Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2102/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU, domiciliato Pt_1 P.IVA_1 in sede
RICORRENTE contro
(CF. , NA RE (CF. Controparte_1 C.F._1
) e (CF. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_2 C.F._3 dell'Avv. PAOLO SECHI presso il cui studio hanno eletto domicilio RESISTENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale Pt_1 svolto dal CTU Dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1 preventivo proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc da (deceduto in data 27.10.2024) e Persona_2 conclusosi in suo favore con l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n1 18/80 a decorrere dalla data della visita di revisione (24/07/2023).
Costituitesi ritualmente in giudizio le eredi e Controparte_1 Parte_3 Parte_2 rispettivamente in qualità di coniuge superstite e di figlie, hanno richiesto il rigetto dell'opposizione depositata da alla luce delle argomentazioni svolte in comparsa. Pt_1
La causa, istruita solo mediante i chiarimenti del CTU, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le argomentazioni che seguono. In sede di chiarimenti resi nell'udienza del 22/05/2025, il Dott. ha precisato quanto Persona_1 segue:
- “stiamo parlando della seconda causa di morte per carcinoma, la fortuna del periziando è stata quella di sopravvivere qualche anno in più; il tumore è insorto nel 2015, con diversi noduli nel fegato, non esistono terapie, si brucano le cellule epatiche danneggiate dal tumore, sottoposto per pagina 1 di 4
al momento della visita aveva quantità importante di liquido nell'addome; sulla decorrenza rileva che in precedenza alla revisione era già sottoposto a terapie con importanti effetti collaterali alle mani e piedi, effetti che riportava anche 17 mesi prima alla data di revisione;
quindi conferma la decorrenza come da CTU;
il quadro dal 2021 al 2023 può essere soltanto peggiorato, tanto è vero che è morto due mesi dopo la visita”.
Ed ancora, con note scritte depositate in data 22/05/2025 il CTU ha ulteriormente precisato:
- “Come si evince dalla Documentazione allegata nella precedente Perizia e dalla Storia Clinica, qui sinteticamente riportata, ben si capisce che il NO , deceduto il 26/10/24, Persona_2 poco più di un anno dalla Revoca del Beneficio e tre mesi dopo l'Accertamento da me effettuato, era affetto da un Epatocarcinoma BCLC classe C, vale a dire da una delle più devastanti
Patologie Neoplastiche, oltretutto in fase terminale, tumore insorto su un fegato cirrotico (questo tumore compare nel contesto di un fegato cirrotico in oltre il 90% dei casi: Linee Guida AIOM).
Nel parere medico-legale il Dott. , Dirigente Medico scrive: “pur concordando Per_3 Pt_1 col CTU sulla necessità di assistenza continua, si ritiene che tale beneficio debba riconoscersi a far data non “dal 24/07/2023, quando venne eseguita la Valutazione sull'Esame della Documentazione presentata”, come affermato dal CTU, bensì a far data da ottobre dello stesso anno (2023), quando presumibilmente si rilevarono gli “importanti effetti collaterali” che hanno determinato il riconoscimento del beneficio richiesto.”
Il mio giudizio, e la conseguente necessità di Assistenza, non è assolutamente basata sugli
“importanti effetti collaterali” in particolar modo sulla Sdr Mano-Piede indotti dal IB
(farmaco antitumorale mirato di III° linea), bensì sul quadro clinico presentato dal NO Per_2
a causa della grave Patologia Neoplastica da cui era affetto.
Da tener presente che la Sdr Mano-Piede rappresenta un importante effetto collaterale non solo del IB, ma anche del , farmaco somministrato al Pz in precedenza, per 17 mesi, Parte_4 sino all'agosto 2023, prima di essere sostituito dal . Parte_5
Il Carcinoma Epatico polifocale, che secondo la classificazione di Barcellona: BCLC, venne classificato in classe C, terminale, insorto su una Cirrosi Epatica, fin dalla sua insorgenza si è mostrato particolarmente aggressivo, non aggredibile Chirurgicamente e non responsivo ad alcuna Terapia Farmacologica. Unica metodica, più volte utilizzata nel corso degli anni, che ha dato qualche risultato è la TARF: Termoablazione con onde a Radio Frequenza, un trattamento che impiega il calore per distruggere le cellule tumorali, metodica che il 13/06/2023 è stata associata alla crioablazione.
Oltre alla TARF il NO è stato sottoposto a numerosi trattamenti Chemioterapici Persona_2 che non hanno sortito alcun beneficio, né hanno rallentato la continua progressione della
Patologia che ha registrato la nascita di ulteriori localizzazioni epatiche di natura neoplastica ed il loro incremento dimensionale:
OL + BE dal 20/05/21 al 21/10/21. Somministrati 8 cicli.
10/02/22 inizia terapia con , assunta per 17 mesi sino ad agosto 2023 Parte_4
24/07/23 Revoca del Beneficio sull'Esame della Documentazione
11/09/23 Passa a , farmaco citato dal Dottor . Parte_5 Per_4
pagina 2 di 4 Questi farmaci, oltre che privi di efficacia terapeutica, hanno presentato importanti effetti collaterali, citati in precedenza. La Sdr mano-piede che tanta sofferenza ha arrecato al NO
negli ultimi mesi di vita, ma presente anche in precedenza, non è causata solamente Per_2
IB. Anche il RA (Nexavar, inibitore della crescita tumorale), assunto dal 10/02/22 per 17 mesi, fino all'agosto 2023, tra gli effetti collaterali molto comuni annovera la Sdr mano- piede.
In ogni caso la necessità di Assistenza Continua non era legata agli effetti collaterali dei farmaci, ma alla Patologia in se. La progressione della malattia epatica ha comportato un accentuato
Scompenso Ascitico con un importante corredo sintomatologico: dolore addominale, inappetenza, sazietà, gonfiore addominale, difficoltà respiratorie per l'ostacolo ai movimenti del diaframma, astenia intensa che costringeva il NO a trascorrere buona parte della giornata a letto, Per_2 anemia che ha comportato diverse trasfusioni in particolar modo negli ultimi mesi di vita, encefalopatia epatica. Nel corso dell'ATP dell'11/07/24, tale quadro clinico era presente. Il NO appariva in Per_2 stato cachettico, l'addome globoso per l'importante ascite, edemi declivi, stasi basale bilaterale, perdita pressoché totale della massa muscolare. Appariva parzialmente vigile e non del tutto orientato per l'evidente encefalopatia epatica. Da tenere presente che tale quadro clinico era ulteriormente aggravato da altre importanti
Patologie: Diabete Mellito di tipo II, Polineuropatia sensitivo motoria, Ipertensione Arteriosa,
Tachiaritmia da Flutter con FC che ha raggiunto i 165 bpm.
È logico ritenere che tale quadro clinico che il 26/10/24 ha determinato il Decesso del NO
si sia sviluppato nel corso degli anni, per cui è verosimile ritenere che fosse presente al Per_2 momento della Revoca del beneficio: 24/07/2023, quadro clinico che la Commissione Medica non ha potuto verificare avendo effettuato la valutazione unicamente sull'esame degli Atti. D'altronde la necessità di Assistenza Continua venne riconfermata dalla Commissione nella seduta del 07/10/2021. Ritengo che, nel mentre, le condizioni del NO non fossero Per_2 migliorate anzi, la lettura della storia clinica dimostra il contrario: la continua evoluzione della Patologia Neoplastica che non ha risposto ad alcuna Terapia conducendo il Paziente al decesso.
In ogni caso non ritengo di aver sopravvalutato le Patologie di cui era affetto il NO , né Per_2 ho attribuito alcun codice, né percentuale di invalidità”.
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto in sede di chiarimenti a conferma delle valutazioni espresse con il precedente elaborato peritale, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cpc (RG. 1750/2023), sono del tutto condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e, pertanto, possono porsi a fondamento della decisione. L'opposizione proposta da deve, quindi, essere respinta, stante l'accertata sussistenza in favore Pt_1 del de cuius dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di Persona_2 accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 a decorrere dalla data della visita di revisione (24/07/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di , come da dispositivo. Pt_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico di . Pt_1
P.Q.M.
- respinge l'opposizione;
- dichiara in possesso dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento Persona_2 dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80, come accertato dal CTU, a decorrere dalla data della visita di revisione (24/07/2023).
pagina 3 di 4 - condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 3.300,00 per compensi Pt_1 professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dell'Avv. Paolo Sechi dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Sassari, 23/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4