Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO DOTT.SSA MICHELA PALLADINO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4858/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale;
TRA
Parte 1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Florio, dom.ta come in atti;
-- attore -
E
Controparte_1 GN (AV), in persona dell'amministratore pt__[...] in persona del Irpt, rappr.ta e difesa dall'avv. Innocenzo Calabrese, dom.to comeControparte_2 in atti;
-· convenuto -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha impugnato, quale condomina del CP 1 convenuto, la delibera assembleare assunta in data 1.7.2021 deducendone la nullità in quanto delibera incidente sui diritti individuali senza il consenso del proprietario interessato;
lamentava altresì la mancata consegna da parte dell'amministratore di tutta la documentazione allegata al contratto di appalto oggetto della impugnata delibera.
Chiedeva annullarsi la delibera in oggetto con vittoria di spese con attribuzione. Si costituiva il CP_1 convenuto che contestava la domanda;
in particolare precisava che:
per la oggetto della delibera del 1.7.2021 era la sottoscrizione del contratto di appalto con il CP_3 effettuazione di opere condominiali con il Superbonus del 110%;
che il contratto di appalto in oggetto risulta risolto per inadempimento della CP 3 come da note del
16.2.2022/21.2.2022; che mai l'amministrazione del CP_1 convenuto si è rifiutato di rilasciare copia degli atti richiesti alla
Pt 1 atteso che tutti gli atti in possesso dell'amministratore erano stati allegati alla convocazione dell'assemblea del 1.7.20231; mentre gli altri atti riguardavano la cantierizzazione dei lavori e pertanto non ancora formati prima della esecuzione dei lavori stessi.
Eccepiva altresì la nullità della citazione per indeterminatezza dei motivi di impugnazione;
nonché la cessata materia del contendere in ragione della sopravvenuta risoluzione del contratto oggetto della impugnata delibera come risultante dalla successiva delibera del 17.3.2022 con cui il CP 1 aveva preso atto della intervenuta risoluzione del contratto di appalto con CP_3
Chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Parte attrice con la comparsa conclusionale insisteva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è infondata e viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida.
Vero è che la Suprema Corte ha in più occasioni affrontato il tema della revoca delle delibere assembleari dei condomini affermando l'estensione alla disciplina delle delibere condominiali dell'art. 2377 c.c. dettato in materia di spa, in particolare asserendo, con la sentenza n. 8515/2018, che: "la conclusione adottata dal giudice del gravame appare, oltre che conforme al generale principio dell'applicabilità dell'art. 2377, u.c., alle
Delib. dell'assemblea condominiale (cfr. Cass. sentenza n. 8622/1998), anche corretta laddove ha ritenuto che si ha sostituzione nel caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo oggetto, come è avvenuto nel caso di specie, in termini incompatibili con quelli ipotizzati in precedenza", (conforme anche sent. N. 10847/2020).
La Corte ha ritenuto, come in altre precedenti pronunce conformi, che la revoca di una delibera condominiale a mezzo di una successiva delibera può avvenire espressamente o implicitamente laddove "Si ha sostituzione della delibera condominiale nel caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo oggetto in termini incompatibili con quelli ipotizzati in precedenza” (sent. N. 8515/2018).
Ancora nella stessa pronuncia: "La disposizione dell'art. 2377 c.c. secondo cui l'annullamento di una deliberazione dell'assemblea di una società per azioni non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge, è applicabile per identità di ratio anche in materia condominiale: la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere".
Tuttavia tale ipotesi non ricorre nel caso di specie atteso che non è stato documentato che il CP 1 con la successiva delibera del 17.3.2022 abbia assunto decisioni incompatibili con la precedente delibera del
1.7.2021; ed invero il verbale in atti riporta che sul punto 1. (ovvero sul punto dell'odg relativo alla rescissione del contratto di appalto ed alla decisione di individuare altra azienda per l'appalto dei medesimi lavori) il
CP 1 convenuto deliberava di rinviare ogni decisione. Pertanto non essendo stata assunta dal CP 1 una delibera dal contenuto incompatibile con la precedente non ricorre una ipotesi di revoca implicita e di cessata materia del contendere. Sussiste, invece, in ragione della documentata risoluzione del contratto di appalto il difetto di interesse ad agire della attrice ad ottenere l'annullamento della delibera, con assorbimento della ulteriore domanda in materia di consegna documentazione, rispetto alla quale egualmente nessun interesse ad agire può essere configurabile.
E' documentato l'avvenuta risoluzione per mutuo consenso del contratto sottoscritto tra le parti, CP_1 avente ad oggetto l'appalto dei lavori rispetto ai quali parte attrice lamenta sia l'incidenza convenuto e su parti non condominiali, ma di esclusiva sua proprietà, sia l'omessa consegna di documentazione inerente.
Con nota del 16.2.2022 inviata alla CP 3 mezzo pec il CP 1 premesso che la controparte CP 3 i era resa inadempiente comunicava la irrevocabile volontà di risolvere il contratto di appalto del 1.7.2021; CP 3con successiva nota datata 21.2.2022 il omunicava la propria adesione annullando la pratica aperta a seguito della sottoscrizione del contratto, pur non riconoscendo il proprio inadempimento.
Per l'effetto il contratto tra le parti si risolveva per mutuo consenso.
In ragione del sopravvenuto venir meno del contratto consegue il rilievo del difetto di interesse ad agire per l'annullamento della delibera del 1.7.2021 e per la consegna della relativa documentazione, atteso che l'azione non è proponibile, o proseguibile, "in mancanza della prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica " (Trib. "I Pesaro n. 495/2024); ancora l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile,giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato in previsione di possibili effetti pregiudizievoli futuri per l'attore..." (cass. 12733/2024).
Nella attuale inesistenza del vincolo contrattuale rispetto al quale parte attrice lamentava una possibilità di pregiudizio, pregiudizio privo di concretezza ed attualità in ragione della sopravvenuta risoluzione del contratto, va rilevato il difetto di interesse e rigettata la domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda:
rigetta la domanda;
CP 1 convenuto che si condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite a favore del liquidano in € 2500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino il 17.1.2025
Il Giudice
Michela Palladino