TRIB
Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/08/2025, n. 11854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11854 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 48951 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
c.f. ) in giudizio con l'avv. Andrea Santachiara Parte_1 P.IVA_1
-parte attrice-
e
c.f. ), in giudizio con l'avv. Stefano D'Ercole Controparte_1 P.IVA_2
-parte convenuta-
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione: in via principale 1- ACCERTATO che tra e già Parte_1 Controparte_1
è intercorso contratto di fornitura di linea Controparte_2 telefonica in virtù del contratto del 22.11.2012, ACCERTARE e DICHIARARE CP_ l'inadempimento contrattuale posto in essere da già CP_3
[...] ai sensi dell'art. 1218 c.c., o come meglio, per tutti i Controparte_2 motivi di cui agli atti, e per l'effetto;
2- ACCERTARE e DICHIARARE che
l'inadempimento imputabile a già Controparte_1 Controparte_5
[...
[...] [...]
di cui al punto che precede, causava gravi danni a carico di
[...] Pt_1 quantificabili per i motivi di cui in atti in una somma non inferiore ad € 715.019,32, ovvero nella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, e di conseguenza DICHIARARE tenuto e CONDANNARE, , già CP_1 [...] in persona del legale rapp. p.t., al pagamento della Controparte_2 somma di € 715.019,32 a titolo di risarcimento danno, o come meglio, in favore di
o quella maggior o minor somma che il Giudicante vorrà ritenere secondo Parte_1 giustizia e/o equità, e che sarà accertata in esito all'istruttoria ed in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione ed ancora;
3- ACCERTARE E DICHIARARE che, in ragione dell'inadempimento imputabile a già CP_6 [...] con particolare riferimento alla sospensione della Controparte_2 linea telefonica fissa, insorgeva il diritto di al percepimento dell'indennità di Pt_1 cui all'art.
3.6 del contratto del 22.11.2012, e in conseguenza DICHIARARE tenuto e
CONDANNARE, , già in CP_1 Controparte_2 persona del legale rapp. p.t., al pagamento della somma di € 184,00 a titolo di indennità, o come meglio, in favore di o quella maggior o minor somma che Parte_1 sarà accertata in esito all'istruttoria ed in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, e ancora 4- ACCERTARE E DICHIARARE che, quale diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale di parte convenuta, ha subito Pt_1 danno emergente nella misura non inferiore ad € 3.756,31, per tutti i titoli e motivi di cui in atti, ed in conseguenza DICHIARARE tenuto e CONDANNARE, , CP_1 già in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 3.756,31, o quella maggior o Parte_1 minor somma che sarà accertata in esito all'istruttoria ed in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso condannare , c.f. e CP_1 P.IVA_3
p.iva , con sede in Rho (MI), Largo Metropolitana n. 5, già P.IVA_1 [...]
c.f. e p.i. , con sede legale in Roma, via Controparte_2 P.IVA_4
Cesare Giulio Viola n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e compensi di lite”;
- per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: - nel merito, disattendere e rigettare tutte le domande formulate dalla in persona dell'amministratore unico, nel Parte_1
2 proprio atto di citazione notificato alla in data 28 settembre 2020, in CP_6 quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e, comunque, perché non provate;
- in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso atto notificato alla all'atto del deposito della CP_6 sentenza, disporre che la Cancelleria apponga e sottoscriva l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, che nella specie potrebbe essere del seguente testuale tenore:
“In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di CP_6 ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003”.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.9.2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio (di seguito, per brevità, anche solo per Controparte_1 CP_2 ottenere, previo accertamento dell'inadempimento di al contratto di CP_2 somministrazione di servizi telefonici concluso con il 22.11.2012, la condanna Pt_1 della stessa al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento, nonché CP_2 dell'indennità prevista dall'art.
3.6 del suddetto contratto.
Parte attrice ha infatti allegato e dedotto:
- che il 22.11.2012 – società di costruzione, ristrutturazione, vendita e locazione Pt_1 di immobili – aveva concluso con (all'epoca CP_2 Controparte_2 un contratto di somministrazione di servizi telefonici;
- che, con il suddetto contratto, erano stati attivati la linea telefonica fissa associata al numero 0522/662591, la linea FAX contraddistinta dal numero 0522/756670 e diversi numeri di cellulare;
- che, a partire dal mese di ottobre 2014, la linea fissa contrassegnata dal numero
0522/662591 aveva cessato di funzionare per alcuni giorni, mentre, a far data dal mese di gennaio 2015, la linea telefonica era rimasta interrotta per un anno e mezzo;
- che, durante il predetto arco temporale, , del tutto impossibilitata ad utilizzare la Pt_1 linea fissa sia in entrata che in uscita, aveva più volte segnalato a CP_2
l'inadempimento, ma senza ottenere dalla stessa adeguato riscontro;
CP_2
- che, soltanto in data 30.6.2015, aveva ricevuto una comunicazione con la quale Pt_1 venivano addotti, a giustificazione del disservizio, motivi di natura tecnica;
- che, in data 19.1.2016, aveva inviato a una comunicazione di segnalazione Pt_1 CP_2
3 del disservizio e di diffida ad adempiere;
comunicazione alla quale, in data 21.1.2016, aveva risposto comunicando che la segnalazione non poteva essere accolta, CP_2 senza tuttavia addurre alcuna spiegazione;
- che, a partire dal momento della sospensione della propria linea telefonica fissa
(gennaio 2015), aveva registrato un ingente calo di commesse, a causa della Pt_1 impossibilità, per i possibili acquirenti degli immobili ed i possibili committenti, di contattarla;
- che, infatti, a chiusura del bilancio 2015 era stato registrato un fatturato di euro
3.131.679,00, con un utile di euro 306.489,00, mentre il fatturato registrato nel 2014 ammontava ad euro 3.597.587,00, con un utile di euro 492.986,00;
- che, nell'anno 2016, era stato poi registrato un fatturato pari ad euro 2.963.770,00, con un utile di euro 232.029,00;
- che , per far fronte all'indisponibilità della propria linea fissa e sostenendone i Pt_1 relativi costi, aveva anche provveduto a far stampare cartelloni pubblicitari e bigliettini da visita recanti l'indicazione di alcuni numeri di cellulare aziendali, al posto del numero fisso attivato con il contratto del 22.11.2012;
- che, stante il protrarsi dell'inadempimento da parte di aveva inoltre CP_2 Pt_1 presentato istanza di conciliazione presso il Co.re.com. della Regione Emilia
Romagna, richiedendo la riattivazione della linea telefonica e il risarcimento del danno sofferto;
- che il 6.6.2016 il Co.re.com. aveva emesso un provvedimento temporaneo e d'urgenza, con il quale era stato disposto che, nelle more del procedimento di conciliazione, provvedesse alla riattivazione dell'utenza telefonica CP_2 corrispondente al numero 0522/662591, entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione;
- che, ciononostante, la linea telefonica numero 0522/662591 era stata riattivata da soltanto in data 20.7.2016; motivo per cui era rimasta priva della propria CP_2 Pt_1 utenza telefonica principale dal 27.1.2015 al 20.7.2016, per un totale di 540 giorni;
- che dal mese di settembre 2016 – ossia successivamente alla riattivazione della linea
– aveva poi registrato un aumento degli affari, tornando già nel 2017 a Pt_1 stabilizzare il proprio fatturato (pari, in quell'anno, ad euro 3.922.107,00), su livelli analoghi a quelli precedenti l'anno 2015;
4 - che, il 20.1.2017, aveva quindi attivato una procedura di migrazione ad altro Pt_1 operatore telefonico, richiedendo a il codice di migrazione necessario al fine di CP_2 usufruire dei servizi del nuovo gestore senza modificare il numero già in uso;
- che, poiché non aveva fornito il suddetto codice, nonostante ne fosse stata più CP_2 volte richiesta da , quest'ultima aveva instaurato nuova procedura conciliativa Pt_1 urgente presso il Co.re.com., all'esito della quale era stato ordinata a la CP_2 comunicazione del codice di migrazione;
- che, tuttavia, aveva dapprima fornito un codice errato in data 31.1.2019 – ossia CP_2
a quasi due anni di distanza dalla richiesta - e solo successivamente aveva comunicato il codice corretto, consentendo così a di passare ad altro gestore;
Pt_1
- che inoltre, poiché a far data dal giorno 20.11.2018 la linea telefonica del numero
0522/662591 aveva cessato nuovamente di funzionare, aveva promosso Pt_1 un'ulteriore procedura avanti al Co.re.com. Emilia Romagna, la quale si era conclusa, in data 13.12.2018, con un provvedimento di accoglimento della richiesta formulata da relativamente al ripristino della linea telefonica, la quale era stata riattivata dalla Pt_1 società convenuta il 31.1.2019;
- che, essendo ampiamente decorsi 30 giorni dalla data di presentazione anche dell'ultima istanza di conciliazione al Co.re.com – ai sensi dell'art. 3 Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 203/18/CONS - in assenza di risposta alcuna in merito alla richiesta di risarcimento danni formulata da , doveva ritenersi Pt_1 correttamente esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio introdotto dall'Autorità per le garanzie nelle Telecomunicazioni;
- che , al fine di evitare l'instaurazione del giudizio e pur non essendone Pt_1 condizione di procedibilità, aveva altresì promosso un procedimento di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 3 e segg. del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in L.
162/2014, trasmettendo a il relativo invito, il quale era rimasto, tuttavia, privo di CP_2 riscontro;
- che, per lo svolgimento di tutte le attività stragiudiziali relative alla controversia oggetto di causa e ai tentativi di conciliazione promossi presso il Co.re.com., Pt_1 aveva sostenuto la spesa di euro 1.890,00, oltre accessori di legge;
- che oltre a dover corrispondere l'importo di euro 184,00 a titolo di indennità CP_2
5 prevista dall'art.
3.6 del contratto, era quindi tenuta a risarcire i danni subiti da e Pt_1 precisamente:
(i) il danno patrimoniale, sub specie di lucro cessante, costituito dalla contrazione degli utili relativi al biennio 2015-2016, quantificabile in euro 715.019,32;
(ii) l'ulteriore danno patrimoniale, sub specie di danno emergente, costituito sia dalle spese, pari ad euro 998,57, sostenute per la nuova cartellonistica pubblicitaria ed i nuovi biglietti da visita, sia dalle spese, pari ad euro 2.757,74, sostenute per l'assistenza stragiudiziale;
(iii) il danno non patrimoniale cagionato dalla lesione della propria immagine e reputazione commerciale.
1.2. si è tempestivamente costituita in giudizio, concludendo per il rigetto CP_2 della domanda attorea.
Parte convenuta ha infatti allegato, dedotto ed eccepito:
- che la prima segnalazione di disservizio da parte di era pervenuta alla stessa Pt_1 il 24 gennaio 2015 ed era stata prontamente gestita e risolta in data 28 gennaio CP_2
2015, con il ripristino della linea telefonica;
- che, a seguito di ulteriori segnalazioni di disservizi da parte di , aveva Pt_1 CP_2 avviato un'indagine interna, all'esito della quale era emerso che il numero
0522/662591 risultava attivo sulle reti ma non sul sistema CRM (Customer CP_2
Relationship Management), sistema che permetteva alle compagnie telefoniche di gestire i contatti con i clienti;
- che, il 30 giugno 2015, il numero 0522/662591 aveva registrato un c.d. “K.O. tecnico per autenticazione scaduta” e, pertanto, aveva tempestivamente reiterato la CP_2 richiesta di attivazione, non riuscendo tuttavia a ripristinare la linea telefonica a causa di un'impossibilità tecnica dipesa dall'infrastruttura della centrale telefonica di competenza del gestore della rete;
- che, il 3 novembre 2015, era stata aperta da una nuova segnalazione, che era Pt_1 stata chiusa per lavorazione terminata, mentre il 13 aprile 2016 era pervenuta una nuova segnalazione di disservizio sulla linea fissa 0522/662591, a seguito della quale aveva avviato ulteriori indagini interne, verificato la presenza di un'anomalia CP_2 tecnica nei sistemi e proceduto con un ulteriore reinserimento dell'ordine di attivazione della suddetta linea;
6 - che, in data 17 maggio 2016, era emerso nuovamente che il contratto intestato a Pt_1 non risultava attivo sul sistema CRM e, pertanto, aveva provveduto ad CP_2 intervenire per risolvere il disallineamento dei sistemi;
- che, a seguito del provvedimento d'urgenza di riattivazione del 14 luglio 2016 della linea telefonica emesso dal Co.re.com. Emilia Romagna nel procedimento instaurato da , aveva provveduto alla riattivazione della linea in data 21 luglio 2016; Pt_1 CP_2
- che il 28 luglio 2016 aveva contattato , la quale aveva infatti confermato il CP_2 Pt_1 rispristino dell'utenza telefonica;
- che, nel mese di dicembre 2018, si erano verificate ulteriori anomalie tecniche nei sistemi, le quali erano state definitivamente risolte il 24 gennaio 2019;
- che, in data 15 febbraio 2019 il contratto relativo all'utenza n. 0522/662591 era stato disattivato, poiché aveva instaurato un nuovo rapporto con altro operatore Pt_1 telefonico;
- che non poteva pertanto essere ascritta alla convenuta alcuna responsabilità per i fatti lamentati dalla attrice, posto che: (i) l'affermazione di secondo cui la linea fissa Pt_1 era rimasta completamente interrotta dal 27 gennaio 2015 sino al luglio 2016, non era veritiera, in quanto i disservizi erano intervenuti per brevi intervalli di tempo e la stessa convenuta si era sempre adoperata al fine di risolvere i disservizi, ponendo tempestivamente in essere tutte le attività che le competevano;
(ii) i disagi riscontrati sulle linee telefoniche non erano imputabili a con conseguente esclusione della CP_2 responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 1256 c.c., in quanto dipendenti dalla rete telefonica nazionale (in particolare dall'infrastruttura della centrale telefonica è di competenza, c.d. “ultimo miglio”), di proprietà esclusiva di un soggetto terzo
(Telecom), il quale era l'unico soggetto legittimato ad intervenire su di essa;
- che, in ogni caso, parte attrice non aveva dato prova né dell'esistenza dei pregiudizi lamentati, né del nesso causale fra gli stessi ed il prospettato inadempimento;
- che, stante l'assenza di un inadempimento imputabile, non era dovuto neanche l'indennizzo.
1.3. Assegnati i termini ex art 183, comma 6, c.p.c, la causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
7 2. La domanda di parte attrice va accolta nei limiti di seguito indicati.
2.1. In tema di onere della prova, occorre brevemente premettere che, secondo principi ormai consolidati (v. Cass. S.U. 13533/2001), il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante è infatti sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Venendo in considerazione fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, il debitore è quindi anche tenuto alla prova della impossibilità sopravvenuta o comunque della non imputabilità dell'inadempimento (v. anche art. 1218 c.c.).
Prova questa che la quale non può consistere nella semplice difficoltà o nella sopravvenuta maggiore onerosità della prestazione – deve essere piena e completa, e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa, sotto qualsiasi profilo, del debitore, dovendosi, in mancanza, presumere nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo (cfr. fra le altre Cass. 7604/1996, Cass. 12477/2002, Cass.
5960/2005 e Cass. 13674/2006).
Inoltre, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre che il debitore stesso dimostri la propria assenza di
8 colpa e quindi l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (cfr. Cass. 11717/2002).
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto fatto valere, incombe invece sull'attore, che agisca per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale,
l'onere di provare non solo la ricorrenza del pregiudizio prospettato, ma anche del nesso di causalità, da valutare secondo la regola "del più probabile che non", fra condotta inadempiente e pregiudizio.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, va infine ricordato che il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (v.
Cass. 19551/2023).
2.2. Ciò posto, le risultanze acquisite inducono a ritenere accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta.
2.2.1. L'esistenza del rapporto contrattuale e l'oggetto delle obbligazioni così assunte dalle parti costituiscono infatti circostanze pacifiche.
Parte attrice ha specificamente allegato l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla convenuta (v. precedente paragrafo 1.1.).
2.2.2. Quest'ultima non ha invece offerto la prova liberatoria di cui era gravata.
La prova testimoniale diretta (v. dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2 dipendenti all'epoca dei fatti della società attrice, sul capitolo 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) ha infatti confermato il prolungato malfunzionamento (precisamente nel periodo ricompreso fra l'inizio del 2015 e la metà del 2016) della linea telefonica fissa.
Non induce poi a diversa conclusione quanto riferito, in sede di prova contraria, dalla testimone dipendente della società attrice, la quale ha dichiarato come, Tes_3 dalle risultanze del sistema informatico di risulterebbero “tre guasti aperti e CP_2 risolti tra il 24 gennaio 2015 ed il 2 febbraio 2015”.
La circostanza che i malfunzionamenti siano proseguiti anche nel periodo successivo a quello indicato dal testimone, infatti, emerge sia dalla ricostruzione dei fatti offerta dalla stessa società convenuta (v. precedente paragrafo 1.2., in cui si fa
9 riferimento a malfunzionamenti successivi a febbraio 2015, sia pure imputandone la responsabilità esclusiva al soggetto terzo gestore dell'infrastruttura), sia dal provvedimento d'urgenza poi emesso dall'Autorità garante di settore a giugno 2016 (v. docc. 14 e 15 del fascicolo di parte attrice).
I documenti prodotti in giudizio da parte convenuta, contenenti i dati estratti dal sistema informatico della stessa (v. docc. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del fascicolo di parte convenuta), non sono poi idonei a provare né che i malfunzionamenti fossero effettivamente imputabili alla causa prospettata (problematica relativa all'infrastruttura, gestita da soggetto terzo), trattandosi verosimilmente di annotazioni effettuate sul sistema informatico dagli operatori della stessa società somministrante il servizio e non avendo la circostanza trovato riscontro in sede testimoniale o mediante altre risultanze, né che la medesima società convenuta si sia attivata con la dovuta diligenza ed abbia quindi fatto tutto quanto nelle sue possibilità per ottenere la tempestiva soluzione della problematica.
Sempre sulla base delle risultanze acquisite, va quindi anche escluso che sia emersa la prova del caso fortuito o della forza maggiore, nei termini richiesti dagli artt.
3.3. e 3.4. delle condizioni generali di contratto (v. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
Non vi è infatti dimostrazione che la mancata erogazione del servizio sia stata determinata da “guasti alla rete e agli apparati di fornitura del Servizio, dipendenti da caso fortuito o forza maggiore”, da “modifiche e/o manutenzioni straordinarie non programmate tecnicamente indispensabili” o da altre “cause ad essa non imputabili”.
Considerazioni analoghe a quelle che precedono valgono, infine, in relazione all'inadempimento costituito dalla mancata tempestiva messa a disposizione del cd. codice di migrazione, necessario per poter usufruire dei servizi di un nuovo gestore senza modificare il numero dell'utenza già in uso.
2.3. Parte attrice ha tuttavia assolto solo in parte l'onere di provare la ricorrenza dei danni prospettati e la loro riconducibilità, sotto il profilo causale, all'inadempimento della convenuta.
2.3.1. L'onere in questione è stato infatti assolto con riguardo al danno emergente costituito dalle spese, pari ad euro 998,57, sostenute dalla attrice per la nuova cartellonistica pubblicitaria ed i nuovi biglietti da visita (v. docc. 4, 12 e 13 del fascicolo di parte attrice). Esborsi questi congrui e necessari (oltre che imposti dal
10 generale principio di buona fede, cui si ricollega anche il disposto dell'art. 1227, comma 2, c.c.) per consentire alla società attrice di informare la propria potenziale utenza (essenzialmente locale, come emerge dalle dichiarazioni rese al riguardo dai testi e della temporanea indisponibilità del proprio recapito di Tes_1 Tes_2 telefonia fissa.
Alla stessa conclusione si deve giungere con riguardo agli esborsi, pari a complessivi euro 2.757,74, sostenuti o comunque da sostenere per l'attività svolta in sede stragiudiziale e, in particolare, per il compenso maturato per l'attività svolta dal professionista a tal fine incaricato innanzi al Co.re.com.. Anche in questo caso, si tratta infatti di danno emergente documentato (v. docc. 14, 15, 16, 20, 23, 24 e 26 del fascicolo di parte attrice), congruo (alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ed avuto riguardo all'entità dell'attività in concreto espletata) e comunque necessario
(stante l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione).
2.3.2. Non sono invece adeguatamente provate le ulteriori voci di pregiudizio oggetto di domanda.
Quanto al lucro cessante costituito dalla contrazione degli utili relativi al biennio
2015-2016, va innanzitutto osservato che gli elementi istruttori acquisiti e, in particolare, la prova testimoniale non danno alcuna evidenza di specifici affari non conclusi a causa del malfunzionamento della linea telefonica fissa.
Le dichiarazioni rese al riguardo dai testimoni sono infatti generiche (in quanto non indicano, per l'appunto, alcuna specifica occasione in cui la società attrice avrebbe perso un potenziale cliente in ragione dell'impossibilità, da parte di quest'ultimo, di contattare la società stessa tramite l'utenza fissa) ed in parte scarsamente attendibili (il teste ha infatti riferito: “Siamo stati contattati dalla clientela, ma in altro Tes_1 modo. Qualcuno ci ha contattato incontrandoci personalmente al di fuori della sede aziendale. Gli altri con cui non c'era una conoscenza personale non ci hanno contattato. Chi aveva avuto già con noi rapporti commerciali e quindi ci conosceva ci ha contattato. Per gli altri non è stato possibile”; il testimone non ha tuttavia chiarito chi fossero gli altri clienti impossibilitati a contattare la società e, soprattutto, come abbia poi avuto conoscenza della circostanza, nonostante si trattasse di clientela non venuta in contatto con la società).
La prova del danno da lucro cessante non è poi desumibile dalle sole risultanze dei
11 bilanci prodotti dalla società attrice e relativi agli esercizi dal 2014 al 2018 (v. doc. 31 del fascicolo di parte attrice).
Esaminando i dati relativi ai “ricavi delle vendite e delle prestazioni” per ciascuno degli esercizi indicati, emerge infatti che, se è vero che fra il 2014 ed il 2015 si è avuta una diminuzione di tale dato di circa 500.000,00 euro (risultando detti ricavi pari ad euro 3.597.587,00 al 31.12.2014 e pari ad euro 3.131.679 al 31.12.2015), è anche vero che un decremento di ammontare equiparabile (circa 350.000,00 euro) si è poi avuto fra il 2017 ed il 2018 (risultando i ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro
3.922.107,00 al 31.12.2017 e pari ad euro 3.580.910 al 31.12.2018). Ossia in un periodo in cui, secondo la stessa prospettazione attorea, i malfunzionamenti della linea avevano avuto portata del tutto residuale (avendo parte attrice allegato che, dopo la riattivazione della linea intervenuta a settembre 2016, la linea stessa avrebbe poi subito una successiva interruzione il 20.11.2018) e la potenziale clientela era stata già informata (come già detto, mediante nuova cartellonistica pubblicitaria ed i nuovi biglietti da visita) della possibilità di contattare la società con modalità alternative rispetto all'utenza fissa.
Né, d'altra parte, il numero degli esercizi di cui sono disponibili i dati (solo cinque esercizi, di cui uno antecedente ai due interessati dal malfunzionamento) consente escludere che un'oscillazione dei ricavi, di ammontare pari a quella verificatasi negli anni 2015 e 2016, fosse del tutto estranea rispetto al pregresso ordinario andamento degli affari della attrice.
In altri termini, in mancanza di ulteriori risultanze idonee supportare l'assunto attoreo, i soli dati del bilancio sono insufficienti a provare che la causa più probabile della diminuzione dei ricavi, come registratasi nel biennio 2015-2016, sia stato il mancato funzionamento della linea telefonica fissa.
Nulla è poi dovuto a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione commerciale.
Induce infatti a questa conclusione la mancanza di specifica allegazione, ancor prima che di prova, di circostanze idonee ad evidenziare, sia pure mediante il ricorso a presunzioni, la ricorrenza del pregiudizio prospettato.
2.4. Il danno cagionato dall'inadempimento della convenuta va quindi quantificato in complessivi euro 3.756,31 (v. precedente paragrafo 2.3.1.).
12 Operata la rivalutazione monetaria, secondo i noti indici ISTAT-FOI, dalla domanda (ossia dalla notifica dell'atto di citazione, in mancanza di precisa indicazione della data degli esborsi) all'attualità, l'importo che la convenuta deve essere condannata a corrispondere alla attrice è quindi pari ad euro 4.488,79.
Nulla è invece dovuto a titolo di interessi.
E' infatti noto che, in materia di debiti di valore, i cd. interessi compensativi − interessi in senso improprio − sono strumento di commisurazione del lucro cessante patito dal danneggiato per effetto della ritardata percezione del risarcimento immediatamente dovuto, in ragione della mora ex re di cui all'art. 1219, comma 2, n. 1
c.c..
Tuttavia, come imposto dai principi generali, ai fini del relativo riconoscimento è necessario che vi sia la specifica allegazione e la prova, anche solo tramite elementi presuntivi, che tale tipo di pregiudizio vi sia stato (cfr. Cass. 18564/2018 e Cass.
1111/2020).
La duplice considerazione che parte attrice non ha allegato e provato di aver subito un particolare pregiudizio economico dalla ritardata percezione della somma liquidata e che, in ogni caso, l'entità di tale somma non è di per sé tale da far presumere come sicuro un impiego redditizio della stessa, conduce quindi a negare il riconoscimento degli interessi richiesti.
2.5. La domanda attorea va infine rigettata nella parte in cui è volta ad ottenere anche l'importo di euro 184,00 a titolo di indennizzo previsto dall'art.
3.6. delle condizioni contrattuali (v. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
La clausola in questione, facendo salvo il diritto del cliente al “risarcimento del maggior danno”, non prevede infatti che l'indennizzo debba sommarsi alla somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento del danno, ma esonera semplicemente il cliente stesso – entro i limiti quantitativi previsti ed in conformità con la natura indennitaria dello strumento di tutela – dalla allegazione e prova del danno.
Motivo per cui, ove, come nel caso di specie, vi sia invece prova di un danno di entità maggiore, nulla è dovuto a titolo di indennizzo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia compreso
13 nello scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, valori medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
4. Vista l'istanza della parte convenuta, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, ricorrendo motivi legittimi per l'accoglimento dell'istanza in ragione della natura e portata dell'inadempimento, si dispone che, a cura della Cancelleria, sia apposta sulla sentenza l'annotazione del seguente tenore “In caso di diffusione della sentenza, si omettano i dati identificativi di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di ed a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni, dell'importo di euro 4.488,79;
2) condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 2.552,00 per compenso professionale ed euro 1.713,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, a cura della Cancelleria, sia apposta sulla sentenza l'annotazione del seguente tenore “In caso di diffusione della sentenza, si omettano i dati identificativi di . Controparte_1
Così deciso in Roma, il 17 agosto 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 48951 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
c.f. ) in giudizio con l'avv. Andrea Santachiara Parte_1 P.IVA_1
-parte attrice-
e
c.f. ), in giudizio con l'avv. Stefano D'Ercole Controparte_1 P.IVA_2
-parte convenuta-
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione: in via principale 1- ACCERTATO che tra e già Parte_1 Controparte_1
è intercorso contratto di fornitura di linea Controparte_2 telefonica in virtù del contratto del 22.11.2012, ACCERTARE e DICHIARARE CP_ l'inadempimento contrattuale posto in essere da già CP_3
[...] ai sensi dell'art. 1218 c.c., o come meglio, per tutti i Controparte_2 motivi di cui agli atti, e per l'effetto;
2- ACCERTARE e DICHIARARE che
l'inadempimento imputabile a già Controparte_1 Controparte_5
[...
[...] [...]
di cui al punto che precede, causava gravi danni a carico di
[...] Pt_1 quantificabili per i motivi di cui in atti in una somma non inferiore ad € 715.019,32, ovvero nella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, e di conseguenza DICHIARARE tenuto e CONDANNARE, , già CP_1 [...] in persona del legale rapp. p.t., al pagamento della Controparte_2 somma di € 715.019,32 a titolo di risarcimento danno, o come meglio, in favore di
o quella maggior o minor somma che il Giudicante vorrà ritenere secondo Parte_1 giustizia e/o equità, e che sarà accertata in esito all'istruttoria ed in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione ed ancora;
3- ACCERTARE E DICHIARARE che, in ragione dell'inadempimento imputabile a già CP_6 [...] con particolare riferimento alla sospensione della Controparte_2 linea telefonica fissa, insorgeva il diritto di al percepimento dell'indennità di Pt_1 cui all'art.
3.6 del contratto del 22.11.2012, e in conseguenza DICHIARARE tenuto e
CONDANNARE, , già in CP_1 Controparte_2 persona del legale rapp. p.t., al pagamento della somma di € 184,00 a titolo di indennità, o come meglio, in favore di o quella maggior o minor somma che Parte_1 sarà accertata in esito all'istruttoria ed in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, e ancora 4- ACCERTARE E DICHIARARE che, quale diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale di parte convenuta, ha subito Pt_1 danno emergente nella misura non inferiore ad € 3.756,31, per tutti i titoli e motivi di cui in atti, ed in conseguenza DICHIARARE tenuto e CONDANNARE, , CP_1 già in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 3.756,31, o quella maggior o Parte_1 minor somma che sarà accertata in esito all'istruttoria ed in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso condannare , c.f. e CP_1 P.IVA_3
p.iva , con sede in Rho (MI), Largo Metropolitana n. 5, già P.IVA_1 [...]
c.f. e p.i. , con sede legale in Roma, via Controparte_2 P.IVA_4
Cesare Giulio Viola n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e compensi di lite”;
- per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: - nel merito, disattendere e rigettare tutte le domande formulate dalla in persona dell'amministratore unico, nel Parte_1
2 proprio atto di citazione notificato alla in data 28 settembre 2020, in CP_6 quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e, comunque, perché non provate;
- in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso atto notificato alla all'atto del deposito della CP_6 sentenza, disporre che la Cancelleria apponga e sottoscriva l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, che nella specie potrebbe essere del seguente testuale tenore:
“In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di CP_6 ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003”.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.9.2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio (di seguito, per brevità, anche solo per Controparte_1 CP_2 ottenere, previo accertamento dell'inadempimento di al contratto di CP_2 somministrazione di servizi telefonici concluso con il 22.11.2012, la condanna Pt_1 della stessa al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento, nonché CP_2 dell'indennità prevista dall'art.
3.6 del suddetto contratto.
Parte attrice ha infatti allegato e dedotto:
- che il 22.11.2012 – società di costruzione, ristrutturazione, vendita e locazione Pt_1 di immobili – aveva concluso con (all'epoca CP_2 Controparte_2 un contratto di somministrazione di servizi telefonici;
- che, con il suddetto contratto, erano stati attivati la linea telefonica fissa associata al numero 0522/662591, la linea FAX contraddistinta dal numero 0522/756670 e diversi numeri di cellulare;
- che, a partire dal mese di ottobre 2014, la linea fissa contrassegnata dal numero
0522/662591 aveva cessato di funzionare per alcuni giorni, mentre, a far data dal mese di gennaio 2015, la linea telefonica era rimasta interrotta per un anno e mezzo;
- che, durante il predetto arco temporale, , del tutto impossibilitata ad utilizzare la Pt_1 linea fissa sia in entrata che in uscita, aveva più volte segnalato a CP_2
l'inadempimento, ma senza ottenere dalla stessa adeguato riscontro;
CP_2
- che, soltanto in data 30.6.2015, aveva ricevuto una comunicazione con la quale Pt_1 venivano addotti, a giustificazione del disservizio, motivi di natura tecnica;
- che, in data 19.1.2016, aveva inviato a una comunicazione di segnalazione Pt_1 CP_2
3 del disservizio e di diffida ad adempiere;
comunicazione alla quale, in data 21.1.2016, aveva risposto comunicando che la segnalazione non poteva essere accolta, CP_2 senza tuttavia addurre alcuna spiegazione;
- che, a partire dal momento della sospensione della propria linea telefonica fissa
(gennaio 2015), aveva registrato un ingente calo di commesse, a causa della Pt_1 impossibilità, per i possibili acquirenti degli immobili ed i possibili committenti, di contattarla;
- che, infatti, a chiusura del bilancio 2015 era stato registrato un fatturato di euro
3.131.679,00, con un utile di euro 306.489,00, mentre il fatturato registrato nel 2014 ammontava ad euro 3.597.587,00, con un utile di euro 492.986,00;
- che, nell'anno 2016, era stato poi registrato un fatturato pari ad euro 2.963.770,00, con un utile di euro 232.029,00;
- che , per far fronte all'indisponibilità della propria linea fissa e sostenendone i Pt_1 relativi costi, aveva anche provveduto a far stampare cartelloni pubblicitari e bigliettini da visita recanti l'indicazione di alcuni numeri di cellulare aziendali, al posto del numero fisso attivato con il contratto del 22.11.2012;
- che, stante il protrarsi dell'inadempimento da parte di aveva inoltre CP_2 Pt_1 presentato istanza di conciliazione presso il Co.re.com. della Regione Emilia
Romagna, richiedendo la riattivazione della linea telefonica e il risarcimento del danno sofferto;
- che il 6.6.2016 il Co.re.com. aveva emesso un provvedimento temporaneo e d'urgenza, con il quale era stato disposto che, nelle more del procedimento di conciliazione, provvedesse alla riattivazione dell'utenza telefonica CP_2 corrispondente al numero 0522/662591, entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione;
- che, ciononostante, la linea telefonica numero 0522/662591 era stata riattivata da soltanto in data 20.7.2016; motivo per cui era rimasta priva della propria CP_2 Pt_1 utenza telefonica principale dal 27.1.2015 al 20.7.2016, per un totale di 540 giorni;
- che dal mese di settembre 2016 – ossia successivamente alla riattivazione della linea
– aveva poi registrato un aumento degli affari, tornando già nel 2017 a Pt_1 stabilizzare il proprio fatturato (pari, in quell'anno, ad euro 3.922.107,00), su livelli analoghi a quelli precedenti l'anno 2015;
4 - che, il 20.1.2017, aveva quindi attivato una procedura di migrazione ad altro Pt_1 operatore telefonico, richiedendo a il codice di migrazione necessario al fine di CP_2 usufruire dei servizi del nuovo gestore senza modificare il numero già in uso;
- che, poiché non aveva fornito il suddetto codice, nonostante ne fosse stata più CP_2 volte richiesta da , quest'ultima aveva instaurato nuova procedura conciliativa Pt_1 urgente presso il Co.re.com., all'esito della quale era stato ordinata a la CP_2 comunicazione del codice di migrazione;
- che, tuttavia, aveva dapprima fornito un codice errato in data 31.1.2019 – ossia CP_2
a quasi due anni di distanza dalla richiesta - e solo successivamente aveva comunicato il codice corretto, consentendo così a di passare ad altro gestore;
Pt_1
- che inoltre, poiché a far data dal giorno 20.11.2018 la linea telefonica del numero
0522/662591 aveva cessato nuovamente di funzionare, aveva promosso Pt_1 un'ulteriore procedura avanti al Co.re.com. Emilia Romagna, la quale si era conclusa, in data 13.12.2018, con un provvedimento di accoglimento della richiesta formulata da relativamente al ripristino della linea telefonica, la quale era stata riattivata dalla Pt_1 società convenuta il 31.1.2019;
- che, essendo ampiamente decorsi 30 giorni dalla data di presentazione anche dell'ultima istanza di conciliazione al Co.re.com – ai sensi dell'art. 3 Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 203/18/CONS - in assenza di risposta alcuna in merito alla richiesta di risarcimento danni formulata da , doveva ritenersi Pt_1 correttamente esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio introdotto dall'Autorità per le garanzie nelle Telecomunicazioni;
- che , al fine di evitare l'instaurazione del giudizio e pur non essendone Pt_1 condizione di procedibilità, aveva altresì promosso un procedimento di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 3 e segg. del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in L.
162/2014, trasmettendo a il relativo invito, il quale era rimasto, tuttavia, privo di CP_2 riscontro;
- che, per lo svolgimento di tutte le attività stragiudiziali relative alla controversia oggetto di causa e ai tentativi di conciliazione promossi presso il Co.re.com., Pt_1 aveva sostenuto la spesa di euro 1.890,00, oltre accessori di legge;
- che oltre a dover corrispondere l'importo di euro 184,00 a titolo di indennità CP_2
5 prevista dall'art.
3.6 del contratto, era quindi tenuta a risarcire i danni subiti da e Pt_1 precisamente:
(i) il danno patrimoniale, sub specie di lucro cessante, costituito dalla contrazione degli utili relativi al biennio 2015-2016, quantificabile in euro 715.019,32;
(ii) l'ulteriore danno patrimoniale, sub specie di danno emergente, costituito sia dalle spese, pari ad euro 998,57, sostenute per la nuova cartellonistica pubblicitaria ed i nuovi biglietti da visita, sia dalle spese, pari ad euro 2.757,74, sostenute per l'assistenza stragiudiziale;
(iii) il danno non patrimoniale cagionato dalla lesione della propria immagine e reputazione commerciale.
1.2. si è tempestivamente costituita in giudizio, concludendo per il rigetto CP_2 della domanda attorea.
Parte convenuta ha infatti allegato, dedotto ed eccepito:
- che la prima segnalazione di disservizio da parte di era pervenuta alla stessa Pt_1 il 24 gennaio 2015 ed era stata prontamente gestita e risolta in data 28 gennaio CP_2
2015, con il ripristino della linea telefonica;
- che, a seguito di ulteriori segnalazioni di disservizi da parte di , aveva Pt_1 CP_2 avviato un'indagine interna, all'esito della quale era emerso che il numero
0522/662591 risultava attivo sulle reti ma non sul sistema CRM (Customer CP_2
Relationship Management), sistema che permetteva alle compagnie telefoniche di gestire i contatti con i clienti;
- che, il 30 giugno 2015, il numero 0522/662591 aveva registrato un c.d. “K.O. tecnico per autenticazione scaduta” e, pertanto, aveva tempestivamente reiterato la CP_2 richiesta di attivazione, non riuscendo tuttavia a ripristinare la linea telefonica a causa di un'impossibilità tecnica dipesa dall'infrastruttura della centrale telefonica di competenza del gestore della rete;
- che, il 3 novembre 2015, era stata aperta da una nuova segnalazione, che era Pt_1 stata chiusa per lavorazione terminata, mentre il 13 aprile 2016 era pervenuta una nuova segnalazione di disservizio sulla linea fissa 0522/662591, a seguito della quale aveva avviato ulteriori indagini interne, verificato la presenza di un'anomalia CP_2 tecnica nei sistemi e proceduto con un ulteriore reinserimento dell'ordine di attivazione della suddetta linea;
6 - che, in data 17 maggio 2016, era emerso nuovamente che il contratto intestato a Pt_1 non risultava attivo sul sistema CRM e, pertanto, aveva provveduto ad CP_2 intervenire per risolvere il disallineamento dei sistemi;
- che, a seguito del provvedimento d'urgenza di riattivazione del 14 luglio 2016 della linea telefonica emesso dal Co.re.com. Emilia Romagna nel procedimento instaurato da , aveva provveduto alla riattivazione della linea in data 21 luglio 2016; Pt_1 CP_2
- che il 28 luglio 2016 aveva contattato , la quale aveva infatti confermato il CP_2 Pt_1 rispristino dell'utenza telefonica;
- che, nel mese di dicembre 2018, si erano verificate ulteriori anomalie tecniche nei sistemi, le quali erano state definitivamente risolte il 24 gennaio 2019;
- che, in data 15 febbraio 2019 il contratto relativo all'utenza n. 0522/662591 era stato disattivato, poiché aveva instaurato un nuovo rapporto con altro operatore Pt_1 telefonico;
- che non poteva pertanto essere ascritta alla convenuta alcuna responsabilità per i fatti lamentati dalla attrice, posto che: (i) l'affermazione di secondo cui la linea fissa Pt_1 era rimasta completamente interrotta dal 27 gennaio 2015 sino al luglio 2016, non era veritiera, in quanto i disservizi erano intervenuti per brevi intervalli di tempo e la stessa convenuta si era sempre adoperata al fine di risolvere i disservizi, ponendo tempestivamente in essere tutte le attività che le competevano;
(ii) i disagi riscontrati sulle linee telefoniche non erano imputabili a con conseguente esclusione della CP_2 responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 1256 c.c., in quanto dipendenti dalla rete telefonica nazionale (in particolare dall'infrastruttura della centrale telefonica è di competenza, c.d. “ultimo miglio”), di proprietà esclusiva di un soggetto terzo
(Telecom), il quale era l'unico soggetto legittimato ad intervenire su di essa;
- che, in ogni caso, parte attrice non aveva dato prova né dell'esistenza dei pregiudizi lamentati, né del nesso causale fra gli stessi ed il prospettato inadempimento;
- che, stante l'assenza di un inadempimento imputabile, non era dovuto neanche l'indennizzo.
1.3. Assegnati i termini ex art 183, comma 6, c.p.c, la causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
7 2. La domanda di parte attrice va accolta nei limiti di seguito indicati.
2.1. In tema di onere della prova, occorre brevemente premettere che, secondo principi ormai consolidati (v. Cass. S.U. 13533/2001), il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante è infatti sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Venendo in considerazione fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, il debitore è quindi anche tenuto alla prova della impossibilità sopravvenuta o comunque della non imputabilità dell'inadempimento (v. anche art. 1218 c.c.).
Prova questa che la quale non può consistere nella semplice difficoltà o nella sopravvenuta maggiore onerosità della prestazione – deve essere piena e completa, e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa, sotto qualsiasi profilo, del debitore, dovendosi, in mancanza, presumere nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo (cfr. fra le altre Cass. 7604/1996, Cass. 12477/2002, Cass.
5960/2005 e Cass. 13674/2006).
Inoltre, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre che il debitore stesso dimostri la propria assenza di
8 colpa e quindi l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (cfr. Cass. 11717/2002).
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto fatto valere, incombe invece sull'attore, che agisca per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale,
l'onere di provare non solo la ricorrenza del pregiudizio prospettato, ma anche del nesso di causalità, da valutare secondo la regola "del più probabile che non", fra condotta inadempiente e pregiudizio.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, va infine ricordato che il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (v.
Cass. 19551/2023).
2.2. Ciò posto, le risultanze acquisite inducono a ritenere accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta.
2.2.1. L'esistenza del rapporto contrattuale e l'oggetto delle obbligazioni così assunte dalle parti costituiscono infatti circostanze pacifiche.
Parte attrice ha specificamente allegato l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla convenuta (v. precedente paragrafo 1.1.).
2.2.2. Quest'ultima non ha invece offerto la prova liberatoria di cui era gravata.
La prova testimoniale diretta (v. dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2 dipendenti all'epoca dei fatti della società attrice, sul capitolo 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) ha infatti confermato il prolungato malfunzionamento (precisamente nel periodo ricompreso fra l'inizio del 2015 e la metà del 2016) della linea telefonica fissa.
Non induce poi a diversa conclusione quanto riferito, in sede di prova contraria, dalla testimone dipendente della società attrice, la quale ha dichiarato come, Tes_3 dalle risultanze del sistema informatico di risulterebbero “tre guasti aperti e CP_2 risolti tra il 24 gennaio 2015 ed il 2 febbraio 2015”.
La circostanza che i malfunzionamenti siano proseguiti anche nel periodo successivo a quello indicato dal testimone, infatti, emerge sia dalla ricostruzione dei fatti offerta dalla stessa società convenuta (v. precedente paragrafo 1.2., in cui si fa
9 riferimento a malfunzionamenti successivi a febbraio 2015, sia pure imputandone la responsabilità esclusiva al soggetto terzo gestore dell'infrastruttura), sia dal provvedimento d'urgenza poi emesso dall'Autorità garante di settore a giugno 2016 (v. docc. 14 e 15 del fascicolo di parte attrice).
I documenti prodotti in giudizio da parte convenuta, contenenti i dati estratti dal sistema informatico della stessa (v. docc. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del fascicolo di parte convenuta), non sono poi idonei a provare né che i malfunzionamenti fossero effettivamente imputabili alla causa prospettata (problematica relativa all'infrastruttura, gestita da soggetto terzo), trattandosi verosimilmente di annotazioni effettuate sul sistema informatico dagli operatori della stessa società somministrante il servizio e non avendo la circostanza trovato riscontro in sede testimoniale o mediante altre risultanze, né che la medesima società convenuta si sia attivata con la dovuta diligenza ed abbia quindi fatto tutto quanto nelle sue possibilità per ottenere la tempestiva soluzione della problematica.
Sempre sulla base delle risultanze acquisite, va quindi anche escluso che sia emersa la prova del caso fortuito o della forza maggiore, nei termini richiesti dagli artt.
3.3. e 3.4. delle condizioni generali di contratto (v. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
Non vi è infatti dimostrazione che la mancata erogazione del servizio sia stata determinata da “guasti alla rete e agli apparati di fornitura del Servizio, dipendenti da caso fortuito o forza maggiore”, da “modifiche e/o manutenzioni straordinarie non programmate tecnicamente indispensabili” o da altre “cause ad essa non imputabili”.
Considerazioni analoghe a quelle che precedono valgono, infine, in relazione all'inadempimento costituito dalla mancata tempestiva messa a disposizione del cd. codice di migrazione, necessario per poter usufruire dei servizi di un nuovo gestore senza modificare il numero dell'utenza già in uso.
2.3. Parte attrice ha tuttavia assolto solo in parte l'onere di provare la ricorrenza dei danni prospettati e la loro riconducibilità, sotto il profilo causale, all'inadempimento della convenuta.
2.3.1. L'onere in questione è stato infatti assolto con riguardo al danno emergente costituito dalle spese, pari ad euro 998,57, sostenute dalla attrice per la nuova cartellonistica pubblicitaria ed i nuovi biglietti da visita (v. docc. 4, 12 e 13 del fascicolo di parte attrice). Esborsi questi congrui e necessari (oltre che imposti dal
10 generale principio di buona fede, cui si ricollega anche il disposto dell'art. 1227, comma 2, c.c.) per consentire alla società attrice di informare la propria potenziale utenza (essenzialmente locale, come emerge dalle dichiarazioni rese al riguardo dai testi e della temporanea indisponibilità del proprio recapito di Tes_1 Tes_2 telefonia fissa.
Alla stessa conclusione si deve giungere con riguardo agli esborsi, pari a complessivi euro 2.757,74, sostenuti o comunque da sostenere per l'attività svolta in sede stragiudiziale e, in particolare, per il compenso maturato per l'attività svolta dal professionista a tal fine incaricato innanzi al Co.re.com.. Anche in questo caso, si tratta infatti di danno emergente documentato (v. docc. 14, 15, 16, 20, 23, 24 e 26 del fascicolo di parte attrice), congruo (alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ed avuto riguardo all'entità dell'attività in concreto espletata) e comunque necessario
(stante l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione).
2.3.2. Non sono invece adeguatamente provate le ulteriori voci di pregiudizio oggetto di domanda.
Quanto al lucro cessante costituito dalla contrazione degli utili relativi al biennio
2015-2016, va innanzitutto osservato che gli elementi istruttori acquisiti e, in particolare, la prova testimoniale non danno alcuna evidenza di specifici affari non conclusi a causa del malfunzionamento della linea telefonica fissa.
Le dichiarazioni rese al riguardo dai testimoni sono infatti generiche (in quanto non indicano, per l'appunto, alcuna specifica occasione in cui la società attrice avrebbe perso un potenziale cliente in ragione dell'impossibilità, da parte di quest'ultimo, di contattare la società stessa tramite l'utenza fissa) ed in parte scarsamente attendibili (il teste ha infatti riferito: “Siamo stati contattati dalla clientela, ma in altro Tes_1 modo. Qualcuno ci ha contattato incontrandoci personalmente al di fuori della sede aziendale. Gli altri con cui non c'era una conoscenza personale non ci hanno contattato. Chi aveva avuto già con noi rapporti commerciali e quindi ci conosceva ci ha contattato. Per gli altri non è stato possibile”; il testimone non ha tuttavia chiarito chi fossero gli altri clienti impossibilitati a contattare la società e, soprattutto, come abbia poi avuto conoscenza della circostanza, nonostante si trattasse di clientela non venuta in contatto con la società).
La prova del danno da lucro cessante non è poi desumibile dalle sole risultanze dei
11 bilanci prodotti dalla società attrice e relativi agli esercizi dal 2014 al 2018 (v. doc. 31 del fascicolo di parte attrice).
Esaminando i dati relativi ai “ricavi delle vendite e delle prestazioni” per ciascuno degli esercizi indicati, emerge infatti che, se è vero che fra il 2014 ed il 2015 si è avuta una diminuzione di tale dato di circa 500.000,00 euro (risultando detti ricavi pari ad euro 3.597.587,00 al 31.12.2014 e pari ad euro 3.131.679 al 31.12.2015), è anche vero che un decremento di ammontare equiparabile (circa 350.000,00 euro) si è poi avuto fra il 2017 ed il 2018 (risultando i ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro
3.922.107,00 al 31.12.2017 e pari ad euro 3.580.910 al 31.12.2018). Ossia in un periodo in cui, secondo la stessa prospettazione attorea, i malfunzionamenti della linea avevano avuto portata del tutto residuale (avendo parte attrice allegato che, dopo la riattivazione della linea intervenuta a settembre 2016, la linea stessa avrebbe poi subito una successiva interruzione il 20.11.2018) e la potenziale clientela era stata già informata (come già detto, mediante nuova cartellonistica pubblicitaria ed i nuovi biglietti da visita) della possibilità di contattare la società con modalità alternative rispetto all'utenza fissa.
Né, d'altra parte, il numero degli esercizi di cui sono disponibili i dati (solo cinque esercizi, di cui uno antecedente ai due interessati dal malfunzionamento) consente escludere che un'oscillazione dei ricavi, di ammontare pari a quella verificatasi negli anni 2015 e 2016, fosse del tutto estranea rispetto al pregresso ordinario andamento degli affari della attrice.
In altri termini, in mancanza di ulteriori risultanze idonee supportare l'assunto attoreo, i soli dati del bilancio sono insufficienti a provare che la causa più probabile della diminuzione dei ricavi, come registratasi nel biennio 2015-2016, sia stato il mancato funzionamento della linea telefonica fissa.
Nulla è poi dovuto a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione commerciale.
Induce infatti a questa conclusione la mancanza di specifica allegazione, ancor prima che di prova, di circostanze idonee ad evidenziare, sia pure mediante il ricorso a presunzioni, la ricorrenza del pregiudizio prospettato.
2.4. Il danno cagionato dall'inadempimento della convenuta va quindi quantificato in complessivi euro 3.756,31 (v. precedente paragrafo 2.3.1.).
12 Operata la rivalutazione monetaria, secondo i noti indici ISTAT-FOI, dalla domanda (ossia dalla notifica dell'atto di citazione, in mancanza di precisa indicazione della data degli esborsi) all'attualità, l'importo che la convenuta deve essere condannata a corrispondere alla attrice è quindi pari ad euro 4.488,79.
Nulla è invece dovuto a titolo di interessi.
E' infatti noto che, in materia di debiti di valore, i cd. interessi compensativi − interessi in senso improprio − sono strumento di commisurazione del lucro cessante patito dal danneggiato per effetto della ritardata percezione del risarcimento immediatamente dovuto, in ragione della mora ex re di cui all'art. 1219, comma 2, n. 1
c.c..
Tuttavia, come imposto dai principi generali, ai fini del relativo riconoscimento è necessario che vi sia la specifica allegazione e la prova, anche solo tramite elementi presuntivi, che tale tipo di pregiudizio vi sia stato (cfr. Cass. 18564/2018 e Cass.
1111/2020).
La duplice considerazione che parte attrice non ha allegato e provato di aver subito un particolare pregiudizio economico dalla ritardata percezione della somma liquidata e che, in ogni caso, l'entità di tale somma non è di per sé tale da far presumere come sicuro un impiego redditizio della stessa, conduce quindi a negare il riconoscimento degli interessi richiesti.
2.5. La domanda attorea va infine rigettata nella parte in cui è volta ad ottenere anche l'importo di euro 184,00 a titolo di indennizzo previsto dall'art.
3.6. delle condizioni contrattuali (v. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
La clausola in questione, facendo salvo il diritto del cliente al “risarcimento del maggior danno”, non prevede infatti che l'indennizzo debba sommarsi alla somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento del danno, ma esonera semplicemente il cliente stesso – entro i limiti quantitativi previsti ed in conformità con la natura indennitaria dello strumento di tutela – dalla allegazione e prova del danno.
Motivo per cui, ove, come nel caso di specie, vi sia invece prova di un danno di entità maggiore, nulla è dovuto a titolo di indennizzo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia compreso
13 nello scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, valori medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
4. Vista l'istanza della parte convenuta, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, ricorrendo motivi legittimi per l'accoglimento dell'istanza in ragione della natura e portata dell'inadempimento, si dispone che, a cura della Cancelleria, sia apposta sulla sentenza l'annotazione del seguente tenore “In caso di diffusione della sentenza, si omettano i dati identificativi di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di ed a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni, dell'importo di euro 4.488,79;
2) condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 2.552,00 per compenso professionale ed euro 1.713,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, a cura della Cancelleria, sia apposta sulla sentenza l'annotazione del seguente tenore “In caso di diffusione della sentenza, si omettano i dati identificativi di . Controparte_1
Così deciso in Roma, il 17 agosto 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
14