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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/07/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1669/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Limitone Presidente
Dott. Dario Morsiani Giudice relatore
Dott. Gabriele Conti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per reclamo instaurato
DA
(C.F. ), con sede legale in Arzo (Svizzera) via alle Parte_1 C.F._1
Cave di Marmo n. 2, parte rappresentata e difesa dall'avv. LUCIO GRANATA
reclamante
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_3
reclamati
Oggetto: reclamo avverso l'estinzione dell'esecuzione.
MOTIVAZIONE
1. si dichiara creditrice verso in forza di due fatture Parte_1 Controparte_1 emesse nel 2021 per complessivi € 222.130,43. Ha per questo ottenuto un decreto ingiuntivo di questo Tribunale, dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c., che ha notificato alla debitrice in data 1.7.2024 con atto di precetto.
La reclamante ha quindi promosso la procedura di esecuzione presso terzi, notificando l'atto di pignoramento, tra l'altro, a , quale terza pignorata. Controparte_2
Con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. la terza pignorata ha attestato che è Controparte_1 titolare di un conto corrente presso l'istituto, con un saldo a credito di € 396.312,62, segnalando che nei confronti della detta società è stato emesso un provvedimento di sequestro penale preventivo ad opera del GIP presso il Tribunale di Venezia.
All'esito della prima udienza del procedimento di esecuzione (n. 2089/24 R.G. Es.), con provvedimento 14.3.2025, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'improcedibilità del procedimento esecutivo. Ciò in considerazione dell'opponibilità alla creditrice esecutante del sequestro preventivo del 18.8.2021, in quanto anteriore rispetto alla procedura esecutiva, con conseguente impedimento alla proseguibilità dell'esecuzione.
2. Avverso il provvedimento suindicato, comunicato alla creditrice il 17.3.2025, Parte_1 ha proposto reclamo con ricorso depositato il 7.4.2025. La reclamante ha significato che
[...] il provvedimento del giudice penale non avrebbe ad oggetto il conto corrente n.
0002/039/973723, di cui è titolare presso e che, Controparte_1 Controparte_2 pertanto, il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione. La reclamante ha quindi sollecitato l'assegnazione in proprio favore delle somme pignorate.
I reclamati e Controparte_1 Controparte_2 non si sono costituiti. Controparte_4
All'esito dell'udienza del 15.5.2025 questo collegio, con ordinanza emessa in pari data, ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia – Direzione Distrettuale
Antimafia se l'esecuzione del sequestro disposto dal GIP avesse avuto ad oggetto anche il conto corrente suindicato. Con nota 3.7.2025 la Procura della Repubblica ha evidenziato che detto conto non è compreso tra i rapporti interessati dall'esecuzione del provvedimento di sequestro.
3. Rileva il Tribunale che il reclamo proposto non è ammissibile.
Esso, pur non recando alcun esplicito riferimento a norme di rito relative alle impugnative, va qualificato come reclamo ex art. 630 c.p.c., in quanto rivolto contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato l'estinzione del processo di esecuzione.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che lo strumento di impugnazione previsto dall'art. 630 comma 3 c.p.c. trova applicazione solo ove si sia in presenza di una causa tipica di estinzione, che sia stata rilevata dal giudice dell'esecuzione o che questi abbia mancato di rilevare. Sono cause di estinzione tipiche quelle previste da particolari disposizioni di legge, come in particolare quelle correlate all'inattività delle parti (art. 630 c.p.c.), alla rinuncia del creditore (art. 629 c.p.c.), alla mancata comparizione delle parti a due udienze successive (art. 631 c.p.c.), all'omesso deposito della documentazione prescritta o del certificato notarile sostitutivo (art. 567 c.p.c.).
Ove invece venga dichiarata, o sia invocata, l'estinzione dell'esecuzione per cause diverse da quelle tipiche - com'è il caso in cui venga accertato che i beni pignorati non sono suscettibili di essere oggetto dell'esecuzione e che pertanto questa non è destinata ad alcun esito fruttuoso
- il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione ha natura sostanziale di atto del processo esecutivo ed è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., vale a dire con il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo ex art. 630
c.p.c., il quale costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica. In questo senso sono: Cass. n. 6391/04, rv. 571702; n. 3020/08, rv. 606105; n. 22361/09; n.
2674/11, rv. 616515; n. 25421/13, rv. 629122; n. 24775/14, rv. 633270; n. 13108/17, rv.
644389.
Neppure è ipotizzabile la riqualificazione dell'impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, attesa la diversità dell'organo adìto dai due gravami e la peculiare struttura del procedimento di cui all'art. 617 c.p.c., connotato dalla necessaria distinzione in due fasi (Cass.
n. 11241/22, rv. 664509-03).
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico della reclamante.
Vicenza, 11 luglio 2025
IL PRESIDENTE dott. Giuseppe Limitone
L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Limitone Presidente
Dott. Dario Morsiani Giudice relatore
Dott. Gabriele Conti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per reclamo instaurato
DA
(C.F. ), con sede legale in Arzo (Svizzera) via alle Parte_1 C.F._1
Cave di Marmo n. 2, parte rappresentata e difesa dall'avv. LUCIO GRANATA
reclamante
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_3
reclamati
Oggetto: reclamo avverso l'estinzione dell'esecuzione.
MOTIVAZIONE
1. si dichiara creditrice verso in forza di due fatture Parte_1 Controparte_1 emesse nel 2021 per complessivi € 222.130,43. Ha per questo ottenuto un decreto ingiuntivo di questo Tribunale, dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c., che ha notificato alla debitrice in data 1.7.2024 con atto di precetto.
La reclamante ha quindi promosso la procedura di esecuzione presso terzi, notificando l'atto di pignoramento, tra l'altro, a , quale terza pignorata. Controparte_2
Con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. la terza pignorata ha attestato che è Controparte_1 titolare di un conto corrente presso l'istituto, con un saldo a credito di € 396.312,62, segnalando che nei confronti della detta società è stato emesso un provvedimento di sequestro penale preventivo ad opera del GIP presso il Tribunale di Venezia.
All'esito della prima udienza del procedimento di esecuzione (n. 2089/24 R.G. Es.), con provvedimento 14.3.2025, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'improcedibilità del procedimento esecutivo. Ciò in considerazione dell'opponibilità alla creditrice esecutante del sequestro preventivo del 18.8.2021, in quanto anteriore rispetto alla procedura esecutiva, con conseguente impedimento alla proseguibilità dell'esecuzione.
2. Avverso il provvedimento suindicato, comunicato alla creditrice il 17.3.2025, Parte_1 ha proposto reclamo con ricorso depositato il 7.4.2025. La reclamante ha significato che
[...] il provvedimento del giudice penale non avrebbe ad oggetto il conto corrente n.
0002/039/973723, di cui è titolare presso e che, Controparte_1 Controparte_2 pertanto, il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione. La reclamante ha quindi sollecitato l'assegnazione in proprio favore delle somme pignorate.
I reclamati e Controparte_1 Controparte_2 non si sono costituiti. Controparte_4
All'esito dell'udienza del 15.5.2025 questo collegio, con ordinanza emessa in pari data, ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia – Direzione Distrettuale
Antimafia se l'esecuzione del sequestro disposto dal GIP avesse avuto ad oggetto anche il conto corrente suindicato. Con nota 3.7.2025 la Procura della Repubblica ha evidenziato che detto conto non è compreso tra i rapporti interessati dall'esecuzione del provvedimento di sequestro.
3. Rileva il Tribunale che il reclamo proposto non è ammissibile.
Esso, pur non recando alcun esplicito riferimento a norme di rito relative alle impugnative, va qualificato come reclamo ex art. 630 c.p.c., in quanto rivolto contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato l'estinzione del processo di esecuzione.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che lo strumento di impugnazione previsto dall'art. 630 comma 3 c.p.c. trova applicazione solo ove si sia in presenza di una causa tipica di estinzione, che sia stata rilevata dal giudice dell'esecuzione o che questi abbia mancato di rilevare. Sono cause di estinzione tipiche quelle previste da particolari disposizioni di legge, come in particolare quelle correlate all'inattività delle parti (art. 630 c.p.c.), alla rinuncia del creditore (art. 629 c.p.c.), alla mancata comparizione delle parti a due udienze successive (art. 631 c.p.c.), all'omesso deposito della documentazione prescritta o del certificato notarile sostitutivo (art. 567 c.p.c.).
Ove invece venga dichiarata, o sia invocata, l'estinzione dell'esecuzione per cause diverse da quelle tipiche - com'è il caso in cui venga accertato che i beni pignorati non sono suscettibili di essere oggetto dell'esecuzione e che pertanto questa non è destinata ad alcun esito fruttuoso
- il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione ha natura sostanziale di atto del processo esecutivo ed è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., vale a dire con il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo ex art. 630
c.p.c., il quale costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica. In questo senso sono: Cass. n. 6391/04, rv. 571702; n. 3020/08, rv. 606105; n. 22361/09; n.
2674/11, rv. 616515; n. 25421/13, rv. 629122; n. 24775/14, rv. 633270; n. 13108/17, rv.
644389.
Neppure è ipotizzabile la riqualificazione dell'impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, attesa la diversità dell'organo adìto dai due gravami e la peculiare struttura del procedimento di cui all'art. 617 c.p.c., connotato dalla necessaria distinzione in due fasi (Cass.
n. 11241/22, rv. 664509-03).
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico della reclamante.
Vicenza, 11 luglio 2025
IL PRESIDENTE dott. Giuseppe Limitone
L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani