Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
RG 860 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Altri istituti di Sezione Unica diritto di famiglia (es.:
manteniment o figli naturali e legitt
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa Marianna SERRAO Presidente rel.
Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice
Dott.ssa Valentina LISI Giudice
riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.860/25 R.G. promossa da: (c.f.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], laureato in ingegneria dell'informazione, cittadinanza italiana, rappresentato e difeso, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. Lucio Giuseppe Niciarelli (C.F.:
) del Foro di Terni C.F._2
E (c.f.: ) nata a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
e residente in [...]in Chianti (SI), Località Rencine n. 6, titolo di studio Laurea Specialistica in Scienze Internazionali cittadinanza italiana rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. Roberta Batelli ( C.F. : ) del Foro di Siena C.F._4
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 14.5.2025 )
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate nelle note scritte di partecipazione all'udienza del 26.6.2025
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Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 28.4.2025 e genitori del minore Parte_1 Parte_2 [...] ato a Siena l'11.04.2018 a seguito della loro unione e convivenza PE more uxorio, hanno assunto di aver raggiunto un accordo per la gestione del figlio minore, anche a modifica di altro in precedenza tra loro vigente Hanno quindi chiesto l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni
1) AFFIDAMENTO Il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali PE collaboreranno per la sua educazione ed il suo mantenimento ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio anche disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori riconoscono il primario diritto del figlio ad avere il più ampio, gratificante e non colpevolizzante rapporto con l'altra figura genitoriale e, conseguentemente, ciascun genitore dovrà impegnarsi per favorire nel medesimo l'affetto ed il rispetto verso l'altro. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni notizia che sia ritenuta utile per l'educazione, la formazione e la salute del figlio e dovranno, sempre, consultarsi preventivamente prima di prendere qualunque decisione che coinvolga la serenità dello stesso;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra le parti nel rispetto delle inclinazioni e delle aspirazioni del bambino.
2) MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE GENITORI/FIGLIO – DIRITTO DI VISITA DEL PADRE Il figlio minore seppur affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, PE convivrà con la madre presso l'abitazione sita in Castellina in Chianti (SI), Località Recine n. 6, dalla stessa condotta in locazione. Il padre si è già trasferito in altra abitazione sita a Monteriggioni (SI), Via del Pozzo n. 160. Gli ex conviventi saranno liberi di fissare dove più riterranno opportuno la propria residenza fermo restando il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza almeno fino a quando il figlio non avrà raggiunto la maggiore età. Il figlio starà con il padre a fine settimana alternati;
nei weekend in cui il figlio starà con il padre, quest'ultimo lo prenderà il giovedì all'uscita di scuola e lo terrà con sé fino alla domenica sera (a cena) mentre, nei weekend di spettanza della madre, lo prenderà sempre il giovedì all'uscita di scuola e lo terrà fino al sabato a pranzo. Il figlio dovrà poter vedere il padre e trascorrervi del tempo ogni qualvolta ne faccia espressa richiesta, compatibilmente con gli impegni, anche lavorativi, di entrambi i genitori. In ogni caso le parti potranno modificare i giorni delle frequenze infrasettimanali di comune accordo, di volta in volta, tenendo conto delle eIGenze del figlio e delle necessità lavorative di entrambi i genitori. Ciascun genitore nei giorni che trascorrerà con il figlio dovrà curare che lo stesso esegua regolarmente gli eventuali compiti scolastici e/o che partecipi alle attività sportive eventualmente intraprese.
Pagina 2 Ciascun genitore, nei giorni di propria spettanza, si impegna ad accompagnare il figlio nei luoghi ove dovranno svolgersi le attività sportive e/o extrascolastiche dello stesso ed a riprenderlo al termine della giornata lavorativa e riaccompagnarlo nel luogo preventivamente concordato tra le parti.
3) VACANZE ESTIVE E FESTIVITÀ Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il bambino trascorrerà – ad anni alterni – dalla vigilia di Natale fino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; in merito, invece, alle vacanze pasquali, trascorrerà i PE giorni di festa con il genitore al quale spetta la frequentazione ordinaria;
nel periodo estivo, il figlio trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi (o non consecutivi) con ciascuno dei genitori, con l'obbligo reciproco di comunicarsi in via preventiva il luogo di vacanza, fornendo un effettivo recapito nonché avvisando della presenza di eventuali terze persone (amici, compagni, parenti, etc..). I rispettivi periodi di vacanza estivi dovranno essere comunicati con congruo preavviso entro il 30 maggio;
le parti si impegnano reciprocamente a rispettare eventuali periodi di ferie imposti dal datore di lavoro e/o da scadenze lavorative in modo tale da poter usufruire delle stesse per trascorrere le vacanze con il figlio. In presenza di comprovate ragioni o seri motivi, le parti dovranno agevolare i contatti, telefonici e non, con il figlio nei giorni in cui lo stesso si trova con l'altro genitore. Le parti si danno reciprocamente atto che le sopra richiamate previsioni hanno natura meramente indicativa e, conseguentemente, essi genitori – se di comune accordo – si riservano di apportare, nel tempo, tutte le modifiche che si renderanno necessarie e/o opportune tenuto conto delle eIGenze primarie del figlio e nel rispetto delle sue inclinazioni, impegnandosi a gestire il rapporto con il figlio nell'esclusivo interesse morale e materiale di quest'ultimo.
4) RAPPORTO CON GLI ASCENDENTI Le parti si impegnano e si obbligano affinché il figlio mantenga inalterati e coltivi rapporti IGnificativi con i nonni materni e paterni e, comunque, con i parenti di ciascun ramo genitoriale nonché a favorire, quanto più possibile, un IGnificativo rapporto fra il figlio e l'altro genitore, impegnandosi a non inserire nuovi compagni nella vita dei minori fino a quando detto rapporto non abbia assunto carattere di stabilità e serietà. frequenta attualmente il secondo anno della Scuola Primaria di Castellina in PE
Chianti; gli Istituti scolastici successivi saranno scelti, quando sarà il momento, in accordo fra i genitori, compatibilmente e preferibilmente con la preservazione delle condizioni di continuità didattiche e sociali relative al contesto in cui è già inserito ed in cui risiede abitualmente. 5) CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO Il IG. in considerazione della propria capacità contributiva e con il Parte_1 consenso della IG.ra , corrisponderà a quest'ultima, a titolo di Parte_2 contributo di mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. La corresponsione dell'emolumento avverrà entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN [...] Banca Poste Italiane _. Oltre a ciò, il IG. corrisponderà, con le medesime modalità di cui Parte_1
Pagina 3 sopra, alla IG.ra , entro il mese successivo a quello Parte_2 dell'emissione del provvedimento di omologa da parte dal Tribunale di Siena, la somma complessiva di € 1.800,00 a saldo stralcio ed a definizione delle somme ancora dovute alla stessa a titolo di contributo di mantenimento del figlio non ancora corrisposto dal 2020 alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
la IG.ra ,con il buon fine del predetto versamento, dichiara di non aver più Pt_2 nulla a pretendere dal IG. detto titolo e per il predetto periodo. Pt_1
Inoltre residua da pagare la somma di euro 858,20 al in Controparte_1
Chianti (SI) a titolo di mensa e trasporto scolastico per il periodo ottobre 2023 – luglio 2024: tale somma farà carico ad entrambe le parti per il 50% ciascuno. Con la sottoscrizione del presente accordo e l'avvenuto adempimento delle obbligazioni in esso contenute, le parti si danno atto di aver provveduto a risolvere separatamente ogni altra questione di carattere patrimoniale tra loro intercorrente (fatta eccezione per gli arredi contenuti nella “residenza familiare” per i quali è stato redatto apposito accordo) e, pertanto, dichiarano di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, anche a titolo risarcitorio. 6) SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie per il minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore (anche a mezzo mail e/o whatsApp) la richiesta di rimborso corredata dalla relativa documentazione fiscale (fattura, scontrino fiscale, ricevuta, etc..); il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Le parti concordano nel predisporre mensilmente i conteggi di dare-avere, fatta eccezione per eventuali spese superiori ad € 300,00 in modo tale da non onerare uno dei genitori ad anticipare importi consistenti. Per “spese straordinarie” devono intendersi: a) le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) le spese scolastiche (libri di testo e materiale scolastico, tasse di iscrizione, assicurazioni e gite scolastiche, eventuali mensa e trasporti pubblici, dotazione informatica come tablet, pc o cellulari); c) le spese di vestiario, fatta eccezione per quello “di base”; d) le spese extra scolastiche (corsi per attività sportive o ricreative, corsi di istruzione o di lingue, eventuali campus estivi, spese per cura di eventuali animali domestici presenti nel nucleo familiare, sportive. In ogni caso, per l'individuazione e la specificazione di dette spese nonché per le modalità di rimborso o preventivo accordo dei genitori, le parti richiamano espressamente quanto previsto dall'allegato B) titolato “Linee Guida in tema di spese per i figli in materia di separazione divorzi e ricorsi ex art. 337 bis c.c.” del Protocollo di Famiglia adottato dal Tribunale di Siena - che le parti dichiarano di conoscere. Si conviene altresì che l'assegno unico per il figlio a carico sarà percepito interamente dalla SI.ra . Parte_2
Detrazione di dette spese come per legge. 7) SPESE ABITAZIONE “FAMILIARE” La IG.ra si farà interamente carico del pagamento del canone Parte_2 di locazione mensile dell'abitazione dove abita nonché delle relative utenze
Pagina 4 domestiche (luce, gas, acqua, etc…) e delle imposte relative a detto immobile, se dovute, così come saranno a suo carico le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile, e lo stesso avverrà per il SI. Pt_1
8) Parte_3
Le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto, della carta di identità e di ogni altra documentazione valida per l'espatrio e per gli eventuali successivi rinnovi nonché per l'inserimento nei medesimi, in ciascun di essi, del figlio PE
9) DECORRENZA Le pattuizioni previste nel presente accordo, in particolare in relazione alla modalità e tempi di frequentazione dei genitori con il figlio, al mantenimento ed alla suddivisione delle spese sopra descritte, avranno efficacia e saranno applicate dalle parti dalla firma del presente atto. Le spese per la presente procedura saranno compensate tra le parti. Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso. Il giudice relatore rimetteva la causa al CO come da decreto del 29.4.2025 Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse del minore , possono essere recepite dal CO . Solo , con riferimento al punto 8) delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti. Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 14.5.2025
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e ( generalizzati nell'intestazione Parte_1 Parte_2 della presente sentenza) provvede come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva. Cosi deciso in Siena , Camera di ConIGlio 27.6.2025 La Presidente est. Marianna Serrao
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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