Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 16/03/2026, n. 4912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4912 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04912/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15714/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15714 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Dino Quaglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casaprota, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Rosario Tripodi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scandriglia (Ri), 02038 fraz. Osteria Nuova, Via Montecalvo di Sotto, n. 7.
nei confronti
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 9/10/2025 (prot. comunale n. -OMISSIS-);
- e della nota di riscontro del Comune di Casaprota prot. n. -OMISSIS-del 07.11.2025;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Casaprota di consentire l’accesso e rilasciare copia della documentazione richiesta e per la conseguente condanna a consentire l’accesso alla predetta documentazione entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della sentenza, con contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. a) e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa EN OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente - esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rovinosamente caduto al suolo mentre frequentava il centro estivo “-OMISSIS-”, organizzato dalla Società -OMISSIS-S.r.l. presso il centro sportivo di proprietà del Comune convenuto -, con istanza del 9/10/2025 ha chiesto al medesimo Comune di prendere visione ed estrarre copia, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, di tutta la documentazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento del predetto servizio di centro estivo, alle condizioni di sicurezza della struttura, alle autorizzazioni sanitarie e agli atti di controllo e vigilanza.
2. A fronte del diniego sostanzialmente opposto dal Comune intimato, la Signora -OMISSIS--OMISSIS-, con il ricorso all’esame, notificato a controparte il 3/12/2025 e depositato in giudizio il 22/12/2025, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, chiedendo all’intestato T.A.R. di condannare l’Amministrazione comunale ad ostendere tempestivamente gli atti oggetto della richiesta di accesso, con contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione intimata.
3. Il 28/02/2026 si è costituito in giudizio il Comune di Casaprota con una memoria di costituzione e difesa con la quale ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso ex adverso proposto, chiedendone la reiezione.
4. Alla Camera di Consiglio del 10/03/2026, previo avviso alle parti presenti ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile irricevibilità del gravame per tardività del relativo deposito e all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
5. Il ricorso è irricevibile per tardività del relativo deposito ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
6. Nel caso del c.d. rito dell’accesso, disciplinato dall’art. 116 c.p.a., infatti, opera la dimidiazione di tutti i termini processuali, prevista per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell’articolo 87 del c.p.a. (con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado, che, tuttavia, nel caso del rito dell’accesso è, comunque, pari a trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio).
La dimidiazione in questione concerne, dunque, anche il termine per il deposito del ricorso, il quale resta fissato, nell’ottica acceleratoria del processo, in soli 15 (quindici) giorni dall’avvenuta notifica (e cioè nella metà del termine previsto dall’art. 45 c.p.a. in via generale per il deposito in trenta giorni e che la disposizione medesima qualifica come perentorio).
Sul punto è concorde la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St. sez. VI, n. 1403 del 12 marzo 2012; n. 2516 del 2 maggio 2012 – in tema specifico di accesso – e in via generale per i procedimenti in camera di consiglio sez. V, n. 6074 del 18 dicembre 2013; n. 5246 del 31 ottobre 2013).
Nella specie la notifica del ricorso si è perfezionata il 3 dicembre 2025, mentre il deposito ha avuto luogo il successivo 22 dicembre, oltre l’anzidetto termine perentorio di 15 (quindici) giorni.
Il ricorso va, quindi, dichiarato irricevibile.
7. Sussistono, cionondimeno, i presupposti di legge (anche avuto riguardo alla circostanza per cui l’irricevibilità del ricorso è stata rilevata d’ufficio e non già su eccezione della difesa comunale) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CH NC, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
EN OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN OL | CH NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.