Articolo 3 della Legge 30 gennaio 1991, n. 40
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 marzo 1991
Art. 3. Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL
e dalle aziende elettriche private 1. Con effetto dal 1› gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a) , b) , c) e d) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 , si erogano anche per la quota eccedente i limiti masssimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 391 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,01 per cento.
Note all'art. 3:
- Il testo delle lettere a) , b) , c) e d) del comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 317/1987 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS), e' il seguente:
"Art. 9 (Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private). - 1. Con effetto dal 1› luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e delle aziende elettriche private, aventi decorrenza anteriore al 1› luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
a) 4 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1› gennaio 1978;
b) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1978-31 dicembre 1978;
c) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1979-31 dicembre 1979;
d) 2,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1980-30 giugno 1982".
- Il testo del comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 317/1987 (cit.) e' il seguente:
"4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000".
Entrata in vigore il 1 marzo 1991