Articolo 6 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 febbraio 2000
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Versione
19 novembre 2003
Art. 6. (Imprese radiofoniche di partiti politici) 1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle
imprese di radiodiffusione sonora di cui all' articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e successive modificazioni.
Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
Entrata in vigore il 19 novembre 2003
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