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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - PRESIDENTE
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 2/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4248 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
- ( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Garofalo come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Cirica come da CP_2 procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 671/2023.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione ed in accoglimento del presente appello: - riformare la Sentenza n. 671/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo;
- disporre l'annullamento dell'Ordinanza d'Ingiunzione impugnata n. 57/2021 del Controparte_1
e di tutti gli atti ad essa conseguenti e connessi per i motivi esposti in
[...] giudizio;
- rimettere alla'Ecc.ma Corte Costituzionale la questione di legittimità di cui al Punto 3 dell'atto di appello per i motivi ivi indicati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il doppio grado di giudizio da distrarre in favore del presente procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia - rigettare l'appello promosso dalla per tutti i motivi Parte_1 esposti, e per l'effetto confermare la sentenza n. 671 del 29.06.2023 emessa dal Tribunale di Viterbo;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, confermare anche solo parzialmente la sentenza impugnata, anche con riferimento al giudicato formatosi sul verbale n. 700017262436. In ogni caso, con condanna alle spese e competenze del presente grado”.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione alla sanzione amministrativa di euro 7.333,33, irrogata con ordinanza ingiunzione n. 57/2021 a seguito dei verbali della polizia stradale n.
700017262434, 700017262435, 700017262436 e 700017262437 del 29/1/2021 per la violazione dell'art. 7, II e IV comma d.lgs. n. 151/2007 in materia di trasporto di animali vivi.
L'appellante lamenta:
1. la violazione del diritto di difesa, per non essere stata consentita alcuna replica successivamente alla revoca della dichiarazione di contumacia dell'ente comunale;
2. la violazione dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, in quanto la decisione si fonda sulla documentazione tardivamente prodotta dall'ente convenuto (e in difetto di contraddittorio);
3. l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. , dell'art. 2, I comma della legge regionale del
Lazio n. 30/1994, se interpretata come dal giudice di primo grado quale automatica attribuzione ai Comuni, da parte della di materia riservata allo Stato;
4. in Pt_2 ogni caso, il difetto di competenza dell'ente comunale ex art. 12, III comma d.lgs.
151/2007, per l'applicazione delle sanzioni, rispetto alle violazioni di trasporto r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 intracomunitario;
5. la violazione dell'art. 18 legge 689/1981 per la mancata audizione dell'interessato, di cui il Tribunale ha erroneamente escluso la rilevanza;
6. il difetto di competenza degli agenti che hanno accertato la violazione, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, si tratta di violazioni che incidono direttamente sulla salute e sul benessere degli animali;
7. l'insussistenza della violazione relativa all'assenza di idoneo contrassegno indicante la presenza di animali vivi, per l'erronea interpretazione delle immagini fotografiche e della disposizione normativa;
8. l'insussistenza delle violazioni relative all'idoneità ed al funzionamento del sistema di ventilazione e di registrazione della temperatura, insuscettibile di prova mediante le valutazioni discrezionali espresse nel verbale di accertamento.
Il ha resistito al gravame, replicando a Controparte_1 ciascuno dei motivi di impugnazione.
L'appello è stato discusso dalle parti all'udienza odierna.
Ciò posto, osserva la Corte quanto segue.
In primo luogo, va dato atto che non è configurabile alcuna violazione del contraddittorio, posto che: a) l'ente comunale si è costituito in giudizio già in data
23/11/2022, mentre la causa è stata decisa soltanto all'udienza del 29/6/2023; b) la dichiarazione di contumacia, inoltre, è stata revocata alla presenza di entrambi i procuratori delle parti, che hanno discusso oralmente la causa (v. verbale di udienza).
Non sussiste neppure la violazione dell'art. 7, VII comma d.lgs. n. 150/2011, atteso che l'ente comunale si è costituito tardivamente, ma ha pur sempre prodotto la sola documentazione attinente al rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione (v. Cass. 14266/2021).
Tanto premesso in rito, l'appello è fondato e va accolto, risultando assorbente il motivo di gravame sub 4).
Infatti, in materia di sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni sulla protezione degli animali durante i trasporti, la competenza ad irrogare le sanzioni, per quelli intracomunitari, è espressamente attribuita all'UVAC.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Nella sentenza impugnata, risulta pretermessa ogni valutazione di tale ragione di opposizione, sebbene riportata in premessa (“il non era CP_1 competente ad irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 12, comma 3, del predetto decreto, in quanto trattandosi di trasporto intracomunitario di animali tale potere spettava all' presente nel territorio”); in disparte l'anteriorità, rispetto alla CP_3 disciplina di derivazione comunitaria, della legge regionale richiamata dal giudice di primo grado, il rigetto dell'eccezione si fonda, infatti, soltanto sulla ritenuta ammissibilità delle delega, da parte della del potere sanzionatorio agli enti Pt_2 comunali: “va rigettata l'eccezione del difetto di competenza del Comune di
ex art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 151/2007. La citata Controparte_1 norma, al comma terzo, dispone Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni è l'U.V.A.C. competente per territorio. Tuttavia, la legge regionale del Lazio n. 30/1994 (disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) all'art. 2 comma 1 recita “Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 (cioè per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981,
n. 689, e nella presente legge) sono delegate, a norma dell'articolo 118 della
Costituzione, o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L.
22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni
[…]”. Pertanto, anche in ossequio al principio di sussidiarietà verticale di cui agli artt. 5 e 118, commi 1 e 2, Cost., deve escludersi che il legislatore abbia voluto introdurre un principio inderogabile di competenza regionale nell'applicazione di sanzioni amministrative in materia di protezione degli animali durante il trasporto”
(v. sentenza impugnata).
Non di meno, il trasporto in questione è stato effettuato con il veicolo tg.
CB830FJ munito del rimorchio tg. XA220BF “proveniente dalla Spagna e diretto r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 nel Comune di Ducenta” (v. sentenza impugnata) e, secondo quanto è d'altro canto incontroverso fra le parti, non ha natura “nazionale” bensì “intracomunitaria”.
In base all'art. 12, III comma d.lgs. 151/2007, “Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni”; tuttavia - prosegue la norma stessa- “quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni è l'U.V.A.C. competente per territorio”.
È pertanto erronea l'individuazione dell'Autorità titolare del potere sanzionatorio, competente a ricevere il rapporto e ad emettere la relativa ordinanza- ingiunzione (cfr. Cass. 6718/2023). Come dedotto dall'appellante, “solo nel primo caso la competenza è stata riservata alle singole Regioni: nel secondo caso viene invece riservata espressamente ed inderogabilmente all'UVAC (Uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari) quale “longa manus” del Ministero della
Salute (Stato). La ratio è ovvia. (…). È irragionevole applicare a chi affronta viaggi intracomunitari normative eterogenee dettate da meri regionalismi: pertanto, il legislatore in attuazione degli obblighi comunitari ha preferito garantire l'esercizio unitario avocandosi sia il potere di controllo che quello sanzionatorio nei casi in esame. (…) È quindi lo Stato, attraverso il Ministero della Salute (di cui l'UVAC rappresenta la longa manus) ad essere competente, non il Comune. La norma è chiara e non ammette interpretazioni di sorta, così come è chiara la confusione fatta dal Giudice di prime cure nella Sentenza impugnata quando afferma che “..va rigettata l'eccezione del difetto di competenza del di ex CP_1 CP_1 CP_1 art. 12 co. 3 d.lgs. n. 151/2007”. La (richiamata in Sentenza) non ha alcuna Pt_2 competenza per i viaggi intracomunitari, né può delegare ad altri una competenza che non le è stata attribuita …” (v. atto di appello).
Per altro verso, è irrilevante il richiamo dell'appellato al “sito del Ministero della salute”, in tesi funzionale a dimostrare l'esorbitanza dell'applicazione delle sanzioni dai compiti attributi agli UVAC (“Come risulta dal sito del Ministero della
Salute, in linea generale, i compiti prioritari degli UVAC, in riferimento alle merci - animali e prodotti di origine animale- di provenienza dagli altri Paesi dell'UE, sono r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 costituiti da: - determinazione delle percentuali di controllo in funzione del tipo di merce e della provenienza;
- applicazione, in coordinamento con i Servizi Veterinari delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali, dei provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero della Salute;
- coordinamento e verifica dell'uniformità, in collaborazione con le Regioni, delle attività di controllo effettuate dai servizi veterinari delle ASL;
- gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio intra- UE;
- organismi di collegamento tra le autorità competenti degli Stati membri, in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa. Nessuna di questa attività è riconducibile all'applicazione di sanzioni, che, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, in considerazione della previsione della L. 30/1994, art. 2, c. 1, sono delegate o sub-delegate ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni …)”: è la norma stessa che individua questi ultimi ai fini della competenza per le sanzioni in materia di violazioni alla disciplina del trasporto intra-comunitario di animali vivi.
D'altro canto, è pure inconferente che “l'accertamento effettuato non ha riguardato valutazioni sullo stress o sul benessere animale ma unicamente verifiche attinenti il corretto funzionamento del mezzo e la segnaletica”: a) la norma si riferisce espressamente alla “irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto” di cui al d.lgs. 151/2007 (e, quindi, anche a quelle contestate, di cui all'art. 7 della disciplina medesima); b) le prescrizioni violate (in ordine alla segnalazione, alla ventilazione ed alla temperatura), rispetto alle quali l'opponente ha altresì lamentato l'assenza di accertamenti di natura tecnica, riguardano effettivamente l'incidenza (delle modalità di trasporto) sul benessere degli animali.
In conclusione, in accoglimento dell'eccezione dell'opponente (odierno appellante), va rilevato che non è attribuita (alla e tanto meno) all'Autorità Pt_2 comunale la potestà di irrogare le sanzioni per le violazioni alle disposizioni del
Reg. CE n. 1/2005 in materia di protezione degli animali oggetto di trasporti (come quello di specie) provenienti o destinati a paesi intracomunitari;
in accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 Le spese seguono la soccombente e sono liquidate in base al D.M. 55/2014, tenendo conto dell'attività svolta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
- in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 671/2023, accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, annulla l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 57/2021 del;
Controparte_1
- condanna il alla refusione delle spese in Controparte_1 favore di da distrarsi al procuratore antistatario, Parte_1 che, in assenza di notula, liquida per il primo grado in euro 2.600,00 per compensi e per il presente giudizio in euro 385,50 per esborsi ed euro
3.000,00 per compensi, oltre in entrambi i casi spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 2/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7