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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1483/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, p.iva Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. VINCIGUERRA GIOVANNI pec Email_1
appellante
CONTRO
in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. ARMETTA ANTONIO GABRIELE pec Email_2
appellato
Conclusioni per la parte appellante
In accoglimento dei motivi di appello, riformare la ordinanza, emessa ex art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Palermo, Sez. V, …, in data 12.06.2019 e comunicata alle parti il
20.06.2019, in esito al giudizio portante il n. 8512/18 R.G.; - Condannare, pertanto, il
in persona del Legale Rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1
dell' “, della somma di € 59.710,73, o quella somma che sarà Parte_1
accertata in corso di causa, quale retta di assistenza per i minori stranieri non
1 accompagnati, ospitati dalla ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizi
Conclusioni per il appellato: CP_1
in accoglimento dei motivi suesposti, -rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché in parte inammissibile, l'appello proposto dalla;
-confermare Parte_1
pienamente le statuizioni della sentenza appellata;
-in linea gradata, in accoglimento delle eccezioni e difese riproposte nel presente atto ex art. 346 c.p.c., confermare la sentenza impugnata anche con diversa motivazione;
Con vittoria di compensi professionali e spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ordinanza n. 702 bis c.p.c., pubblicata il 20 giugno 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda con la quale l aveva chiesto la condanna Parte_1 del al pagamento dell'importo di € 59.710,73, oltre accessori a titolo Controparte_1
di corrispettivo per il servizio di ricovero reso, presso la propria struttura, in favore di minori stranieri non accompagnati, negli anni 2015/2017, già fatturato dalla Ha invero Parte_1 ritenuto il Tribunale ostativa all'accoglimento della domanda la mancanza di un titolo, negoziale o giudiziale, fondante il richiesto pagamento, atteso che nel caso di specie non era intervenuta tra le parti alcuna convenzione e nel fascicolo risultavano soltanto gli atti di apertura dei procedimenti a tutela da parte del Giudice Tutelare, ma non i provvedimenti di stabile inserimento dei minori non accompagnati all'interno della struttura assistenziale privata.
2. Con la medesima ordinanza, il Tribunale ha rigettato anche la domanda di condanna all'indennizzo ex art. 2041 c.c., non avendo invero l fornito puntuale prova Parte_1
della effettiva erogazione dei servizi di cui chiedeva il rimborso. Ha infatti evidenziato il
Tribunale che non era stato prodotto in atti neppure il registro delle presenze dei minori dagli stessi sottoscritto, né le rendicontazioni, suddivise per periodo, dalle quali potesse evincersi i singoli costi affrontati per ciascun minore.
3. Avverso la predetta sentenza, ha interposto gravame l che Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato e successivamente depositato il 17 luglio 2019, ne ha chiesto la riforma lamentandone l'erroneità per avere il Tribunale ritenuto rilevante la mancanza di una convenzione tra le parti nonostante, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 22/1986, il
Comune avesse l'obbligo di garantire i servizi socio-assistenziali in favore dei minori stranieri
2 non accompagnati, per ciascuno dei quali, invero, era stato aperto un procedimento a tutela dinanzi il Giudice Tutelare, con nomina del Sindaco quale tutore.
Ancora, l' appellante ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto che non fosse stata fornita prova della effettiva erogazione dei servizi, nonostante fossero stati versati in atti i fogli presenza e mai nessuna contestazione fosse stata mossa nel corso dello svolgimento del servizio e quindi tra il 2015 e il 2017.
4.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 11 novembre 2019, si è costituito il concludendo Controparte_1
come in epigrafe.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata per il giorno 17 luglio 2024, le parti hanno depositato note telematiche e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.L'appello non può trovare accoglimento.
7. Giova innanzi tutto ricordare che, come già rilevato da questa Corte in precedenti analoghi e conformemente al dettato ormai consolidato della Corte di Cassazione (cfr. in ultimo Cass. n. 2183/2016), i Comuni, in quanto successori della soppressa Controparte_3
Infanzia (O.N.M.I.), nell'ambito del sistema di redistribuzione agli enti
[...]
territoriali delle attribuzioni in materia di assistenza, alla luce della Legge n. 698/1975, del
D.P.R. n. 616/1977 e della Legge n. 328/2000, sono obbligati ope legis all'erogazione delle prestazioni di assistenza alle famiglie e ai minori. In buona sostanza, alla Regione compete la potestà legislativa sulle materie trasferite e la funzione generale di indirizzo, programmazione, controllo, mentre ai Comuni sono attribuite tutte le funzioni amministrative di carattere operativo relative all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza.
Nella Regione Siciliana, in particolare, tale obbligo è previsto dalla L.R. n. 22/1986, che demanda ai Comuni le funzioni socio-assistenziali nelle materie normativamente previste.
In particolare, l'art. 11 L.R. cit. stabilisce che “i comuni singoli od associati, nell'ambito della legislazione vigente ed in collaborazione con gli organismi statali competenti, attuano interventi e realizzano servizi in favore di minori ed adulti, per il loro recupero e reinserimento nella vita sociale. L' attività di cui al precedente comma si realizza mediante:
3 a) assistenza economica;
b) assistenza abitativa;
c) servizi residenziali, sia per
l'accoglimento in strutture di pronto intervento, per un trattamento a tempo determinato, sia per la permanenza in centri di ospitalità dotati di adeguate strutture;
d) inserimenti lavorativi anche attraverso cooperative” e il precedente art. 4 R.G. cit. dispone che “i servizi e le prestazioni di cui alla presente legge sono rivolti a tutti i cittadini residenti nel territorio regionale. Essi si estendono ai cittadini non residenti e agli stranieri, limitatamente alle prestazioni di carattere urgente” e
È stato pertanto condivisibilmente ritenuto che, in presenza dell'ordine dell'autorità giudiziaria, che dispone l'affidamento di minori ad un ente privato regolarmente autorizzato
(come nel caso di specie ex art. 26 L.R. n. 22 cit.) e dell'obbligo di erogazione delle prestazioni di assistenza, stabilito direttamente dalla legge, non si applicano le disposizioni sui contratti della P.A. e, quindi, non è necessario un rapporto diretto tra il Comune e l'ente che si occupa del minore, da attuarsi mediante convenzione (Cass. sez. I civ. n. 19036 del
3.09.2010; n. 2183/2016).
L'obbligo di erogazione delle prestazioni assistenziali grava sui Comuni anche con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, atteso che l'art. 37 bis della L. 184/1983 dispone che “al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza” e che, come anticipato, l'art. 4 della L.R. 22 cit. considera anche gli stranieri tra i beneficiari della prestazione, nell'ipotesi di urgenza come quella in esame.
A mente dell'art. 2 L. n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), inoltre, hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi anche gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41, D.Lgs. n. 286/1998 e i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate.
8. Ora, nel caso in esame, si evince dalla documentazione prodotta in prime cure a corredo della domanda che i minori stranieri per i quali la Ass. ha chiesto il Parte_1 pagamento delle rette, le sono stati inizialmente affidati in via d'urgenza dall'Autorità
Amministrativa (Questure di Palermo e di Ragusa) e, in seguito, dopo la comunicazione della stessa Associazione relativa all'inserimento dei predetti, dal Giudice Tutelare che ha
4 provveduto ad aprire la tutela, a comunicare il relativo provvedimento al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, ai sensi degli artt. 740 e 71
c.p.c. e 45 disp att. c.c., a nominare il Sindaco del Comune di quale tutore, CP_1
ratificando così, fino a diversa disposizione, l'inserimento dei predetti minori presso la
Comunità effettuato in via d'urgenza dalla P.A.
9. Ricorre, pertanto, nel caso di specie, l'ipotesi disciplinata dalle disposizioni sopra evocate in quanto si tratta di affidamento e relativi provvedimenti necessari in caso di urgenza di minori stranieri non accompagnati per i quali l'Autorità amministrativa, con provvedimento assunto d'urgenza successivamente ratificato da quella Giudiziaria (Giudice Tutelare) abbia disposto il ricovero presso una struttura autorizzata.
10. E tuttavia nel caso di specie, l' appellante non ha assolto all'onere della Parte_1 prova che sulla stessa gravava relativamente all'effettivo svolgimento delle prestazioni in favore dei minori richiamati nell'atto introduttivo del primo grado ( , Persona_1
nato in [...] il [...]; nato in [...] il Controparte_4
01.01.2000; nato in [...] il [...]; , nato in [...] CP_5 CP_6
il 14.02.2000; , nato in [...] il [...]; CP_7 CP_8
nato in [...] il [...]; , nato in [...]
[...] CP_9
D'Avorio il 06.02.2003; , nato in [...] il [...]; Controparte_10 CP_11
(alias , nato in [...] il [...]; , nato in [...] il
[...] Persona_2 CP_12
01.05.2000; , nato in [...] il [...]) e per il cui ricovero e assistenza CP_13
ha chiesto il pagamento da parte del Comune appellato.
L'ente civico ha infatti specificamente contestato, fin dagli atti introduttivi del giudizio di prime cure, l'effettivo svolgimento delle prestazioni in parola in favore dei minori suddetti e l'Associazione originaria attrice ha versato in atti i “fogli presenza” che, tuttavia, come correttamente già ritenuto dal Tribunale, non sono idonei a fornire prova della contestata circostanza. Ed invero, si tratta di mere stampe su carta intestata alla parte appellante, recanti una tabella con indicazione del nome del minore, del periodo di riferimento
(trimestrale) e dell'importo da fatturarsi. In calce, vi è l'indicazione “Il Presidente” e tuttavia nessun foglio risulta neppure sottoscritto. Trattasi quindi di documenti provenienti dalla parte, privi di ogni collocazione temporale e di attestazione di provenienza, privi come
5 tali, unitamente alle fatture in atti, di efficacia probatoria alcuna (cfr. Cass. 17/11/2003, n.
17371).
A fronte della contestazione dell'ente civico, l' avrebbe dovuto articolare Parte_1
prova specifica della circostanza fondante la pretesa, ossia lo svolgimento di prestazioni socio assistenziali in favore dei minori indicati in atti, per tutto il periodo oggetto di giudizio
(2015-2017). Tale prova, invece, non è stata offerta.
11. Per le suddette motivazioni e, quindi, in mancanza di prova della prestazione, anche nella sua effettiva consistenza, la sentenza di prime cure, che ha rigettato sia la domanda di pagamento che quella di condanna all'indennizzo ex art. 2041 c.c., deve essere integralmente confermata.
12. Visto l'art. 91 c.p.c. le spese del grado sono poste a carico di parte appellante e liquidate come in parte dispositiva ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 105/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti del Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Palermo il 20 giugno 2019.
Condanna l' appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in € Parte_1
4.997,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo, lì 26 marzo 2025
Il Consigliere est.
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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