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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 1085/2022 R.G. promosso da cf: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su documento separato allegato all'atto di appello, dall'avv. Marco Spadaro, presso il cui studio in Siracusa
è elettivamente domiciliata;
appellante
contro
( ), rappresentata e difesa, per Controparte_1 CodiceFiscale_1
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di appello, dall'avv. Claudia,
, presso il cui indirizzo digitale è elettivamente domiciliata;
CP_1
appellata
All'udienza collegiale del 21.2.2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 201/2022 pubblicata il 7.2.2022 il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2071/2017, col quale le era stato intimato il pagamento, in favore di , di €.27.788,80 - oltre interessi e spese - a titolo di Controparte_1
compenso per la redazione della perizia di stima, ex art. 124 c. 3 legge fallimentare, del compendio immobiliare della società Cantiere E. Noè s.p.a.
Ha evidenziato il primo giudice a sostegno della decisione:
i) l'art. 124 c.3 l. fall. prevede che sia il tribunale a nominare il professionista per la redazione della perizia giurata nel caso in cui il proponente intenda soddisfare non integralmente i creditori privilegiati, senza che alcun ulteriore atto di nomina da parte del proponente sia normativamente previsto;
ii) le doglianze sollevate dall'opponente in ordine all'inesatta esecuzione della prestazione avrebbero dovuto essere formulate dinanzi al tribunale fallimentare nell'ambito del procedimento cui lo stesso era finalizzato;
iii) il compenso richiesto è stato correttamente calcolato con le modalità previste dal DM 140/2012 art. 21.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società opponente, cui ha resistito l'appellata.
Maturati i termini, assegnati all'udienza di precisazione delle conclusioni, per le conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Col primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per aver escluso la necessità - ai fini dell'insorgenza del diritto dell'esperto indicato dal tribunale ai sensi dell'art.124 c.3 l.fall. a percepire i relativi compensi - del conferimento, da parte del soggetto istante la sua designazione, di uno specifico e formale incarico, nella specie mancato, avendo questi perso interesse alla relazione. Tale conclusione
- assume - discende dalla corretta interpretazione dell'art. 124 l.fall. il quale prevede che il professionista sia dal tribunale “designato”, anzichè nominato.
2 Inoltre, tale conclusione discende dal principio secondo cui l'esperto di cui all'art. 124 l.fall. non rientra nel novero dei consulenti nominati dal tribunale, pertanto il compenso spettante al professionista deve intendersi rimesso all'autonomia negoziale tra le parti, tra cui si instaura un ordinario rapporto d'opera professionale;
onde la necessità del conferimento dell'incarico da parte del soggetto istante.
Con un secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che l'inadempimento del professionista incaricato ex art. 124 l.fall. debba essere valutato in ambito fallimentare;
deduce che nessuna competenza ha il tribunale fallimentare a conoscere di eventuali vizi della relazione, ma che la valutazione del corretto adempimento deve essere fatta valere secondo le regole ordinarie e, dunque, nell'ambito del presente giudizio civile.
Indi ribadisce l'eccezione di inadempimento formulata in primo grado - e non esaminata - per avere l'appellata redatto una relazione inutilizzabile in quanto: a) stabilisce il valore di mercato dei beni e dei diritti oggetto di prelazione, inteso come
“prezzo comunemente individuato da un determinato numero di liberi acquirenti e venditori”, anzichè il “valore di mercato in caso di liquidazione” secondo criteri di realizzo;
b) per non aver stimato detto valore al netto delle spese “inerenti di carattere specifico”, ossia delle somme necessarie per addivenire alla loro liquidazione (costi prededucibili nel fallimento).
Con il terzo motivo, l'appellante assume l'erronea liquidazione del compenso ai sensi del DM n. 140/2012, il quale stabilisce i parametri per la liquidazione del compenso del professionista da parte di un organo giurisdizionale, in difetto di accordo tra le parti, e dunque non trova applicazione nel caso di specie.
Inoltre, il giudice non ha considerato che l'appellata ha utilizzato, in ai fini del calcolo degli onorari, come base di calcolo, il valore di stima di euro 4.056.000,00,
senza detrarre le spese.
2.) Il gravame, seppur ammissibile - ivi potendosi agevolmente individuare, contrariamente a quanto assume l'appellata, i punti impugnati e le relative ragioni di doglianza - è nondimeno infondato.
3 Le doglianze oggetto del primo motivo non sono convincenti.
Ed infatti, se è vero che il procedimento di nomina - procedimento di volontaria giurisdizione finalizzato all'individuazione del nominativo di uno stimatore dotato dei necessari requisiti di professionalità e terzietà richiesti dalla legge - non fa venir meno la natura privata del rapporto d'opera professionale - che si instaura tra il prestatore e la parte istante la sua designazione, non con la procedura fallimentare - parimenti deve ritenersi che il conferimento dell'incarico avvenga per effetto della nomina giudiziale e nel momento in cui questa viene accettata dal professionista, senza che sia necessaria un'ulteriore attività della parte proponente.
Ed infatti, nel caso previsto dall'art. 124 comma 3 la decisione della parte CP_2
committente di far eseguire la perizia di stima al professionista indicato dal tribunale
(ossia la decisione di conferimento dell'incarico di stima dei beni e dei diritti oggetto di prelazione) si realizza - e resta confinata - simultaneamente all'attivazione della procedura di nomina da parte del tribunale (salva comunque la possibilità del cliente di revocare l'incarico così conferito, con un nuovo atto espresso e alle condizioni di cui all'art. 2237 comma 1 c.c.).
3.) Anche il secondo motivo va respinto, seppur per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice.
Difatti, correttamente l'appellante deduce che nessuna competenza ha il tribunale fallimentare a conoscere dell'eventuale inadempimento del professionista incaricato ex art. 124 c. 3 l.fall., dovendo ogni relativa eccezione necessariamente esaminarsi nel presente giudizio, diretto alla corresponsione dei relativi compensi.
Nondimeno, nessun inadempimento può, nella fattispecie, ravvisarsi, da parte del professionista incaricato della stima, la quale ultima ha, per espressa previsione di legge, ad oggetto, appunto, il “valore di mercato” attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste il diritto di prelazione, e non già - come preteso dall'appellante - il “valore di realizzo” in caso di liquidazione, ovvero al netto delle spese di liquidazione.
4.) Il terzo motivo va pure disatteso.
4 Ferma la genericità del mezzo di impugnazione - non avendo la società appellante specificato il diverso, in tesi corretto, parametro normativo di calcolo del compenso e, correlativamente, il diverso, ed eventualmente inferiore, importo liquidabile - va condivisa la sentenza laddove ha ritenuto nella specie applicabile i criteri dettati dal d.m. n. 140/2012 (regolamento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
n.1/2012, conv. dalla l. n. 2/2012, di abrogazione delle tariffe professionali), il cui presupposto applicativo ricorre, appunto, come nel caso in esame, nel difetto di accordo tra le parti in ordine al compenso da liquidarsi al professionista.
Per le ragioni che precedono, l'appello va in definitiva respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo applicati i parametri medi dettati, in relazione al valore della controversia e all'attività difensiva espletata, dal DM n. 147/2022.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del presente grado, che liquida in €.6.946,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 1085/2022 R.G. promosso da cf: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su documento separato allegato all'atto di appello, dall'avv. Marco Spadaro, presso il cui studio in Siracusa
è elettivamente domiciliata;
appellante
contro
( ), rappresentata e difesa, per Controparte_1 CodiceFiscale_1
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di appello, dall'avv. Claudia,
, presso il cui indirizzo digitale è elettivamente domiciliata;
CP_1
appellata
All'udienza collegiale del 21.2.2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 201/2022 pubblicata il 7.2.2022 il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2071/2017, col quale le era stato intimato il pagamento, in favore di , di €.27.788,80 - oltre interessi e spese - a titolo di Controparte_1
compenso per la redazione della perizia di stima, ex art. 124 c. 3 legge fallimentare, del compendio immobiliare della società Cantiere E. Noè s.p.a.
Ha evidenziato il primo giudice a sostegno della decisione:
i) l'art. 124 c.3 l. fall. prevede che sia il tribunale a nominare il professionista per la redazione della perizia giurata nel caso in cui il proponente intenda soddisfare non integralmente i creditori privilegiati, senza che alcun ulteriore atto di nomina da parte del proponente sia normativamente previsto;
ii) le doglianze sollevate dall'opponente in ordine all'inesatta esecuzione della prestazione avrebbero dovuto essere formulate dinanzi al tribunale fallimentare nell'ambito del procedimento cui lo stesso era finalizzato;
iii) il compenso richiesto è stato correttamente calcolato con le modalità previste dal DM 140/2012 art. 21.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società opponente, cui ha resistito l'appellata.
Maturati i termini, assegnati all'udienza di precisazione delle conclusioni, per le conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Col primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per aver escluso la necessità - ai fini dell'insorgenza del diritto dell'esperto indicato dal tribunale ai sensi dell'art.124 c.3 l.fall. a percepire i relativi compensi - del conferimento, da parte del soggetto istante la sua designazione, di uno specifico e formale incarico, nella specie mancato, avendo questi perso interesse alla relazione. Tale conclusione
- assume - discende dalla corretta interpretazione dell'art. 124 l.fall. il quale prevede che il professionista sia dal tribunale “designato”, anzichè nominato.
2 Inoltre, tale conclusione discende dal principio secondo cui l'esperto di cui all'art. 124 l.fall. non rientra nel novero dei consulenti nominati dal tribunale, pertanto il compenso spettante al professionista deve intendersi rimesso all'autonomia negoziale tra le parti, tra cui si instaura un ordinario rapporto d'opera professionale;
onde la necessità del conferimento dell'incarico da parte del soggetto istante.
Con un secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che l'inadempimento del professionista incaricato ex art. 124 l.fall. debba essere valutato in ambito fallimentare;
deduce che nessuna competenza ha il tribunale fallimentare a conoscere di eventuali vizi della relazione, ma che la valutazione del corretto adempimento deve essere fatta valere secondo le regole ordinarie e, dunque, nell'ambito del presente giudizio civile.
Indi ribadisce l'eccezione di inadempimento formulata in primo grado - e non esaminata - per avere l'appellata redatto una relazione inutilizzabile in quanto: a) stabilisce il valore di mercato dei beni e dei diritti oggetto di prelazione, inteso come
“prezzo comunemente individuato da un determinato numero di liberi acquirenti e venditori”, anzichè il “valore di mercato in caso di liquidazione” secondo criteri di realizzo;
b) per non aver stimato detto valore al netto delle spese “inerenti di carattere specifico”, ossia delle somme necessarie per addivenire alla loro liquidazione (costi prededucibili nel fallimento).
Con il terzo motivo, l'appellante assume l'erronea liquidazione del compenso ai sensi del DM n. 140/2012, il quale stabilisce i parametri per la liquidazione del compenso del professionista da parte di un organo giurisdizionale, in difetto di accordo tra le parti, e dunque non trova applicazione nel caso di specie.
Inoltre, il giudice non ha considerato che l'appellata ha utilizzato, in ai fini del calcolo degli onorari, come base di calcolo, il valore di stima di euro 4.056.000,00,
senza detrarre le spese.
2.) Il gravame, seppur ammissibile - ivi potendosi agevolmente individuare, contrariamente a quanto assume l'appellata, i punti impugnati e le relative ragioni di doglianza - è nondimeno infondato.
3 Le doglianze oggetto del primo motivo non sono convincenti.
Ed infatti, se è vero che il procedimento di nomina - procedimento di volontaria giurisdizione finalizzato all'individuazione del nominativo di uno stimatore dotato dei necessari requisiti di professionalità e terzietà richiesti dalla legge - non fa venir meno la natura privata del rapporto d'opera professionale - che si instaura tra il prestatore e la parte istante la sua designazione, non con la procedura fallimentare - parimenti deve ritenersi che il conferimento dell'incarico avvenga per effetto della nomina giudiziale e nel momento in cui questa viene accettata dal professionista, senza che sia necessaria un'ulteriore attività della parte proponente.
Ed infatti, nel caso previsto dall'art. 124 comma 3 la decisione della parte CP_2
committente di far eseguire la perizia di stima al professionista indicato dal tribunale
(ossia la decisione di conferimento dell'incarico di stima dei beni e dei diritti oggetto di prelazione) si realizza - e resta confinata - simultaneamente all'attivazione della procedura di nomina da parte del tribunale (salva comunque la possibilità del cliente di revocare l'incarico così conferito, con un nuovo atto espresso e alle condizioni di cui all'art. 2237 comma 1 c.c.).
3.) Anche il secondo motivo va respinto, seppur per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice.
Difatti, correttamente l'appellante deduce che nessuna competenza ha il tribunale fallimentare a conoscere dell'eventuale inadempimento del professionista incaricato ex art. 124 c. 3 l.fall., dovendo ogni relativa eccezione necessariamente esaminarsi nel presente giudizio, diretto alla corresponsione dei relativi compensi.
Nondimeno, nessun inadempimento può, nella fattispecie, ravvisarsi, da parte del professionista incaricato della stima, la quale ultima ha, per espressa previsione di legge, ad oggetto, appunto, il “valore di mercato” attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste il diritto di prelazione, e non già - come preteso dall'appellante - il “valore di realizzo” in caso di liquidazione, ovvero al netto delle spese di liquidazione.
4.) Il terzo motivo va pure disatteso.
4 Ferma la genericità del mezzo di impugnazione - non avendo la società appellante specificato il diverso, in tesi corretto, parametro normativo di calcolo del compenso e, correlativamente, il diverso, ed eventualmente inferiore, importo liquidabile - va condivisa la sentenza laddove ha ritenuto nella specie applicabile i criteri dettati dal d.m. n. 140/2012 (regolamento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
n.1/2012, conv. dalla l. n. 2/2012, di abrogazione delle tariffe professionali), il cui presupposto applicativo ricorre, appunto, come nel caso in esame, nel difetto di accordo tra le parti in ordine al compenso da liquidarsi al professionista.
Per le ragioni che precedono, l'appello va in definitiva respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo applicati i parametri medi dettati, in relazione al valore della controversia e all'attività difensiva espletata, dal DM n. 147/2022.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del presente grado, che liquida in €.6.946,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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