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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2661/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DEL VESPRO, C.F._1
N 57 98122 MESSINA ITALIA presso lo studio degli Avv.ti LA SPINA CARLO
e AR AS che la rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CAMMAROTO MARIA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore con sede in Messina via La Farina n.263 pal. Geraci
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ME TP CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 parte ricorrente esponeva di avere presentato in data 23/02/2023 domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per ottenere il riconoscimento della Pensione di Invalidità
Civile nella misura del 100% anche ai fini dell'esenzione sanitaria, per gli invalidi civili ai sensi delle leggi 118/71 e 18\80 e successive modificazioni ed integrazioni;
di essere stata sottoposta a visita medica collegiale dalla competente
Commissione che la riconosceva “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art 2 e 3 L.118/71 e art 9 DL 509/88.
Percentuale 74%”; che pertanto aveva depositato in data 09/10/2023 istanza di
A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva confermato il parere reso dalla Commissione sostenendo che “Le infermità riscontrate in
[...]
di anni 63 tutte irreversibili valutate complessivamente sia in Parte_1
termini di concorrenza, che di coesistenza ed ai sensi del DL 509\88 e del DM
5.2.92; non essendoci stata una implementazione delle menomazioni nell'ultimo anno, sono di entità tale da indurre la ricorrente in uno stato di invalidità del
74%, come già espresso dai colleghi del CML di Messina, alla visita peritale del
07.07.2023, per cui non compete il diritto alla pensione civile nella misura del
100%.”
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio alla pensione di invalidità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' CP_1
al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 17/03/2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la
2 fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
Rimaneva contumace l' CP_3
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
In data odierna la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della pensione di invalidità nella misura del 100% (giudizio iscritto al n.
3145/2023 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 74% (settantaquattro per cento).
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio della pensione di invalidità civile nella misura del 100%.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, concludeva affermando che:
“le menomazioni riscontrate, in di anni 63, valutate Parte_1
complessivamente sia in termini di concorrenza che di coesistenza ed ai sensi della L 118/71 e 18/80, e ai codici DM 5.2.92; sono di entità tale da indurre la ricorrente, applicando il calcolo riduzionistico, in stato di invalidità al 79%, con una lieve implementazione della percentuale invalidante, rispetto alla CTU precedente;
pertanto non compete il diritto alla pensione di invalidità civile nella misura del 100%”
Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata. Ad esempio, per quanto riguarda l'apparato locomotore il CTU ha riscontrato:
“Sistema osteo-articolare normo-sviluppato. Masse muscolari toniche. Deambula senza ausili. La presso-percussione dei processi spinosi evoca modica dolenzia in sede cervicale, regolari i movimenti di flessione ed estensione, e di rotazione e inclinazione dx/sn e non suscitano sindrome vertiginosa. La digito-pressione delle
3 apofisi spinose dorsali non suscitano dolenzia. A livello lombo – sacrale , modica dolenzia, senza apprezzabile contrattura "di difesa" dei muscoli paravertebrali, I movimenti del rachide lombare conservati;
. Movimenti di flesso-estensione, di rotazione e di lateralità del tronco sul bacino ridotti di 1/4, e riferiti dolenti ai gradi estremi. Manovra di Lasegue negativa bilateralmente e non dolenti alla digito-pressione i punti di Valleix degli sciatici dx/sn. Ginocchia: dolore moderato > a sn, con scroscio articolare e riduzione dei movimenti di circa 1/4.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Ancora, la richiesta di rinnovo non appare supportata da specifiche contestazioni alle conclusioni della CTU.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Esonera parte ricorrente dalle spese di lite stante la dichiarazione in atti riconducibile all'art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 12/09/2024 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In via preliminare, dichiara la contumacia dell' CP_3
- Dichiara persona invalida nella misura del 79%; Parte_1
- rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
- Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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