Articolo 1 della Legge 17 maggio 2005, n. 92
Articolo 2
Versione
4 giugno 2005
Art. 1. Partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'OSCE 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per assicurare la continuita' della presenza italiana nelle missioni OSCE sul territorio, nonche' nel Segretariato e nelle istituzioni dell'OSCE.
Entrata in vigore il 4 giugno 2005
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