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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP GR TO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1941/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione il 26.11.2025, promossa da
• (c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Calabria, via Vico Perna n.17, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via della Zecca n.7, presso lo studio degli Avv.ti D'TA Gabriele – C.F._2
PEC: , Email_1 Parte_2
( - PEC: e LE C.F._3 Email_2
D'TA ( – PEC: che la C.F._4 Email_3 rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso depositato il 21.06.2021
-parte attrice- contro
• di Reggio Calabria, via Vico Perna 17 (P.I. Controparte_1
) in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Reggio Calabria, Via Via Magna Grecia n.2/D, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Laganà (C.F. – PEC: C.F._5 Email_4 Email_5 giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione in atti il 29.10.2022
-parte convenuta- MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso depositato il 21.06.2021, l'attrice, proprietaria di una unità immobiliare facente parte del chiedeva dichiararsi “ nullità – Controparte_2 annullamento-invalidità- inefficacia della delibera assembleare del 19 maggio 2021 con la quale veniva approvato il bilancio consuntivo anno 2020 ed il relativo piano di riparto”, perché “addebitava all'attrice voci di spesa non dovute in quanto già corrisposte nonché omettendo di riportare debiti del maturati nei confronti CP_1 della parte attrice in forza di titoli giudiziari esecutivi”. Precisava che all'assemblea del 19 maggio 2021 era presente la signora Persona_1 quale sua delegata;
che il consuntivo 2020 sottoposto all'approvazione assembleare era solo un prospetto sintetico di attività e passività con un piano di riparto che attribuiva pagina 1 di 13 all'attrice un debito di euro 5.957,45 in violazione dei principi di trasparenza, intelligibilità e del principio di cassa;
che in violazione dell'art.1130 bis, il consuntivo anno 2020 risultava incompleto e parziario in quanto privo del registro di contabilità nelle sue voci analitiche di spesa entrata giorno per giorno;
il riepilogo finanziario del consuntivo 2020 comunque violerebbe il principio di analiticità e di cassa, omettendo di imputare i pagamenti secondo le causali (conguagli anni precedenti) attribuite all'opponente, mancando di riportare gli ingenti crediti che l'attrice vantava nei confronti del . Che, inoltre, il bilancio risulterebbe approvato all'unanimità CP_1 senza annotare e rilevare il dissenso della delegata, come pur verbalizzato. Che, in particolare, nel bilancio veniva riportato a debito dell'attrice l'importo di euro 3.261,20 per avv. Ielo, ma in realtà, come provato dal cedolino postale allegato, l'importo de quo, riferibile al proc. n 1564/2015 RG, era stato dall'attrice interamente saldato;
che l'errore contabile riferito in bilancio risultava provato dalla nota mail del 10 giugno 2021 fatta pervenire successivamente che riferisce un debito dell'attrice, ma in riferimento ad altro giudizio definito con sentenza resa il 10 giugno 2021 e non a quello 1564/2015 cui si riferirebbe l'importo a debito riportato in bilancio.
Che oltre al pagamento operato il 29 luglio 2019 in riferimento alla somma precettata dall'avv. Ielo, l'attrice aveva versato anche gli oneri condominiali ordinari per gli anni 2018, 2019 e 2020, ma che gli importi venivano iscritti nel bilancio 2020 senza tenere in conto le esatte imputazioni dei pagamenti. Che sebbene in assemblea, in esito alle contestazioni svolte dall'attrice mercè la sua delegata, si fosse deliberato di svolgere accertamenti ed eventuali rettifiche dei conteggi, dette verifiche e correzioni non risultavano apportate. Che tutti i crediti vantati dall'attrice (venivano reclamati i seguenti crediti: euro 7.893,66 portati dalla sentenza1395/2014, euro 17.000,00 portati dalla sentenza n. 1246/2020 ed infine euro 2.900,00 portati dalla sentenza del 10.10.2014 con cui era stata definito il giudizio civile n. 4027/2011) non sarebbero stati annotati in bilancio né conteggiati
“Dette omissioni sono aggravate dalle indebite iniziative assunte dall'amministratore in ordine alle ipotizzate illegittime compensazioni. In buona sostanza, la parte attrice è creditrice di circa 28.000,00 euro nei confronti del e di ciò non risulta CP_1 nulla nel gravato bilancio in quanto l'amministratore ritiene di aver o si ripromette di procedere a compensazione. Risulta paradossalmente un inesistente debito in capo alla parte attrice di 5.957,00 euro”. Concludeva chiedendo che, “ previa sospensione della efficacia della delibera di approvazione del bilancio e del relativo piano di riparto, disposta la udienza di comparizione delle parti, voglia dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia del bilancio in oggetto;
con il favore delle spese e competenze di causa;
con vittoria di spese e compensi difensivi”. 1.2. Con decreto del 20.07.2021 veniva qualificata la domanda attorea come ricorso ex art. 702 bis e conseguentemente disposti gli adempimenti come di rito. 1.3 All'udienza fissata per la comparizione delle parti (17.11.2021) non presenziava né si costituiva il convenuto e la causa riservata. CP_1
pagina 2 di 13 1.4 A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 14.05.2022, veniva dichiarata la nullità del ricorso attoreo per l'omesso avvertimento di cui al comma 3 dell'art. 163 c.p.c. e disposta la sua rinnovazione. 1.5 Il 29.10.2022 si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente CP_1
l'irritualità della domanda (avanzata con ricorso e non citazione) e chiedendo il mutamento di rito;
rilevava il mancato esperimento della procedura di mediazione;
eccepiva il giudicato esterno conseguito alla mancata impugnazione del decreto ingiuntivo n.287 /2022 reso il 27.04.2022 e notificato alla attrice il 23.05.22 e da questa non impugnato. Nel merito, rilevava che l'attrice, avendo espresso voto favorevole in assemblea, ex art. 1137 c.c., non poteva impugnare la delibera de qua;
in ogni caso, rilevava la correttezza del bilancio, completo dei documenti prodotti e discussi in assemblea (all.3 alla cost.), come risulta dal verbale;
la corretta imputazione dei pagamenti operati dall'attrice nell'anno a riferimento del bilancio per euro 3.009,68 avendo la stessa complessivamente corrisposto detto importo nell'anno 2020; che il pagamento in favore di avv. Ielo di euro 2643,94 era stato contabilizzato nel consuntivo dell'anno 2019 perché operato dalla parte il 29.07.19 e non nel bilancio 2020 approvato;
eccepiva l'avvenuta compensazione di alcuni crediti vantati dall'attrice in virtù di decisioni giudiziarie come provato dalla delibera assembleare del 13.11.2014 (compensazione con debiti condominiali della somma di euro 7.893,66 riconosciuta all'attrice nella sentenza 1395/2014 resa a definizione del proc. n. 1837/08). Che in riferimento al credito risarcitorio riconosciuto nel giudizio n.8/2010 RG, quindi nella sentenza n. 1246/20 pubblicata il 21.12.2020, nel rispetto del criterio di cassa, detto credito non doveva riportasi nel bilancio consuntivo approvato, ma che, semmai, come del resto formalmente comunicato dall'amministrazione condominiale all'attrice, sarebbe stato oggetto di futura compensazione previa approvazione dell'assemblea. Concludeva chiedendo “• in via preliminare, rigettare la chiesta sospensione della delibera impugnata, assente ogni deduzione utile, anche solo, a contraddire. • previa declaratoria di mutamento del rito in ordinario, rilevare l'improcedibilità dell'intentata azione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010 e adottare ogni confacente provvedimento;
• accertare e dichiarare la preclusione alla domanda agita rappresentata dal giudicato esterno, derivante dalla mancata opposizione alla notificazione del Decreto Ingiuntivo n. 287/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, emesso in capo alla odierna ricorrente per gli oneri condominiali derivanti dalla impugnata delibera del 19.05.2021, e per l'effetto rigettare ogni relativa sua richiesta, condannandola alle spese e competenze del presente procedimento. Senza recesso dalle superiore eccezione, da considerarsi assorbente al punto da indurre questa Difesa a non accettare il contraddittorio, e solo subordinatamente per mero tuziorismo difensivo: • rigettare ogni domanda agita per gli ulteriori motivi esposti e, conseguentemente accordare vittoria di spese e competenze di giudizio, liquidandole, in ossequio al vigente D.M. 147/22, riconoscendone maggiorazione in relazione alle tecniche utilizzate per la redazione del presente e dei successivi atti di causa”. pagina 3 di 13 1.3 Le parti comparivano all'udienza del 9.11.22 e rimesse alla procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda attorea. Acquisto il verbale di mediazione svolta con esito negativo, con ordinanza del 07.06.23 veniva disposto il mutamento di rito e poi concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c. . 1.4 Acquisite le memorie difensive depositate dalle parti nel rispetto dei termini concessi e i documenti allegati, con ordinanza del 01.10.24 venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti e la causa ritenuta matura per la decisione rinviata per la precisazione delle conclusioni. 1.5 Il 03.03.2025 la causa veniva rimessa ad altro istruttore cui veniva delegata la decisione. Le parti comparivano all'udienza del 02.04.2025 e la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.05.2025 fissata per la discussione e la decisione e veniva concesso alle parti termine per il deposito di note conclusive. 1.6 La discussione della causa veniva poi differita all'udienza del 22.10.25 e rinviata ad altra udienza per permettere alle parti la definizione bonaria della lite, come da loro espressa richiesta a verbale di udienza.
Preso atto del fallimento di ogni bonario accordo per la definizione della lite, all'udienza del 26.11.2025 le parti discutevano la causa come da verbale e la stessa veniva assunta in decisione senza ulteriori termini, già concessi.
2 La domanda attorea è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
3 Preliminarmente va rigettata l'eccezione del convenuto in merito all'irritualità e quindi inammissibilità della domanda avanzata dall'attrice con ricorso e non con atto di citazione. Se è vero che dopo la riforma del 2012, l'articolo 1137 cod. civ. non presenta più nel testo il riferimento letterale al ''ricorso'', quale forma dell'atto di impugnazione e quindi nei giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore della novella, l'impugnativa di delibera va proposta con citazione, è altrettanto vero che le Corti di merito, hanno ritenuto ammissibili le impugnative di delibere condominiali operate con la forma del ricorso. In particolare, riferendosi al principio sancito dalle sezioni Unite con la sentenza n.8491/2011, seppur ante riforma, pur reputando operante per le impugnazioni la forma dell'articolo 163 Codice procedura civile, continuano eccezionalmente a ritenere valida anche la forma del ricorso, purché depositato in cancelleria entro trenta giorni. La tempestività del deposito del ricorso e il contenuto del ricorso notificato nel rispetto del termine disposto dal giudice nel decreto di fissazione di udienza rendono l'impugnazione ammissibile e procedibile secondo il pensiero in merito espresso anche di recente dalle Corti di merito (C. App. Messina, sentenza del 14.06.2021 conforme a
C. App. Milano del 26.03.2019).
3.1 Deve quindi ritenersi che pur rimanendo l'atto di citazione lo strumento generalmente da utilizzare per l'introduzione del giudizio di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale, nulla vieta che si possa utilizzare il ricorso, purché avente contenuto tale da garantire il diritto di difesa di controparte e rispettare i pagina 4 di 13 criteri di validità previsti dal codice e si abbia cura di depositarlo nella cancelleria del tribunale competente entro il termine decadenziale di cui all'art. 1137 cod.civ., condizioni che sono state rispettate nella fattispecie per cui è causa. Nel caso in esame, infatti, la domanda è stata proposta tempestivamente avendo l'attrice depositato il ricorso qualificato dal giudice ex art. 702 bis nella pendenza dei 30 giorni dalla adozione della delibera in cui la parte risultava presente tramite la figlia, appositamente delegata.
3.2 È pur vero che il ricorso è stato dichiarato nullo per omessa indicazione dell'avvertimento di cui al comma 3 dell'art. 163 c.c., ma è altrettanto vero che la rinnovazione ordinata dal giudice e la sua esecuzione nei termini fissati nell'ordinanza del 14.05.2022, hanno sanato i vizi originari ( in tema Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza N. 21286/2025).
3.3 Il disposto mutamento di rito, come peraltro richiesto dallo stesso convenuto, ha comportato che la causa ha seguito l'iter del giudizio ordinario di cognizione.
4 La mancata opposizione al decreto ingiuntivo . 287/2022 ad opera dell'attrice non comporta alcuna preclusione all'accertamento richiesto dalla parte con la domanda avanzata nel presente giudizio. Per quel che attiene il presente giudizio, oggetto della domanda attorea è la validità o meno della delibera assembleare adottata il 19.05.2021 e limitatamente alla parte in cui risulta approvato all'unanimità il bilancio consuntivo anno 2020. Differente questione, ma estranea al presente giudizio, riguarda l'omessa tempestiva opposizione ad opera dell'attrice al decreto ingiuntivo n. 287/2022 notificatole nella pendenza del presente giudizio. Tra il giudizio di accertamento della validità della delibera su cui il credito ingiunto si giustifica ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (non proposto dall'attrice) vi è un rapporto di pregiudizialità/dipendenza tanto da portare alla possibile sospensione del secondo giudizio in attesa che venga definito il primo ( confr. Cass. Sez. Un. sent. N.9839/2021) In buona sostanza, sussiste una relazione di pregiudizialità/dipendenza in senso tecnico tra il giudizio ove è domandata, eccepita o rilevata la nullità della delibera su cui è fondato il credito ed il giudizio in cui il medesimo credito è azionato.
Ma l'impugnazione di una delibera assembleare e la mancata opposizione a un decreto ingiuntivo basato su tale delibera sono due procedimenti distinti, e l'eventuale giudicato esterno conseguente la non opposizione al decreto ingiuntivo (che conferma quindi l'obbligo di pagamento) non preclude l'autonoma impugnazione della delibera stessa, peraltro nel caso preventivamente e prontamente esperita, perché il giudicato esterno coprirebbe semmai l'esistenza del credito, ma non i vizi di validità della delibera.
pagina 5 di 13 Nel caso in esame, la parte ha impugnato la delibera censurando il bilancio per violazione dell'art. 1130 bis c.c., del principio di contabilità di cassa e l'omesso riconoscimento di crediti. La preclusione ad impugnare la delibera de qua, che il convenuto eccepisce, non può configurarsi, in quanto il decreto ingiuntivo che è successivo all'instaurazione del presente giudizio (pubblicato il 27.04.2022), pur se non opposto tempestivamente, non preclude l'accertamento della validità della delibera, atto presupposto e fondante il credito medesimo.
5 Tenuto conto delle contestazioni mosse a verbale dalla delegata dell'attrice in riferimento sia alle voci passive riferite in bilancio che in riferimento all'omesso accredito di posizioni attive e rilevato che la stessa amministrazione si è espressamente riservata di fornire in merito i necessari chiarimenti in altra apposita assemblea e che quindi l'assemblea ha approvato il consuntivo 2020 ma “ con riserva di chiarimenti, non può ritenersi preclusa alla condomina de qua la facoltà di proporre impugnazione avverso la detta delibera. L'attrice ha lamentato nell'atto introduttivo di non avere avuto dall'amministrazione i chiarimenti promessi in merito alle contestazioni mosse in assemblea (se poi l'assunto è risultato fondato o no all'esito del giudizio, si argomenterà infra) non può ritenersi venuto veno l'interesse ad agire per garantire i propri diritti presunti lesi dalla delibera. La votazione ma “con riserva” significa che il condomino non accetta in toto la delibera, ma la sottopone a condizioni o chiede chiarimenti, manifestando così un dissenso che può tradursi, come è avvenuto nel caso in esame, in una impugnazione. L'approvazione con riserva di una delibera specie sul bilancio significa che l'assemblea accetta il documento ma chiede chiarimenti o condizioni a cui l'amministrazione deve ottemperare poiché, in mancanza, può essere oggetto di impugnazione. Va quindi rigettata l'eccezione sul punto mossa dal convenuto, non configurandosi nel caso alcuna violazione dell'art. 1137 c.c..
6 Passando quindi all'esame delle censure mosse dall'attore alla impugnata delibera, si ritiene utile al giudizio ricostruire preliminarmente i fatti, vagliando le decisioni giudiziarie riferite dalla parte attrice e la cui omissione renderebbe invalida la delibera adottata. La parte attrice ha infatti lamentato la violazione dell'art.1130 bis c.c, la produzione all'assemblea di un rendiconto incompleto e privo di documenti che lo compongono, non analitico, redatto in violazione del principio di cassa e quindi non chiaro, annotante passività inesistenti e omissivo di voci di credito ingenti facenti capo all'attrice, incomprensibilmente debitrice dell'importo di euro 5.957,45; che in particolare risulterebbero omessi nel bilancio consuntivo del 2020 i numerosi crediti vantati dall'attrice nonché i pagamenti operati e imputati in violazione del principio di cassa.
6.1 Ora, dagli atti e documenti acquisiti al giudizio e prodotti in allegato dalle rispettivi parti risulta:
pagina 6 di 13 a-che nel procedimento n.1837/2008 RG tribunale di Reggio Calabria (giudice Zingales), definito con la sentenza n. 1395/2014 del 30.07.2014 risulta riconosciuto all'attrice, e dovuto dal a titolo risarcitorio, l'importo di euro Controparte_1
3.750,00 oltre euro 3.028,00 per spese legali;
b-che nel procedimento n. 4017/2011 definito con la sentenza resa il 20.10.2014 (giudice Aucelluzzo) le spese di lite, (accertata la soccombenza virtuale stante la cessata materia del contendere dichiarata in sentenza), sono state poste a carico del CP_1
ma distratte in favore dell'allora difensore della condomina ,
[...] Parte_1 avv. Leanza Messineo;
c-che nel procedimento n.8/2010 definito con sentenza n. 1246/2020 del 21.12.2020 (giudice Pirruccio) risulta riconosciuto all'attrice il credito risarcitorio di euro 13.119,63; d-che nel procedimento di primo grado definito con la sentenza n. 1564/2015 del 2.12.2015 risulta riconosciuto al il credito di euro 2.430,00 oltre Controparte_1 accessori e spese di ctu (avv. Ielo) in danno dell'attrice; risulta che alla notifica dell'atto di precetto siano anche seguite procedure esecutive di espropriazione mobiliare promosse dal (mercè l'avv. Ielo) nei confronti della debitrice;
CP_1 Parte_1 che con il pagamento operato dalla nel luglio del 2019 in favore del Parte_1
Condominio con il bollettino che ha allegato risulta saldato dalla debitrice soltanto l'importo precettato il 29.05.2019 (euro 2.643,94) non anche i costi e le spese per gli adempimenti successivi (procedura esecutiva) posti in essere dal difensore su mandato del Condominio creditore;
e-che nel procedimento d'Appello avverso la predetta sentenza n.1564/2015, iscritto al n. 288/16 RG promosso dalla e definito con la sentenza dell'8.03.2021, Parte_1 risulta riconosciuto un credito di euro 1577,00 oltre accessori di legge in favore del Condominio e in danno della condomina . Parte_1
Risulta inoltre al giudizio dai documenti acquisiti:
f-che l'attrice nel luglio del 2019 ha versato al l'importo del precetto CP_1 relativo alla sentenza n.1564/2015 del 2.12.2015, quindi euro 2.643,94 a fronte del diverso e maggior importo conteggiato dal difensore del (avv. Ielo) nella CP_1 nota acquisita al fascicolo del giudizio datata 12.05.2020 in riferimento agli adempimenti svolti dal difensore in sede di esecuzione, quindi in riferimento agli atti e agli adempimenti svolti nel procedimento di esecuzione presso terzi promosso contro la condomina e successivamente alla notifica dell'atto di precetto cui Parte_1 evidentemente la debitrice non si era conformata operando il pagamento nel termine indicato in precetto;
nel delibera impugnata infatti, è la stessa delegata che rileva di avere il conto corrente ancora bloccato..; che quindi la voce a debito per avv. Ielo riportata a debito nel bilancio 2020 non è riferita alla sentenza resa l'8.03.2021 a definizione del giudizio d'appello n. 288/16 RG;
pagina 7 di 13 g-che l'attrice nell'anno 2020 ha operato tre pagamenti in favore del con i CP_1 tre bollettini allegati;
precisamente ha versato gli oneri ordinari dell'anno 2020, ma anche due versamenti a conguaglio di importi a debito pregressi, relativi agli anni 2018 e 2019. Che pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, alcuna violazione del principio di cassa si configura nel bilancio 2020 che correttamente riporta i tre pagamenti operati effettivamente nel periodo a riferimento del bilancio (per un totale di euro 3.009,58 come riportato nel prospetto analitico allegato al bilancio approvato); h-che l'attrice non vanta crediti non soddisfatti in riferimento ai contenziosi iscritti al n. 1837/2008 e n. 4017/2011. È infatti provato al giudizio che il credito riferito nella sentenza n.1395/14 le è stato già compensato con debiti condominiali come risulta dal verbale di assemblea del 13 novembre 2014, circostanza peraltro nota alla stessa attrice, essendole stata chiarita dall'amministrazione condominiale con la nota e-mail prodotta in allegato dalla stessa parte attrice. Che in riferimento al proc.n.4027/2011 l'attrice non risulta creditrice di alcuna somma, essendo l'importo liquidato per spese di lite, distratto in favore del difensore antistatario, unico titolare del credito. i-Che il credito riferito nella sentenza del 21 dicembre 2020 resa a definizione del procedimento n.8/2010 (giudice Pirruccio) non risulta riferito nel bilancio consuntivo dell'anno 2020, (e non poteva essere diversamente in applicazione proprio del principio di cassa), perché non risulta operata dal in merito a tale debito alcuna CP_1 operazione finanziaria nel periodo a riferimento del bilancio. Il pagamento infatti è stato espressamente rimandato all'esito delle verifiche svolte e quindi di eventuali e possibili accordi dare- avere tra le stesse parti. Che in merito a tale credito insorto solo il 21 dicembre del 2020 non si configura alcuna omissione nel consuntivo 2020 approvato, né violazione del principio di cassa, essendosi piuttosto conformato l'operato dell'amministratore a tale principio, secondo cui si riportano in bilancio le operazioni finanziarie (spese e incassi) effettivamente operate nel periodo a riferimento del bilancio. Peraltro, dalle lettura del verbale assembleare risulta chiara l'intenzione dell'amministrazione di provvedere sulla posizione creditoria dell'attrice in altra apposita assemblea, anche tenuto conto che nelle more risultava sopravvenuta la decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria a definizione del proc.288/2016 che riconosce il Condomino creditore della per l'importo liquidato in sentenza. Parte_1
l- Risulta dall'esame del bilancio approvato che del saldo a debito dovuto dall'attrice di euro 5.957,45 (come riferito nel prospetto analitico di ripartizione allegato al bilancio stesso), l'importo di euro 4.984,55 sia riferito a “conguaglio anno 2019”. Che le censure mosse dall'attrice sulla voce a debito imputatale, dedotta dalla parte “come inesistente” in forza dei crediti vantati in virtù delle citate sentenze, risultano generiche e peraltro infondate, giusta l'operata compensazione con debiti pregressi (verbale del 13.11.2014) e, comunque, in questa sede deve ritenersi preclusa alla parte attrice la possibilità di contestare e verificare la correttezza del saldo riferito a conguaglio del bilancio dell'anno precedente (2019); l'attrice semmai avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge la diversa e distinta delibera di approvazione del consuntivo di bilancio anno 2019 (tribunale di Roma sentenza 11.02.2020, n. 2987).
pagina 8 di 13 L'attrice non può insomma in questa sede chiedere la verifica dell'esattezza degli importi compensati con pregresse e diverse delibere che non ha impugnato nel rispetto dei termini di legge. Né può genericamente contestare l'importo a debito imputatole per compensazione di pregressi saldi passivi già approvati con pregresse e distinte delibere. 7 Va ancora osservato: Che nulla statuendo la legge in merito al principio di contabilità da adottare, l'amministratore è lasciato libero di conformarsi al principio (di cassa o di competenza) che ritiene più opportuno, dovendo tuttavia sempre assicurare che il rendiconto sia
“chiaro e comprensibile”.
Che, con il criterio di competenza, la spesa deve essere inserita nell'annualità di riferimento a prescindere dal momento in cui il pagamento viene concretamente effettuato. Con il criterio di cassa, invece, a rilevare è esclusivamente il momento in cui viene effettuato l'esborso o l'accredito delle somme.
Che la Suprema Corte ha per un verso affermato che l'adozione del criterio di cassa è un opzione (Cass. n. 15401/2014), ma per altro verso ha espresso esplicito apprezzamento per la sua adozione (Cass. n. 27639/2018).
Che nella giurisprudenza maggioritaria prevale infatti la tesi che il principio di cassa sia da seguire per la contabilità condominiale, in quanto ritenuto “maggiormente garante per la chiarezza e la comprensibilità del documento stesso” (Trib. Roma n. 14958/2022)
Che secondo il principio di cassa, l'inserimento della spesa va pertanto annotato in base alla data dell'effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data dell'effettiva corresponsione. Che il criterio di cassa, in base al quale vengono indicate le spese e le entrate effettive per l'anno di competenza, consente infatti di conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune.
Ne caso in esame il bilancio risulta redatto secondo il criterio contabile di cassa e non sussiste la violazione lamentata dall'attrice in riferimento a presunte “omissioni di crediti ”. Difatti, l'unico credito attoreo riconosciuto in sentenza ed ancora non soddisfatto (proc. n.8/2010 RG) correttamene non risulta inserito nel consuntivo anno 2020 non risultando operata alcuna operazione finanziaria nel periodo a riferimento del bilancio per tale credito;
piuttosto la stessa amministrazione condominiale aveva rimesso l'esame della questione relativa ai crediti delle sentenze ad altra apposita assemblea, come si legge a verbale .
In ogni caso, la somma risarcitoria di euro 13.119.63 riconosciuta nella sentenza 1246/2020 del 21 dicembre 2020 in favore dell'attrice, andrà inserita in conformità al principio di cassa, nel consuntivo dell'anno in cui avverrà effettivamente la movimentazione finanziaria (il pagamento) non dovendosi conteggiare o inserire nel pagina 9 di 13 consuntivo 2020 cioè quando è stata emessa la sentenza (principio di competenza) come erratamente in questa sede lamenta l'attore. Allo stesso modo per i debiti del , che vanno inseriti nel bilancio dell'anno CP_1 in cui effettivamente risultano pagati.
Allo stesso modo per i crediti che vanta il nei confronti della CP_1 Parte_1 in virtù del giudizio d'Appello RG n. 288/2016 definito l'8.03.2021. 7.1 In conclusione, nel caso in esame, il conteggio dei versamenti operati nell'anno 2020 dall'attrice tutti riportati a credito nel prospetto di bilancio e l'omesso inserimento del credito (quindi debito del condominio) relativo alla sentenza del 21 dicembre 2020 non configurano violazione del principio di cassa, ma piuttosto la sua corretta applicazione. Che deve ritenersi quindi infondata la censura al bilancio in merito svolta dall'attrice. Che i rispettivi dare avere tra le parti ed in forza delle decisioni rese nei procedimenti RG n. 8/2010 e RG 288/16 verranno quindi riportati nei consuntivi di bilancio riferiti agli anni in cui effettivamente avverranno i pagamenti o, se accordata, la compensazione nei limii dei rispettivi importi.
8 Va infine osservato, che se è vero che la ratio della novella è quella di portare l'assemblea a votare i bilanci nella consapevolezza e chiarezza del contenuto dei documento contabile, è altrettando vero che detto obiettivo può raggiungersi con la chiarezza delle scritture contabili, con la completezza delle voci di spesa indicate e, ove richiesto , con la dettagliata giustificazione delle voci di spesa specificamente contestate. Come più volte precisato anche dalla Suprema Corte (454/2017; 9099/2000; 24761/2020) :
“La contabilità presentata dall'amministratore del condominio non è necessario che sia redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma deve essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione”. Ai sensi dell'art. 1130 bis, il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità', di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. In materia condominiale, il riepilogo finanziario consiste quindi nell'analisi dei costi e dei ricavi (ovvero delle entrate ed uscite) con la conseguente indicazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione. Come già rilevato, tuttavia non deve essere redatto con forme rigorose analoghe a quelle prescritte per i bilanci societari. La norma infatti nella sua sostanza non individua un metodo contabile preciso (di competenza o di cassa), ma un principio generale basato sulla necessità che il rendiconto condominiale sia per i condomini chiaro e intellegibile nei suoi elementi. 8.1 Nel caso in esame, nel consuntivo approvato risulta chiara l'indicazione delle spese e degli incassi, il conto economico ordinario con tutti i capitoli di spesa (che elencano pagina 10 di 13 chiaramente tutte le sotto-voci ed i relativi singoli movimenti di spesa) i dare e avere di ciascuno dei condomini. E' inoltre rappresentata la situazione patrimoniale (debiti/crediti nei confronti dei condomini, debiti/crediti nei confronti dei terzi…). Ugualmente allegato al bilancio consuntivo è la ripartizione per unità/anagrafica. La produzione documentale operata dal convenuto sia all'atto della costituzione sia in allegato alle memorie difensive depositate nei termini concessi ex art. 183 comma 6, c.p.c., prova l'esistenza della relazione sintetica esplicativa della gestione , il registro di contabilità e la situazione patrimoniale, il riepilogo finanziario, il riparto consuntivo, ed il bilancio preventivo approvato per l'anno 2021. Quanto discusso in assemblea, non avendo l'attrice prima di tale data fatto pervenire all'amministrazione richieste di chiarimenti o di documenti in merito ai crediti giudiziari che riteneva ancora insoluti dal
, prova la volontà dell'amministrazione e della stessa assemblea di CP_1 verificare la situazione creditoria dell'attrice in altra apposita assemblea, risultando necessario per l'amministrazione operare verifiche per fornire i chiarimenti richiesti;
verifiche e informazioni che l'amministrazione ha dato alla condomina con le note e i documenti allegati alla costituzione della stessa parte attrice e acquisiti al giudizio. Deve ritenersi che il requisito di intellegibilità e chiarezza del documento risulti rispettato secondo quanto previsto dall'art. 1130 bis c.c. La domanda attorea deve pertanto ritenersi infondata 8.2 In particolare, dal contenuto della delibera impugnata e dall'esame dei documenti allegati anche dal convenuto non si configura la lamentata violazione dei principi sanciti nell'art. 1130 bis, né il rendiconto approvato risulta redatto in violazione di principi di chiarezza e trasparenza e nemmeno del principio di cassa, non risultando omissioni di crediti né errate registrazioni dei pagamenti operati dall'attrice nell'anno di bilancio. Il resoconto dell'anno 2020 appare chiaro nelle voci di spesa indicate secondo le richiamate tabelle e nella relativa ripartizione tra i condomini;
le entrate risultano riportate in conformità ai pagamenti operati dai condomini nell'anno a riferimento, compresi i pagamenti operati dall'attrice seppur in parte versati anche a conguaglio di debiti a consuntivo dei bilanci degli anni precedenti, ma comunque pagamenti operati nel periodo a riferimento del bilancio approvato. L'importo a debito riferito all'attrice è chiaro (quota per oneri ordinari e quota a conguaglio anno 2019) e l'importo a conguaglio indicato, oltre ad essere oggetto solo di una generica contestazione da parte dell'attrice, peraltro infondata sulla base dei documenti e atti acquisiti al giudizio, è in questa sede insindacabile perché semmai avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma contestazione avverso la delibera che ha approvato il pregresso bilancio consuntivo anno 2019, peraltro mancante al giudizio. 8.3 Che l'attrice risulti insomma creditrice di oltre 18 mila euro come ha assunto nel ricorso introduttivo non risulta affatto provato al giudizio;
anzi, l'assunto attoreo è smentito dagli atti e dai documenti acquisiti al giudizio. Infatti, in riferimento ai pagamenti operati dalla parte nell'anno 2020, questi risultano correttamente accreditati nel bilancio approvato ed anche se due dei tre versamenti si pagina 11 di 13 riferiscono a conguaglio di debiti riportati nei pregressi bilanci. Risultano conteggiati nel bilancio dell'anno del loro effettivo pagamento e peraltro deve ritenersi corretto il saldo passivo riferito in bilancio, non avendo l'attrice dato prova nel giudizio di avere con i due pagamenti operati effettivamente corrisposto l'intero saldo a conguaglio di debiti riferiti in pregressi bilanci oggetto di distinta approvazione assembleare e qui comunque incensurabile. Quanto al credito riferito nella sentenza n. 1395/2014 l'importo risulta compensato con debiti condominiali come provato dal verbale di assemblea del 13.11.2014 e dalla nota e-mail a firma dell'avv. Gangemi acquisita al giudizio. Quanto al debito attoreo riferito “avv. Ielo” risulta pagato dall'attrice ma nell'anno 2019 la somma indicata nell'atto di precetto;
non risultano pagate le spese e i compensi per la diversa ed ulteriore procedura di esecuzione mobiliare svolta nei confronti della condomina dall'avv. Ielo. Il pignoramento promosso dal contro Parte_1 CP_1 la stessa attrice anche presso terzi, il procedimento di esecuzione le cui spese risultano conteggiate dal difensore Ielo nella nota del 12.05.2020 acquisita al giudizio non risultano pagate dalla e quindi alla stessa addebitate in bilancio. Parte_1
I rispettivi crediti riconosciute alle parti nella sentenza del 21.12.2020 a definizione del giudizio n.8/2010 RG e dell'8.03.2021 a definizione del giudizio n.288/2016 C. Appello di Reggio Calabria, verranno riportati nei bilanci consuntivi del periodo in cui effettivamente detti crediti verranno soddisfatti con i rispettivi pagamenti in conformità al principio di contabilità di cassa. 9 In merito al motivo di impugnazione della delibera relativo alla errata approvazione all'unanimità del bilancio in considerazione dei rilievi svolti a verbale dalla delegata dell'attrice, si rileva la sua irrilevanza. Anche a voler ritenere il voto contrario della delegata e quindi il bilancio del 2020 non approvato all'unanimità come pur verbalizzato, in ogni caso il voto contrario della delegata è ininfluente ai fini della validità della delibera adottata. Anche senza il voto favorevole dell'attrice, il punto di discussione risulta comunque validamente approvato con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assembleare, rappresentante il quorum sancito dalla legge.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte convenuta secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 modificati da ultimo dal D.M.
147/2022 in vigore dal 23.10.2022 , ed in considerazione del valore della controversia. I compensi si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP GR TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1941/2021 R.G.A.C. promossa da contro Parte_1
in persona dell'Amministratore pro tempore, disattesa ogni Controparte_2 contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
pagina 12 di 13 -Rigetta la domanda attorea perché infondata, ritenendo valida la delibera assembleare del 19 maggio 2021 anche nella parte in cui approva il bilancio consuntivo dell'anno 2020.
-Condanna l'attrice al pagamento in favore del Parte_3 Controparte_3
delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 5.077,00 oltre
[...] spese forfettarie (15%), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 dicembre 2025
Il GOP
GR TO
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP GR TO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1941/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione il 26.11.2025, promossa da
• (c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Calabria, via Vico Perna n.17, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via della Zecca n.7, presso lo studio degli Avv.ti D'TA Gabriele – C.F._2
PEC: , Email_1 Parte_2
( - PEC: e LE C.F._3 Email_2
D'TA ( – PEC: che la C.F._4 Email_3 rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso depositato il 21.06.2021
-parte attrice- contro
• di Reggio Calabria, via Vico Perna 17 (P.I. Controparte_1
) in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Reggio Calabria, Via Via Magna Grecia n.2/D, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Laganà (C.F. – PEC: C.F._5 Email_4 Email_5 giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione in atti il 29.10.2022
-parte convenuta- MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso depositato il 21.06.2021, l'attrice, proprietaria di una unità immobiliare facente parte del chiedeva dichiararsi “ nullità – Controparte_2 annullamento-invalidità- inefficacia della delibera assembleare del 19 maggio 2021 con la quale veniva approvato il bilancio consuntivo anno 2020 ed il relativo piano di riparto”, perché “addebitava all'attrice voci di spesa non dovute in quanto già corrisposte nonché omettendo di riportare debiti del maturati nei confronti CP_1 della parte attrice in forza di titoli giudiziari esecutivi”. Precisava che all'assemblea del 19 maggio 2021 era presente la signora Persona_1 quale sua delegata;
che il consuntivo 2020 sottoposto all'approvazione assembleare era solo un prospetto sintetico di attività e passività con un piano di riparto che attribuiva pagina 1 di 13 all'attrice un debito di euro 5.957,45 in violazione dei principi di trasparenza, intelligibilità e del principio di cassa;
che in violazione dell'art.1130 bis, il consuntivo anno 2020 risultava incompleto e parziario in quanto privo del registro di contabilità nelle sue voci analitiche di spesa entrata giorno per giorno;
il riepilogo finanziario del consuntivo 2020 comunque violerebbe il principio di analiticità e di cassa, omettendo di imputare i pagamenti secondo le causali (conguagli anni precedenti) attribuite all'opponente, mancando di riportare gli ingenti crediti che l'attrice vantava nei confronti del . Che, inoltre, il bilancio risulterebbe approvato all'unanimità CP_1 senza annotare e rilevare il dissenso della delegata, come pur verbalizzato. Che, in particolare, nel bilancio veniva riportato a debito dell'attrice l'importo di euro 3.261,20 per avv. Ielo, ma in realtà, come provato dal cedolino postale allegato, l'importo de quo, riferibile al proc. n 1564/2015 RG, era stato dall'attrice interamente saldato;
che l'errore contabile riferito in bilancio risultava provato dalla nota mail del 10 giugno 2021 fatta pervenire successivamente che riferisce un debito dell'attrice, ma in riferimento ad altro giudizio definito con sentenza resa il 10 giugno 2021 e non a quello 1564/2015 cui si riferirebbe l'importo a debito riportato in bilancio.
Che oltre al pagamento operato il 29 luglio 2019 in riferimento alla somma precettata dall'avv. Ielo, l'attrice aveva versato anche gli oneri condominiali ordinari per gli anni 2018, 2019 e 2020, ma che gli importi venivano iscritti nel bilancio 2020 senza tenere in conto le esatte imputazioni dei pagamenti. Che sebbene in assemblea, in esito alle contestazioni svolte dall'attrice mercè la sua delegata, si fosse deliberato di svolgere accertamenti ed eventuali rettifiche dei conteggi, dette verifiche e correzioni non risultavano apportate. Che tutti i crediti vantati dall'attrice (venivano reclamati i seguenti crediti: euro 7.893,66 portati dalla sentenza1395/2014, euro 17.000,00 portati dalla sentenza n. 1246/2020 ed infine euro 2.900,00 portati dalla sentenza del 10.10.2014 con cui era stata definito il giudizio civile n. 4027/2011) non sarebbero stati annotati in bilancio né conteggiati
“Dette omissioni sono aggravate dalle indebite iniziative assunte dall'amministratore in ordine alle ipotizzate illegittime compensazioni. In buona sostanza, la parte attrice è creditrice di circa 28.000,00 euro nei confronti del e di ciò non risulta CP_1 nulla nel gravato bilancio in quanto l'amministratore ritiene di aver o si ripromette di procedere a compensazione. Risulta paradossalmente un inesistente debito in capo alla parte attrice di 5.957,00 euro”. Concludeva chiedendo che, “ previa sospensione della efficacia della delibera di approvazione del bilancio e del relativo piano di riparto, disposta la udienza di comparizione delle parti, voglia dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia del bilancio in oggetto;
con il favore delle spese e competenze di causa;
con vittoria di spese e compensi difensivi”. 1.2. Con decreto del 20.07.2021 veniva qualificata la domanda attorea come ricorso ex art. 702 bis e conseguentemente disposti gli adempimenti come di rito. 1.3 All'udienza fissata per la comparizione delle parti (17.11.2021) non presenziava né si costituiva il convenuto e la causa riservata. CP_1
pagina 2 di 13 1.4 A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 14.05.2022, veniva dichiarata la nullità del ricorso attoreo per l'omesso avvertimento di cui al comma 3 dell'art. 163 c.p.c. e disposta la sua rinnovazione. 1.5 Il 29.10.2022 si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente CP_1
l'irritualità della domanda (avanzata con ricorso e non citazione) e chiedendo il mutamento di rito;
rilevava il mancato esperimento della procedura di mediazione;
eccepiva il giudicato esterno conseguito alla mancata impugnazione del decreto ingiuntivo n.287 /2022 reso il 27.04.2022 e notificato alla attrice il 23.05.22 e da questa non impugnato. Nel merito, rilevava che l'attrice, avendo espresso voto favorevole in assemblea, ex art. 1137 c.c., non poteva impugnare la delibera de qua;
in ogni caso, rilevava la correttezza del bilancio, completo dei documenti prodotti e discussi in assemblea (all.3 alla cost.), come risulta dal verbale;
la corretta imputazione dei pagamenti operati dall'attrice nell'anno a riferimento del bilancio per euro 3.009,68 avendo la stessa complessivamente corrisposto detto importo nell'anno 2020; che il pagamento in favore di avv. Ielo di euro 2643,94 era stato contabilizzato nel consuntivo dell'anno 2019 perché operato dalla parte il 29.07.19 e non nel bilancio 2020 approvato;
eccepiva l'avvenuta compensazione di alcuni crediti vantati dall'attrice in virtù di decisioni giudiziarie come provato dalla delibera assembleare del 13.11.2014 (compensazione con debiti condominiali della somma di euro 7.893,66 riconosciuta all'attrice nella sentenza 1395/2014 resa a definizione del proc. n. 1837/08). Che in riferimento al credito risarcitorio riconosciuto nel giudizio n.8/2010 RG, quindi nella sentenza n. 1246/20 pubblicata il 21.12.2020, nel rispetto del criterio di cassa, detto credito non doveva riportasi nel bilancio consuntivo approvato, ma che, semmai, come del resto formalmente comunicato dall'amministrazione condominiale all'attrice, sarebbe stato oggetto di futura compensazione previa approvazione dell'assemblea. Concludeva chiedendo “• in via preliminare, rigettare la chiesta sospensione della delibera impugnata, assente ogni deduzione utile, anche solo, a contraddire. • previa declaratoria di mutamento del rito in ordinario, rilevare l'improcedibilità dell'intentata azione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010 e adottare ogni confacente provvedimento;
• accertare e dichiarare la preclusione alla domanda agita rappresentata dal giudicato esterno, derivante dalla mancata opposizione alla notificazione del Decreto Ingiuntivo n. 287/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, emesso in capo alla odierna ricorrente per gli oneri condominiali derivanti dalla impugnata delibera del 19.05.2021, e per l'effetto rigettare ogni relativa sua richiesta, condannandola alle spese e competenze del presente procedimento. Senza recesso dalle superiore eccezione, da considerarsi assorbente al punto da indurre questa Difesa a non accettare il contraddittorio, e solo subordinatamente per mero tuziorismo difensivo: • rigettare ogni domanda agita per gli ulteriori motivi esposti e, conseguentemente accordare vittoria di spese e competenze di giudizio, liquidandole, in ossequio al vigente D.M. 147/22, riconoscendone maggiorazione in relazione alle tecniche utilizzate per la redazione del presente e dei successivi atti di causa”. pagina 3 di 13 1.3 Le parti comparivano all'udienza del 9.11.22 e rimesse alla procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda attorea. Acquisto il verbale di mediazione svolta con esito negativo, con ordinanza del 07.06.23 veniva disposto il mutamento di rito e poi concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c. . 1.4 Acquisite le memorie difensive depositate dalle parti nel rispetto dei termini concessi e i documenti allegati, con ordinanza del 01.10.24 venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti e la causa ritenuta matura per la decisione rinviata per la precisazione delle conclusioni. 1.5 Il 03.03.2025 la causa veniva rimessa ad altro istruttore cui veniva delegata la decisione. Le parti comparivano all'udienza del 02.04.2025 e la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.05.2025 fissata per la discussione e la decisione e veniva concesso alle parti termine per il deposito di note conclusive. 1.6 La discussione della causa veniva poi differita all'udienza del 22.10.25 e rinviata ad altra udienza per permettere alle parti la definizione bonaria della lite, come da loro espressa richiesta a verbale di udienza.
Preso atto del fallimento di ogni bonario accordo per la definizione della lite, all'udienza del 26.11.2025 le parti discutevano la causa come da verbale e la stessa veniva assunta in decisione senza ulteriori termini, già concessi.
2 La domanda attorea è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
3 Preliminarmente va rigettata l'eccezione del convenuto in merito all'irritualità e quindi inammissibilità della domanda avanzata dall'attrice con ricorso e non con atto di citazione. Se è vero che dopo la riforma del 2012, l'articolo 1137 cod. civ. non presenta più nel testo il riferimento letterale al ''ricorso'', quale forma dell'atto di impugnazione e quindi nei giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore della novella, l'impugnativa di delibera va proposta con citazione, è altrettanto vero che le Corti di merito, hanno ritenuto ammissibili le impugnative di delibere condominiali operate con la forma del ricorso. In particolare, riferendosi al principio sancito dalle sezioni Unite con la sentenza n.8491/2011, seppur ante riforma, pur reputando operante per le impugnazioni la forma dell'articolo 163 Codice procedura civile, continuano eccezionalmente a ritenere valida anche la forma del ricorso, purché depositato in cancelleria entro trenta giorni. La tempestività del deposito del ricorso e il contenuto del ricorso notificato nel rispetto del termine disposto dal giudice nel decreto di fissazione di udienza rendono l'impugnazione ammissibile e procedibile secondo il pensiero in merito espresso anche di recente dalle Corti di merito (C. App. Messina, sentenza del 14.06.2021 conforme a
C. App. Milano del 26.03.2019).
3.1 Deve quindi ritenersi che pur rimanendo l'atto di citazione lo strumento generalmente da utilizzare per l'introduzione del giudizio di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale, nulla vieta che si possa utilizzare il ricorso, purché avente contenuto tale da garantire il diritto di difesa di controparte e rispettare i pagina 4 di 13 criteri di validità previsti dal codice e si abbia cura di depositarlo nella cancelleria del tribunale competente entro il termine decadenziale di cui all'art. 1137 cod.civ., condizioni che sono state rispettate nella fattispecie per cui è causa. Nel caso in esame, infatti, la domanda è stata proposta tempestivamente avendo l'attrice depositato il ricorso qualificato dal giudice ex art. 702 bis nella pendenza dei 30 giorni dalla adozione della delibera in cui la parte risultava presente tramite la figlia, appositamente delegata.
3.2 È pur vero che il ricorso è stato dichiarato nullo per omessa indicazione dell'avvertimento di cui al comma 3 dell'art. 163 c.c., ma è altrettanto vero che la rinnovazione ordinata dal giudice e la sua esecuzione nei termini fissati nell'ordinanza del 14.05.2022, hanno sanato i vizi originari ( in tema Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza N. 21286/2025).
3.3 Il disposto mutamento di rito, come peraltro richiesto dallo stesso convenuto, ha comportato che la causa ha seguito l'iter del giudizio ordinario di cognizione.
4 La mancata opposizione al decreto ingiuntivo . 287/2022 ad opera dell'attrice non comporta alcuna preclusione all'accertamento richiesto dalla parte con la domanda avanzata nel presente giudizio. Per quel che attiene il presente giudizio, oggetto della domanda attorea è la validità o meno della delibera assembleare adottata il 19.05.2021 e limitatamente alla parte in cui risulta approvato all'unanimità il bilancio consuntivo anno 2020. Differente questione, ma estranea al presente giudizio, riguarda l'omessa tempestiva opposizione ad opera dell'attrice al decreto ingiuntivo n. 287/2022 notificatole nella pendenza del presente giudizio. Tra il giudizio di accertamento della validità della delibera su cui il credito ingiunto si giustifica ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (non proposto dall'attrice) vi è un rapporto di pregiudizialità/dipendenza tanto da portare alla possibile sospensione del secondo giudizio in attesa che venga definito il primo ( confr. Cass. Sez. Un. sent. N.9839/2021) In buona sostanza, sussiste una relazione di pregiudizialità/dipendenza in senso tecnico tra il giudizio ove è domandata, eccepita o rilevata la nullità della delibera su cui è fondato il credito ed il giudizio in cui il medesimo credito è azionato.
Ma l'impugnazione di una delibera assembleare e la mancata opposizione a un decreto ingiuntivo basato su tale delibera sono due procedimenti distinti, e l'eventuale giudicato esterno conseguente la non opposizione al decreto ingiuntivo (che conferma quindi l'obbligo di pagamento) non preclude l'autonoma impugnazione della delibera stessa, peraltro nel caso preventivamente e prontamente esperita, perché il giudicato esterno coprirebbe semmai l'esistenza del credito, ma non i vizi di validità della delibera.
pagina 5 di 13 Nel caso in esame, la parte ha impugnato la delibera censurando il bilancio per violazione dell'art. 1130 bis c.c., del principio di contabilità di cassa e l'omesso riconoscimento di crediti. La preclusione ad impugnare la delibera de qua, che il convenuto eccepisce, non può configurarsi, in quanto il decreto ingiuntivo che è successivo all'instaurazione del presente giudizio (pubblicato il 27.04.2022), pur se non opposto tempestivamente, non preclude l'accertamento della validità della delibera, atto presupposto e fondante il credito medesimo.
5 Tenuto conto delle contestazioni mosse a verbale dalla delegata dell'attrice in riferimento sia alle voci passive riferite in bilancio che in riferimento all'omesso accredito di posizioni attive e rilevato che la stessa amministrazione si è espressamente riservata di fornire in merito i necessari chiarimenti in altra apposita assemblea e che quindi l'assemblea ha approvato il consuntivo 2020 ma “ con riserva di chiarimenti, non può ritenersi preclusa alla condomina de qua la facoltà di proporre impugnazione avverso la detta delibera. L'attrice ha lamentato nell'atto introduttivo di non avere avuto dall'amministrazione i chiarimenti promessi in merito alle contestazioni mosse in assemblea (se poi l'assunto è risultato fondato o no all'esito del giudizio, si argomenterà infra) non può ritenersi venuto veno l'interesse ad agire per garantire i propri diritti presunti lesi dalla delibera. La votazione ma “con riserva” significa che il condomino non accetta in toto la delibera, ma la sottopone a condizioni o chiede chiarimenti, manifestando così un dissenso che può tradursi, come è avvenuto nel caso in esame, in una impugnazione. L'approvazione con riserva di una delibera specie sul bilancio significa che l'assemblea accetta il documento ma chiede chiarimenti o condizioni a cui l'amministrazione deve ottemperare poiché, in mancanza, può essere oggetto di impugnazione. Va quindi rigettata l'eccezione sul punto mossa dal convenuto, non configurandosi nel caso alcuna violazione dell'art. 1137 c.c..
6 Passando quindi all'esame delle censure mosse dall'attore alla impugnata delibera, si ritiene utile al giudizio ricostruire preliminarmente i fatti, vagliando le decisioni giudiziarie riferite dalla parte attrice e la cui omissione renderebbe invalida la delibera adottata. La parte attrice ha infatti lamentato la violazione dell'art.1130 bis c.c, la produzione all'assemblea di un rendiconto incompleto e privo di documenti che lo compongono, non analitico, redatto in violazione del principio di cassa e quindi non chiaro, annotante passività inesistenti e omissivo di voci di credito ingenti facenti capo all'attrice, incomprensibilmente debitrice dell'importo di euro 5.957,45; che in particolare risulterebbero omessi nel bilancio consuntivo del 2020 i numerosi crediti vantati dall'attrice nonché i pagamenti operati e imputati in violazione del principio di cassa.
6.1 Ora, dagli atti e documenti acquisiti al giudizio e prodotti in allegato dalle rispettivi parti risulta:
pagina 6 di 13 a-che nel procedimento n.1837/2008 RG tribunale di Reggio Calabria (giudice Zingales), definito con la sentenza n. 1395/2014 del 30.07.2014 risulta riconosciuto all'attrice, e dovuto dal a titolo risarcitorio, l'importo di euro Controparte_1
3.750,00 oltre euro 3.028,00 per spese legali;
b-che nel procedimento n. 4017/2011 definito con la sentenza resa il 20.10.2014 (giudice Aucelluzzo) le spese di lite, (accertata la soccombenza virtuale stante la cessata materia del contendere dichiarata in sentenza), sono state poste a carico del CP_1
ma distratte in favore dell'allora difensore della condomina ,
[...] Parte_1 avv. Leanza Messineo;
c-che nel procedimento n.8/2010 definito con sentenza n. 1246/2020 del 21.12.2020 (giudice Pirruccio) risulta riconosciuto all'attrice il credito risarcitorio di euro 13.119,63; d-che nel procedimento di primo grado definito con la sentenza n. 1564/2015 del 2.12.2015 risulta riconosciuto al il credito di euro 2.430,00 oltre Controparte_1 accessori e spese di ctu (avv. Ielo) in danno dell'attrice; risulta che alla notifica dell'atto di precetto siano anche seguite procedure esecutive di espropriazione mobiliare promosse dal (mercè l'avv. Ielo) nei confronti della debitrice;
CP_1 Parte_1 che con il pagamento operato dalla nel luglio del 2019 in favore del Parte_1
Condominio con il bollettino che ha allegato risulta saldato dalla debitrice soltanto l'importo precettato il 29.05.2019 (euro 2.643,94) non anche i costi e le spese per gli adempimenti successivi (procedura esecutiva) posti in essere dal difensore su mandato del Condominio creditore;
e-che nel procedimento d'Appello avverso la predetta sentenza n.1564/2015, iscritto al n. 288/16 RG promosso dalla e definito con la sentenza dell'8.03.2021, Parte_1 risulta riconosciuto un credito di euro 1577,00 oltre accessori di legge in favore del Condominio e in danno della condomina . Parte_1
Risulta inoltre al giudizio dai documenti acquisiti:
f-che l'attrice nel luglio del 2019 ha versato al l'importo del precetto CP_1 relativo alla sentenza n.1564/2015 del 2.12.2015, quindi euro 2.643,94 a fronte del diverso e maggior importo conteggiato dal difensore del (avv. Ielo) nella CP_1 nota acquisita al fascicolo del giudizio datata 12.05.2020 in riferimento agli adempimenti svolti dal difensore in sede di esecuzione, quindi in riferimento agli atti e agli adempimenti svolti nel procedimento di esecuzione presso terzi promosso contro la condomina e successivamente alla notifica dell'atto di precetto cui Parte_1 evidentemente la debitrice non si era conformata operando il pagamento nel termine indicato in precetto;
nel delibera impugnata infatti, è la stessa delegata che rileva di avere il conto corrente ancora bloccato..; che quindi la voce a debito per avv. Ielo riportata a debito nel bilancio 2020 non è riferita alla sentenza resa l'8.03.2021 a definizione del giudizio d'appello n. 288/16 RG;
pagina 7 di 13 g-che l'attrice nell'anno 2020 ha operato tre pagamenti in favore del con i CP_1 tre bollettini allegati;
precisamente ha versato gli oneri ordinari dell'anno 2020, ma anche due versamenti a conguaglio di importi a debito pregressi, relativi agli anni 2018 e 2019. Che pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, alcuna violazione del principio di cassa si configura nel bilancio 2020 che correttamente riporta i tre pagamenti operati effettivamente nel periodo a riferimento del bilancio (per un totale di euro 3.009,58 come riportato nel prospetto analitico allegato al bilancio approvato); h-che l'attrice non vanta crediti non soddisfatti in riferimento ai contenziosi iscritti al n. 1837/2008 e n. 4017/2011. È infatti provato al giudizio che il credito riferito nella sentenza n.1395/14 le è stato già compensato con debiti condominiali come risulta dal verbale di assemblea del 13 novembre 2014, circostanza peraltro nota alla stessa attrice, essendole stata chiarita dall'amministrazione condominiale con la nota e-mail prodotta in allegato dalla stessa parte attrice. Che in riferimento al proc.n.4027/2011 l'attrice non risulta creditrice di alcuna somma, essendo l'importo liquidato per spese di lite, distratto in favore del difensore antistatario, unico titolare del credito. i-Che il credito riferito nella sentenza del 21 dicembre 2020 resa a definizione del procedimento n.8/2010 (giudice Pirruccio) non risulta riferito nel bilancio consuntivo dell'anno 2020, (e non poteva essere diversamente in applicazione proprio del principio di cassa), perché non risulta operata dal in merito a tale debito alcuna CP_1 operazione finanziaria nel periodo a riferimento del bilancio. Il pagamento infatti è stato espressamente rimandato all'esito delle verifiche svolte e quindi di eventuali e possibili accordi dare- avere tra le stesse parti. Che in merito a tale credito insorto solo il 21 dicembre del 2020 non si configura alcuna omissione nel consuntivo 2020 approvato, né violazione del principio di cassa, essendosi piuttosto conformato l'operato dell'amministratore a tale principio, secondo cui si riportano in bilancio le operazioni finanziarie (spese e incassi) effettivamente operate nel periodo a riferimento del bilancio. Peraltro, dalle lettura del verbale assembleare risulta chiara l'intenzione dell'amministrazione di provvedere sulla posizione creditoria dell'attrice in altra apposita assemblea, anche tenuto conto che nelle more risultava sopravvenuta la decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria a definizione del proc.288/2016 che riconosce il Condomino creditore della per l'importo liquidato in sentenza. Parte_1
l- Risulta dall'esame del bilancio approvato che del saldo a debito dovuto dall'attrice di euro 5.957,45 (come riferito nel prospetto analitico di ripartizione allegato al bilancio stesso), l'importo di euro 4.984,55 sia riferito a “conguaglio anno 2019”. Che le censure mosse dall'attrice sulla voce a debito imputatale, dedotta dalla parte “come inesistente” in forza dei crediti vantati in virtù delle citate sentenze, risultano generiche e peraltro infondate, giusta l'operata compensazione con debiti pregressi (verbale del 13.11.2014) e, comunque, in questa sede deve ritenersi preclusa alla parte attrice la possibilità di contestare e verificare la correttezza del saldo riferito a conguaglio del bilancio dell'anno precedente (2019); l'attrice semmai avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge la diversa e distinta delibera di approvazione del consuntivo di bilancio anno 2019 (tribunale di Roma sentenza 11.02.2020, n. 2987).
pagina 8 di 13 L'attrice non può insomma in questa sede chiedere la verifica dell'esattezza degli importi compensati con pregresse e diverse delibere che non ha impugnato nel rispetto dei termini di legge. Né può genericamente contestare l'importo a debito imputatole per compensazione di pregressi saldi passivi già approvati con pregresse e distinte delibere. 7 Va ancora osservato: Che nulla statuendo la legge in merito al principio di contabilità da adottare, l'amministratore è lasciato libero di conformarsi al principio (di cassa o di competenza) che ritiene più opportuno, dovendo tuttavia sempre assicurare che il rendiconto sia
“chiaro e comprensibile”.
Che, con il criterio di competenza, la spesa deve essere inserita nell'annualità di riferimento a prescindere dal momento in cui il pagamento viene concretamente effettuato. Con il criterio di cassa, invece, a rilevare è esclusivamente il momento in cui viene effettuato l'esborso o l'accredito delle somme.
Che la Suprema Corte ha per un verso affermato che l'adozione del criterio di cassa è un opzione (Cass. n. 15401/2014), ma per altro verso ha espresso esplicito apprezzamento per la sua adozione (Cass. n. 27639/2018).
Che nella giurisprudenza maggioritaria prevale infatti la tesi che il principio di cassa sia da seguire per la contabilità condominiale, in quanto ritenuto “maggiormente garante per la chiarezza e la comprensibilità del documento stesso” (Trib. Roma n. 14958/2022)
Che secondo il principio di cassa, l'inserimento della spesa va pertanto annotato in base alla data dell'effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data dell'effettiva corresponsione. Che il criterio di cassa, in base al quale vengono indicate le spese e le entrate effettive per l'anno di competenza, consente infatti di conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune.
Ne caso in esame il bilancio risulta redatto secondo il criterio contabile di cassa e non sussiste la violazione lamentata dall'attrice in riferimento a presunte “omissioni di crediti ”. Difatti, l'unico credito attoreo riconosciuto in sentenza ed ancora non soddisfatto (proc. n.8/2010 RG) correttamene non risulta inserito nel consuntivo anno 2020 non risultando operata alcuna operazione finanziaria nel periodo a riferimento del bilancio per tale credito;
piuttosto la stessa amministrazione condominiale aveva rimesso l'esame della questione relativa ai crediti delle sentenze ad altra apposita assemblea, come si legge a verbale .
In ogni caso, la somma risarcitoria di euro 13.119.63 riconosciuta nella sentenza 1246/2020 del 21 dicembre 2020 in favore dell'attrice, andrà inserita in conformità al principio di cassa, nel consuntivo dell'anno in cui avverrà effettivamente la movimentazione finanziaria (il pagamento) non dovendosi conteggiare o inserire nel pagina 9 di 13 consuntivo 2020 cioè quando è stata emessa la sentenza (principio di competenza) come erratamente in questa sede lamenta l'attore. Allo stesso modo per i debiti del , che vanno inseriti nel bilancio dell'anno CP_1 in cui effettivamente risultano pagati.
Allo stesso modo per i crediti che vanta il nei confronti della CP_1 Parte_1 in virtù del giudizio d'Appello RG n. 288/2016 definito l'8.03.2021. 7.1 In conclusione, nel caso in esame, il conteggio dei versamenti operati nell'anno 2020 dall'attrice tutti riportati a credito nel prospetto di bilancio e l'omesso inserimento del credito (quindi debito del condominio) relativo alla sentenza del 21 dicembre 2020 non configurano violazione del principio di cassa, ma piuttosto la sua corretta applicazione. Che deve ritenersi quindi infondata la censura al bilancio in merito svolta dall'attrice. Che i rispettivi dare avere tra le parti ed in forza delle decisioni rese nei procedimenti RG n. 8/2010 e RG 288/16 verranno quindi riportati nei consuntivi di bilancio riferiti agli anni in cui effettivamente avverranno i pagamenti o, se accordata, la compensazione nei limii dei rispettivi importi.
8 Va infine osservato, che se è vero che la ratio della novella è quella di portare l'assemblea a votare i bilanci nella consapevolezza e chiarezza del contenuto dei documento contabile, è altrettando vero che detto obiettivo può raggiungersi con la chiarezza delle scritture contabili, con la completezza delle voci di spesa indicate e, ove richiesto , con la dettagliata giustificazione delle voci di spesa specificamente contestate. Come più volte precisato anche dalla Suprema Corte (454/2017; 9099/2000; 24761/2020) :
“La contabilità presentata dall'amministratore del condominio non è necessario che sia redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma deve essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione”. Ai sensi dell'art. 1130 bis, il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità', di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. In materia condominiale, il riepilogo finanziario consiste quindi nell'analisi dei costi e dei ricavi (ovvero delle entrate ed uscite) con la conseguente indicazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione. Come già rilevato, tuttavia non deve essere redatto con forme rigorose analoghe a quelle prescritte per i bilanci societari. La norma infatti nella sua sostanza non individua un metodo contabile preciso (di competenza o di cassa), ma un principio generale basato sulla necessità che il rendiconto condominiale sia per i condomini chiaro e intellegibile nei suoi elementi. 8.1 Nel caso in esame, nel consuntivo approvato risulta chiara l'indicazione delle spese e degli incassi, il conto economico ordinario con tutti i capitoli di spesa (che elencano pagina 10 di 13 chiaramente tutte le sotto-voci ed i relativi singoli movimenti di spesa) i dare e avere di ciascuno dei condomini. E' inoltre rappresentata la situazione patrimoniale (debiti/crediti nei confronti dei condomini, debiti/crediti nei confronti dei terzi…). Ugualmente allegato al bilancio consuntivo è la ripartizione per unità/anagrafica. La produzione documentale operata dal convenuto sia all'atto della costituzione sia in allegato alle memorie difensive depositate nei termini concessi ex art. 183 comma 6, c.p.c., prova l'esistenza della relazione sintetica esplicativa della gestione , il registro di contabilità e la situazione patrimoniale, il riepilogo finanziario, il riparto consuntivo, ed il bilancio preventivo approvato per l'anno 2021. Quanto discusso in assemblea, non avendo l'attrice prima di tale data fatto pervenire all'amministrazione richieste di chiarimenti o di documenti in merito ai crediti giudiziari che riteneva ancora insoluti dal
, prova la volontà dell'amministrazione e della stessa assemblea di CP_1 verificare la situazione creditoria dell'attrice in altra apposita assemblea, risultando necessario per l'amministrazione operare verifiche per fornire i chiarimenti richiesti;
verifiche e informazioni che l'amministrazione ha dato alla condomina con le note e i documenti allegati alla costituzione della stessa parte attrice e acquisiti al giudizio. Deve ritenersi che il requisito di intellegibilità e chiarezza del documento risulti rispettato secondo quanto previsto dall'art. 1130 bis c.c. La domanda attorea deve pertanto ritenersi infondata 8.2 In particolare, dal contenuto della delibera impugnata e dall'esame dei documenti allegati anche dal convenuto non si configura la lamentata violazione dei principi sanciti nell'art. 1130 bis, né il rendiconto approvato risulta redatto in violazione di principi di chiarezza e trasparenza e nemmeno del principio di cassa, non risultando omissioni di crediti né errate registrazioni dei pagamenti operati dall'attrice nell'anno di bilancio. Il resoconto dell'anno 2020 appare chiaro nelle voci di spesa indicate secondo le richiamate tabelle e nella relativa ripartizione tra i condomini;
le entrate risultano riportate in conformità ai pagamenti operati dai condomini nell'anno a riferimento, compresi i pagamenti operati dall'attrice seppur in parte versati anche a conguaglio di debiti a consuntivo dei bilanci degli anni precedenti, ma comunque pagamenti operati nel periodo a riferimento del bilancio approvato. L'importo a debito riferito all'attrice è chiaro (quota per oneri ordinari e quota a conguaglio anno 2019) e l'importo a conguaglio indicato, oltre ad essere oggetto solo di una generica contestazione da parte dell'attrice, peraltro infondata sulla base dei documenti e atti acquisiti al giudizio, è in questa sede insindacabile perché semmai avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma contestazione avverso la delibera che ha approvato il pregresso bilancio consuntivo anno 2019, peraltro mancante al giudizio. 8.3 Che l'attrice risulti insomma creditrice di oltre 18 mila euro come ha assunto nel ricorso introduttivo non risulta affatto provato al giudizio;
anzi, l'assunto attoreo è smentito dagli atti e dai documenti acquisiti al giudizio. Infatti, in riferimento ai pagamenti operati dalla parte nell'anno 2020, questi risultano correttamente accreditati nel bilancio approvato ed anche se due dei tre versamenti si pagina 11 di 13 riferiscono a conguaglio di debiti riportati nei pregressi bilanci. Risultano conteggiati nel bilancio dell'anno del loro effettivo pagamento e peraltro deve ritenersi corretto il saldo passivo riferito in bilancio, non avendo l'attrice dato prova nel giudizio di avere con i due pagamenti operati effettivamente corrisposto l'intero saldo a conguaglio di debiti riferiti in pregressi bilanci oggetto di distinta approvazione assembleare e qui comunque incensurabile. Quanto al credito riferito nella sentenza n. 1395/2014 l'importo risulta compensato con debiti condominiali come provato dal verbale di assemblea del 13.11.2014 e dalla nota e-mail a firma dell'avv. Gangemi acquisita al giudizio. Quanto al debito attoreo riferito “avv. Ielo” risulta pagato dall'attrice ma nell'anno 2019 la somma indicata nell'atto di precetto;
non risultano pagate le spese e i compensi per la diversa ed ulteriore procedura di esecuzione mobiliare svolta nei confronti della condomina dall'avv. Ielo. Il pignoramento promosso dal contro Parte_1 CP_1 la stessa attrice anche presso terzi, il procedimento di esecuzione le cui spese risultano conteggiate dal difensore Ielo nella nota del 12.05.2020 acquisita al giudizio non risultano pagate dalla e quindi alla stessa addebitate in bilancio. Parte_1
I rispettivi crediti riconosciute alle parti nella sentenza del 21.12.2020 a definizione del giudizio n.8/2010 RG e dell'8.03.2021 a definizione del giudizio n.288/2016 C. Appello di Reggio Calabria, verranno riportati nei bilanci consuntivi del periodo in cui effettivamente detti crediti verranno soddisfatti con i rispettivi pagamenti in conformità al principio di contabilità di cassa. 9 In merito al motivo di impugnazione della delibera relativo alla errata approvazione all'unanimità del bilancio in considerazione dei rilievi svolti a verbale dalla delegata dell'attrice, si rileva la sua irrilevanza. Anche a voler ritenere il voto contrario della delegata e quindi il bilancio del 2020 non approvato all'unanimità come pur verbalizzato, in ogni caso il voto contrario della delegata è ininfluente ai fini della validità della delibera adottata. Anche senza il voto favorevole dell'attrice, il punto di discussione risulta comunque validamente approvato con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assembleare, rappresentante il quorum sancito dalla legge.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte convenuta secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 modificati da ultimo dal D.M.
147/2022 in vigore dal 23.10.2022 , ed in considerazione del valore della controversia. I compensi si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP GR TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1941/2021 R.G.A.C. promossa da contro Parte_1
in persona dell'Amministratore pro tempore, disattesa ogni Controparte_2 contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
pagina 12 di 13 -Rigetta la domanda attorea perché infondata, ritenendo valida la delibera assembleare del 19 maggio 2021 anche nella parte in cui approva il bilancio consuntivo dell'anno 2020.
-Condanna l'attrice al pagamento in favore del Parte_3 Controparte_3
delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 5.077,00 oltre
[...] spese forfettarie (15%), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 dicembre 2025
Il GOP
GR TO
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