Versione
23 febbraio 2000
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19 novembre 2003
19 novembre 2003
Art. 6. (Imprese radiofoniche di partiti politici) 1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle
imprese di radiodiffusione sonora di cui all' articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e successive modificazioni.
Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
imprese di radiodiffusione sonora di cui all' articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e successive modificazioni.
Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 583Provvedimento: Pubblicato il 23/12/2025 N. 00583/2025 REG.PROV.COLL. N. 00525/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 525 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale (ASPAT), in persona del Presidente p.t., e dalla Fisioelle S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, PEC patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it, domiciliate ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di …Leggi di più...
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- principio di sussidiarietà orizzontale·
- art. 8 ter D.Lg.vo n. 502/1992·
- art. 8 quinquies D.Lg.vo n. 502/1992·
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