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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 5642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5642 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13303/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13303 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Giuseppe Marcati e l'abogado Antonio Totino. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Roberto Scaramella. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia. CP_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“nel merito accertare e dichiarare :
- il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella categoria D, dell'area amministrativa e nella posizione economica D1, posizione organizzativa 118, che equivale all'addetto customer service del CCNL Chimica Industria, con decorrenza dal 29 dicembre 2015 alla data del 31 ottobre 2018.
- il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella categoria C, dell'area amministrativa e nella posizione economica C2, posizioni organizzative 100, 101, 102, 103, 106 che equivalgono rispettivamente all'addetto servizio marketing, all'addetto operatore di vendita, dimostratore tecnico esperto, tecnico eletto di assistenza, addetto acquisti del CCNL Chimica
Industria, con decorrenza dal 1° novembre 2018 alla data del 8 ottobre 2023 e per l'effetto
Condannare :
1 - parte resistente al versamento delle differenze retributive e contributive, così come specificate al punto 13) della narrativa e/o comunque secondo giustizia a far data dal 29 dicembre 2015 sino alla data di cessazione del rapporto in data 8 ottobre 2023, maturate in virtù dell'espletamento di mansioni superiori come da prospetto allegato (infra doc. 10 : nella misura di euro 20.695,00 a titolo di retribuzioni nette, euro 3.757,00 a titolo di TFR lordo al netto della rivalutazione dovuta per legge, omesso versamento contributivo su un imponibile di euro 50.754,00 utili ai fini del calcolo della pensione), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Ulteriormente condannare:
-Alla liquidazione, in via equitativa del danno da perdita di chance, dal momento che il ricorrente avvilito e frustrato dalla perdita di possibilità, concretamente esistente, di conseguire un vantaggio economico, decideva di rassegnare le dimissioni volontarie in data
13/09/2023 con effetto 9/10/2023.
- Con vittoria di spese e onorari di causa oltre al rimborso spese generali 15% e distrazione dichiarandosi i procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 cpc”.
La società si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendone il CP_1 rigetto.
L' si è costituito in giudizio chiedendo: “ove sia accertato con sentenza l'obbligo contributivo a carico del CP_2 datore di lavoro ritenuto responsabile con riguardo a ulteriori periodi ed alle ulteriori retribuzioni accertandi, rimettere all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute dal datore di lavoro ritenuto responsabile a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive”.
***
1. L'attore, seppur inquadrato nella categoria F e poi, dall'1.3.2018, nella categoria E4 del CCNL del settore Chimica Industria, ha sostenuto di aver svolto mansioni sussumibili:
- nella categoria D dell'area amministrativa e nella posizione economica D1, posizione organizzativa
118, che equivale all'addetto customer service del CCNL Chimica Industria, nel periodo dal 29 dicembre 2015 al 31 ottobre 2018;
- nella categoria C dell'area amministrativa e nella posizione economica C2, posizioni organizzative 100,
101, 102, 103, 106, che equivalgono rispettivamente all'addetto servizio marketing, all'addetto operatore di vendita, dimostratore tecnico esperto, tecnico eletto di assistenza, addetto acquisti del CCNL
Chimica Industria, nel periodo dal 1° novembre 2018 all'8 ottobre 2023.
*
2. Stando al CCNL di settore:
2 - appartengono alla categoria F: “le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati o operai che richiedono conoscenza di base applicata a mansioni semplici per il cui svolgimento sono necessarie capacità elementare e competenze generiche”;
- appartengono alla categoria E: “le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati, qualifiche speciali o operai che richiedono:
- conoscenza generalistica accompagnata da una capacità ordinaria di svolgere mansioni per le quali sono necessarie competenze ed esperienza specifiche
- autonomia esecutiva nell'ambito di metodi e procedure sostanzialmente definiti
- responsabilità per l'ambito di intervento.
Eventuale:
- guida, controllo di collaboratori
- partecipazione ad attività in gruppi di progetto”;
- appartengono alla categoria D: “le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati, qualifiche speciali o operai che richiedono:
- conoscenza specialistica, accompagnata da un'elevata capacità di svolgere mansioni per le quali sono necessarie competenze specialistiche
- esperienza in più specializzazioni tra loro collegate e in tutte le loro applicazioni operative
- autonomia operativa nell'ambito di metodi e procedure solo parzialmente definiti
- responsabilità negli ambiti di intervento.
Eventuale:
- guida, controllo di collaboratori
- partecipazione ad attività in gruppi di progetto”;
- appartengono invece alla categoria C: “le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati che richiedono:
- una conoscenza interspecialistica accompagnata da un'articolata capacità di svolgimento delle mansioni assegnate
- competenze specialistiche diversificate
- esperienze in più specializzazioni anche di diverse aree funzionali
- autonomia nell'ambito di metodi e procedure di tipo generale
- responsabilità per l'area funzionale di attività.
Eventuale:
- coordinamento, guida, controllo di collaboratori
- coordinamento/partecipazione attività gruppi di progetto”.
*
3. Innanzitutto, deve essere evidenziata una carenza allegativa, da parte della difesa attorea, nella comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate.
3 3.1. Infatti, nel ricorso introduttivo non si dà specifico conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie del livello e, senza quindi discutere della declaratoria (in tesi) ingiustamente applicata dalla datrice per poter far emergere il raffronto posto alla base dell'istanza giudiziaria tesa all'ottenimento di una qualifica superiore: sul punto, si veda la pagina 8 del ricorso, in cui viene meramente riportata la declaratoria della categoria F per poi affermare che la declaratoria risulterebbe incompatibile rispetto all'attività svolta dal lavoratore;
ancora più carenti risultano le deduzioni sulla categoria E (pure asseritamente scorretta), tenuto conto che alla pagina 3 del ricorso vi è solo un elenco delle figure professionali indicate nel CCNL.
3.2. Tuttavia, come chiarito in giurisprudenza, perché possa dirsi puntuale l'allegazione relativa alla pretesa di un inquadramento superiore, è necessario offrire tutti gli elementi per consentire al giudice la valutazione di entrambe le declaratorie contrattuali in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dall'imprenditore in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata, poiché esse, solo se unitariamente considerate, concorrono a configurare l'ossatura della domanda e giustificano (o no) la pretesa giudiziaria: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte)” (così in motivazione Cass. n. 8025/2003, confermata da Cass. n. 20523/2005).
3.3. Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale (art. 2697 c.c.) che impone a colui che agisce in giudizio l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.
*
4. A ciò si aggiunga che:
- la declaratoria della categoria D del CCNL richiede che si tratti di mansioni richiedenti una conoscenza specialistica, un'elevata capacità di svolgere mansioni per le quali sono necessarie competenze specialistiche e l'esperienza in più specializzazioni;
- la declaratoria della categoria C del CCNL richiede che si tratti di mansioni richiedenti una conoscenza interspecialistica, competenze specialistiche diversificate ed esperienze in più specializzazioni.
4.1. Tuttavia, in ricorso non si rinviene alcun riferimento al livello di conoscenze e professionalità, alle competenze né alle esperienze in specializzazioni maturate dall'attore.
4.2. Tali difetti allegativi inducono inevitabilmente a negare gli inquadramenti pretesi.
*
4 5. Del resto, ove anche si volessero ritenere superabili gli evidenziati ostacoli allegativi, le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo non offrono un significativo corroboro alla tesi attorea, atteso che:
- la teste ha dichiarato: “Io, in quanto direttore operativo, ero anche responsabile dell'attore (era circa 3 Tes_1 livelli sotto).
Ho una conoscenza dell'operatività quotidiana dell'attore.
Cap. 1: sulle richeste di materiali, preciso che lui non aveva la gestione, bensì si limitava a inserire le richieste nel programma informatico per poi mandarlo in magazzino;
lui poi faceva l'attivazione, nel senso che seguiva l'ordine e poi lo inviava al magazzino per evaderlo;
l'attore non era un tecnico: al più, se l'apparecchiatura non funzionante doveva verificare se era attaccata la spina o se c'erano altri problemi e poi chiedeva l'intervento tecnico.
Queste le verifiche lo faceva sulla base di un trouble-shooting, ossia una lista di domande già preparate dall'ufficio.
ADR: preciso che il programma gestionale è una maschera pre-formata che guida nei passaggi.
Cap. 2: l'attore non ha mai fatto formazione né organizzazione dei nuovi assunti. Lui, al più, è stato solo posto in affiancamento (come si fa in tutte le aziende) per un periodo limitato di massimo 1 settimana.
C'era un'altra persona che formava.
Per un periodo il formatore era Persona_1
ADR: Comunque, di nuovi assunti ce n'era massimo uno all'anno.
Cap. 3: non è vero, lui non ha mai condotto trattative commerciali perché doveva solo seguire un listino e comunicava i prezzi.
E comunque non lo faceva mai in modo autonomo, perché c'era una responsabile del servizio ( . Per_2
Cap. 4: è vero, l'attore è stato riassegnato al customer care. Ma questo perché è lo stesso sig. ad averlo richiesto. Lo Pt_1 so perché lo ha detto a uno dei dirigenti aziendali”;
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore. Io sono diventato referente e lui era coordinato da me Per_1 nel reparto ventilo-terapia.
Cap. 1: sulle richeste di materiali, lui doveva inserire le richieste in un programma di data-entry e poi lo inviava per l'evasione.
Il programma aveva una maschera pre-ordinata.
Lui decideva in autonomia i quantitativi di articoli e le modalità.
ADR: Lui doveva conoscere il capitolato d'appalto per poter inserire i dati correttamente.
ADR: Lui (visto che aveva fatto specifici corsi di formazione) faceva proprio assistenza tecnica di primo intervento.
L'intervento avveniva da remoto per telefono.
Solo quando non era possibile guidare il paziente da remoto, lui richiedeva l'intervento del tecnico sul territorio.
Per l'intervento da remoto, c'era una lista pre-ordinata di domande da fare al paziente. La lista è stata fornita intorno al
2020.
5 Cap. 2: posso dire che quando una nuova risorsa arrivava, questa veniva affiancata per la formazione da uno di noi utenti senior, tra cui c'era anche l'attore.
Questo affiancamento in formazione durava 1-2 settimane;
in alcuni casi anche un mese.
Ricordo che nell'anno arrivavano 2-3 nuovi assunti.
Preciso però che l'organizzazione del neo-assunto era compito del responsabile, non dell'affiancatore-formatore.
Dal 2023 sono diventato formatore e la formazione l'ho fatta solo io.
Cap. 3: è vero, lui faceva le trattative commerciali fino all'acquisto. Per fare ciò, lui aveva un listino prezzi, ma mi risulta che potesse applicare sconti.
Però, per trattative con clienti più importanti doveva interfacciarsi col commerciale di zona.
Cap. 4: è vero, l'attore è stato riassegnato al customer care. Lui mi ha detto che l'ha chiesto lui di essere spostato lì perché nel precedente incarico aveva maggiori responsabilità e si aspettava un adeguamento economico, che non è mai arrivato”;
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore nello stesso reparto. Io svolgevo le sue stesse mansioni. Tes_2
Cap. 1: sulle richeste di materiali, noi inserivamo le richieste in un programma gestionale e poi lo si inviava al magazzino per l'evasione.
Il programma aveva una maschera pre-ordinata.
Noi dovevamo stare attenti al materiale, alla quantità (anche in base alle condizioni della gara di appalto, etc.). Quindi, non dovevamo solo inserire la richiesta, ma c'era una valutazione da fare.
In base al materiale, c'era anche da capire qual era l'urgenza prioritaria (perché c'erano ventilatori che richiedevano un intervento più tempestivo di altri.
ADR: Io sapevo di che gara d'appalto si trattava in base al codice indicato. Poi, una volta individuata la gara, io comunque dovevo sapere dove cercare le condizioni sui materiali e le quantità. Per questo, l'attivazione era una delle mansioni più complicate.
Preciso che la maschera apriva dei materiali, ma c'erano anche dei sottogeneri e comunque c'erano spesso delle cose extra che, in relatà, non si potevano dare. Da qui la necessità di una particolare attenzione.
ADR: Poi facevamo proprio assistenza tecnica da remoto per telefono o via mail.
Non ricordo se c'era una lista pre-ordinata di domande da fare al paziente.
Comunque, sapendolo da un po' sapevo che domande fare. Ad esempio, erano domande sul tipo di allarme che veniva fuori, il materiale, l'attaccamento della spina, etc.
Quando invece il problema era più grave (oppure se c'erano situazioni delicate come pazienti non collaborativi), dovevo richiedere l'intervento di un tecnico in loco
Cap. 2: Io quando sono arrivato sono stato affiancato all'attore e lui mi ha spiegato il lavoro che c'era da fare. Lui non gestiva corsi di formazione.
Il mio affiancamento sarà durato un mesetto.
6 Non so dire quanti neo-assunti arrivassero in un anno, però capitavano anche colleghi che arrivavano da altri reparti che necessitavano della formazione.
Preciso però che l'attore non organizzava il mio lavoro, lui era solo in affiancamento formativo. Quando sono stato in affiancamento, lui mi diceva cosa fare per il lavoro interno (ma non aveva voce in capitolo su turni, orari, etc).
Cap. 3: nulla so.
Cap. 4: è vero, l'attore è stato riassegnato al customer care. Non so la motivazione”.
5.1. I testimoni hanno quindi riferito concordemente che:
- l'attore non aveva propriamente la gestione delle richieste di materiali: la sua era essenzialmente un'attività di data-entry, svolta attraverso una maschera informatica pre-ordinata;
- l'attore non si è mai occupato della formazione del personale neoassunto: al più, è stato posto in affiancamento di qualche nuova risorsa;
- per le trattative commerciali, l'attore non agiva in autonomia, ma doveva seguire un listino dei prezzi e doveva comunque interfacciarsi con il responsabile commerciale.
5.2. In tal senso, deve escludersi che le mansioni dell'attore, così come descritte dai testimoni, possano ricondursi alle categorie C o D, tenuto conto che:
- la declaratoria della categoria C implica un'autonomia nell'ambito di metodi e procedure e una responsabilità per l'area funzionale di attività; ma dalle dichiarazioni testimoniali non può dirsi emergere nessuno di questi elementi;
- la declaratoria della categoria D implica un'autonomia operativa nell'ambito di metodi e procedure solo parzialmente definiti e una responsabilità negli ambiti di intervento;
ma dalle dichiarazioni testimoniali si evince che le procedure fossero piuttosto definite (e le valutazioni e le attenzioni da avere in fase di inserimento di dati, per come descritte dal teste , non sono sufficienti ad integrare un'effettiva Tes_2 autonomia) e nessuno dei testi ha dato conto di alcuna responsabilità negli ambiti di intervento.
5.3. In ogni caso, dal narrato testimoniale non può nemmeno dedursi che le attività svolte dall'attore implicassero conoscenze interspecialistiche o specialistiche dell'attore, come invece richiesto per le categorie
C e D.
5.4. L'inconsistenza degli esiti istruttori impedisce, dunque, di condividere la tesi di parte attrice e comporta il rigetto delle domande di superiore inquadramento e per differenze retributive.
5.5. Conseguentemente, risolta negativamente la pretesa in punto di inquadramento, deve pure essere respinta la domanda risarcitoria.
*
6. Le spese di lite, quanto ai rapporti tra la parte attrice e la società convenuta, seguono la soccombenza.
7 Quanto ai rapporti tra l'attore e l' l'esito della vicenda giustifica la compensazione integrale delle CP_2 spese.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese processuali in complessivi euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014, compensando per il resto;
- compensa le spese tra la parte attrice e l' CP_2
Milano, 17.12.2025
Il giudice
RA RO
8
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13303 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Giuseppe Marcati e l'abogado Antonio Totino. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Roberto Scaramella. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia. CP_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“nel merito accertare e dichiarare :
- il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella categoria D, dell'area amministrativa e nella posizione economica D1, posizione organizzativa 118, che equivale all'addetto customer service del CCNL Chimica Industria, con decorrenza dal 29 dicembre 2015 alla data del 31 ottobre 2018.
- il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella categoria C, dell'area amministrativa e nella posizione economica C2, posizioni organizzative 100, 101, 102, 103, 106 che equivalgono rispettivamente all'addetto servizio marketing, all'addetto operatore di vendita, dimostratore tecnico esperto, tecnico eletto di assistenza, addetto acquisti del CCNL Chimica
Industria, con decorrenza dal 1° novembre 2018 alla data del 8 ottobre 2023 e per l'effetto
Condannare :
1 - parte resistente al versamento delle differenze retributive e contributive, così come specificate al punto 13) della narrativa e/o comunque secondo giustizia a far data dal 29 dicembre 2015 sino alla data di cessazione del rapporto in data 8 ottobre 2023, maturate in virtù dell'espletamento di mansioni superiori come da prospetto allegato (infra doc. 10 : nella misura di euro 20.695,00 a titolo di retribuzioni nette, euro 3.757,00 a titolo di TFR lordo al netto della rivalutazione dovuta per legge, omesso versamento contributivo su un imponibile di euro 50.754,00 utili ai fini del calcolo della pensione), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Ulteriormente condannare:
-Alla liquidazione, in via equitativa del danno da perdita di chance, dal momento che il ricorrente avvilito e frustrato dalla perdita di possibilità, concretamente esistente, di conseguire un vantaggio economico, decideva di rassegnare le dimissioni volontarie in data
13/09/2023 con effetto 9/10/2023.
- Con vittoria di spese e onorari di causa oltre al rimborso spese generali 15% e distrazione dichiarandosi i procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 cpc”.
La società si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendone il CP_1 rigetto.
L' si è costituito in giudizio chiedendo: “ove sia accertato con sentenza l'obbligo contributivo a carico del CP_2 datore di lavoro ritenuto responsabile con riguardo a ulteriori periodi ed alle ulteriori retribuzioni accertandi, rimettere all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute dal datore di lavoro ritenuto responsabile a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive”.
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1. L'attore, seppur inquadrato nella categoria F e poi, dall'1.3.2018, nella categoria E4 del CCNL del settore Chimica Industria, ha sostenuto di aver svolto mansioni sussumibili:
- nella categoria D dell'area amministrativa e nella posizione economica D1, posizione organizzativa
118, che equivale all'addetto customer service del CCNL Chimica Industria, nel periodo dal 29 dicembre 2015 al 31 ottobre 2018;
- nella categoria C dell'area amministrativa e nella posizione economica C2, posizioni organizzative 100,
101, 102, 103, 106, che equivalgono rispettivamente all'addetto servizio marketing, all'addetto operatore di vendita, dimostratore tecnico esperto, tecnico eletto di assistenza, addetto acquisti del CCNL
Chimica Industria, nel periodo dal 1° novembre 2018 all'8 ottobre 2023.
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2. Stando al CCNL di settore:
2 - appartengono alla categoria F: “le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati o operai che richiedono conoscenza di base applicata a mansioni semplici per il cui svolgimento sono necessarie capacità elementare e competenze generiche”;
- appartengono alla categoria E: “le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati, qualifiche speciali o operai che richiedono:
- conoscenza generalistica accompagnata da una capacità ordinaria di svolgere mansioni per le quali sono necessarie competenze ed esperienza specifiche
- autonomia esecutiva nell'ambito di metodi e procedure sostanzialmente definiti
- responsabilità per l'ambito di intervento.
Eventuale:
- guida, controllo di collaboratori
- partecipazione ad attività in gruppi di progetto”;
- appartengono alla categoria D: “le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati, qualifiche speciali o operai che richiedono:
- conoscenza specialistica, accompagnata da un'elevata capacità di svolgere mansioni per le quali sono necessarie competenze specialistiche
- esperienza in più specializzazioni tra loro collegate e in tutte le loro applicazioni operative
- autonomia operativa nell'ambito di metodi e procedure solo parzialmente definiti
- responsabilità negli ambiti di intervento.
Eventuale:
- guida, controllo di collaboratori
- partecipazione ad attività in gruppi di progetto”;
- appartengono invece alla categoria C: “le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati che richiedono:
- una conoscenza interspecialistica accompagnata da un'articolata capacità di svolgimento delle mansioni assegnate
- competenze specialistiche diversificate
- esperienze in più specializzazioni anche di diverse aree funzionali
- autonomia nell'ambito di metodi e procedure di tipo generale
- responsabilità per l'area funzionale di attività.
Eventuale:
- coordinamento, guida, controllo di collaboratori
- coordinamento/partecipazione attività gruppi di progetto”.
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3. Innanzitutto, deve essere evidenziata una carenza allegativa, da parte della difesa attorea, nella comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate.
3 3.1. Infatti, nel ricorso introduttivo non si dà specifico conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie del livello e, senza quindi discutere della declaratoria (in tesi) ingiustamente applicata dalla datrice per poter far emergere il raffronto posto alla base dell'istanza giudiziaria tesa all'ottenimento di una qualifica superiore: sul punto, si veda la pagina 8 del ricorso, in cui viene meramente riportata la declaratoria della categoria F per poi affermare che la declaratoria risulterebbe incompatibile rispetto all'attività svolta dal lavoratore;
ancora più carenti risultano le deduzioni sulla categoria E (pure asseritamente scorretta), tenuto conto che alla pagina 3 del ricorso vi è solo un elenco delle figure professionali indicate nel CCNL.
3.2. Tuttavia, come chiarito in giurisprudenza, perché possa dirsi puntuale l'allegazione relativa alla pretesa di un inquadramento superiore, è necessario offrire tutti gli elementi per consentire al giudice la valutazione di entrambe le declaratorie contrattuali in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dall'imprenditore in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata, poiché esse, solo se unitariamente considerate, concorrono a configurare l'ossatura della domanda e giustificano (o no) la pretesa giudiziaria: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte)” (così in motivazione Cass. n. 8025/2003, confermata da Cass. n. 20523/2005).
3.3. Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale (art. 2697 c.c.) che impone a colui che agisce in giudizio l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.
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4. A ciò si aggiunga che:
- la declaratoria della categoria D del CCNL richiede che si tratti di mansioni richiedenti una conoscenza specialistica, un'elevata capacità di svolgere mansioni per le quali sono necessarie competenze specialistiche e l'esperienza in più specializzazioni;
- la declaratoria della categoria C del CCNL richiede che si tratti di mansioni richiedenti una conoscenza interspecialistica, competenze specialistiche diversificate ed esperienze in più specializzazioni.
4.1. Tuttavia, in ricorso non si rinviene alcun riferimento al livello di conoscenze e professionalità, alle competenze né alle esperienze in specializzazioni maturate dall'attore.
4.2. Tali difetti allegativi inducono inevitabilmente a negare gli inquadramenti pretesi.
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4 5. Del resto, ove anche si volessero ritenere superabili gli evidenziati ostacoli allegativi, le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo non offrono un significativo corroboro alla tesi attorea, atteso che:
- la teste ha dichiarato: “Io, in quanto direttore operativo, ero anche responsabile dell'attore (era circa 3 Tes_1 livelli sotto).
Ho una conoscenza dell'operatività quotidiana dell'attore.
Cap. 1: sulle richeste di materiali, preciso che lui non aveva la gestione, bensì si limitava a inserire le richieste nel programma informatico per poi mandarlo in magazzino;
lui poi faceva l'attivazione, nel senso che seguiva l'ordine e poi lo inviava al magazzino per evaderlo;
l'attore non era un tecnico: al più, se l'apparecchiatura non funzionante doveva verificare se era attaccata la spina o se c'erano altri problemi e poi chiedeva l'intervento tecnico.
Queste le verifiche lo faceva sulla base di un trouble-shooting, ossia una lista di domande già preparate dall'ufficio.
ADR: preciso che il programma gestionale è una maschera pre-formata che guida nei passaggi.
Cap. 2: l'attore non ha mai fatto formazione né organizzazione dei nuovi assunti. Lui, al più, è stato solo posto in affiancamento (come si fa in tutte le aziende) per un periodo limitato di massimo 1 settimana.
C'era un'altra persona che formava.
Per un periodo il formatore era Persona_1
ADR: Comunque, di nuovi assunti ce n'era massimo uno all'anno.
Cap. 3: non è vero, lui non ha mai condotto trattative commerciali perché doveva solo seguire un listino e comunicava i prezzi.
E comunque non lo faceva mai in modo autonomo, perché c'era una responsabile del servizio ( . Per_2
Cap. 4: è vero, l'attore è stato riassegnato al customer care. Ma questo perché è lo stesso sig. ad averlo richiesto. Lo Pt_1 so perché lo ha detto a uno dei dirigenti aziendali”;
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore. Io sono diventato referente e lui era coordinato da me Per_1 nel reparto ventilo-terapia.
Cap. 1: sulle richeste di materiali, lui doveva inserire le richieste in un programma di data-entry e poi lo inviava per l'evasione.
Il programma aveva una maschera pre-ordinata.
Lui decideva in autonomia i quantitativi di articoli e le modalità.
ADR: Lui doveva conoscere il capitolato d'appalto per poter inserire i dati correttamente.
ADR: Lui (visto che aveva fatto specifici corsi di formazione) faceva proprio assistenza tecnica di primo intervento.
L'intervento avveniva da remoto per telefono.
Solo quando non era possibile guidare il paziente da remoto, lui richiedeva l'intervento del tecnico sul territorio.
Per l'intervento da remoto, c'era una lista pre-ordinata di domande da fare al paziente. La lista è stata fornita intorno al
2020.
5 Cap. 2: posso dire che quando una nuova risorsa arrivava, questa veniva affiancata per la formazione da uno di noi utenti senior, tra cui c'era anche l'attore.
Questo affiancamento in formazione durava 1-2 settimane;
in alcuni casi anche un mese.
Ricordo che nell'anno arrivavano 2-3 nuovi assunti.
Preciso però che l'organizzazione del neo-assunto era compito del responsabile, non dell'affiancatore-formatore.
Dal 2023 sono diventato formatore e la formazione l'ho fatta solo io.
Cap. 3: è vero, lui faceva le trattative commerciali fino all'acquisto. Per fare ciò, lui aveva un listino prezzi, ma mi risulta che potesse applicare sconti.
Però, per trattative con clienti più importanti doveva interfacciarsi col commerciale di zona.
Cap. 4: è vero, l'attore è stato riassegnato al customer care. Lui mi ha detto che l'ha chiesto lui di essere spostato lì perché nel precedente incarico aveva maggiori responsabilità e si aspettava un adeguamento economico, che non è mai arrivato”;
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore nello stesso reparto. Io svolgevo le sue stesse mansioni. Tes_2
Cap. 1: sulle richeste di materiali, noi inserivamo le richieste in un programma gestionale e poi lo si inviava al magazzino per l'evasione.
Il programma aveva una maschera pre-ordinata.
Noi dovevamo stare attenti al materiale, alla quantità (anche in base alle condizioni della gara di appalto, etc.). Quindi, non dovevamo solo inserire la richiesta, ma c'era una valutazione da fare.
In base al materiale, c'era anche da capire qual era l'urgenza prioritaria (perché c'erano ventilatori che richiedevano un intervento più tempestivo di altri.
ADR: Io sapevo di che gara d'appalto si trattava in base al codice indicato. Poi, una volta individuata la gara, io comunque dovevo sapere dove cercare le condizioni sui materiali e le quantità. Per questo, l'attivazione era una delle mansioni più complicate.
Preciso che la maschera apriva dei materiali, ma c'erano anche dei sottogeneri e comunque c'erano spesso delle cose extra che, in relatà, non si potevano dare. Da qui la necessità di una particolare attenzione.
ADR: Poi facevamo proprio assistenza tecnica da remoto per telefono o via mail.
Non ricordo se c'era una lista pre-ordinata di domande da fare al paziente.
Comunque, sapendolo da un po' sapevo che domande fare. Ad esempio, erano domande sul tipo di allarme che veniva fuori, il materiale, l'attaccamento della spina, etc.
Quando invece il problema era più grave (oppure se c'erano situazioni delicate come pazienti non collaborativi), dovevo richiedere l'intervento di un tecnico in loco
Cap. 2: Io quando sono arrivato sono stato affiancato all'attore e lui mi ha spiegato il lavoro che c'era da fare. Lui non gestiva corsi di formazione.
Il mio affiancamento sarà durato un mesetto.
6 Non so dire quanti neo-assunti arrivassero in un anno, però capitavano anche colleghi che arrivavano da altri reparti che necessitavano della formazione.
Preciso però che l'attore non organizzava il mio lavoro, lui era solo in affiancamento formativo. Quando sono stato in affiancamento, lui mi diceva cosa fare per il lavoro interno (ma non aveva voce in capitolo su turni, orari, etc).
Cap. 3: nulla so.
Cap. 4: è vero, l'attore è stato riassegnato al customer care. Non so la motivazione”.
5.1. I testimoni hanno quindi riferito concordemente che:
- l'attore non aveva propriamente la gestione delle richieste di materiali: la sua era essenzialmente un'attività di data-entry, svolta attraverso una maschera informatica pre-ordinata;
- l'attore non si è mai occupato della formazione del personale neoassunto: al più, è stato posto in affiancamento di qualche nuova risorsa;
- per le trattative commerciali, l'attore non agiva in autonomia, ma doveva seguire un listino dei prezzi e doveva comunque interfacciarsi con il responsabile commerciale.
5.2. In tal senso, deve escludersi che le mansioni dell'attore, così come descritte dai testimoni, possano ricondursi alle categorie C o D, tenuto conto che:
- la declaratoria della categoria C implica un'autonomia nell'ambito di metodi e procedure e una responsabilità per l'area funzionale di attività; ma dalle dichiarazioni testimoniali non può dirsi emergere nessuno di questi elementi;
- la declaratoria della categoria D implica un'autonomia operativa nell'ambito di metodi e procedure solo parzialmente definiti e una responsabilità negli ambiti di intervento;
ma dalle dichiarazioni testimoniali si evince che le procedure fossero piuttosto definite (e le valutazioni e le attenzioni da avere in fase di inserimento di dati, per come descritte dal teste , non sono sufficienti ad integrare un'effettiva Tes_2 autonomia) e nessuno dei testi ha dato conto di alcuna responsabilità negli ambiti di intervento.
5.3. In ogni caso, dal narrato testimoniale non può nemmeno dedursi che le attività svolte dall'attore implicassero conoscenze interspecialistiche o specialistiche dell'attore, come invece richiesto per le categorie
C e D.
5.4. L'inconsistenza degli esiti istruttori impedisce, dunque, di condividere la tesi di parte attrice e comporta il rigetto delle domande di superiore inquadramento e per differenze retributive.
5.5. Conseguentemente, risolta negativamente la pretesa in punto di inquadramento, deve pure essere respinta la domanda risarcitoria.
*
6. Le spese di lite, quanto ai rapporti tra la parte attrice e la società convenuta, seguono la soccombenza.
7 Quanto ai rapporti tra l'attore e l' l'esito della vicenda giustifica la compensazione integrale delle CP_2 spese.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese processuali in complessivi euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014, compensando per il resto;
- compensa le spese tra la parte attrice e l' CP_2
Milano, 17.12.2025
Il giudice
RA RO
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