gli obblighi di trasparenza – che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (cfr. a titolo esemplificativo, artt. 21 TUF, 117 TUB e 3 DM 19/12/2000) – costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (artt. 1337, 1366, 1375 c.c.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della Carta fondamentale.
pagina 7 di 9 Sotto questo profilo, è orientamento ormai costante in sede di legittimità quello secondo cui le disposizioni di buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. operano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti;
sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (Cass Civ. 7358/2022). La buona fede, dunque, assolve una funzione che, etero integrando il contenuto negoziale, mira a proteggere gli interessi di controparte, sia pure nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Tale funzione di protezione è vieppiù intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra l'investitore e un soggetto pubblico ) che – nonostante la forma privatistica – svolge una funzione di pubblica utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio tramite collocamento, ad opera della Cassa
Depositi e Prestiti, dei buoni postali. Alla base c'è un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell'economia pubblica e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni.
Pienamente condivisibili sono, dunque, le argomentazioni contenute nel provvedimento dell'Autorità
Garante della Concorrenza del 18.10.2022, recepite in alcune decisioni richiamate dagli appellati, che, nel comminare una ingente sanzione alle per aver formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e prescrizione dei buoni, ha ribadito la necessità di una chiara formulazione della data di scadenza del titolo ed ha escluso che sia conforme a buona fede “addossare all'utente-consumatore l'onere di individuare la scadenza del buono..”.
Quindi, va condiviso il principio affermato nella giurisprudenza di merito in casi analoghi a quello in esame per cui,” rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza – costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso – e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione”.
Da ciò consegue che potrà trovare applicazione il disposto di cui all'art, 2953 il quale prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” atteso che nel caso in esame l'ignoranza del dises a quo di decorrenza della prescrizione ha trovato causa, per le regioni in precedenza esposte nell'assenza di indicazioni della scadenza sul tutolo. L'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento, quindi, nell'inadempimento della società convenuta, collocatore e gestore dei titoli, in particolare quanto agli obblighi informativi pagina 8 di 9 sopra individuati. Tale circostanza non può ritenersi un mero impedimento soggettivo quanto piuttosto una causa giuridica (l'inadempimento, appunto) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. in quanto, per effetto di tale inadempimento, gli odierni appellati non sono stati messi nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere”
Nel caso di specie, pertanto, la convenuta, non essendo riuscita a provare , in sede di collocamento del buono, di aver adempiuto ai suoi doveri informativi, non ha messo parte attrice nella possibilità di avere piena contezza della durata del buono e, quindi, del termine entro cui il diritto al rimborso poteva essere fatto valere. Il che impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione.
Pertanto la domanda andrà accolta nei termini di cui alla parte dispositiva. Non potrà, invece, riconoscersi la rivalutazione monetaria in quanto non risulta provato , ma ancor prima allegato, il maggior danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da notula depositata da ritenersi congrua in base ai parametri di cui al DM 55/14 tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui epigrafe, rigetta ogni contraria istanza , eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara tenuta e conseguentemente condanna in persona del legale rappresentate, Controparte_1
a rimborsare a e previa conversione in euro (capitale ed Parte_1 Parte_2 interessi), il Buono Postale Fruttifero n. 01.309.250 14, emesso in data 17.07.1999, del valore di Lire
10.000.000, secondo il tasso di fruttuosità previsto a tergo del buono stesso;
Condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in euro 3.397,00 per compensi, oltre euro 254,00 per anticipazioni, oltre rimb. Forfet. Cpa e iva di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Novara, 25 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini )
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 778/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 11,36 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per e l'avv. SILVESTRI RICCARDO Parte_1 Parte_2
Per 'a Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Silvestri precisa le conclusioni come da note conclusive del 28 maggio 2025. L'avv. Salis precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e da note conclusive e deposita sentenza della Corte di Cassazione di cui si riserva il deposito in via telematica. Le parti si riportano ai propri scritti difensivi. A questo punto il giudice si ritira in camera di consiglio esonerando le parti dal ricomparire per la lettura della sentenza. Alle ore 17,09 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Riccardo Silvestri ed elettivamente domiciliate C.F._2 presso il suo studio in Novara, corso Cavour n. 2, giusta delega in atti;
attrici contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Patrizia Salis Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura interna della Società stessa con sede in Torino, via Alfieri n. 10 , giusta procura in atti;
convenuta
Avente ad oggetto: pagamento somma- buoni postali fruttiferi;
Conclusioni di parte ricorrente: Condannare per le ragioni svolte, in persona del Controparte_1 legale rappresentate, a rimborsare alle signore e previa Parte_1 Parte_2 conversione in euro (capitale ed interessi), il Buono Postale Fruttiferio n. 01.309.250 14, emesso in data
17.07.1999, del valore di Lire 10.000.000, secondo il tasso di fruttuosità previsto a tergo del buono stesso, oltre rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese e competenze di lite, con attribuzione delle stesse al sottoscritto procuratore in quanto antistatario.
Conclusioni di parte resistente: Voglia codesto Onorevole Tribunale di Torino, contrariis reiectis, così decidere: in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali
Fruttiferi oggetto di causa. Nel merito Rigettare tutte le domande formulate nei confronti di
[...]
in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, dichiarando, ex art. 08 D.M. 19.12.2000, CP_1
l'intervenuta prescrizione sia del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa, sia al risarcimento del danno per le motivazioni infra esposte, con condanna al pagamento delle spese legali pagina 2 di 9 del presente giudizio. Con espressa riserva di ulteriori difese, eccezioni, deduzioni a termini di legge.
Spese per legge
Fatto e motivi della decisione
e hanno evocato in giudizio avanti l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_3 [...]
per sentirla condannare a rimborsare, previa conversione in euro (capitale ed interessi), il CP_1
Buono Postale Fruttifero n. 01.309.250 14, emesso in data 17.07.1999, del valore di Lire 10.000.000, secondo il tasso di fruttuosità previsto a tergo del buono stesso, oltre rivalutazione monetaria.
A fondamento della svolta domanda le ricorrenti hanno dedotti (a) di essere contitolari del Buono
Postale Fruttifero n. 01.309.250 14, emesso da in data 17.07.1999, del valore di Lire Controparte_1
10.000.000 ; (b) che, nel mese di ottobre 2023, la signora recandosi presso Parte_1
l'Ufficio Postale di Gozzano, chiedeva il rimborso del buono ma si sentiva eccepire dall'intermediario l'intervenuta prescrizione del relativo diritto;
(c) che, pertanto , la medesima , in data 21.10.2023, proponeva reclamo a indicando quale motivo la “mancanza di timbro con Controparte_1 menzionata la scadenza” ; (d) che con risposta del 24.10.2023, ribadiva l'eccezione Controparte_1 di prescrizione del buono in questione in quanto, trattandosi di buono postale a termine della serie
“CB”, emesso a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro del 26.02.1999
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 01.03.1999), tale da garantire dopo sette anni un interesse lordo pari al 25% del capitale sottoscritto e dopo 11 anni un interesse lordo pari al 50% del capitale sottoscritto, sarebbe intervenuta la prescrizione essendo trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo;
(e) che, tuttavia, neppure una parola veniva spesa sul motivo svolto dalla signora Parte_1
a fondamento del reclamo del 21.10.2023, ovvero l'assenza nel BFT dell'indicazione della
[...] scadenza;
(g). che, infatti, l'assenza dell'indicazione della scadenza del buono aveva generato nel cliente il legittimo affidamento sulle risultanze letterali del buono fruttifero in questione;
(h). che è principio pacifico che le informazioni sulla scadenza dei titoli, riguardando le condizioni temporali che consentono al risparmiatore di esercitare i diritti di credito relativi al buono postale fruttifero sottoscritto, costituiscono elementi rilevanti e necessari che devono essere adeguatamente forniti al risparmiatore, il quale, in mancanza, per effetto del legittimo affidamento circa la diversa durata del rapporto derivante dalle omesse e/o scarne informazioni sulla scadenza, rischia anche di perdere integralmente il capitale investito;
(i) che, dunque, l'obbligo dell'intermediario postale di informare il risparmiatore sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione trova fondamento nel dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
Si costituiva in giudizio la convenuta e contestava in fatto e in diritto la svolta opposizione.
pagina 3 di 9 evidenziava che il Buono di cui si discute, appartiene alla serie A TERMINE “CB” Controparte_1 istituita a seguito dell'emissione del D.M. 26 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
01.03.1999 .Il già menzionato titolo, così come disposto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 26.02.1999, ha avuto: “la durata di sette o undici anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 25 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto”.
Tale buono postale fruttifero era scaduto in data 17 luglio 2010 e si era prescritto in data 30 settembre
2021 mentre le ricorrenti avevano richiesto il rimborso solo nel mese di ottobre 2023.
La stessa osservava che, nel caso de quo, le norme di riferimento dei Buoni Postali erano da CP_2 rinvenirsi nel DPR 156/1973 e DPR 256/1989, nonché nel D.M. 19.12.2000 e, come già osservato dall'Arbitro Bancario Finanziario con decisione Prot. N. 2299/2024 del 22.02.2024, “il diritto al rimborso [del Buono] risulta prescritto” .
La resistente sottolineava poi che all'epoca della sottoscrizione del Titolo alcun foglio informativo doveva essere consegnato in quanto inesistente né alcuna data di scadenza doveva essere apposta sul retro del Buono in quanto dalla data di emissione era possibile determinare la relativa data di scadenza.
In ogni caso tutte le informazioni erano rinvenibili sul D.M. di riferimento e che negli Uffici Postali aperti al pubblico era disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con i dettagli delle caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali.. I rendimenti e condizioni dei Buoni fruttiferi postali erano inoltre pubblicati sui siti Internet delle società “Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.” e “ . Controparte_1
La convenuta rilevava, inoltre , che con nota del 03.11.2010 e con successivo comunicato stampa n.
260 del 30 dicembre 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze informava che non si sarebbe provveduto a rimborsare i titoli prescritti.
Infine puntualizzava che i buoni postali fruttiferi erano titoli di legittimazione e, CP_1 pertanto, non trovavano applicazione le disposizioni di cui al d. lgs 385/1993 (TUB) al d. lgs 58/1998
(TUF) e del d. lgs 206/2005 (Codice al consumo).
Pertanto la convenuta concludeva come in premessa.
Orbene così ripercorsi i termini della questioni, in ordine alla prescrizione dei buoni fruttiferi postali, deve evidenziarsi che dovrà farsi riferimento all'art. 176 del previgente Codice Postale come modificato dall'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, in base al quale i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi non più cinque anni ma dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi .
pagina 4 di 9 Ora, il buono fruttifero per cui è causa è stato emesso in data 17.07.1999 e pertanto risulta applicabile , come peraltro riconosciuto da parte convenuta, il termine di prescrizione decennale che decorre dal giorno successivo alla conclusione dell'undicesimo anno dalla sottoscrizione.
Detto ciò, il buono fruttifero in questione del valore di Lire 10.000.000 è stato emesso da
[...]
il 17.07.1999, ( doc. 01 ) . Il titolo sottoscritto , come emerge dal documento sub 1 di parte CP_1 attrice , riporta l'indicazione “ buono postale fruttifero “ nonchè a lato l'ulteriore indicazione “ a termine”.
Su retro dello stesso viene riportata la dicitura “ buono postale fruttifero emesso il 17.07.1999 “ ed ancora” Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'ufficio di emissione e con preavviso di sei giorni, in altri uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni dal 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”
Senonchè nello spazio sottostante all'inciso in precedenza richiamato non risulta riportato alcuna data/periodo; in particolare lo stesso non riporta indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, il termine di scadenza, termine che costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso né, all'esito del giudizio, risulta che sia stato consegnato alcun foglio informativo o documentazione in sede di sua sottoscrizione.
Sul punto parte resistente rileva che tutte le informazioni erano rinvenibili sul D.M. di riferimento e che negli Uffici Postali aperti al pubblico era disponibile un avviso sulle condizioni praticate, che alcun foglio informativo doveva essere consegnato in quanto inesistente né alcuna data di scadenza doveva essere apposta sul retro del Buono, puntualizzando altresì che buoni postali fruttiferi debbono esser considerati titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c., e non quindi veri e propri titoli di credito.
Ebbene, come evidenziato dal Supremo Consesso “il rilievo concernente la natura giuridica del buono postale, pur se in tesi condivisibile, non appare decisivo ai fini della risoluzione del problema in esame.
Una volta affermato che a quei buoni non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito, resta ancora da stabilire su quali basi si sia instaurato, in casi come questo, il rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione postale ed il sottoscrittore dei buoni fruttiferi, nonché quale sia, e da dove si desuma, il contenuto effettivo di tale rapporto. Una premessa però s'impone. Occorre ricordare che, anche quando i servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la L. n.71 del 1994, fu poi trasformata nell' avente natura di ente pubblico economico, e CP_3 quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa:
pagina 5 di 9 donde - già allora conseguiva "la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte Cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte Cost. n. 463 del
1997). È alla luce di questa premessa che dev'esser letta anche la normativa applicabile nel caso in esame.
Giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate.
Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.
Sez. U, Sentenza n. 13979 del 15/06/2007 (Rv. 597184 - 01)”.
Come evidenziato dalla Corte di Appello di AP ( cfr, sent. Sez. VII, 24 settembre 2024, n. 3719), di cui si condividono le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuta nell'esame di caso analogo,
“Proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, i BFP possono risultare, anche avuto riguardo alle segnalazioni pervenute, di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio-demografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione). Sulla base di queste considerazioni si fonda l'assoluta centralità dell'esigenza di garantire all'investitore una piena pagina 6 di 9 consapevolezza relativamente non solo alla tipologia dell'investimento concluso ma anche, per quanto interessa in questa sede, alla sua scadenza ed al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, poiché da questo dipende l'integrale soddisfo dell'interesse creditorio. I rapporti tra investitore e intermediario sono caratterizzati da un'asimmetria informativa fisiologica tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale. L'ordinamento, al fine di perequare i poteri contrattuali, onera la parte meglio organizzata all'adempimento di obblighi informativi Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti che nel caso de quo non si è verificata”.
La Corte prosegue sottolineando che tale “conclusione può essere revocata in dubbio dalla natura giuridica dei buoni postali che, come in precedenza ricordato, costituiscono meri titoli di legittimazione e che, pertanto, possono essere disciplinati da atti normativi e amministrativi esterni che l'investitore ha l'onere di conoscere, stante la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Infatti, l'eterointegrazione del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c., nelle pronunce adottate dalla Suprema Corte di Cassazione nel suo più ampio consesso, ha riguardato la modificabilità in pejus di tassi di interessi. Ciò presuppone che il creditore/investitore possa ancora riscuotere il proprio credito, sia pure con tassi variati rispetto a quelli sussistenti al momento della conclusione del contratto. Discorso diverso è quello relativo al regime di prescrizione e in particolare all'individuazione del dies a quo poiché qui si discute non di un effetto “meramente” modificato del diritto – conseguente all'esercizio di uno ius variandi di tipo pubblicistico – ma piuttosto di un effetto estintivo, quale quello conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso del buono per intervenuta prescrizione. Stante la ben più grave conseguenza, deve ritenersi – anche per quanto si dirà oltre – che l'investitore deve essere messo in condizione di sapere ex ante il tempo a partire dal quale inizierà a maturare il termine di prescrizione”.
Non può nemmeno ritenersi meritevole di pregio l'argomentazione della convenuta per la quale all'epoca della sottoscrizione dei titoli nessuna norma imponeva la consegna di fogli informativi ai clienti.
Come osservato sempre dalla Corte di Appello di AP ( cfr, sent. Sez. VII, 24 settembre 2024, n.
3719) gli obblighi di trasparenza – che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (cfr. a titolo esemplificativo, artt. 21 TUF, 117 TUB e 3 DM 19/12/2000) – costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (artt. 1337, 1366, 1375 c.c.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della Carta fondamentale.
pagina 7 di 9 Sotto questo profilo, è orientamento ormai costante in sede di legittimità quello secondo cui le disposizioni di buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. operano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti;
sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (Cass Civ. 7358/2022). La buona fede, dunque, assolve una funzione che, etero integrando il contenuto negoziale, mira a proteggere gli interessi di controparte, sia pure nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Tale funzione di protezione è vieppiù intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra l'investitore e un soggetto pubblico ) che – nonostante la forma privatistica – svolge una funzione di pubblica utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio tramite collocamento, ad opera della Cassa
Depositi e Prestiti, dei buoni postali. Alla base c'è un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell'economia pubblica e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni.
Pienamente condivisibili sono, dunque, le argomentazioni contenute nel provvedimento dell'Autorità
Garante della Concorrenza del 18.10.2022, recepite in alcune decisioni richiamate dagli appellati, che, nel comminare una ingente sanzione alle per aver formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e prescrizione dei buoni, ha ribadito la necessità di una chiara formulazione della data di scadenza del titolo ed ha escluso che sia conforme a buona fede “addossare all'utente-consumatore l'onere di individuare la scadenza del buono..”.
Quindi, va condiviso il principio affermato nella giurisprudenza di merito in casi analoghi a quello in esame per cui,” rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza – costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso – e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione”.
Da ciò consegue che potrà trovare applicazione il disposto di cui all'art, 2953 il quale prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” atteso che nel caso in esame l'ignoranza del dises a quo di decorrenza della prescrizione ha trovato causa, per le regioni in precedenza esposte nell'assenza di indicazioni della scadenza sul tutolo. L'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento, quindi, nell'inadempimento della società convenuta, collocatore e gestore dei titoli, in particolare quanto agli obblighi informativi pagina 8 di 9 sopra individuati. Tale circostanza non può ritenersi un mero impedimento soggettivo quanto piuttosto una causa giuridica (l'inadempimento, appunto) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. in quanto, per effetto di tale inadempimento, gli odierni appellati non sono stati messi nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere”
Nel caso di specie, pertanto, la convenuta, non essendo riuscita a provare , in sede di collocamento del buono, di aver adempiuto ai suoi doveri informativi, non ha messo parte attrice nella possibilità di avere piena contezza della durata del buono e, quindi, del termine entro cui il diritto al rimborso poteva essere fatto valere. Il che impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione.
Pertanto la domanda andrà accolta nei termini di cui alla parte dispositiva. Non potrà, invece, riconoscersi la rivalutazione monetaria in quanto non risulta provato , ma ancor prima allegato, il maggior danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da notula depositata da ritenersi congrua in base ai parametri di cui al DM 55/14 tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui epigrafe, rigetta ogni contraria istanza , eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara tenuta e conseguentemente condanna in persona del legale rappresentate, Controparte_1
a rimborsare a e previa conversione in euro (capitale ed Parte_1 Parte_2 interessi), il Buono Postale Fruttifero n. 01.309.250 14, emesso in data 17.07.1999, del valore di Lire
10.000.000, secondo il tasso di fruttuosità previsto a tergo del buono stesso;
Condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in euro 3.397,00 per compensi, oltre euro 254,00 per anticipazioni, oltre rimb. Forfet. Cpa e iva di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Novara, 25 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini )
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