Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 513/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avvocati Paride CASINI PARIDE e Andrea Parte_1 CASINI reclamante contro
, con il patrocinio dell'avv. Germano Controparte_1 MARGIOTTA reclamato
Oggetto: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 27/2/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui reclamata, “Con ricorso ex art. 1 commi 47 e seg. Legge N°92/2012, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stato assunto dalla società convenuta in data 07-01-2009, con inquadramento al 3° Livello C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione e mansioni di impiegato presso la Filiale di Bentivoglio Interporto. Affermava poi che dal gennaio 2011, la società convenuta lo aveva inquadrato al Primo Livello del medesimo C.C.N.L., assegnandogli la Funzione di Capo Servizio Responsabile degli Arrivi e delle Partenze.
pag. 1 di 14
, nel suo ruolo di Capo Servizio Notturno presso la sede di Bentivoglio Parte_1 della società convenuta, avrebbe assistito alla sottrazione da parte del sig.
[...]
dipendente della cooperativa che aveva in appalto il servizio di facchinaggio Pt_2 nel magazzino suddetto, di alcuni colli presenti in magazzino, ed avrebbe agevolato lo stesso nel compimento dei furti, collaborando attivamente con Parte_2 ed in ogni caso omettendo qualunque doverosa condotta diretta ad Pt_2 impedire l'azione criminosa del Pt_2
Precisava che tali contestazioni avevano trovato presupposto, unicamente nelle riprese delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne. Proseguiva affermando che all'esito del procedimento disciplinare, la società convenuta, in data 30-03-2022, gli aveva intimato il licenziamento in tronco per giusta causa. Eccepiva in primo luogo l'illegittimità del licenziamento intimatogli, in quanto i fatti oggetto della contestazione disciplinare, sarebbero stati accertati in violazione dell'art. 4 della Legge N°300/1970, mediante videoriprese non autorizzate sul luogo di lavoro. In secondo luogo eccepiva l'illegittimità del licenziamento intimatogli, in quanto ritorsivo, posto che il medesimo ricorrente, con ricorso al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro depositato in data 18-05-2020, aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro, chiedendo che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che lo stesso aveva Parte_1 svolto mansioni superiori dall'assunzione fino al 2018, ed aveva altresì svolto ore di lavoro straordinario notturno e festivo, e condannasse la società datrice di lavoro a corrispondere le differenze retributive, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. Eccepiva comunque l'insussistenza delle condotte addebitategli con la contestazione disciplinare contestate del 22-02-2022. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, condannasse la società convenuta alla reintegra del ricorrente ed al risarcimento del danno. Il tutto con vittoria di spese di giudizio” Nel contraddittorio con la società datrice di lavoro e previa istruttoria documentale e orale (venivano sentiti come testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, con ordinanza n° 3405/23 del 24-5-2023, il Tribunale respingeva le
[...] domande proposte dal lo condannava alle spese di quella fase del giudizio. Pt_1
“Con ricorso ex art. 1 commi 51 e seg. Legge N°9272012, proponeva Parte_1 opposizione al Decreto Cautelare in oggetto, e ne chiedeva la riforma, per i motivi indicati nel ricorso in opposizione. Ribadiva i motivi di illegittimità del licenziamento intimato, già indicati nel ricorso cautelare.
pag. 2 di 14 Nello specifico ribadiva l'illegittimità del licenziamento intimatogli, in quanto i fatti oggetto della contestazione disciplinare, sarebbero stati accertati in violazione dell'art. 4 della Legge N°300/1970, mediante videoriprese non autorizzate sul luogo di lavoro e comunque non autorizzate regolarmente, e comunque non regolarmente utilizzate. In secondo luogo ribadiva l'illegittimità del licenziamento intimatogli, in quanto ritorsivo, posto che il medesimo ricorrente, con ricorso al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro depositato in data 18-05-2020, aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro, chiedendo che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che lo stesso aveva Parte_1 svolto mansioni superiori dall'assunzione fino al 2018, ed aveva altresì svolto ore di lavoro straordinario notturno e festivo, e condannasse la società datrice di lavoro a corrispondere le differenze retributive, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ribadiva poi l'insussistenza delle condotte addebitategli con la contestazione disciplinare contestate del 22-02-2022.” Nuovamente in contraddittorio con il Tribunale acquisiva il Controparte_1 fascicolo della fase cautelare e respingeva l'opposizione, regolando le spese di quella fase secondo soccombenza. Descritte le operazioni come riprese nei video allegati in atti, il giudice dell'opposizione evidenziava come ne emergesse la consapevolezza in capo al delle operazioni illecite poste in essere dal escludendo Pt_1 Pt_2 innanzi tutto la natura ritorsiva del recesso e, per contro, affermando la sua legittimità, per l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.
2. Ha proposto reclamo il lavoratore sulla scorta di due articolati motivi. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società datrice di lavoro, che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti e della sentenza intervenuta in sede penale sui fatti di causa, a carico del ed è Pt_2 stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Il primo motivo di gravame lamenta “Omessa disamina delle ragioni di contestazione della legittimità dell'impugnato licenziamento per la violazione della normativa di cui al primo e terzo comma dell'art. 4 L. 300/1970, compreso quanto disposto dal D.Lgs. 30.6.2023, n. 196, e, in ogni caso, illegittimità del licenziamento per la violazione di tale normativa”. Più specificamente, ritiene il reclamante che “nessuna delle prescrizioni, di cui al primo e terzo comma dell'art. 4 S.L., risulti essere stata rispettata. In particolare, non risultano rispettate: a. le prescrizioni previste dal primo comma dell'art. 4 S.L. sulla liceità dell'impiego degli “impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo dell'attività dei lavoratori”; b. le specifiche delimitazioni di spazio, luogo e modalità della videoregistrazione, nonché le condizioni di installazione e utilizzo degli impianti e delle videoregistrazioni, delimitazioni e condizioni come previste tutte nell'autorizzazione 14.12.2018 (doc. n. 3); c. la prescrizione - costituente, a sua volta, condizione di utilizzabilità delle pag. 3 di 14 “informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 [dell'art. 4 S.L.) a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” – di dare “al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. Va premesso il tenore della norma, per quanto di rilievo:
“1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
... 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. Gli argomenti addotti dal reclamante sono speciosi e strumentali. E' incontestabile e documentale che l'autorizzazione di cui sopra sia stata rilasciata in epoca anteriore ai fatti di causa e che la stessa fosse “vigente” in questa epoca (cfr. doc. 3 ); ancora, ne va presunta la legittimità, come atto di una Pubblica CP_1
Amministrazione, sicché sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare la mancanza dei presupposti di sua adozione (mentre il reclamante lamenta, con inversione probatoria, il mancato assolvimento dell'onere contrario, ex adverso – cfr. pagg. 13 e 14). Nulla quaestio per il successivo rilievo, attinente l'ambito delle riprese: poichè trattasi di impresa di logistica, la funzione di tutela del patrimonio aziendale di telecamere che riprendono il magazzino e il suo perimetro esterno è in re ipsa1; nulla evidenzia, per contro, che vi sia monitoraggio dell'attività dei singoli dipendenti;
il magazzino pag. 4 di 14 non è “postazione di lavoro abituale” ma luogo di collocazione della merce, oggetto di transito variabile e discontinuo. Quanto poi alla contestata legittimità del periodo di conservazione dei dati, può dirsi che l'autorizzazione di cui sopra si è detto garantisce la legittimità dell'impiego ex ante;
il procedimento penale parallelo al presente, sia pure se concernente soggetto terzo, assorbe l'eventuale difformità successiva (per la richiesta delle Autorità penali)
– e dovendosi altresì considerare, nel valutare ora l'utilità probatoria delle riprese, la maggiore ampiezza del perimetro di legittimità dei controlli in parola tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità laddove essi siano volti al contrasto di sospette attività illecite2 (cfr. Denuncia – querela 31.05.2021 – doc. 5 ). Controparte_1 CP_1
Poco comprensibile, infine, la doglianza relativa alla necessità “di dare “al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”: il doc. 4 in atti della società reclamata è piena prova di adempimento.
Passando ora all'esame del secondo motivo, “Erronea e infondata affermazione della sussistenza del fatto addebitato al lavoratore come giusta causa di licenziamento (“comportamento che, di fatto, risulta in evidente collaborazione e coordinazione con quello del sig. nella commissione delle due condotte illecite poste in essere Pt_2 nel turno notturno del 21-22.9.2021)”, si deve premettere che gli argomenti addotti da pag. 19 a pag. 35 del reclamo sono volti a frammentare il fatto e le contestazioni nell'intento di demolire la consistenza – autoevidente, per così dire – dell'addebito come valutato dai primi giudici, che deve invece essere esaminato nella sua verità fattuale, in coerenza con la natura di questo grado di merito. La decisione impugnata è argomentata e corretta e resiste pienamente alle speciose doglianze del lavoratore, riferite
- alla pretesa mancanza di descrizione e contestualizzazione di ruolo e mansioni del Pt_1
- alla non considerata circostanza che l'attività relativa al magazzino spettava unicamente e in via esclusiva alla Cooperativa di handling e al suo personale (i.e. al tra gli altri) Pt_2
pag. 5 di 14 - alla mancanza di qualsiasi ruolo di responsabilità in capo al ispetto a Pt_1 detto personale (e al in particolare) Pt_2
- alla normalità delle interlocuzioni del con il personale in loco, senza Pt_1 che ciò possa dimostrare alcuna collusione;
- alla commissione di precedenti attività illecite da parte del nella più Pt_2 completa estraneità anche fisica del Pt_1
- all'incompatibilità delle evidenze ritraibili dalle riprese video con un presunto ruolo del uale “palo”; Pt_1
- alla mancanza di allegazione di un ruolo, in capo a questi, di informatore del contenuto dei bancali;
- alla mancanza di qualsiasi iniziativa penale nei confronti del ad onta Pt_1 della compiuta visione delle medesime videoregistrazioni da parte delle autorità inquirenti;
- alla diversa ricostruzione dei fatti desumibili dalle riprese (pagg. 26-35).
- E' utile muovere dalla nota di contestazione disciplinare e sufficiente esaminare la seconda delle due, che (come si dirà appresso) è da sola idonea a sostenere la legittimità del recesso. Si legge nella missiva del 22/2/2022:
pag. 6 di 14 Il rinvenimento al domicilio di dei beni oggetto di trafugamento (e di questo Pt_2
è prova la condanna in atti – cfr. sent. GIP Bologna n. 2724/23 del 9/11/2023) ha poi permesso alla società di concludere, del tutto ragionevolmente, che la condotta in questione abbia irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario (e ciò a prescindere dalla mancanza, allora come oggi, pare, di iniziative penali a carico del . Pt_1
Tanto premesso, si condivide appieno la motivazione del Tribunale, ove si legge che
“con riferimento alla seconda contestazione disciplinare, dall'esame del suddetto video è emerso con evidenza che il signor esponsabile del magazzino, poco Pt_2
pag. 7 di 14 prima dell'arrivo del signor aveva già manomesso aprendolo, il bancale Pt_1 sigillato del cliente ed aveva asportato un pacco contenuto nello stesso
Pt_3 bancale, e lo aveva occultato nel vano scale adiacente alla buca N°78, cui si accedeva tramite una porta aperta. E' poi emerso che all'arrivo del signor il signor gli ha mostrato il Pt_1 Pt_2 bancale manomesso del cliente e dopo un breve colloquio, il signor
Pt_3 Pt_1 senza alcun motivo ha provveduto ad aprire la serranda della porta N°78, dinanzi alla quale si trovavano vari bancali di merce. Si è poi allontanato pochi minuti, ed in quei pochi minuti ha spostato con il Pt_2 muletto i bancali che si trovavano dinanzi alla porta 78, ed ha portato in prossimità della buca aperta, il bancale del cliente per continuare a svuotarlo, non
Pt_3 senza avere prima posto un bancale un po' più grande, a copertura del bancale del cliente in modo che l'operazione di svuotamento dalla buca del bancale del
Pt_3 cliente non fosse immediatamente percepibile dagli altri addetti che
Pt_3 lavoravano ad alcune decine di metri.
quindi sceso nella buca e dalla stessa ha cominciato a prelevare la merce Pt_2 del bancale del cliente e mentre terminava l'operazione è tornato il signor Pt_3 che si è affacciato sulla buca, ed ad un certo punto è salito sul bancale del Pt_1 cliente ormai svuotato, ed ha continuato ad assistere dall'orlo della buca, Pt_3 all'operazione di impossessamento della merce da parte del Pt_2
Tale condotta evidenzia una chiara complicità del ricorrente nell'operato del posto che lo stesso ricorrente ha avuto la piena consapevolezza della Pt_2 circostanza che aveva manomesso il bancale del cliente posto che Pt_2 Pt_3 lo stesso ha mostrato il bancale manomesso al signor prima che lo Pt_2 Pt_1 stesso li aprisse la porta N°78. Pt_1
Lo stesso ha poi visto direttamente che dopo che gli aveva Pt_1 Pt_2 Pt_1 aperto la porta N°78, aveva sgomberato l'accesso alla porta, dai bancali che non lo consentivano, e vi aveva posto il bancale di Pt_3
a poi assistito alle ultime fasi del furto, entrando a sua volta nella buca N°78 Pt_1 in cui si trovava intento a svuotare il bancale, ed è poi rimasto in piedi sul
Pt_2 bancale del cliente ormai svuotato, sull'orlo della buca cui si accedeva dalla Pt_3 porta N°78, mentre rientrava nel capannone dalla scaletta situata accanto
Pt_2 alla buca N°78. La dinamica risultante dalle registrazioni è chiara e non diversamente interpretabile nella sua materialità, dai Video N°11 e 12. Il trasporta un bancale con l'elevatore all'interno del magazzino,
Pt_2 posizionandolo in più punti alla ricerca della migliore collocazione per agire senza essere visto dai facchini ivi presenti e inizia la sottrazione di alcuni colli, passando dal passaggio tra le casse di scarico per uscire dal magazzino verso l'esterno. Successivamente arriva il ricorrente e, dopo un dialogo tra i due, apre la serranda di una cassa di scarico, davanti alla quale poi il colloca il bancale prescelto. A
Pt_2 questo punto, allontanatosi il ricorrente, il inizia a prelevare i colli contenuti
Pt_2 sul bancale attraverso la cassa di carico aperta.
pag. 8 di 14 L'attività del prosegue anche quando il ricorrente ritorna e resta affacciato Pt_2 davanti alla serranda semi aperta della cassa, vedendo perfettamente il primo mentre completa la sottrazione dei colli, svuotando completamente il bancale interessato. In merito a questi chiari fatti, in effetti, non può essere condivisa la diversa narrazione operata dalla difesa del ricorrente, secondo la quale, da un lato la maggioranza delle asportazioni dei colli sarebbe avvenuta in assenza del e, Pt_1 dall'altro lato, l'apertura della serranda sarebbe stata effettuata solo per verificare il contenuto della cassa o il funzionamento della serranda stessa. Infatti, non vi è dubbio che, almeno con riferimento alle ultime sottrazioni, il ricorrente abbia assistito al prelievo dei colli rimasti da parte del Pt_2 direttamente dall'interno della cassa e al fatto che il li abbia fatti uscire Pt_2 materialmente dal magazzino. A ciò si aggiunge che a potuto vedere con chiarezza, gli spostamenti dei colli Pt_1 di merce operati da dinanzi alla porta N°78, avendo visionato il luogo nei Pt_2 minuti precedenti e successivi allo spostamento di merci finalizzate al furto, oltre che aveva già visto il bancale del cliente aperto dal ed ha visto che il Pt_3 Pt_2 medesimo bancale, dopo pochi minuti era stato spostato sull'orlo della buca e svuotato. A differenza di quanto ritenuto dal Giudice della fase cautelare, osserva il Tribunale che la sopra descritta condotta del ricorrente, come evidenziata dalle video riprese allegate, non è solo una condotta omissiva caratterizzata da negligenza grave, ma è una condotta di partecipazione attiva al furto, compiuta agevolando la sottrazione, dopo essersi chiaramente accorto del furto in atto. a concorso nel furto, sia con condotte omissive, sia con condotte attive”. Pt_1
La chiarezza degli argomenti sarebbe sufficiente. Visto il gravame, anche con riferimento al merito dei fatti contestati, può aggiungersi quanto appresso. In sede di primo ricorso così spiegava il ricorrente la propria condotta: “... l'intera movimentazione di più del migliaio di bancali, che ogni giorno transitano nella filiale di risulta appaltata a cooperative o, comunque, Parte_4 ad imprese esterne, che vi impegnano decine di facchini ed altri operai, oltre ad un responsabile dell'intera movimentazione e dei dipendenti addetti. Tale ruolo, all'epoca dei fatti, come riconosce nella lettera di Controparte_1 contestazione d'addebito, era rivestito, da alcuni mesi, dal “sig. Parte_2 responsabile del fornitore di magazzino del nostro ex fornitore di handling
[...]
, rispetto al quale, come nei confronti della sua datrice di lavoro e Parte_5 fornitrice di handling il ricorrente non Parte_5 Parte_1 rivestiva alcun ruolo, né gerarchico né di controllo, tanto più che non solo le regole, ma anche la pratica di come dovesse avvenire e, nel concreto, avvenisse la movimentazione della merce (c.d. handling), al di là di rudimentali informazioni, erano completamente al di fuori del perimetro non solo delle competenze, ma anche delle conoscenze del Pt_1
pag. 9 di 14 Ciò non di meno, non mancavano certamente - quando si ponevano particolari problemi nell'identificazione e rinvenimento di bancali o nell'allestimento delle spedizioni – occasioni di contatto fra le mansioni d'ordine svolte dal e il Pt_1 magazzino, dove avveniva la movimentazione merce, e, quindi, fra lui e il responsabile della movimentazione.
Per questi motivi
, oltre che per prendersi – come all'epoca era tenuto a fare – una mezz'ora di riposo, anche distribuita in più momenti, secondo quanto consentitogli dall'arrivo e dalla partenza degli automezzi, e, magari, avere qualcuno con cui scambiare due parole nel corso del lungo turno di lavoro notturno, era normale che anche più d'una volta il ricorrente , Parte_1 come il suo collega incaricato delle medesime mansioni, si recasse nel magazzino per cercare di risolvere con il responsabile qualche problema in ordine all'identificazione di bancali o colli in entrata o in uscita, avere riscontri su alcune spedizioni o anche solo per conversare, per pochi minuti, con il responsabile”. In più, poteva capitare che, in certi periodi, più o meno lunghi, si creassero delle situazioni più impegnative del solito per cause interne, in particolare, di organico o, più in generale, di organizzazione, ovvero per cause esterne, come l'inadeguata organizzazione dei trasporti da parte delle filiali, da cui partiva la merce”. E' dunque lo stesso he descrive la possibilità di contatto con personale della Pt_1 società di handling, vuoi per “particolari problemi nell'identificazione e rinvenimento di bancali”, vuoi per scambiare due parole. Ebbene, una visione delle riprese consente di escludere entrambe le finalità: emerge con chiarezza che alle ore 02:25' circa del 22/9/2021, il tudia, a bordo del Pt_2 transpallet, lo stato dei luoghi e il punto migliore ove collocare il bancale da cui poi trafugherà la merce (doc. 11). L'incoerenza della movimentazione dei colli è palese (e palesemente funzionale a ben altro) nella collocazione di un ulteriore bancale accanto a quello di cui sopra (cfr. minuti 02:55'15” e immediatamente prossimi); se ciò riguarda la condotta di questi soltanto, evidentemente, può tuttavia osservarsi che proprio questa ubicazione rappresentava un dato anomalo. Ancora, la conversazione tra i due lavoratori è svolta precisamente accanto al collo che sarà poi oggetto di trafugamento.
pag. 10 di 14 Dopo quest'ultima attività (di cui la telecam. 6 video 11 dà compiuta evidenza a ore 02:44'48” e momenti immediatamente successivi), ecco nuovamente ripreso il n non spiegato e non spiegabile stazionamento in prossimità del varco: il solo Pt_1 controllo che il ricorrente/reclamante ostenta è la consultazione di un cellulare (anche se intervallata in tutto il corso delle riprese da fugaci sguardi “circospetti”)
Di poco successive sono le eloquentissime immagini (tratte dal video doc. 12, Cam. 1) delle ore 2:59':30”
in cui si coglie il ell'atto di asportare la merce proprio mentre il BR entra Pt_2 nella c.d. buca pag. 11 di 14 e quelle delle ore 3:00':05”
in cui si coglie il ell'atto di verificare chi sia nella buca, appunto, e delle ore Pt_2
3:00'47”, ove si coglie il intento nel (conclusivo) trafugamento dei colli, con Pt_2 la presenza del ll'accesso della porta Pt_1
Non è ragionevole supporre una coincidenza, perchè i contatti tra i due erano stati tali e tanti che bene avrebbe potuto il scegliere un momento diverso per Pt_2 effettuare la movimentazione illecita, se non avesse potuto confidare nella complicità del ricorrente. Ancora, non è credibile che nei minuti in questione in non si avvedesse delle Pt_1 movimentazioni a dir poco anomale.
pag. 12 di 14 La sua presenza deve dunque ritenersi un elemento di rassicurazione per il Pt_2
Ciò legittima il recesso datoriale e non pare che siano necessarie altri argomenti. Si può tuttavia soggiungere che l'ampiezza della contestazione permette di includere anche quella di una culpa in vigilando: pur escludendo specifiche mansioni di questa natura, certo è – per deduzione dello stesso – che fosse a lui demandata la Pt_1 soluzione di “particolari problemi ... nell'allestimento delle spedizioni” (v. sopra), il che non può non comportare un dovere di innanzi tutto rilevare la sussistenza di questi problemi, quando tanto manifesta. Anche il teste conferma questa Tes_2 veste di “soprintendenza”, sia pure “a chimata” (“Adr: “tutto ciò che attiene alle operazioni di magazzino è in appalto alla cooperativa, quindi, i nostri dipendenti non potrebbero mai operare in mansioni di quel tipo, ma solo sovrintendere alle operazioni se chiamati” – verb. ud. 18/4/2023); il teste avvalora il ruolo Tes_1
(“Preciso che ci chiamano davvero per qualsiasi problema, quindi di rado succede che io, che adesso svolgo il turno che ha fatto il ricorrente, possa passare una notte tranquillo in ufficio. Quando usciamo in magazzino per i problemi di cui ho parlato, se il responsabile della cooperativa è nei paraggi, lo coinvolgiamo nella risoluzione del problema, altrimenti facciamo tutti gli adempimenti anche solo con il singolo facchino” – verb. ud. cit.); analogamente hanno riferito i testi e . In Tes_4 Tes_5 buona sostanza, il per quanto eventualmente privo di specifiche incombenze Pt_1 di controllo attivo, era certamente deputato a rilevare le anomalie e la sua passività nel caso di specie sarebbe stata dunque, comunque, riprovevole. E' ben vero che non risultano intraprese iniziative penali a carico del ricorrente, ma ciò, oltre a non essere elemento preclusivo della ritenuta commissione della condotta rilevante ai fini disciplinari che qui interessano, induce a ravvisare, piuttosto, la necessità di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per quanto di eventuale competenza – a ciò non ostandovi la circostanza che i video in questione siano già stati esaminati dagli inquirenti nel contesto del procedimento a carico del Pt_2
Il gravame deve dunque essere respinto, con quanto di conseguenza, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sulle spese del grado: è da escludersi la buona fede del lavoratore nella reazione al licenziamento, prima e – a maggior ragione – nell'introdurre il presente reclamo;
le prove video sono eloquenti e la gravità dei fatti non merita commento (trattandosi non solo di agevolazione di sottrazione di merce, fatto di per sè all'evidenza molto grave, ma della sottrazione di materiale pericoloso, di cui si favoriva così la destinazione incerta e inquietante, il che – accanto alle responsabilità nei confronti della collettività, di cui eventualmente si occuperà altra Autorità – pone a grave rischio l'immagine della datrice di lavoro).
4. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pag. 13 di 14
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza n. 947/2024 del Tribunale di Parte_1
Bologna resa e pubblicata il giorno 8/7/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge il reclamo;
2. condanna il reclamante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.6.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. lo condanna altresì al pagamento di pari somma – al netto degli accessori – ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 27/2/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 si veda, quanto all'ampia accezione, Cassazione civile sez. lav., 06/09/2024, n.23985 “In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, la nozione di patrimonio aziendale tutelabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, st.lav., come modificato dall'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 151 del 2015, va intesa in accezione estesa e riguarda la difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro, danneggiamento o sottrazione di beni, che giustificano la protezione da aggressioni di esterni e anche dei dipendenti, sia dalla lesione all'immagine e al patrimonio reputazionale dell'azienda” 2 si vedano Cassazione civile sez. lav., 10/11/2017, n.26682, secondo cui “Le garanzie procedurali imposte dall'art. 4 Statuto dei Lavoratori trovano applicazione ai controlli c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando però tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio aziendale” e Sez. L - , Ordinanza n. 13266 del 28/05/2018 secondo cui “In tema di controlli a distanza, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 2, st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015) e non richiedono l'osservanza delle garanzie ivi previste, i controlli difensivi da parte del datore se diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, tanto più se disposti "ex post", ossia dopo l'attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa”