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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE – VG
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Gilotta;
nel procedimento per esdebitazione iscritto al n. r.g. 315/2025 promosso da:
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], con il patrocinio dell'avv. Matteo Marini ed elettivamente domiciliata in Brescia, Via Cefalonia n. 49, presso lo studio del predetto difensore.
RICORRENTE ha emesso il seguente
DECRETO
(ai sensi dell'art. 14 terdecies L. 3/2012) letto il ricorso per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ex art. 14 terdecies L. 3/2012 depositato da (C.F. ) e l'accluso parere Parte_1 C.F._1 favorevole del Liquidatore dott.ssa in riferimento alla procedura di liquidazione del Persona_1 patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 n. R.G. 10/2019; rilevato preliminarmente che risultano perfezionate le notifiche del ricorso e del decreto di convocazione per l'udienza camerale ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, come previsto dall'art. 14 terdecies c. 4 L. 3/2012; esaminata la documentazione acquisita, con particolare riferimento al fascicolo della procedura di liquidazione del patrimonio e agli atti ivi contenuti;
rilevato che tale procedura risulta chiusa con decreto del 08.01.2025 e che il ricorso appare tempestivo e, dunque, ammissibile;
rilevato che risulta depositato il parere del Liquidatore, dal quale si ricava che il ricorrente ha collaborato e non ha ritardato lo svolgimento della procedura;
non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
non risulta sia stato condannato per i reati ex art. 16 L. 3/2012; ha svolto, per tutta la durata della procedura, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato e ha versato la quota di emolumenti così come previsto nel decreto di apertura;
il debitore ha altresì fatto accesso all'istituto del “saldo e stralcio” pagato nelle more della procedura su autorizzazione del Giudice;
ritenuto che risultino quindi soddisfatte le condizioni soggettive di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) art. 14 terdecies l. 3/2012; considerato, quanto al requisito sub lett. f) dell'art. 14 terdecies L. 3/2012, che risulta il pagamento del 55% dei creditori ipotecari e del 35% dei creditori privilegiati e ciò vale senz'altro a realizzare un soddisfacimento con caratteri di apprezzabilità e quindi a realizzare la parzialità pretesa dall'art. 14 terdecies lett. f) nel senso fatto proprio dalla S.C. (Cass. SS.UU. nr. 24214 del 2011), a nulla rilevando che il ceto chirografario non sia stato destinatario di alcuna soddisfazione. Ad ogni modo, dovendosi privilegiare il requisito soggettivo e, nell'ottica di favorire l'accesso allo strumento (da ultimo Cass. 15359/2023), dovendosi di converso interpretare in senso assolutamente restrittivo il requisito ex art. 14 terdecies lett. f) (cfr. in termini Cass. 15246/2022), si ritiene, alla luce della non irrisorietà obiettiva di quanto versato e dell'integrale soddisfazione delle spese di procedura, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione.
A tal proposito, può ulteriormente osservarsi che gli artt. 20 e ss. della direttiva UE n. 1023/2019 (c.d. direttiva insolvency) e i considerando di cui ai punti 73 e seguenti non escludono, in astratto, la possibilità degli stati di prevedere restrizioni obiettive di accesso all'esdebitazione; tuttavia, la deroga al principio generale di accessibilità all'esdebitazione (art. 20), risulta ammessa dal legislatore UE solo in casi peculiari e tipizzati, come, ad esempio, nel caso in cui il realizzo della liquidazione non abbia consentito il pagamento delle spese della procedura o quando sussistono ragioni di tutela di specifiche categorie di crediti.
Allora, dovendosi operare una valutazione sulla misura delle attività realizzate, il fatto che la procedura abbia potuto non solo 'pagare sé stessa', ma giungere alla soddisfazione parziale dei creditori privilegiati, depone già nel senso della conformità della domanda e dei suoi presupposti ai requisiti minimi imposti dal legislatore eurounitario.
Può richiamarsi, peraltro, l'orientamento fatto proprio dalla Corte d'Appello di Bologna, secondo cui
“[…] in ragione della legge delega n° 155 del 2017 (“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”), dell'approvazione del nuovo Cci (dlgs n° 14/2019), della direttiva n° 1023/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'art. 14- quaterdecies della legge n° 3 del 2012 (come modificato dalla legge n° 176 del 2020) – il requisito oggettivo per l'esdebitazione deve considerarsi tacitamente abrogato, a meno di voler dar adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati, legittimati questi ultimi a chiedere la liberazione dai debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi (…) Da tanto deriva che – se anche dovesse essere ammessa la permanenza nell'ordinamento attuale del parametro oggettivo – esso dovrebbe comunque essere svalutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore.” (C. App. Bologna, decreto 18.02.2022); ulteriormente si ritiene condivisibile l'orientamento di merito che predica l'applicabilità sostanziale dell'art. 281 CCI alle procedure di esdebitazione disciplinate dal regime anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, e ciò in quanto “l'esdebitazione è istituto di diritto sostanziale che attiene alla responsabilità patrimoniale del fallito in quanto ne comporta, ove ne sia meritevole, la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti (V. Cass. 4-12- 2015 n. 24727), che si perfeziona in virtù di una pronuncia costitutiva da parte del giudice
e, inoltre, che è del tutto autonomo e non riconducibile ad una procedura concorsuale, costituendone un incidente eventuale;
- ritenuto pertanto che l'ultrattività prevista dall'art. 390 CCI concerne l'aspetto procedimentale mentre per quanto concerne i requisiti di diritto sostanziale occorre fare riferimento alla disciplina applicabile al momento della pronuncia del giudice e, quindi, a quelli ora previsti dall'art. 281 CCI (in tal senso vedasi Trib. Modena 7-12-2022; Trib. Verona 2-12- 2022; sul tema v. anche App. Bologna 18-2- 2022) […] –considerato infatti che, nel caso di successioni di leggi nel tempo, la nuova legge, mentre non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto sostanziale (nel caso di specie sul beneficio della esdebitazione), le cui condizioni di esistenza restano definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittimamente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fatto generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo successivo alla sua entrata in vigore (per l'affermazione del principio in generale cfr. Cass. 28-9-2005 n. 18955; Cass. 28-9-2002 n. 14073; Cass. 3-3-2000 n. 2433; Cass. S.U. 12-12- 1967 n. 2926);” ed in ragione della circostanza per cui si ritiene che “il codice della crisi d'impresa e della insolvenza non contempla alcuna norma di diritto transitorio con riguardo alla esdebitazione, già disciplinata dagli artt. 142 e segg. della legge fallimentare nel testo da ultimo vigente” (Trib. Mantova 09.02.2023); Il summenzionato orientamento deve ritenersi condivisibile, altresì, al fine di offrire una ricostruzione sistematica delle norme che regolano l'accesso all'esdebitazione valida ad assicurarne la conformità a Costituzione, scongiurando il rischio di “ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati”; rilevato che non risultano pervenute opposizioni alla richiesta di esdebitazione;
P.Q.M.
Dichiara inesigibili nei confronti C.F. ) nato ad Parte_1 C.F._1
Alfonsine (RA) il 23.08.1963 e residente a[...], i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti ad esito della liquidazione del patrimonio nr. RG. 10/2019.
Si comunichi.
Ravenna, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Paolo Gilotta
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE – VG
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Gilotta;
nel procedimento per esdebitazione iscritto al n. r.g. 315/2025 promosso da:
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], con il patrocinio dell'avv. Matteo Marini ed elettivamente domiciliata in Brescia, Via Cefalonia n. 49, presso lo studio del predetto difensore.
RICORRENTE ha emesso il seguente
DECRETO
(ai sensi dell'art. 14 terdecies L. 3/2012) letto il ricorso per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ex art. 14 terdecies L. 3/2012 depositato da (C.F. ) e l'accluso parere Parte_1 C.F._1 favorevole del Liquidatore dott.ssa in riferimento alla procedura di liquidazione del Persona_1 patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 n. R.G. 10/2019; rilevato preliminarmente che risultano perfezionate le notifiche del ricorso e del decreto di convocazione per l'udienza camerale ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, come previsto dall'art. 14 terdecies c. 4 L. 3/2012; esaminata la documentazione acquisita, con particolare riferimento al fascicolo della procedura di liquidazione del patrimonio e agli atti ivi contenuti;
rilevato che tale procedura risulta chiusa con decreto del 08.01.2025 e che il ricorso appare tempestivo e, dunque, ammissibile;
rilevato che risulta depositato il parere del Liquidatore, dal quale si ricava che il ricorrente ha collaborato e non ha ritardato lo svolgimento della procedura;
non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
non risulta sia stato condannato per i reati ex art. 16 L. 3/2012; ha svolto, per tutta la durata della procedura, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato e ha versato la quota di emolumenti così come previsto nel decreto di apertura;
il debitore ha altresì fatto accesso all'istituto del “saldo e stralcio” pagato nelle more della procedura su autorizzazione del Giudice;
ritenuto che risultino quindi soddisfatte le condizioni soggettive di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) art. 14 terdecies l. 3/2012; considerato, quanto al requisito sub lett. f) dell'art. 14 terdecies L. 3/2012, che risulta il pagamento del 55% dei creditori ipotecari e del 35% dei creditori privilegiati e ciò vale senz'altro a realizzare un soddisfacimento con caratteri di apprezzabilità e quindi a realizzare la parzialità pretesa dall'art. 14 terdecies lett. f) nel senso fatto proprio dalla S.C. (Cass. SS.UU. nr. 24214 del 2011), a nulla rilevando che il ceto chirografario non sia stato destinatario di alcuna soddisfazione. Ad ogni modo, dovendosi privilegiare il requisito soggettivo e, nell'ottica di favorire l'accesso allo strumento (da ultimo Cass. 15359/2023), dovendosi di converso interpretare in senso assolutamente restrittivo il requisito ex art. 14 terdecies lett. f) (cfr. in termini Cass. 15246/2022), si ritiene, alla luce della non irrisorietà obiettiva di quanto versato e dell'integrale soddisfazione delle spese di procedura, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione.
A tal proposito, può ulteriormente osservarsi che gli artt. 20 e ss. della direttiva UE n. 1023/2019 (c.d. direttiva insolvency) e i considerando di cui ai punti 73 e seguenti non escludono, in astratto, la possibilità degli stati di prevedere restrizioni obiettive di accesso all'esdebitazione; tuttavia, la deroga al principio generale di accessibilità all'esdebitazione (art. 20), risulta ammessa dal legislatore UE solo in casi peculiari e tipizzati, come, ad esempio, nel caso in cui il realizzo della liquidazione non abbia consentito il pagamento delle spese della procedura o quando sussistono ragioni di tutela di specifiche categorie di crediti.
Allora, dovendosi operare una valutazione sulla misura delle attività realizzate, il fatto che la procedura abbia potuto non solo 'pagare sé stessa', ma giungere alla soddisfazione parziale dei creditori privilegiati, depone già nel senso della conformità della domanda e dei suoi presupposti ai requisiti minimi imposti dal legislatore eurounitario.
Può richiamarsi, peraltro, l'orientamento fatto proprio dalla Corte d'Appello di Bologna, secondo cui
“[…] in ragione della legge delega n° 155 del 2017 (“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”), dell'approvazione del nuovo Cci (dlgs n° 14/2019), della direttiva n° 1023/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'art. 14- quaterdecies della legge n° 3 del 2012 (come modificato dalla legge n° 176 del 2020) – il requisito oggettivo per l'esdebitazione deve considerarsi tacitamente abrogato, a meno di voler dar adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati, legittimati questi ultimi a chiedere la liberazione dai debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi (…) Da tanto deriva che – se anche dovesse essere ammessa la permanenza nell'ordinamento attuale del parametro oggettivo – esso dovrebbe comunque essere svalutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore.” (C. App. Bologna, decreto 18.02.2022); ulteriormente si ritiene condivisibile l'orientamento di merito che predica l'applicabilità sostanziale dell'art. 281 CCI alle procedure di esdebitazione disciplinate dal regime anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, e ciò in quanto “l'esdebitazione è istituto di diritto sostanziale che attiene alla responsabilità patrimoniale del fallito in quanto ne comporta, ove ne sia meritevole, la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti (V. Cass. 4-12- 2015 n. 24727), che si perfeziona in virtù di una pronuncia costitutiva da parte del giudice
e, inoltre, che è del tutto autonomo e non riconducibile ad una procedura concorsuale, costituendone un incidente eventuale;
- ritenuto pertanto che l'ultrattività prevista dall'art. 390 CCI concerne l'aspetto procedimentale mentre per quanto concerne i requisiti di diritto sostanziale occorre fare riferimento alla disciplina applicabile al momento della pronuncia del giudice e, quindi, a quelli ora previsti dall'art. 281 CCI (in tal senso vedasi Trib. Modena 7-12-2022; Trib. Verona 2-12- 2022; sul tema v. anche App. Bologna 18-2- 2022) […] –considerato infatti che, nel caso di successioni di leggi nel tempo, la nuova legge, mentre non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto sostanziale (nel caso di specie sul beneficio della esdebitazione), le cui condizioni di esistenza restano definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittimamente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fatto generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo successivo alla sua entrata in vigore (per l'affermazione del principio in generale cfr. Cass. 28-9-2005 n. 18955; Cass. 28-9-2002 n. 14073; Cass. 3-3-2000 n. 2433; Cass. S.U. 12-12- 1967 n. 2926);” ed in ragione della circostanza per cui si ritiene che “il codice della crisi d'impresa e della insolvenza non contempla alcuna norma di diritto transitorio con riguardo alla esdebitazione, già disciplinata dagli artt. 142 e segg. della legge fallimentare nel testo da ultimo vigente” (Trib. Mantova 09.02.2023); Il summenzionato orientamento deve ritenersi condivisibile, altresì, al fine di offrire una ricostruzione sistematica delle norme che regolano l'accesso all'esdebitazione valida ad assicurarne la conformità a Costituzione, scongiurando il rischio di “ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati”; rilevato che non risultano pervenute opposizioni alla richiesta di esdebitazione;
P.Q.M.
Dichiara inesigibili nei confronti C.F. ) nato ad Parte_1 C.F._1
Alfonsine (RA) il 23.08.1963 e residente a[...], i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti ad esito della liquidazione del patrimonio nr. RG. 10/2019.
Si comunichi.
Ravenna, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Paolo Gilotta