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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 4245/24 e n. 1215/2024 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
Iacopo del Verme n.3, cod.fisc.: , rappresentata e difesa, anche CodiceFiscale_1 disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
OLIVIERO ATZENI;
giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del Persona_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento (l. 18/80) e status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 commi 1 e 3 l. 104/92;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.6 c.p.c. depositato in data 1.08.24, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello status di disabilità ai sensi dell'art. 3 c. 3 L. 104/92 a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sottoposto a visita dalla CP_ Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e il ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un'invalidità propria della prestazione invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, del 31.07.24 con ricorso del 01.08..24 la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria, seppur riconosciuto lo status di cui all' art 3 comma 3 l. 104/92, egli aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria dell'indennità di accompagnamento con le condizioni sanitarie ulteriori proprie per il riconoscimento. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 02.10.24, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto rinnovo della ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa.
********* Il CTU nominato, nella relazione scritta depositata in atti, a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, non ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' indennità di accompagnamento, accertando che la stessa poteva deambulare in maniera autonoma, ma ha diagnosticato status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 commi 1 e 3 l. 104/92, già anche riconosciuto in sede di ATP. Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11/2011). La domanda può essere accolta in parte.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia. Pertanto si dichiara che l' istante non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di accompagnamento, non sussistendone le condizioni sanitarie e che trovasi, invece, nello status di disabilità di cui all' art 3 comma 3 L. 104/92.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ai sensi dell' art. 91 c.p.c Pertanto, dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida per metà, CP_1 in complessivi euro 584,25 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario per la fase di ATP;
è presente in atti la dichiarazione ex art 152 disp att. cpc;
sono compensate la spese di lite nel presente giudizio di merito. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 1.08.24 nei confronti dell' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie Parte_1 dell'indennità di accompagnamento (l. 18/80) e trovasi dello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 commi 1 e 3 l. 104/92, dalla data di presentazione della domanda amministrativa (08.11.23);
- dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che CP_1 liquida per metà, in complessivi euro 584,25 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario per la fase di ATP: dichiara compensata tra le parti la restante quota;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente giudizio;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio. Messina, 20.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)