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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 467/2023 Verbale di Udienza del giorno 09 gennaio 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 09 GENNAIO 2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte opponente che così Parte_1 conclude:” Gli avvocati Ernesto Matarazzo e Rita Capobianco si riportano a quanto dedotto, richiesto ed eccepito, in particolare alle note conclusionali depositate il 20/12/2023 e chiedono che la causa sia decisa. “ ; viste le note conclusionali depositate dalla parte convenuta Controparte_1
la quale così conclude:” conclude, all'uopo riportandosi a tutti i propri atti
[...]
e successivi scritti difensivi, anche in via istruttoria, come da comparsa di costituzione e risposta. Impugna e contesta l'avverso atto di citazione per quanto di ragione. Eccepisce, in via principale ed assorbente, il proprio difetto di legittimazione passiva,
o comunque la propria carenza di responsabilità, avendo l'opposizione ad oggetto questioni che riguardano esclusivamente la debenza del credito, di competenza dell'Ente creditore, e chiede di essere tenuta indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal giudizio, anche a titolo di pagamento delle spese di lite, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza” La parte convenuta non ha depositato le note conclusionali Controparte_2 all'odierna udienza. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 09 gennaio 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 467/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a cartelle di pagamento e vertente
T R A
, nato ad [...] [...] , C.F.: Parte_1 CP_2 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Matarazzo (C.F.:
[...] C.F._2
) e dall'avv. Rita Capobianco (C.F.: ), in forza di procura
[...] CodiceFiscale_3
in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE
E
, in persona del Presidente p.t. ,P.iva : , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Assia Iannaccone (C.F.: ) in CodiceFiscale_4
virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
E
, P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2
2 del Procuratore , in qualità di Responsabile atti introduttivi del Controparte_3
giudizio a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_4
- Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Persona_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ex art. 83, comma 3, c.p.c., dall'avv. Crescenzo Perrina (C.F. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5
come in atti
CONVENUTO
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ing. esponeva di aver Parte_1
ricevuto notifica da parte dell della cartella di Controparte_1
pagamento n.01220200004003671000 , di €.7.345,96, emessa in forza della sentenza del Tribunale di Avellino n.1207/2019 , che ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite, in favore della , quantificate in €.4.835,00 oltre IVA, Controparte_2
CPA e rimborso forfettario al 15% ; della cartella di pagamento n.01220210001386718000 di €.12.696,32, emessa in forza della sentenza del
Tribunale di Avellino n.596/2017 , che ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite, in favore della , quantificate in €.8.000,00 oltre rimborso Controparte_2
spese forfettarie al 15% e accessori di legge e della cartella di pagamento n.01220210002499377000 di €.7.464,52, emessa in forza della sentenza della Corte di
Appello di Napoli n.1565/2020 che ha condannato l'attore al pagamento delle spese di
3 lite, in favore della , quantificate in €.4.758,00 oltre rimborso Controparte_2
forfettario al 15%, IVA e CA come per legge.
L'attore riteneva non dovute in parte le somme richieste perché talune voci erano riferite al pagamento degli oneri riflessi e delle spese generali o rimborso forfettario al
15%.
L'attore riteneva non dovuti gli oneri riflessi non liquidati nelle predette sentenze, così come riteneva non dovuto il pagamento delle spese generali pari al 15% dell'importo liquidato quale compenso non avendo la Provincia e per essa la sua avvocatura spese non documentabili .
Specificava altresì che a seguito della notifica della prima cartella di pagamento inviava alla e all richiesta di annullamento della cartella in via Controparte_2 CP_1
di autotutela, ma senza alcun riscontro per cui al fine di evitare di subire l'esecuzione dall'Agenzia, era costretto a chiedere la rateizzazione per il pagamento delle somme di cui alle cartelle, con notevole aggravio di spese e interessi.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, in accoglimento della domanda, ogni contraria domanda e deduzione disattesa, così provvedere:
-in via preliminare sospendere l'esazione dell'impugnate cartelle di pagamento, ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge, come meglio rilevato in narrativa;
-accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria, asseritamente vantata dalla e dalla Controparte_2 Controparte_1
e per l'effetto annullare e/o revocare le cartelle di pagamento impugnate;
[...]
-con vittoria di spese e compenso da attribuire ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva la che contestava la Controparte_2
domanda attorea rilevando che nella disciplina della soccombenza e delle spese giudiziali in generale, vige il principio secondo cui il costo del processo non può e non deve assolutamente gravare sulla parte vittoriosa per cui legittimamente sia il Tribunale
Ordinario di Avellino che la Corte d'Appello di Napoli, avevano condannato l'odierno attore, quale parte soccombente dei giudizi, al pagamento in favore della Parte_2
[...
[...] delle spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% quali oneri
[...]
accessori che venivano così indicati in luogo dei c.d. oneri riflessi .
Rilevava altresì che, contrariamente all'assunto attoreo ove i giudicanti avessero ritenuto di dover escludere i c.d “oneri riflessi”, le spese generali ed il rimborso forfettario perché la era stata difesa nel giudizio dagli avvocati Controparte_2
interni all'ente, avrebbero del tutto omesso di indicarli nel dispositivo di sentenza.
Tanto anche per le spese generali del 15%, sempre dovute, poiché trattasi di spese vive che qualsiasi ente sostiene sia quando la difesa e affidata ad avvocati interni, sia quando e affidata ad avvocati esterni.
Precisava inoltre che l'articolo l, comma 208, legge 266/ 2005 richiamato da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni riguarda esclusivamente il rapporto tra datore di lavoro pubblico e proprio dipendente e , non fa assolutamente riferimento agli “oneri riflessi” intesi come spese che l'ente sostiene per la costituzione in giudizio, bensì si riferisce ai c.d. “compensi incentivanti” che l'ente può riconoscere in sede di contrattazione integrativa ai dirigenti ed i funzionari avvocati dell'Ufficio Avvocatura dell'Ente previsti dal d.l. 24 giugno 2014 n. 90.
La convenuta impugnava infine la richiesta di sospensione delle Controparte_2
cartelle di pagamento avanzata dall'attore in assenza di prova circa il danno grave ed irreparabile anche in considerazione della circostanza che l' Ing. , ha Parte_1
omesso di adempiere anche al pagamento alle spese di lite, seppure epurate delle somme ritenute non dovute.
Chiedeva, alla luce delle suesposte ragioni,, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“– In via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda cautelare di sospensione dell'esazione delle cartelle di pagamento per assenza di un danno grave ed irreparabile;
– In via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.
– con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
5 Si costituiva infine l che preliminarmente eccepiva Controparte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva vertendo il giudizio sulla debenza del credito e la sua iscrizione a ruolo, di competenza dell'Ente impositore e non su vizi delle cartelle di pagamento per cui ogni eventuale responsabilità in ordine alla richiesta di pagamento era da attribuirsi esclusivamente alla quale Ente Controparte_2
creditore.
Si opponeva alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati per carenza dei presupposti di legge e così concludeva:
“1. in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento opposte non sussistendo i presupposti di legge;
2. nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, o comunque la man-canza di responsabilità, dell per le ragioni in-nanzi Controparte_1
esposte;
3. nell'ipotesi di accoglimento della domanda, annullare parzialmente le cartelle esattoriali nei limiti delle somme ritenute non dovute;
4. con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite.
Alla prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la discussione in presenza all'udienza del 10 gennaio 2024. Tale udienza, su istanza della convenuta veniva differita al 10/04/2024 e in tale sede, sulle conclusioni Controparte_2
delle parti, la discussione veniva differita al 10/07/2024.
DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi la sussistenza di legittimazione passiva dell
[...]
. Controparte_1
Sul punto deve, innanzitutto, premettersi che il rapporto processuale tra agente di riscossione ed ente impositore, non è ontologicamente inscindibile, ben potendo, in astratto configurarsi un annullamento della cartella esattoriale, anche per vizi attinenti alla attività di riscossione, solo nei confronti dell'ente impositore;
o, per converso, una pronuncia di annullamento della cartella per inesistenza del credito conseguente a vizi imputabili all'ente impositore emessa unicamente nei confronti dell'agente di
6 riscossione. La potenziale connessione tra il giudizio di opposizione a cartella esattoriale e quello avente ad oggetto il credito dalla stessa portato, anziché da una inesistente inscindibilità dei rapporti sottostanti, scaturisce dalla singolarità dell'esecuzione esattoriale, nella quale l'attività esecutiva è posta in essere, in virtù di un rapporto complesso, inquadrabile nello schema del mandato con rappresentanza, da un soggetto diverso dal creditore, e pur tuttavia autonomo rispetto allo stesso, il che dà ragione della oggettiva autonomia tra i due giudizi connessi. Tuttavia, l'affermata mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra Agente e ente impositore non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o, invece, su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente impositore.
Invero, nei rapporti di tali soggetti con il destinatario della cartella, tali vicende sono del tutto irrilevanti, dato che l'attività esattoriale e processuale dell'Agente incide direttamente nella sfera giuridica dei suoi destinatari, che sono terzi rispetto a detto rapporto di mandato. Ciò impone che l'Agente sia chiamato direttamente rispondere, nei confronti dei terzi, di tale attività, a prescindere dall'indagine sull'imputabilità dei possibili errori nei rapporti con l'ente destinatario della riscossione. Altrimenti opinando si arriverebbe ad addossare al destinatario della cartella esattoriale l'onere ed il rischio di individuare chi sia, nei rapporti interni tra ente ed agente, il vero responsabile dell'erroneità della richiesta di pagamento. Tale esigenza attiene al diritto di difesa di soggetti comunque esposti a incisivi poteri di autotutela esecutiva, anche in ambito non tributario, per cui il diritto del destinatario di una cartella esattoriale di citare sempre e comunque il soggetto che gli abbia recapitato tale atto di precetto non può essere contestato, se non si voglia compromettere o indebolire il suo diritto di difesa. Per tali ragioni, in più occasioni la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi propri della cartella di pagamento proveniente dall'Agente della Riscossione, la legittimazione passiva – quale presupposto dell'azione consistente nella semplice coincidenza a livello, ovviamente, di affermazione dei fatti come allegati dall'attore tra
7 il soggetto che propone la domanda ed il titolare affermato del diritto fatto valere in giudizio – spetta a quest'ultimo, con onere dello stesso, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio l'ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite (Cassazione civile Sez. VI, 18/2/2020, n. 3955).
Nel merito, quanto alla questione relativa alla liquidabilità degli oneri riflessi a carico della parte soccombente, laddove risulti vittoriosa, come nel caso di specie, un'amministrazione pubblica difesa da un avvocato iscritto all'elenco speciale il punto di partenza è il criterio della soccombenza di cui all' art. 91 cpc che impone che le spese processuali siano addebitate al soggetto che risulta non vittorioso nella causa.
Anche ai fini di una migliore chiarezza espositiva, è bene rammentare che per “spese processuali” si intendono genericamente tutte le somme dovute al difensore per la prestazione svolta in favore del proprio assistito e comprendono il rimborso delle spese giustificate (c.d. anticipazioni); le spese imponibili;
i diritti e gli onorari di avvocato previsti dalla Tariffa Forense;
il rimborso forfettario per le spese generali in ragione del
15,00% sull'importo degli onorari;
e per gli avvocati del libero Foro, la Cassa Avvocati
(CNPA) e l'IVA da calcolarsi sull'imponibile sommato alla cassa avvocati.
Nella questione in esame, peraltro, il cliente può essere indifferentemente rappresentato da un privato (persona fisica o giuridica) oppure una pubblica amministrazione, mentre bisogna tenere distinte le due ipotesi nelle quali il “cliente” Ente pubblico datore di lavoro sia completamente vittorioso, con condanna della parte soccombente alle spese di lite, da quella con compensazione delle spese.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, sul piano del diritto non cambia nulla:
l'avvocato, sia egli del libero Foro che pubblico, si regolerà direttamente con il proprio cliente.
Con riferimento invece all'ipotesi di vittoria processuale con condanna della controparte alle spese e sulla base del principio di una tendenziale uguaglianza di trattamento dei professionisti siano essi del libero Foro che dell'avvocatura pubblica, parrebbe sperequativo il trattamento riservato agli avvocati pubblici che dal loro onorario, quale che sia, si vedono scorporare dall'ente, e non aggiungere come per
8 l'avvocato del libero Foro (CNPA), la percentuale determinata ai fini previdenziali senza possibilità di poterla ripetere in capo alla parte interamente soccombente del giudizio..
Il Tribunale condivide l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui risponde a criteri di ragionevolezza equiparare gli avvocati dell'avvocatura pubblica a quelli del libero foro, per quanto riguarda l'attività da essi svolta in giudizio, fermi restando i rapporti interni tra l'avvocato pubblico e l'ente datore di lavoro. Di conseguenza laddove, come nel caso di specie, risulti vittoriosa un'amministrazione pubblica difesa da un avvocato iscritto all'elenco speciale, la formula comunemente utilizzata nella parte dispositiva “oltre oneri accessori di legge”, deve essere intesa nel senso che devono essere corrisposti, dalla parte soccombente, i cd. “oneri riflessi” nella misura di legge, in luogo di CPA e IVA dovuti all'avvocato del libero foro (cfr TAR
Emilia Romagna n 151/16).
Da ultimo infine anche la Cassazione Civile con ordinanza n. 3592 del 06.02.2023, seppure nell'ambito del processo tributario ma applicabile anche nei procedimenti ordinari, ha riconosciuto gli oneri riflessi invocati in sostituzione di iva e cpa, all'Ente vittorioso patrocinato dalla sua Avvocatura interna, condannando i ricorrenti al pagamento degli stessi.
Quanto alle spese generali secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione , il rimborso c.d. forfettario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass., sez. 1, n. 13693 del
30/05/2018; Cass., sez. 2, 04/04/2019, n. 9385; Cass., sez. 6 -2, 22/01/2021, n. 1421) e che in ogni caso sono riconosciute per legge anche senza documentazione secondo il
D.M. n. 55 del 10.3.2014, entrato in vigore il 2.4.2014 ed applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto .
Il complesso delle considerazioni che precedono comporta il rigetto della domanda.
9 SUL REGIME DELLE SPESE
Attesa la peculiarità e la sussistenza di diverse interpretazioni giurisprudenziali in merito, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 09 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
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