Articolo 2 della Legge 19 luglio 1977, n. 442
Articolo 1
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13 agosto 1977
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 55 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 agosto 1977