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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1046/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1213/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037191877 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037191877 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037191877 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037191877 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 1213/2025 Ricorrente_1 si è opposto ad una Cartella di pagamento n. 295 2024 00371918 77 000 (v. doc. all. al ricorso n. 1), notificata in data 14.02.2025, ed i ruoli ivi contenuti e cioè il ruolo n. 2024/001700 avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012, con la quale si pretende il pagamento di euro 1.568,88.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione, e per difetto di motivazione.
L'Società_1 s.p.a. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
L'ADER non si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'ADER, non costituitasi sebbene ritualmente convenuta.
Ciò detto, va osservato come l'Società_1 s.p.a., costituendosi, ha versato in atti la prodromica intimazione di pagamento, in particolare dimostrando che in data 4.10.2019 è stata notificata l'intimazione n. 290153, con plico rifiutato dal ricorrente medesimo (cfr.).
La stessa è stata pertanto correttamente notificata alla parte ricorrente, circostanza risultante documentalmente, e non opposta.
Quanto agli effetti della suddetta notificazione, va richiamato quanto al riguardo affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n.
546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.”( Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436).
Ne viene che, con riferimento agli anni 2008-2009-2010-2012 la prospettata prescrizione quinquennale, atteso che la cartella è stata notificata in data 14/2/2025, non si è verificata, sicchè risulta tempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta entro il successivo termine di prescrizione quinquennale, tenendo pure conto della proroga dei termini per la notifica introdotta dalla normativa emergenziale (fatti non contestati). Né la parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto alla impugnazione della prodromica suddetta intimazione che l'impositore ha versato in atti(cfr.).
Inoltre, la motivazione dell'atto impugnato risulta sussistente anche attraverso il richiamo all'atto prodromico richiamato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza della parte ricorrente come da dispositivo, non dovendosi provvedere per la contumace
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 6, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio all' “Società_1 S.p.A.”, che si liquidano in € 500,00 oltre accessori se dovuti, distratte in favore del suo procuratore che ha reso la dichiarazione di legge.
Messina lì 9.2.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1213/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037191877 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037191877 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037191877 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037191877 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 1213/2025 Ricorrente_1 si è opposto ad una Cartella di pagamento n. 295 2024 00371918 77 000 (v. doc. all. al ricorso n. 1), notificata in data 14.02.2025, ed i ruoli ivi contenuti e cioè il ruolo n. 2024/001700 avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012, con la quale si pretende il pagamento di euro 1.568,88.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione, e per difetto di motivazione.
L'Società_1 s.p.a. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
L'ADER non si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'ADER, non costituitasi sebbene ritualmente convenuta.
Ciò detto, va osservato come l'Società_1 s.p.a., costituendosi, ha versato in atti la prodromica intimazione di pagamento, in particolare dimostrando che in data 4.10.2019 è stata notificata l'intimazione n. 290153, con plico rifiutato dal ricorrente medesimo (cfr.).
La stessa è stata pertanto correttamente notificata alla parte ricorrente, circostanza risultante documentalmente, e non opposta.
Quanto agli effetti della suddetta notificazione, va richiamato quanto al riguardo affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n.
546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.”( Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436).
Ne viene che, con riferimento agli anni 2008-2009-2010-2012 la prospettata prescrizione quinquennale, atteso che la cartella è stata notificata in data 14/2/2025, non si è verificata, sicchè risulta tempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta entro il successivo termine di prescrizione quinquennale, tenendo pure conto della proroga dei termini per la notifica introdotta dalla normativa emergenziale (fatti non contestati). Né la parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto alla impugnazione della prodromica suddetta intimazione che l'impositore ha versato in atti(cfr.).
Inoltre, la motivazione dell'atto impugnato risulta sussistente anche attraverso il richiamo all'atto prodromico richiamato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza della parte ricorrente come da dispositivo, non dovendosi provvedere per la contumace
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 6, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio all' “Società_1 S.p.A.”, che si liquidano in € 500,00 oltre accessori se dovuti, distratte in favore del suo procuratore che ha reso la dichiarazione di legge.
Messina lì 9.2.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna