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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3997.25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
(P.I. ), con sede in Salerno Molo Trapezio Interno Porto, in Parte_1 P.IVA_1 persona di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, la signora , (CF: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_2 C.F._1
TA Basso, giusta mandato in calce al ricorso in opposizione, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Salerno alla via Luigi Cacciatore 20
Opponente
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2 rilasciata su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni ER ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pompei (NA) alla Via Tenente Ravallese
n°3
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 1.7.2025 la proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 422/25 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, in data
26.05.2025 e notificato il 28.5.2025, con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma complessiva lorda di Euro 32.624,55 (oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo)a titolo di t.f.r. , ed euro 685,00 per spese ed onorario della procedura monitoria. L'ingiungente esponeva di avere svolto attività lavorativa a tempo indeterminato full-time dal 1.01.1997 al 31.12.2024 alle dipendenze della con qualifica di Operaio Specializzato inquadrato al livello 3 del Parte_1
CCNL applicato e specificava che dalla somma complessiva lorda indicata a titolo di trattamento di fine rapporto nel modello di certificazione unica 2025 e pari di euro 66.624,55 andava decurtata la somma lorda di euro 28.000,00, corrisposta durante il rapporto di lavoro, nonché quella netta di euro
6.000,00 versata in quattro tranches al termine dello stesso, sicché residuava ancora a suo favore un importo residuo complessivo lordo di euro 32.624,55 che veniva quindi richiesto con il ricorso monitorio .L'opponente in via preliminare eccepiva e documentava che successivamente alla fine del rapporto di lavoro aveva versato all'opposto l'importo netto di euro 9.000,00 e non 6.000,00, evidenziando che tale motivo di doglianza sarebbe già stato sufficiente alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;
sottolineava poi che ai fini della determinazione dell'importo esatto a cui l'opposto avrebbe avuto diritto occorreva lordizzare quello corrisposto dalla società opponente, per poi detrarlo da quello indicato nella certificazione CUD 2025: di conseguenza l'importo stesso sarebbe stato sensibilmente minore;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “A) In accoglimento del motivo della presente opposizione, dichiarare nullo e/o privo di efficacia e/o infondato l'opposto decreto ingiuntivo n. 422/2025 emesso dal Tribunale del Lavoro di Salerno e per
l'effetto revocarlo;
B) Condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, ribadendo la legittimità della pretesa azionata con il ricorso monitorio ed evidenziando comunque che dal maggio 2025
l'opponente aveva provveduto a corrispondergli ulteriori acconti pari ad € 7.500,00 mediante il pagamento di ulteriori 5 bonifici di € 1.500,00 cadauno;
precisava poi che le somme da lui indicate nel ricorso monitorio erano già lorde;
calcolava che la somma che ancora gli spettava a titolo di TFR ammontava alla complessiva somma di € 25.124,55, dovendosi considerarsi gli da versare al lordo delle imposte, così come precisato dalla Corte di cassazione (sentenza numero 8017 del 2019); concludeva quindi chiedendo al giudice adito in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito di rigettare l'opposizione formulata dalla controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, di condannare la società opponente al pagamento della somma di € 25.124,55, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Nelle note di trattazione scritta l'opponente, riportandosi alle conclusioni sopra espresse, specificava che il signor aveva ricevuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro a titolo di acconti la CP_1 somma netta di euro 13.500, come da bonifici di pagamento che allegava alle note stesse, e che la società aveva effettuato il pagamento dell'intera trattenuta fiscale rispetto alla somma complessiva lorda dovuta per trattamento di fine rapporto.
L'opposto nelle note di trattazione scritta si riportava alle proprie conclusioni, sopra richiamate.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate in atti, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
********
Preliminarmente va evidenziato che i pagamenti effettuati dalla datrice di lavoro e menzionati nel ricorso in opposizione non incidono sulla fondatezza iniziale della domanda monitoria ,ma impongono comunque una pronuncia di cessata materia del contendere con la revoca del decreto ingiuntivo opposto .
Nel caso di specie , infatti , non è controverso che la società opponente ha provveduto al pagamento in favore del lavoratore di parte delle somme dallo stesso maturate a titolo di t.f.r. soltanto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo , sicchè con riferimento ai crediti già soddisfatti va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere .
“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto – nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo – travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Cass. Sez. I 22 maggio 2008 n. 13085; Cfr. Cass. S\ez. Un. 7448/93, Cass.
4531/2000; Cass n.21840/2013 ; Cass. 8428/2014 )
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Ebbene , nel caso di specie , non è controverso che , successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, la società opponente ha provveduto al pagamento in favore del lavoratore di parte delle somme dallo stesso maturate a titolo di t.f.r. , sicchè va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla parte di credito già soddisfatta ,mentre rimane da verificare a quanto ammonta il credito residuo .
La questione controversa tra le parti attiene alla possibilità di porre in detrazione dal t.f.r. lordo indicato nel modello di certificazione unica gli importi netti giù percepiti.
Occorre premettere che è indiscusso e consolidato l'orientamento della Suprema Corte richiamato dall'odierno opposto secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quelle previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che, quanto a queste ultime, il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. 14 settembre 2015,
n. 18044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19790, e molte altre precedenti del medesimo tenore).
Altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo
23. Il punto, dunque, è che: o il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, nel qual caso legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione;
o il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, nel qual caso essa rimane definitivamente a suo carico, sicché in ossequio ad un evidente congegno sanzionatorio previsto dalla legge nei confronti del datore: articoli 19 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 — il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la semplice ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore.
Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione spettantegli: ne discende che il relativo credito, in sede fallimentare, segue nell'ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è propria (cfr Cass. 23426/2016) . Quanto alle ritenute fiscali, occorre tener conto che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire
(cfr Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, n.19790; Cass. n. 21010 del 13/09/2013 ; Cass. lav. n.
18044 del 14/09/2015).
Si legge in talune delle sentenze pronunciatesi sul tema che legittimamente “l'esecuzione” ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali.
E' altresì consolidato l'orientamento secondo cui il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore ma è anzi atto dovuto. Tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza e a causa della riforma o della cassazione di quella sentenza, venendo meno ex tunc e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato. Ne consegue che quel versamento risulta ex tunc privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo inesistente (rectius, non più esistente), secondo quanto previsto dal citato D.P.R, n. 602 del 1973, art. 38 (cfr Cass. 23531/2021; Cassazione civile sez. VI,
02/12/2021, (ud. 12/10/2021, dep. 02/12/2021), n.38112).
In forza di tali principi, la Corte ha univocamente sancito (Cass. n. 19735 del 2018; n. 2135 del 2018;
12933 del 2018; 31503 del 2018; n. 440 del 2019; n. 13530 del 2019; n. 5890 del 2020; n. 10533 del
2020; Sez. VI n. 8614 del 2019; n. 17271 del 2020; n. 18996 del 2020; n. 21622 del 2020) che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del D.P.R, n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.
Già in tempi meno recenti la Corte regolatrice aveva affermato che il giudice, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di prestazioni retributive in favore del lavoratore, non è tenuto infatti a determinare l'importo al netto della ritenuta d'acconto prevista per i redditi da lavoro subordinato giacché, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia in corso o cessato al tempo della pronuncia di condanna, l'obbligo di effettuare detta ritenuta, sorgendo al momento del pagamento, grava sul datore di lavoro ove questi dia spontanea esecuzione alla sentenza, oppure sullo stesso lavoratore ove questi esegua la sentenza di condanna senza attendere che il datore di lavoro di ottemperi spontaneamente. (cfr Cass. 29 giugno 1982 n. 3912). In linea di fatto, è possibile che l'erario incassi il dovuto con due modalità diverse, fermo il risultato finale. Il caso in pratica più frequente è quello in cui il datore versi al lavoratore l'intero importo della condanna, comprensivo delle ritenute fiscali, che il lavoratore è tenuto a versare in proprio. Nulla però proibisce che il datore di lavoro anticipi questo adempimento e versi al lavoratore il netto, accompagnato dalla prova del versamento delle ritenute fiscali dovute da lui eseguito direttamente;
a tanto per altro è tenuto il datore di lavoro in base alla disciplina della sostituzione di imposta (cfr in tal senso Consiglio di Stato sez. IV, 20/12/2021, (ud. 25/11/2021, dep. 20/12/2021), n.8442).
In questi termini, il principio giurisprudenziale, in sé non contestato, richiamato dalla parte opposta e sopra riportato, ovvero la regola per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, va inteso in modo corretto. Significa infatti che dell'importo delle ritenute fiscali si deve tener conto per calcolare il dovuto finale, ma non significa certo che il lavoratore possa trattenerlo nel proprio patrimonio, dato che comunque esso va corrisposto all'erario o che il datore di lavoro non possa procedere egli stesso al versamento delle dette ritenute contestualmente al pagamento al lavoratore della somma netta.
Nel caso di specie, la condotta dell'odierna opponente ha realizzato la seconda delle ipotesi delineate, come risulta dalla documentazione in atti e non è contestato in fatto. La società ha infatti calcolato le somme ancora dovute al lavoratore tenendo conto , non soltanto degli importi netti versati al lavoratore stesso , ma anche le ritenute fiscali che ha provveduto in proprio a pagare - come risulta dal depositato F24.
La stessa Agenzia delle Entrate nel parere n. 369 del 17 settembre 2020, n. 369 reso in materia di
“Obblighi di sostituzione su somme erogate in esecuzione di sentenza per redditi di lavoro dipendente.
Ravvedimento operoso. Articoli 29 d.P.R. n.600 del 1973 e 14 decreto legislativo n. 471 del 1997” ha precisato che gli emolumenti spettanti all'ex dipendente maturati in annualità antecedenti quella di corresponsione, nonché erogati in esecuzione di sentenza, siano da qualificarsi arretrati di lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione separata, ai sensi del citato articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir. Ha evidenziato, quanto agli obblighi del sostituto d'imposta circa l' applicazione di ritenute fiscali, che detti emolumenti debbano essere assoggettati a ritenuta diretta a titolo di acconto IRPEF ai sensi del citato articolo 29, comma 1, lettera c), del d.P.R. n.600 del 1973, con conseguente assolvimento da parte del Ministero istante degli obblighi di certificazione previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso sottoposto all'Agenzia delle
Entrate, posto che dai dati presenti in Anagrafe tributaria risultava che la parte datoriale aveva erogato all'ex-dipendente la somma di euro 70.000,00 a titolo di acconto delle somme a quest'ultimo spettanti in esecuzione di una sentenza, rilasciando al medesimo apposita Certificazione Unica
(CU/2020) dal quale risultava la mancata effettuazione delle ritenute alla fonte, così come disposto dai citati articoli 29, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2 del d.P.R. n. 602 del 1973, il detto Ente ha ribadito che tale violazione è disciplinata dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre1997,
n. 471, dal titolo «Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte» laddove è disposto che
«Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto».
A ben vedere, il fatto stesso che la Corte regolatrice abbia affermato che legittimamente
“l'esecuzione” debba aver luogo per l'importo dovuto, ossia al lordo delle ritenute, conferma quanto sopra evidenziato , ossia che la corresponsione delle ritenute in esame spetta al lavoratore laddove non abbia già il debitore provveduto spontaneamente al pagamento in favore dell'erario delle relative ritenute fiscali.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, possiamo quindi quantificare il credito residuo del lavoratore nella misura netta di € 18.535,30 .La Società ha documentato infatti , di aver effettuato il pagamento dell'intera trattenuta fiscale rispetto alla somma lorda dovuta per trattamento di fine rapporto , detratti gli acconti corrisposti nel corso del rapporto . E difatti rispetto all'importo residuo lordo di euro 38.624,55 spettante a tale titolo , la società ha versato all'Agenzia delle Entrate euro
6675,24 composto dalle trattenute fiscali dovute di euro 6.589,25 e maggiorato di euro 86,29 a titolo di interessi versati per il ritardo pagamento. Nello stesso F24 la somma di euro 205,91, con il codice
89,47, indica invece la sanzione per il ritardato pagamento, mentre quella 64,00 euro con il codice
1040,00è la ritenuta di acconto, versata con lo stesso modello fiscale, a fronte della fattura di un professionista.
Detto ciò , non è fondata la pretesa dell'opposto volta ad ottenere il versamento in suo favore anche delle trattenute operate dalla società opponente .
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti soddisfatti successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e alla proposizione del ricorso in opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la opponente va condannata al pagamento in favore del della somma netta di € 18.535,30 , oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo .
Per quanto riguarda le spese del giudizio esse vanno poste a carico dell'opponente ..
Occorre fare applicazione , nella specie , dell'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui , nell'ambito del giudizio per decreto ingiuntivo, l'onere delle complessive spese processuali è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione. Si ritiene, infatti, che, nel procedimento de quo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto alla successiva fase
(eventuale) che si apre con l'opposizione da parte dell'ingiunto. Se dunque è vero che le due fasi danno luogo ad un unico giudizio, conseguenza immediata è che il regolamento delle spese processuali, operato con la sentenza con cui tale giudizio trova conclusione, va effettuato in base all'esito finale della lite, a cui si perviene attraverso l'instaurazione del contraddittorio, differito rispetto alla fase monitoria, al momento della notifica del decreto.
Su tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che quando, come nel caso di specie, 'il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente alla notifica del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto (così Cass. civ. Sez. VI Ord.16-11-
2017, n. 27234, ma anche Cass. Sez. 3, 15/04/2010, n. 9033; Cass. Sez. 3, 09/08/2007, n. 17469; Cass.
Sez. 2, 10/01/1996, n. 164; Cass. Sez. 2, 10/04/2014, n. 8428).
Diversa , invece, è l'ipotesi in cui l'adempimento del debitore intervenga solo in seguito alla regolare emissione e notifica del decreto ovvero finanche pendente l'opposizione, dovendo in tal caso il provvedimento intendersi originariamente legittimo sia sul piano sostanziale che processuale.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi circostanza pacifica, sul piano fattuale, che al momento della notifica del decreto ingiuntivo , il t.f.r. oggetto del ricorso monitorio non era stato ancora corrisposto dal debitore , sicchè si può affermare la legittimità della ingiunzione , con il conseguente diritto dell'ingiungente alla rivalsa delle spese di lite .
P.Q.M.
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e , per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 422/2025 , condanna la società , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. , al pagamento in favore di della somma netta di € 18.535,30, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte opponente, come rappresentata , al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.109,00, con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo;
Salerno 22 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria D'Antonio