Articolo 4 della Legge 4 giugno 1997, n. 170
Articolo 3
Versione
21 giugno 1997
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 21 giugno 1997