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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11392 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15374/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15374/2023 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Feliciana Parte_1 C.F._1
SO ), presso lo studio della quale, in Pomigliano d'Arco (NA), via C.F._2
Pratola Ponte n. 14-16, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Ilaria Pappagallo ( ), elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._3
Piazza Matteotti n. 2, presso la Direzione Affari Legali di Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 18.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per sentirla condannare (previa Parte_1 Controparte_1 dichiarazione dell'inadempimento “precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale” -p. 5 dell'atto di citazione) al pagamento della complessiva somma di euro 19.023,35 oltre interessi
(ovvero, in via subordinata ed a titolo risarcitorio, della somma di euro 6.000,00 oltre interessi) dovuta sulla base di un “buono da cinquecentomilalire emesso a favore della odierna attrice il
07.07.1981” e di un “buono da un milione di lire emesso a favore della odierna attrice il
pagina 1 di 5 05.07.1982” (p. 1 dell'atto di citazione); buoni aventi scadenza ventennale e dei quali è stato rifiutato il rimborso per una “presunta” prescrizione. Premesso che sul retro dei due buoni è riportata un'erronea (perché quinquennale e non, invece, decennale secondo quanto chiarito dall'art. 8, d. m.
19.12.2000) indicazione della prescrizione (“dal primo gennaio del trentunesimo anno solare successivo a quello di emissione, il buono non riscosso cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni”) e che non v'è stata la (pur obbligatoria) consegna del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (con ciò risultando pregiudicato il proprio diritto ad una compiuta informazione in ordine al prodotto acquistato), l'attrice ha dedotto che non la ha informata “della Controparte_1 entrata in vigore del D.M. del 19.12.2000 – quando ancora erano fruttiferi i buoni – e della nuova prescrizione decennale palesandosi – addirittura – gli estremi dell'occultamento doloso con dovuta applicazione anche l'art. 2941, n. 8 c.c. e conseguente interruzione del decorso della prescrizione”
(p. 2 della citazione). ha chiesto di rigettare le domande attoree deducendo: i) che i buoni fruttiferi Controparte_1 postali ordinari oggetto di causa (al pari di tutti quelli appartenenti alle serie ordinarie emesse fino al
27.12.2000) avevano “una durata fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione e alla scadenza del trentesimo anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano con il decorso del successivo quinquennio” (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta) ai sensi del d.
P. R. n. 156/1973; ii) che, solo successivamente all'emissione dei buoni oggetto di causa, la disciplina in materia di prescrizione è stata modificata dal decreto del Ministero del tesoro del
19.12.2000 che ha previsto un termine di prescrizione decennale (art. 8) decorrente dalla data di scadenza dei buoni (art. 10, co. 2); iii) che, pur facendosi applicazione della sopravvenuta (e, per il creditore, più favorevole) disciplina, il diritto al rimborso risulta, quanto al buono emesso il 7 luglio
1981, prescritto a far data dal 31 dicembre 2021 e, quanto al buono emesso il 5 luglio 1982, prescritto a far data dal giorno 1 gennaio 2023; iv) che al momento di emissione dei buoni oggetto di causa le informazioni ai possibili sottoscrittori erano rese mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e non mediante la consegna di fogli informativi (consegna prevista solo a partire dall'entrata in vigore del richiamato d. m. 19 dicembre 2000).
2. Le domande proposte dalla sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate. Pt_1
Occorre premettere che i buoni oggetto di questo giudizio presentano (tanto per la -risalente- data di emissione, quanto per la scritturazione sul retro -sulla quale di seguito ci si soffermerà) peculiarità tali da rendere inconferenti molte delle decisioni richiamate (anche da ultimo) dalle parti.
pagina 2 di 5 Tanto precisato, non può non rilevarsi che, avuto riguardo agli anni della relativa emissione (1981 e
1982), sono stati compiutamente assolti gli obblighi informativi gravanti sull'emittente i buoni. Non solo, infatti, risulta pacifica tra le parti l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'emissione dei buoni postali (con l'indicazione delle principali caratteristiche degli stessi), ma, anche (e soprattutto), i buoni oggetto di causa recano, sul retro (immediatamente dopo la griglia che indica - per ciascuno dei primi venti anni dalla emissione- il rendimento), la formula (pure ritrascritta dall'attrice nell'atto di citazione) “dal primo gennaio del trentunesimo anno solare successivo a quello di emissione, il buono non riscosso cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni”. Tale inequivoca formula consente di ritenere adempiuti (in modo pieno ed immediato) quegli obblighi informativi che nella prospettazione attorea sarebbero invece stati disattesi e preclude la possibilità di ravvisare quella violazione dei doveri di buona fede e correttezza cui, sia pur in modo non del tutto perspicuo,
l'attrice ha fatto riferimento.
Una diversa conclusione non può essere argomentata alla luce della mancata sottoscrizione, da parte dell'impiegato postale, della frase da ultimo ritrascritta. L'assenza di una simile sottoscrizione, infatti, non lascia comunque dubbi in ordine alla paternità dell'informazione resa mediante un documento cartaceo predisposto -in serie- da parte di e lasciato nella Controparte_1 disponibilità dell'odierna attrice.
Né, ancora, una diversa conclusione risulta argomentabile alla luce di una erronea indicazione del termine di prescrizione. Al momento in cui i buoni sono stati emessi, infatti, non era ancora stato adottato il d. m. 19 dicembre 2000 il quale (solo) ha previsto (art. 8) il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi. Del resto, neppure è dato ravvisare l'interesse della a far valere un simile (preteso -e, per quanto detto, non ricorrente) errore Pt_1 atteso che, anche facendo applicazione della successiva, più favorevole disciplina recata dal richiamato decreto ministeriale, il relativo diritto non potrebbe che ritenersi prescritto.
Ancora, alcuna violazione di (attuali -al momento dell'emissione) obblighi informativi potrebbe ravvisarsi in conseguenza della mancata consegna del foglio informativo. La consegna di un simile documento, infatti, è stata prevista solo a far data dall'entrata in vigore del decreto del Ministero del
Tesoro del 19 dicembre 2000 e solo per i buoni non ancora emessi (inequivoca, in questo senso, è la lettera dell'art. 3, co. 1, del richiamato decreto che prevede la consegna del documento per il solo
“collocamento” dei buoni fruttiferi postali -cioè per i buoni non ancora collocati- senza prevedere alcun obbligo in relazione ai buoni già collocati). Alcun obbligo di consegna di tale documento poteva pertanto ritenersi esistente sia al momento dell'emissione dei buoni oggetto di causa, sia a far pagina 3 di 5 data dall'entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale (alcun obbligo di consegna, come detto, sussistendo con riferimento ai buoni già collocati).
Escluso qualsivoglia inadempimento da parte della convenuta, deve quindi (stante l'eccezione di parte) accertarsi la prescrizione del diritto di credito della . Pt_1
A differente conclusione non può pervenirsi (come invece preteso dall'attrice) sulla base degli artt.
2935 e 2941, n. 8 c.c.
La prima norma da ultimo richiamata risulta inconferente avuto riguardo, per un verso, alla condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale “L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi
o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass., sez. lav., sent. 11 settembre 2018, n. 22072; conf., tra le altre, Cass., sez. lav., ord. 24 maggio 2021, n. 14193) e, per altro verso, al fatto che (secondo quanto ben emerge dalle considerazioni che precedono) non è ravvisabile alcuna causa giuridica che abbia impedito l'esercizio del diritto di credito da parte della . Pt_1
Ancor più inconferente risulta il richiamo all'art. 2941, n. 8 c.c. atteso che, come osservato, risultano compiutamente adempiuti gli obblighi informativi -al tempo- gravanti sull'emittente il titolo e che alcun obbligo di comunicazione del più lungo termine di prescrizione del diritto sussisteva in capo a
(fermo restando che neppure in tale più lungo termine l'attrice si è attivata). Controparte_1
Escluso l'inadempimento da parte della convenuta (e, per le medesime ragioni, qualsivoglia colpa della stessa) deve ritenersi infondata pure la domanda risarcitoria formulata.
Del resto (e fermo il carattere assorbente di tutte le considerazioni che precedono) è appena il caso di osservare come, stante la formula riportata sul retro dei buoni, in ogni caso il comportamento della (che si è recata presso gli uffici postali in una data -neppure oggetto di puntuale Pt_1 allegazione- ben lontana da quella indicata come ultima per la riscossione dei buoni) risulta tale da precludere (in modo integrale) l'accoglimento delle domande ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta e la semplicità delle questioni esaminate) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
26.000,00 pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15374/2023 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Feliciana Parte_1 C.F._1
SO ), presso lo studio della quale, in Pomigliano d'Arco (NA), via C.F._2
Pratola Ponte n. 14-16, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Ilaria Pappagallo ( ), elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._3
Piazza Matteotti n. 2, presso la Direzione Affari Legali di Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 18.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per sentirla condannare (previa Parte_1 Controparte_1 dichiarazione dell'inadempimento “precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale” -p. 5 dell'atto di citazione) al pagamento della complessiva somma di euro 19.023,35 oltre interessi
(ovvero, in via subordinata ed a titolo risarcitorio, della somma di euro 6.000,00 oltre interessi) dovuta sulla base di un “buono da cinquecentomilalire emesso a favore della odierna attrice il
07.07.1981” e di un “buono da un milione di lire emesso a favore della odierna attrice il
pagina 1 di 5 05.07.1982” (p. 1 dell'atto di citazione); buoni aventi scadenza ventennale e dei quali è stato rifiutato il rimborso per una “presunta” prescrizione. Premesso che sul retro dei due buoni è riportata un'erronea (perché quinquennale e non, invece, decennale secondo quanto chiarito dall'art. 8, d. m.
19.12.2000) indicazione della prescrizione (“dal primo gennaio del trentunesimo anno solare successivo a quello di emissione, il buono non riscosso cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni”) e che non v'è stata la (pur obbligatoria) consegna del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (con ciò risultando pregiudicato il proprio diritto ad una compiuta informazione in ordine al prodotto acquistato), l'attrice ha dedotto che non la ha informata “della Controparte_1 entrata in vigore del D.M. del 19.12.2000 – quando ancora erano fruttiferi i buoni – e della nuova prescrizione decennale palesandosi – addirittura – gli estremi dell'occultamento doloso con dovuta applicazione anche l'art. 2941, n. 8 c.c. e conseguente interruzione del decorso della prescrizione”
(p. 2 della citazione). ha chiesto di rigettare le domande attoree deducendo: i) che i buoni fruttiferi Controparte_1 postali ordinari oggetto di causa (al pari di tutti quelli appartenenti alle serie ordinarie emesse fino al
27.12.2000) avevano “una durata fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione e alla scadenza del trentesimo anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano con il decorso del successivo quinquennio” (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta) ai sensi del d.
P. R. n. 156/1973; ii) che, solo successivamente all'emissione dei buoni oggetto di causa, la disciplina in materia di prescrizione è stata modificata dal decreto del Ministero del tesoro del
19.12.2000 che ha previsto un termine di prescrizione decennale (art. 8) decorrente dalla data di scadenza dei buoni (art. 10, co. 2); iii) che, pur facendosi applicazione della sopravvenuta (e, per il creditore, più favorevole) disciplina, il diritto al rimborso risulta, quanto al buono emesso il 7 luglio
1981, prescritto a far data dal 31 dicembre 2021 e, quanto al buono emesso il 5 luglio 1982, prescritto a far data dal giorno 1 gennaio 2023; iv) che al momento di emissione dei buoni oggetto di causa le informazioni ai possibili sottoscrittori erano rese mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e non mediante la consegna di fogli informativi (consegna prevista solo a partire dall'entrata in vigore del richiamato d. m. 19 dicembre 2000).
2. Le domande proposte dalla sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate. Pt_1
Occorre premettere che i buoni oggetto di questo giudizio presentano (tanto per la -risalente- data di emissione, quanto per la scritturazione sul retro -sulla quale di seguito ci si soffermerà) peculiarità tali da rendere inconferenti molte delle decisioni richiamate (anche da ultimo) dalle parti.
pagina 2 di 5 Tanto precisato, non può non rilevarsi che, avuto riguardo agli anni della relativa emissione (1981 e
1982), sono stati compiutamente assolti gli obblighi informativi gravanti sull'emittente i buoni. Non solo, infatti, risulta pacifica tra le parti l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'emissione dei buoni postali (con l'indicazione delle principali caratteristiche degli stessi), ma, anche (e soprattutto), i buoni oggetto di causa recano, sul retro (immediatamente dopo la griglia che indica - per ciascuno dei primi venti anni dalla emissione- il rendimento), la formula (pure ritrascritta dall'attrice nell'atto di citazione) “dal primo gennaio del trentunesimo anno solare successivo a quello di emissione, il buono non riscosso cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni”. Tale inequivoca formula consente di ritenere adempiuti (in modo pieno ed immediato) quegli obblighi informativi che nella prospettazione attorea sarebbero invece stati disattesi e preclude la possibilità di ravvisare quella violazione dei doveri di buona fede e correttezza cui, sia pur in modo non del tutto perspicuo,
l'attrice ha fatto riferimento.
Una diversa conclusione non può essere argomentata alla luce della mancata sottoscrizione, da parte dell'impiegato postale, della frase da ultimo ritrascritta. L'assenza di una simile sottoscrizione, infatti, non lascia comunque dubbi in ordine alla paternità dell'informazione resa mediante un documento cartaceo predisposto -in serie- da parte di e lasciato nella Controparte_1 disponibilità dell'odierna attrice.
Né, ancora, una diversa conclusione risulta argomentabile alla luce di una erronea indicazione del termine di prescrizione. Al momento in cui i buoni sono stati emessi, infatti, non era ancora stato adottato il d. m. 19 dicembre 2000 il quale (solo) ha previsto (art. 8) il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi. Del resto, neppure è dato ravvisare l'interesse della a far valere un simile (preteso -e, per quanto detto, non ricorrente) errore Pt_1 atteso che, anche facendo applicazione della successiva, più favorevole disciplina recata dal richiamato decreto ministeriale, il relativo diritto non potrebbe che ritenersi prescritto.
Ancora, alcuna violazione di (attuali -al momento dell'emissione) obblighi informativi potrebbe ravvisarsi in conseguenza della mancata consegna del foglio informativo. La consegna di un simile documento, infatti, è stata prevista solo a far data dall'entrata in vigore del decreto del Ministero del
Tesoro del 19 dicembre 2000 e solo per i buoni non ancora emessi (inequivoca, in questo senso, è la lettera dell'art. 3, co. 1, del richiamato decreto che prevede la consegna del documento per il solo
“collocamento” dei buoni fruttiferi postali -cioè per i buoni non ancora collocati- senza prevedere alcun obbligo in relazione ai buoni già collocati). Alcun obbligo di consegna di tale documento poteva pertanto ritenersi esistente sia al momento dell'emissione dei buoni oggetto di causa, sia a far pagina 3 di 5 data dall'entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale (alcun obbligo di consegna, come detto, sussistendo con riferimento ai buoni già collocati).
Escluso qualsivoglia inadempimento da parte della convenuta, deve quindi (stante l'eccezione di parte) accertarsi la prescrizione del diritto di credito della . Pt_1
A differente conclusione non può pervenirsi (come invece preteso dall'attrice) sulla base degli artt.
2935 e 2941, n. 8 c.c.
La prima norma da ultimo richiamata risulta inconferente avuto riguardo, per un verso, alla condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale “L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi
o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass., sez. lav., sent. 11 settembre 2018, n. 22072; conf., tra le altre, Cass., sez. lav., ord. 24 maggio 2021, n. 14193) e, per altro verso, al fatto che (secondo quanto ben emerge dalle considerazioni che precedono) non è ravvisabile alcuna causa giuridica che abbia impedito l'esercizio del diritto di credito da parte della . Pt_1
Ancor più inconferente risulta il richiamo all'art. 2941, n. 8 c.c. atteso che, come osservato, risultano compiutamente adempiuti gli obblighi informativi -al tempo- gravanti sull'emittente il titolo e che alcun obbligo di comunicazione del più lungo termine di prescrizione del diritto sussisteva in capo a
(fermo restando che neppure in tale più lungo termine l'attrice si è attivata). Controparte_1
Escluso l'inadempimento da parte della convenuta (e, per le medesime ragioni, qualsivoglia colpa della stessa) deve ritenersi infondata pure la domanda risarcitoria formulata.
Del resto (e fermo il carattere assorbente di tutte le considerazioni che precedono) è appena il caso di osservare come, stante la formula riportata sul retro dei buoni, in ogni caso il comportamento della (che si è recata presso gli uffici postali in una data -neppure oggetto di puntuale Pt_1 allegazione- ben lontana da quella indicata come ultima per la riscossione dei buoni) risulta tale da precludere (in modo integrale) l'accoglimento delle domande ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta e la semplicità delle questioni esaminate) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
26.000,00 pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5