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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5740 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 2665 e 2749/2024 R.G.A.C., riservate in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 4.11.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertenti
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
, rapp.ti e difesi dall'avv. Amalia Di Meo - Persona_1 C.F._3
domiciliataria in Via Svetonio n. 10 Bacoli (Na) Email_1
APPELLANTI NEL PROC. 2665/2024
1 ) e , CP_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_2 elettivamente domiciliati in presso il proprio difensore di fiducia e procuratore speciale avv.to Claudio
LI , con studio in Monte di Procida (NA) alla Via Panoramica n. 47 - C.F._6
Email_2
APPELLANTI NEL PROC. 2749/2024
E
, elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla Via Controparte_3 C.F._7
Vecchia San Gennaro, 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Affuso ( - C.F._8
), che lo rappresenta e difende Email_3
APPELLATO
Oggetto: riassunzione - ai sensi dell'art. 573 co. 1 bis c.p.p. - degli appelli proposti, in sede penale, per i soli interessi civili, avverso la sentenza n. 705/2023, emessa dal G.U.P. del Tribunale Penale di Napoli in data 30.03.2023, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale è stato assolto “perché il Controparte_3 fatto non sussiste” dal reato di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, co 1 n. 5 bis ed ultimo comma, 61 n. 11, 81 cpv c.p. “perché, con più azioni consecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di collaboratore scolastico dell'istituto
“Dante Alighieri” sito in Monte di Procida, con la scusa di accompagnare i bambini in bagno per aiutarli a rivestirsi, toccava loro i genitali, in particolare ai gemelli e Francesco, nati l'11.08.2014, a Persona_3
nato il [...], nato il 18.09. 2013, Persona_2 Persona_1 Per_4
nato il [...], con le aggravanti di aver commesso il fatto all'interno di un istituto di istruzione, con abuso
[...] di prestazione d'opera nei confronti di minore che non ha compiuto gli anni dieci. In Napoli il maggio 2021 condotta perdurante al novembre 2021”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con separati atti, successivamente riuniti, gli appellanti in epigrafe hanno riassunto i gravami proposti in sede penale, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di assoluzione in epigrafe indicata, emessa dal g.u.p. in sede di giudizio abbreviato.
L'imputato era stato assolto dalle contestazioni ascrittegli con la formula “perché il fatto non sussiste” in quanto non vi era stata, nel processo penale, piena prova dei fatti contestati.
2 Avverso la sentenza di assoluzione proponevano appello le sole parti civili, e Parte_1 Parte_2
genitori di , nonché e , genitori di
[...] Persona_1 CP_1 Controparte_2
. Persona_2
Non proponeva appello il Pubblico Ministero.
Le costituzioni di parte civile erano state formalizzate in epoca successiva al 30.12 2022, e, pertanto, con sentenza n. 2646/2024 del 12.03.2024, la Corte di Appello di Napoli - Sezione penale, in applicazione dell'art 573 comma 1 bis c.p.p., disponeva che il giudizio penale, originato dall'appello delle parti civili, avverso la sentenza di assoluzione, proseguisse “innanzi alla competente sezione civile della corte di Appello di
Napoli davanti alla quale dovrà essere riassunto il giudizio”.
La riassunzione è stata, dunque, incardinata ai sensi della disposizione indicata, introdotta con la cd. riforma Cartabia, a tenore della quale “Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello
e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.
Gli appellanti hanno premesso la censurabilità, sotto il profilo civilistico, del comportamento tenuto dal collaboratore scolastico nei confronti dei minori e Controparte_3 Persona_1 [...]
, come emerso in sede penale. Per_2
Quanto a , hanno precisato che il minore, in sede di incidente probatorio, aveva Persona_1 dichiarato che il gli aveva alzato le mutandine ed i pantaloni senza che vi fosse bisogno CP_3 dell'aiuto prestato, e che, la madre, in sede di denuncia, aveva ulteriormente affermato che il CP_3 gli toccato le parti intime del bambino, usando espressioni non consone al ruolo (“bellu piscitiello”).
L'atteggiamento del collaboratore scolastico avrebbe ingenerato nel minore “confusione”.
Il avrebbe violato, altresì, le norme contrattuali regolanti il suo rapporto con la scuola, poiché CP_3
i collaboratori scolastici possono prestare ausilio solo agli alunni portatori di handicap nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, e poiché l'ordine di servizio a lui destinato gli imponeva di limitarsi a “sorvegliare all'esterno i servizi igienici”, accertandosi che gli stessi fossero sempre puliti, senza mai entrarvi in presenza degli alunni.
La sfera privata del minore sarebbe stata, pertanto, invasa.
3 In seguito ai descritti comportamenti il minore avrebbe manifestato “disagio e fastidio”, timore e irrequietezza, difficoltà a separarsi dalla madre, difficoltà ad addormentarsi, riuscendo a rielaborare l'evento solo dopo terapia psicologica e l'allontanamento del collaboratore dal plesso scolastico.
I genitori di hanno richiamato le dichiarazioni rese dalla madre del minore in sede Persona_2 di denuncia-querela del 05/11/2021, e le dichiarazioni del bambino in sede di incidente probatorio.
avrebbe riferito di toccamenti non voluti (“alcuni bambini li abbracciava, poi quando io andavo in Per_2 bagno lui passava nel corridoio del bagno, avanti e indietro;
poi, quando mi veniva da vomitare lui mi accarezzava tutta la pancia e un giorno è sceso giù … giù dove? … Il pisellino … Lui entrava in bagno e mi accarezzava tutta la pancia e un giorno la mano l 'ha fatta scorrere, in pratica è arrivato fino al pisellino”), di abbracci e baci “fastidiosi”, e di anomala offerta di leccornie e regalie (“Quando uscivo dal bagno, che avevo fatto i miei bisogni, mi abbracciava, io, però, gli dicevo di no, perché c'è il Covid adesso e, quindi, avevo paura;
poi ogni volta che uscivo mi voleva dare o un biscotto oppure il braccialetto, ma io li rifiutano sempre, il biscotto quasi a tutti i miei compagni di classe”).
Il minore avrebbe conseguentemente sofferto uno stato di malessere e di “paura”, nausea e vomito.
I fatti emersi integrerebbero, a dire degli appellanti, il reato contestato in sede penale, oltre a quello di violenza privata (art. 610 c.p.), violazione disciplinare e violazione della normativa anticovid.
Tanto essenzialmente esposto, hanno chiesto condannarsi il al risarcimento dei danni CP_3 patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di euro 40.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia
(Carannante), ovvero nella misura di euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia (Turazzo).
si è costituito in entrambi i giudizi, chiedendo rigettarsi le proposte domande Controparte_3 risarcitorie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Le cause riunite sono state rinviate per la rimessione in decisione all'udienza del 4.11.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, sono state riservate in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice chiamato a pronunciarsi sulle sole statuizioni civili può legittimamente verificare se le condotte, irrilevanti sotto un profilo penale, per altro verso, siano causative di un danno ingiusto, al cui risarcimento la persona offesa ha diritto (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 36046 del 2024).
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte (Cass. pen. 15640/2005 e successive conformi;
Cass. pen.
14014/2015), la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni può essere assunta soltanto nel
4 caso in cui, nel precedente grado del giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato, ma tale principio si applica unicamente ai casi in cui l'impugnazione sia stata proposta dall'imputato o dal pubblico ministero (Cass. pen. 24458/2018, in motivazione;
conf. Cass. pen.
6568/2022, in motivazione).
La disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è, infatti, applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l'art. 576 cod. proc. pen., riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda (Cass. pen. n. 3083/2016; 26016/2013, Sez. U. pen., n. 25083/2006).
Nel chiarire i rapporti che intercorrono tra le disposizioni di cui agli artt. 576 e 578 cod. proc. pen.,
l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, , ha Per_5 affermato che l'articolo 576 del codice di procedura penale consente al giudice di appello, nell'affermare incidenter tantum la responsabilità dell'imputato agli effetti civili, su impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di assoluzione pronunciata in prime cure, di condannare l'imputato al risarcimento dei danni anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto, che, ovviamente, manca quando in primo grado, come nel caso in esame, l'imputato sia stato assolto con la formula “il fatto non sussiste”, contrariamente a quanto avviene, invece, nell'ottica dell'articolo 578 del codice di procedura penale
(intitolato alla “Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione”).
L'articolo 576 conferisce, cioè, al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento e/o restituzione, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto, con la conseguenza che il giudice investito dell'impugnazione della parte civile, contro una sentenza di assoluzione per gli interessi civili, ripete per intero le sue attribuzioni dall'articolo 576 del codice di procedura penale, e ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare. Se si convince che tale giudice ha sbagliato nell'assolvere l'imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all'art. 622 del codice di procedura penale) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente - ora per allora - alla condanna di cui all'articolo
538, comma 1, del codice di procedura penale, che non venne pronunziata per errore (Cass. pen.
3083/2016, in motivazione;
Cass. pen. 36046/2024).
Non sono, pertanto, irricevibili le doglianze della parte civile in ipotesi di assoluzione dell'imputato in prime cure, poiché, invece, spetta al giudice dell'impugnazione proposta dalla parte civile di valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità, seppure limitata agli effetti civili, 5 anche qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena, e, legittimamente, i motivi svolti dall'appellante parte civile possono investire l'accertamento della responsabilità per il fatto contestato, quale presupposto causale della responsabilità civile, potendosi pervenire alla condanna dell'imputato assolto al risarcimento del danno o alle restituzioni, qualora risulti fondata l'impugnazione (Cass. pen.
36046/2024).
Tanto premesso, è ben vero che si può innovare l'accertamento dei fatti posti a base della decisione assolutoria, al fine di valutare l'esistenza di una responsabilità per illecito e così giungere ad una diversa pronunzia, tuttavia, la valutazione va effettuata riguardo al "fatto" come storicamente considerato nell'imputazione penale, ma avendo riguardo del regime probatorio tipico dell'illecito civile.
Avendo cura di applicare correttamente la ratio della norma di cui all'art. 573 co.
1-bis c.p.p. alla base della trasmissione del giudizio alla Corte d'Appello Civile, ciò che occorre verificare, nel presente grado di giudizio, è se il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere: a) “che non vi è certezza alcuna, oltre ogni ragionevole dubbio, che abbia abusato, toccando i loro genitali, dei minori …. Controparte_3 Persona_2
…”; b) che “appare incerto e incostante il narrato delle pp.oo., per altro verso non risulta da elementi Persona_1 estrinseci accertato alcun elemento attestante l'effettiva commissione degli abusi sessuali denunciati” (cfr. sentenza g.u.p.).
In buona sostanza, per giungere ad una riforma della sentenza, in punto condanna al risarcimento del danno la cui domanda, in primo grado, non essendo stata integrata la condotta attribuita a parte appellata, non è stata accolta, è necessario che questa Corte: a) ravvisi la prova della condotta così come allegata nell'atto di costituzione di parte civile;
b) ravvisi l'effettiva prova del danno lamentato dagli appellanti e la prova della sua corretta quantificazione;
c) ravvisi e ritenga adeguatamente dimostrato dagli elementi dedotti in giudizio il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
Ebbene, ad avviso del Collegio, nessuno dei sopra individuati elementi può essere adeguatamente rinvenuto nel giudizio in argomento, tanto che la domanda di risarcimento deve essere rigettata con piena conferma di quanto statuito dal giudice di prime cure, sia in punto di individuazione dell'insussistenza della condotta, sia in punto di conseguente mancato riconoscimento di qualsivoglia condanna di risarcimento del danno.
Come sopra precisato, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., al pari del presente processo, si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda: il giudice civile competente per valore in grado di appello, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile.
6 Ne consegue che non è consentita l' “utilizzazione”, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie (Cass. civ. n.° 16916/2019).
In buona sostanza, la “translatio” del giudizio sulla domanda civile comporta che la Corte applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non”, e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio. (Cass. civ. n.° 15859/2019).
Ciò premesso, i proposti appelli sono infondati, dovendosi ritenere condivisibile l'iter argomentativo contenuto nella sentenza appellata, giacché ancorato ad una corretta analisi delle allegazioni e delle deposizioni rese nel giudizio penale, in punto di incoerenza e difetto di riscontro estrinseco alle dichiarazioni dei minori.
Alla luce del materiale esaminato, il g.u.p. correttamente ha reputato che non sia stata raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato in ordine alle condotte materiali ascrittegli.
Dalle deposizioni rese dai minori in sede di incidente probatorio, “emerge piuttosto un rapporto sì confidenziale tra il collaboratore scolastico e i bambini, ma dai contorni sfumati, non essendo stata fornita adeguata prova che le condotte poste in essere dal si siano effettivamente tradotte in condotte sussumibili nella fattispecie di violenza sessuale CP_3 contestatagli.
La descrizione della condotta così come affermata dai minori, dunque, si attaglia in maniera dubitativa al paradigna legale descritto dagli artt. 609 bis e 609 ter c.p. anche alla luce della giovane età degli stessi e della difficoltà di dar prova del fatto che il abbia voluto effettivamente invadere loro sfera sessuale dei minori ascoltati in sede di incidente probatorio CP_3
…
non è possibile escludere con certezza che le condotte in esame non siano da ascrivere esclusivamente al semplice aiuto che il abbia effettivamente voluto prestare ai bambini nel rivestirsi. CP_3
7 Del resto, soltanto il minore … e il minore hanno riferito di un toccamento da parte dell'imputato. Persona_2
Durante la testimonianza del che appare, peraltro, spesso contraddittoria e caratterizzata da incertezza, il minore Per_2 ha specificato che il toccamento è avvenuto sopra i pantaloni.
Inoltre il pur avendo dichiarato che quando vedeva il bidello gli veniva da vomitare, ha anche precisato che gli Per_2 venivano attacchi di stomaco in classe e poi la visione del bidello accentuava la sensazione di vomito. Dichiarazioni quest'ultime che appaiono confuse ed estremamente generiche, se non contraddittorie.
Né risulta dirimente rispetto all'ambiguità delle condotte in esame quanto affermato dal minore il Persona_1 quale dichiarava che il gli aveva soltanto abbassato i pantaloni della tuta e non anche le mutandine e che aveva CP_3 commentato “i che bell piscitiell che tien.” (cfr. sentenza g.u.p.).
In definitiva, le testimonianze delle sole parti civili, rese in incidente probatorio, sono insuscettibili di fornire adeguata base probatoria alla contestazione, in difetto di riscontri estrinseci, e tenuto conto della genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai minori.
Ad avviso della Corte, non sussiste la prova dei delitti contestati, mancando la prova delle condotte materiali ipotizzate.
Del resto, entrambi gli atti di gravame non offrono alcuna specifica argomentazione di contrasto a questa parte valutativa della sentenza di assoluzione circa la genericità e contraddittorietà delle deposizioni rese dai minori.
Gli appellanti ipotizzano, piuttosto, delle ulteriori violazioni contrattuali, disciplinari e di normativa anticovid, da reputarsi francamente sfornite della benché minima idoneità causale rispetto ai lamentati gravi stati di turbamento dei minori coinvolti.
In conclusione, gli appelli debbono essere rigettati.
La difficoltà istruttoria, dovuta alla giovanissima età dei supposti danneggiati, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico degli appellanti (in solido tra ciascuna coppia genitoriale) per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
P. Q. M.
8 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta gli appelli;
- Compensa le spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti (in solido tra ciascuna coppia genitoriale) per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Così deciso in Napoli, il 14.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 2665 e 2749/2024 R.G.A.C., riservate in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 4.11.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertenti
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
, rapp.ti e difesi dall'avv. Amalia Di Meo - Persona_1 C.F._3
domiciliataria in Via Svetonio n. 10 Bacoli (Na) Email_1
APPELLANTI NEL PROC. 2665/2024
1 ) e , CP_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_2 elettivamente domiciliati in presso il proprio difensore di fiducia e procuratore speciale avv.to Claudio
LI , con studio in Monte di Procida (NA) alla Via Panoramica n. 47 - C.F._6
Email_2
APPELLANTI NEL PROC. 2749/2024
E
, elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla Via Controparte_3 C.F._7
Vecchia San Gennaro, 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Affuso ( - C.F._8
), che lo rappresenta e difende Email_3
APPELLATO
Oggetto: riassunzione - ai sensi dell'art. 573 co. 1 bis c.p.p. - degli appelli proposti, in sede penale, per i soli interessi civili, avverso la sentenza n. 705/2023, emessa dal G.U.P. del Tribunale Penale di Napoli in data 30.03.2023, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale è stato assolto “perché il Controparte_3 fatto non sussiste” dal reato di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, co 1 n. 5 bis ed ultimo comma, 61 n. 11, 81 cpv c.p. “perché, con più azioni consecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di collaboratore scolastico dell'istituto
“Dante Alighieri” sito in Monte di Procida, con la scusa di accompagnare i bambini in bagno per aiutarli a rivestirsi, toccava loro i genitali, in particolare ai gemelli e Francesco, nati l'11.08.2014, a Persona_3
nato il [...], nato il 18.09. 2013, Persona_2 Persona_1 Per_4
nato il [...], con le aggravanti di aver commesso il fatto all'interno di un istituto di istruzione, con abuso
[...] di prestazione d'opera nei confronti di minore che non ha compiuto gli anni dieci. In Napoli il maggio 2021 condotta perdurante al novembre 2021”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con separati atti, successivamente riuniti, gli appellanti in epigrafe hanno riassunto i gravami proposti in sede penale, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di assoluzione in epigrafe indicata, emessa dal g.u.p. in sede di giudizio abbreviato.
L'imputato era stato assolto dalle contestazioni ascrittegli con la formula “perché il fatto non sussiste” in quanto non vi era stata, nel processo penale, piena prova dei fatti contestati.
2 Avverso la sentenza di assoluzione proponevano appello le sole parti civili, e Parte_1 Parte_2
genitori di , nonché e , genitori di
[...] Persona_1 CP_1 Controparte_2
. Persona_2
Non proponeva appello il Pubblico Ministero.
Le costituzioni di parte civile erano state formalizzate in epoca successiva al 30.12 2022, e, pertanto, con sentenza n. 2646/2024 del 12.03.2024, la Corte di Appello di Napoli - Sezione penale, in applicazione dell'art 573 comma 1 bis c.p.p., disponeva che il giudizio penale, originato dall'appello delle parti civili, avverso la sentenza di assoluzione, proseguisse “innanzi alla competente sezione civile della corte di Appello di
Napoli davanti alla quale dovrà essere riassunto il giudizio”.
La riassunzione è stata, dunque, incardinata ai sensi della disposizione indicata, introdotta con la cd. riforma Cartabia, a tenore della quale “Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello
e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.
Gli appellanti hanno premesso la censurabilità, sotto il profilo civilistico, del comportamento tenuto dal collaboratore scolastico nei confronti dei minori e Controparte_3 Persona_1 [...]
, come emerso in sede penale. Per_2
Quanto a , hanno precisato che il minore, in sede di incidente probatorio, aveva Persona_1 dichiarato che il gli aveva alzato le mutandine ed i pantaloni senza che vi fosse bisogno CP_3 dell'aiuto prestato, e che, la madre, in sede di denuncia, aveva ulteriormente affermato che il CP_3 gli toccato le parti intime del bambino, usando espressioni non consone al ruolo (“bellu piscitiello”).
L'atteggiamento del collaboratore scolastico avrebbe ingenerato nel minore “confusione”.
Il avrebbe violato, altresì, le norme contrattuali regolanti il suo rapporto con la scuola, poiché CP_3
i collaboratori scolastici possono prestare ausilio solo agli alunni portatori di handicap nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, e poiché l'ordine di servizio a lui destinato gli imponeva di limitarsi a “sorvegliare all'esterno i servizi igienici”, accertandosi che gli stessi fossero sempre puliti, senza mai entrarvi in presenza degli alunni.
La sfera privata del minore sarebbe stata, pertanto, invasa.
3 In seguito ai descritti comportamenti il minore avrebbe manifestato “disagio e fastidio”, timore e irrequietezza, difficoltà a separarsi dalla madre, difficoltà ad addormentarsi, riuscendo a rielaborare l'evento solo dopo terapia psicologica e l'allontanamento del collaboratore dal plesso scolastico.
I genitori di hanno richiamato le dichiarazioni rese dalla madre del minore in sede Persona_2 di denuncia-querela del 05/11/2021, e le dichiarazioni del bambino in sede di incidente probatorio.
avrebbe riferito di toccamenti non voluti (“alcuni bambini li abbracciava, poi quando io andavo in Per_2 bagno lui passava nel corridoio del bagno, avanti e indietro;
poi, quando mi veniva da vomitare lui mi accarezzava tutta la pancia e un giorno è sceso giù … giù dove? … Il pisellino … Lui entrava in bagno e mi accarezzava tutta la pancia e un giorno la mano l 'ha fatta scorrere, in pratica è arrivato fino al pisellino”), di abbracci e baci “fastidiosi”, e di anomala offerta di leccornie e regalie (“Quando uscivo dal bagno, che avevo fatto i miei bisogni, mi abbracciava, io, però, gli dicevo di no, perché c'è il Covid adesso e, quindi, avevo paura;
poi ogni volta che uscivo mi voleva dare o un biscotto oppure il braccialetto, ma io li rifiutano sempre, il biscotto quasi a tutti i miei compagni di classe”).
Il minore avrebbe conseguentemente sofferto uno stato di malessere e di “paura”, nausea e vomito.
I fatti emersi integrerebbero, a dire degli appellanti, il reato contestato in sede penale, oltre a quello di violenza privata (art. 610 c.p.), violazione disciplinare e violazione della normativa anticovid.
Tanto essenzialmente esposto, hanno chiesto condannarsi il al risarcimento dei danni CP_3 patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di euro 40.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia
(Carannante), ovvero nella misura di euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia (Turazzo).
si è costituito in entrambi i giudizi, chiedendo rigettarsi le proposte domande Controparte_3 risarcitorie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Le cause riunite sono state rinviate per la rimessione in decisione all'udienza del 4.11.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, sono state riservate in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice chiamato a pronunciarsi sulle sole statuizioni civili può legittimamente verificare se le condotte, irrilevanti sotto un profilo penale, per altro verso, siano causative di un danno ingiusto, al cui risarcimento la persona offesa ha diritto (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 36046 del 2024).
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte (Cass. pen. 15640/2005 e successive conformi;
Cass. pen.
14014/2015), la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni può essere assunta soltanto nel
4 caso in cui, nel precedente grado del giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato, ma tale principio si applica unicamente ai casi in cui l'impugnazione sia stata proposta dall'imputato o dal pubblico ministero (Cass. pen. 24458/2018, in motivazione;
conf. Cass. pen.
6568/2022, in motivazione).
La disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è, infatti, applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l'art. 576 cod. proc. pen., riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda (Cass. pen. n. 3083/2016; 26016/2013, Sez. U. pen., n. 25083/2006).
Nel chiarire i rapporti che intercorrono tra le disposizioni di cui agli artt. 576 e 578 cod. proc. pen.,
l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, , ha Per_5 affermato che l'articolo 576 del codice di procedura penale consente al giudice di appello, nell'affermare incidenter tantum la responsabilità dell'imputato agli effetti civili, su impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di assoluzione pronunciata in prime cure, di condannare l'imputato al risarcimento dei danni anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto, che, ovviamente, manca quando in primo grado, come nel caso in esame, l'imputato sia stato assolto con la formula “il fatto non sussiste”, contrariamente a quanto avviene, invece, nell'ottica dell'articolo 578 del codice di procedura penale
(intitolato alla “Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione”).
L'articolo 576 conferisce, cioè, al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento e/o restituzione, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto, con la conseguenza che il giudice investito dell'impugnazione della parte civile, contro una sentenza di assoluzione per gli interessi civili, ripete per intero le sue attribuzioni dall'articolo 576 del codice di procedura penale, e ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare. Se si convince che tale giudice ha sbagliato nell'assolvere l'imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all'art. 622 del codice di procedura penale) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente - ora per allora - alla condanna di cui all'articolo
538, comma 1, del codice di procedura penale, che non venne pronunziata per errore (Cass. pen.
3083/2016, in motivazione;
Cass. pen. 36046/2024).
Non sono, pertanto, irricevibili le doglianze della parte civile in ipotesi di assoluzione dell'imputato in prime cure, poiché, invece, spetta al giudice dell'impugnazione proposta dalla parte civile di valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità, seppure limitata agli effetti civili, 5 anche qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena, e, legittimamente, i motivi svolti dall'appellante parte civile possono investire l'accertamento della responsabilità per il fatto contestato, quale presupposto causale della responsabilità civile, potendosi pervenire alla condanna dell'imputato assolto al risarcimento del danno o alle restituzioni, qualora risulti fondata l'impugnazione (Cass. pen.
36046/2024).
Tanto premesso, è ben vero che si può innovare l'accertamento dei fatti posti a base della decisione assolutoria, al fine di valutare l'esistenza di una responsabilità per illecito e così giungere ad una diversa pronunzia, tuttavia, la valutazione va effettuata riguardo al "fatto" come storicamente considerato nell'imputazione penale, ma avendo riguardo del regime probatorio tipico dell'illecito civile.
Avendo cura di applicare correttamente la ratio della norma di cui all'art. 573 co.
1-bis c.p.p. alla base della trasmissione del giudizio alla Corte d'Appello Civile, ciò che occorre verificare, nel presente grado di giudizio, è se il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere: a) “che non vi è certezza alcuna, oltre ogni ragionevole dubbio, che abbia abusato, toccando i loro genitali, dei minori …. Controparte_3 Persona_2
…”; b) che “appare incerto e incostante il narrato delle pp.oo., per altro verso non risulta da elementi Persona_1 estrinseci accertato alcun elemento attestante l'effettiva commissione degli abusi sessuali denunciati” (cfr. sentenza g.u.p.).
In buona sostanza, per giungere ad una riforma della sentenza, in punto condanna al risarcimento del danno la cui domanda, in primo grado, non essendo stata integrata la condotta attribuita a parte appellata, non è stata accolta, è necessario che questa Corte: a) ravvisi la prova della condotta così come allegata nell'atto di costituzione di parte civile;
b) ravvisi l'effettiva prova del danno lamentato dagli appellanti e la prova della sua corretta quantificazione;
c) ravvisi e ritenga adeguatamente dimostrato dagli elementi dedotti in giudizio il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
Ebbene, ad avviso del Collegio, nessuno dei sopra individuati elementi può essere adeguatamente rinvenuto nel giudizio in argomento, tanto che la domanda di risarcimento deve essere rigettata con piena conferma di quanto statuito dal giudice di prime cure, sia in punto di individuazione dell'insussistenza della condotta, sia in punto di conseguente mancato riconoscimento di qualsivoglia condanna di risarcimento del danno.
Come sopra precisato, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., al pari del presente processo, si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda: il giudice civile competente per valore in grado di appello, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile.
6 Ne consegue che non è consentita l' “utilizzazione”, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie (Cass. civ. n.° 16916/2019).
In buona sostanza, la “translatio” del giudizio sulla domanda civile comporta che la Corte applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non”, e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio. (Cass. civ. n.° 15859/2019).
Ciò premesso, i proposti appelli sono infondati, dovendosi ritenere condivisibile l'iter argomentativo contenuto nella sentenza appellata, giacché ancorato ad una corretta analisi delle allegazioni e delle deposizioni rese nel giudizio penale, in punto di incoerenza e difetto di riscontro estrinseco alle dichiarazioni dei minori.
Alla luce del materiale esaminato, il g.u.p. correttamente ha reputato che non sia stata raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato in ordine alle condotte materiali ascrittegli.
Dalle deposizioni rese dai minori in sede di incidente probatorio, “emerge piuttosto un rapporto sì confidenziale tra il collaboratore scolastico e i bambini, ma dai contorni sfumati, non essendo stata fornita adeguata prova che le condotte poste in essere dal si siano effettivamente tradotte in condotte sussumibili nella fattispecie di violenza sessuale CP_3 contestatagli.
La descrizione della condotta così come affermata dai minori, dunque, si attaglia in maniera dubitativa al paradigna legale descritto dagli artt. 609 bis e 609 ter c.p. anche alla luce della giovane età degli stessi e della difficoltà di dar prova del fatto che il abbia voluto effettivamente invadere loro sfera sessuale dei minori ascoltati in sede di incidente probatorio CP_3
…
non è possibile escludere con certezza che le condotte in esame non siano da ascrivere esclusivamente al semplice aiuto che il abbia effettivamente voluto prestare ai bambini nel rivestirsi. CP_3
7 Del resto, soltanto il minore … e il minore hanno riferito di un toccamento da parte dell'imputato. Persona_2
Durante la testimonianza del che appare, peraltro, spesso contraddittoria e caratterizzata da incertezza, il minore Per_2 ha specificato che il toccamento è avvenuto sopra i pantaloni.
Inoltre il pur avendo dichiarato che quando vedeva il bidello gli veniva da vomitare, ha anche precisato che gli Per_2 venivano attacchi di stomaco in classe e poi la visione del bidello accentuava la sensazione di vomito. Dichiarazioni quest'ultime che appaiono confuse ed estremamente generiche, se non contraddittorie.
Né risulta dirimente rispetto all'ambiguità delle condotte in esame quanto affermato dal minore il Persona_1 quale dichiarava che il gli aveva soltanto abbassato i pantaloni della tuta e non anche le mutandine e che aveva CP_3 commentato “i che bell piscitiell che tien.” (cfr. sentenza g.u.p.).
In definitiva, le testimonianze delle sole parti civili, rese in incidente probatorio, sono insuscettibili di fornire adeguata base probatoria alla contestazione, in difetto di riscontri estrinseci, e tenuto conto della genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai minori.
Ad avviso della Corte, non sussiste la prova dei delitti contestati, mancando la prova delle condotte materiali ipotizzate.
Del resto, entrambi gli atti di gravame non offrono alcuna specifica argomentazione di contrasto a questa parte valutativa della sentenza di assoluzione circa la genericità e contraddittorietà delle deposizioni rese dai minori.
Gli appellanti ipotizzano, piuttosto, delle ulteriori violazioni contrattuali, disciplinari e di normativa anticovid, da reputarsi francamente sfornite della benché minima idoneità causale rispetto ai lamentati gravi stati di turbamento dei minori coinvolti.
In conclusione, gli appelli debbono essere rigettati.
La difficoltà istruttoria, dovuta alla giovanissima età dei supposti danneggiati, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico degli appellanti (in solido tra ciascuna coppia genitoriale) per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
P. Q. M.
8 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta gli appelli;
- Compensa le spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti (in solido tra ciascuna coppia genitoriale) per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Così deciso in Napoli, il 14.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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