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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/12/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 132/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Alessandro Bertolotto, C.F. , giusta procura speciale allegata C.F._3 telematicamente all'atto di citazione
-parte attrice in opposizione-
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, il Controparte_1 P.IVA_1 signor con sede legale in Grugliasco (To), Via Cristoforo Colombo n. 85, Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Federica Sergi e
CA LI
-parte convenuta opposta –
E
(già , in persona di un Controparte_3 Controparte_4 procuratore della Sinistri, Dott. , con sede legale in Milano, Via Traiano CP_5 Controparte_6
n. 18, Codice Fiscale - Partita IVA e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Stratta del Foro di Ivrea
[...]
-terza chiamata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
Previe le declaratorie del caso, nonché ammissione ed esperimento di idonea C.T.U.;
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
1) Per le ragioni in atti, dichiarare nullo, ovvero annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigettare ogni eventuale avversaria istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1) Per tutti i titoli e le ragioni in atti, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per cui è causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e ss. C.c., e per l'effetto condannare la CP_1
i.p.l.r.p.t., a pagare in favore degli opponenti la somma netta di € 20.459,09 ovvero €
[...]
15.319,10, nonché ed in ogni caso a risarcire per le ragioni in atti l'ulteriore danno che si quantifica in € 2.000,00, ovvero in quelle altre maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di causa o determinate dal Giudice anche nell'esercizio dei suoi poteri equitativi, tutti oltre accessori come per legge;
IN VIA SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA
2) Per tutti i titoli e le ragioni in atti, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per cui è causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 C.c., e per l'effetto condannare la Controparte_1
i.p.l.r.p.t., a pagare in favore degli opponenti la somma netta di € 20.459,09 ovvero € 15.319,10, nonché ed in ogni caso a risarcire per le ragioni in atti l'ulteriore danno che si quantifica in €
2.000,00, ovvero in quelle altre maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di causa
o determinate dal Giudice anche nell'esercizio dei suoi poteri equitativi, tutti oltre accessori come per legge;
IN VIA SUBORDINATA ALLA PRECEDENTE DOMANDA NUMERO 2
3) Per tutti i titoli e le ragioni in atti, accertato e dichiarato il diritto degli opponenti alla riduzione del prezzo dell'intercorso appalto ad € 14.650,00 ovvero ad € 19.790,00 netti, e detratto l'importo netto di € 20.909,09 già versato dagli opponenti, condannare la i.p.l.r.p.t., a restituire loro Controparte_1 la somma netta di € 6.259,09 ovvero di € 1.119,09, nonché ed in ogni caso a rifondere agli opponenti € 14.200,00 netti, o quell'altra maggiore o minor somma accertanda in corso di causa, a titolo di costi e spese per rimediare agli eccepiti e riscontrati vizi – difetti – difformità ed inidoneità e comunque condannando la predetta società a corrispondere agli attori l'accertando importo, nonché ed in ogni caso condannare la i.p.l.r.p.t., a risarcire per le ragioni in atti Controparte_1
l'ulteriore danno che si quantifica in € 2.000,00, ovvero in quelle altre maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di causa o determinate dal Giudice anche nell'esercizio dei suoi poteri equitativi, tutti oltre accessori come per legge;
IN OGNI CASO 4) Per effetto dell'accoglimento della proposta eccezione ex art. 1460 C.c., anche in via subordinata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte degli opponenti in favore della
[...]
i.p.l.r.p.t.; CP_1
5) Condannare la società opposta a risarcire le spese di consulenza di parte, ad oggi pari ad €
1.473,15 e comunque a quelle che risulteranno all'esito della presente causa;
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere la documentazione di cui in atti ed autorizzare il deposito di riproduzioni audio anche per il tramite del PCT attraverso file *.pdf e/o *.zip o similari;
Fatti salvi i già eccepiti effetti ex art. 115 c.p.c., ammettere l'interrogatorio formale sui capi di prova di cui all'atto di citazione in opposizione, nonché ed in ogni caso ammettere la prova testimoniale sugli ulteriori propri capi di prova di cui al paragrafo 6 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. coi relativi testi, da valersi anche quale prova contraria, nonché gli ulteriori propri capi in prova contraria di cui al paragrafo 3 della memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che” anche ove non espressamente indicato, nonché il rigetto di tutte le dedotte prove ed istanze avversarie per le ragioni in atti e poiché tardive;
Con ogni ulteriore espressa riserva di legge, anche in sede istruttoria;
Col favore delle spese del presente giudizio, oltre al Rimborso al 15%, alla C.P.A. al 4% CP_7 ed all'I.V.A. al 22%;
per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via pregiudiziale:
Dichiarare la validità ed efficacia della procedura di negoziazione espletata prima della fase monitoria dalla scrivente difesa con esito negativo, per il rifiuto degli odierni attori opponenti, con la conseguente valutazione di tale rifiuto da parte di Codesto Tribunale in punto spese di lite all'esito del presente giudizio;
In via pregiudiziale subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la procedura di negoziazione non fosse ritenuta valida, dichiarare improcedibile la domanda giudiziale proposta da parte attrice opponente per il mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assista obbligatoria e per l'effetto disporre l'esperimento di detta procedura ai sensi della L. 132/2014
In via preliminare,
1. Per i motivi dedotti in narrativa, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo già Controparte_8 Controparte_4
(p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_3 2. Concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione meramente dilatoria e non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito in via principale:
Rigettare tutte le domande di parte attrice opponente poiché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti in narrativa;
In via subordinata nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, anche parziale,
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa terza chiamata per i motivi dedotti nella presente memoria e conseguentemente dichiarare la piena operatività e validità della polizza assicurativa e, per gli effetti
- dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata a manlevare e Controparte_3 tenere indenne la società da qualsiasi pretesa economica avanzata da parte attrice Controparte_1 opponente che dovesse risultare fondata a seguito dell'espletanda fase istruttoria;
In via istruttoria:
1. Ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, come dedotti in narrativa preceduti dal rituale “vero che”, anche in materia contraria, con riserva di meglio capitolare, dedurre, e produrre nonché indicare i testi nelle depositande memorie ex art. 183 c.p.c. secondo le scansioni di rito.
2. Autorizzare la scrivente difesa a depositare apposita chiavetta contente files audio, video e fotografie estratte dalla corrispondenza chat WhatsApp intercorsa tra le parti;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre C.P.A. come per legge a favore della scrivente difesa che si dichiara sin da ora antistataria.”
Per la parte terza chiamata
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, opponendosi a qualsivoglia eventuale ulteriore eccezione e/o richiesta e/o istanza avversaria e con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in riferimento ad eventuali eccezioni e/o domande e/o conclusioni nuove ex adverso formulate nei suoi confronti,
IN VIA ISTRUTTORIA
A. A parziale revoca dell'ordinanza del 14 marzo 2025, ammettere prova per interrogatorio formale degli attori in opposizione (sui capi di prova nn. 4, 6, 7 e 13, dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 2 gennaio 2024, che qui si intendono integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”) e del legale rappresentante “pro tempore” della convenuta opposta (sui capi di prova nn. 1 e 2, dal n. 4 al n. 13 compresi, dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 2 gennaio 2024, che qui si intendono integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”) e per testi, in materia diretta e contraria, sui capi di prova tutti dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata
2 gennaio 2024, che qui si intendono integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”, tolte le eventuali espressioni generiche e/o valutative, con teste la signora:
- Ing. c/o Studio Vaglietti S.a.s. di Vaglietti Ing. Anna & C., C.so Vittorio Emanuele II Testimone_1
n. 237 - 10139 Torino: sui capi di prova dal n. 1 al n. 13 compresi.
B. La richiama tutte le opposizioni formulate nelle memorie autorizzate Controparte_3 ex art. 183, VI comma, nn. 2) e 3), c.p.c., datate 2 gennaio 2024 e 22 gennaio 2024, che qui si intendono integralmente trascritte e tutte le istanze istruttorie dedotte nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c., datata 22 gennaio 2024, che qui si intendono integralmente trascritte.
NEL MERITO
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa Responsabilità Civile per l'Impresa edile 1 008004035951, stipulata dalla con la rispetto Controparte_1 Controparte_3 all'esecuzione di obblighi contrattuali, con conseguente rigetto di tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della Controparte_3
Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa.
In via ulteriormente preliminare.
Accertato l'inadempimento contrattuale ex Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione della polizza assicurativa Responsabilità Civile per l'Impresa edile 1 008004035951, stipulata dalla Controparte_1 con la ed ex art. 1913 c.c. per i motivi tutti esposti in atti, dichiarare la Controparte_3 decadenza e/o la perdita totale o parziale dal diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c. ai sensi dell'Art.
17 delle Condizioni di Assicurazione della polizza assicurativa Responsabilità Civile per l'Impresa edile 1 008004035951, stipulata dalla con la e degli Controparte_1 Controparte_3 articoli 1913 e 1915 c.c.
Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa.
In via principale
Dato atto della offerta formulata dalla , a mero titolo transattivo, senza Controparte_3 nulla riconoscere, al solo fine di comporre bonariamente ed immediatamente la controversia, di euro 300,00 al lordo di scoperto di polizza, alla udienza del 12 marzo 2025, offerta transattiva che si reitera alla udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2025, respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della in quanto del tutto infondate in Controparte_3 fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in atti o, comunque, non provate.
Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa.
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo a
[...] nella determinazione dei presunti danni lamentati e di accoglimento, anche parziale, delle CP_1 domande attoree e di conseguente condanna di questa terza chiamata, dato atto della offerta formulata dalla , a mero titolo transattivo, senza nulla riconoscere, al Controparte_3 solo fine di comporre bonariamente ed immediatamente la controversia, di euro 300,00 al lordo di scoperto di polizza, alla udienza del 12 marzo 2025, offerta transattiva che si reitera alla udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2025, dichiarare la tenuta a Controparte_3 corrispondere, nei limiti del grado di responsabilità eventualmente accertato in capo alla stessa e per la quota di pertinenza della stessa in caso di sua responsabilità solidale con altri soggetti, solo quanto rigorosamente provato nel presente giudizio e, in ogni caso, limitare la condanna al risarcimento degli eventuali danni effettivamente accertati, tenuto conto degli scoperti con i minimi previsti nella polizza assicurativa, delle franchigie e dei limiti al risarcimento e, comunque, entro i massimali e nei limiti del valore assicurato, in base alle garanzie previste dalla polizza assicurativa Responsabilità Civile per l'Impresa edile 1 008004035951, stipulata dalla con la Controparte_1 Controparte_3
considerate tutte le condizioni di assicurazione (cfr. doc. 3).
[...]
Con compensazione delle spese di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli ingiunti hanno promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1299/2021 con il quale veniva loro intimato di pagare la complessiva somma di € 7.600,00 oltre interessi e spese della procedura, derivante dalle fatture insolute e impagate per la fornitura e prestazioni rese in favore degli opponenti da parte dell'appaltatrice.
Alla base dell'opposizione spiegata parte attrice ha dedotto di aver affidato alla società CP_1
l'esecuzione di lavori edili presso la loro abitazione di San Benigno Canavese (TO), sulla
[...] base di proposta contrattuale del 27.02.2020 (doc. 1), avente ad oggetto un prezzo forfettario a corpo di € 24.000,00 IVA inclusa.
Nel corso dell'esecuzione, sono stati commissionati ulteriori interventi: l'installazione di due videocitofoni (per l'importo di € 1.100,00 ivato) delle opere idrauliche (per € 880,00 ivato), come da documentazione prodotta (doc. 2). I committenti hanno effettuato puntualmente i pagamenti per complessivi € 23.000,00 IVA inclusa (doc. 3), anticipandoli rispetto ai SAL previsti dal contratto.
Hanno allegato gli opponenti che sin dalle prime fasi esecutive, il rapporto contrattuale è stato segnato da criticità: opere difformi, vizi costruttivi e ritardi nelle ultimazioni delle opere.
In particolare, gli stessi hanno allegato che le opere presentavano ritardi e difformità: infiltrazione d'acqua al piano interrato riconducibile all'intervento idraulico effettuato dall'appaltatrice, mancata indicazione dei tempi di consegna di portoncini blindati e porte interne, errata apertura del serramento di accesso alla soffitta, prese elettriche in cucina in posizione non conforme, zanzariere erroneamente misurate e con apertura inversa, tinteggiature e finiture danneggiate, e malfunzionamento dell'impianto televisivo.
Nonostante le contestazioni sollevate alla società , l'appaltatrice non ha sanato le anomalie CP_1 né fornito le certificazioni di legge.
Le contestazioni sono state formalizzate all'appaltatrice con PEC del 06.07.2020 e successive diffide (docc. 4-14), evidenziando infiltrazioni d'acqua nel piano interrato, errata installazione di serramenti e zanzariere, difetti nell'impianto elettrico e radiotelevisivo, tinteggiature non eseguite o difformi, portoncini blindati privi di marcatura CE e certificazioni UNI EN 1627-1630 e UNI EN
14351-1, nonché impianti privi delle dichiarazioni di conformità ex art. 7 D.M. 37/2008.
Nonostante le promesse di completamento, l'appaltatrice non ha provveduto a sanare le difformità né a fornire le certificazioni richieste, ma ha richiesto in data 03.03.2021 il pagamento di ulteriori €
7.600,00, emettendo fatture nn. 79-82/2021, ritenute dagli opponenti fiscalmente irregolari, in quanto prive di dettagli sulle prestazioni e riferite a opere non accettate né collaudate.
A fronte di ciò gli attori hanno depositato la perizia di parte (datata 12.01.2022) che rileva numerose difformità nelle opere eseguite ed evidenzia i seguenti vizi: il mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità per impianti elettrico, gas/termico e radiotelevisivo ai sensi del D.M.
37/2008; nonché l'installazione dell'impianto di condizionamento con unità in sottotetto privo di adeguata ventilazione, certificazioni giudicate irregolari e mancata registrazione presso il Catasto
Regionale degli Impianti Termici;
portoncini blindati privi di marcatura CE e di documentazione conforme;
serramento di accesso alla soffitta privo di marcatura CE e delle relative certificazioni.
Quanto alla quantificazione economica, la perizia di parte stima il valore delle opere contrattuali eseguite in € 14.650,00 + IVA, le lavorazioni in omaggio in € 5.140,00 + IVA e i costi necessari per ripristini e rimedi in € 14.200,00 + IVA. A fronte del pagamento di € 23.000,00 (ivato) già effettuato, gli opponenti assumono un credito netto di € 15.319,10 + IVA – ovvero di € 20.459,09 + IVA se non si computano le opere omaggiate – oltre € 2.000,00 per pregiudizio da mancato godimento dell'immobile durante i ripristini e € 1.473,15 per spese di consulenza tecnica di parte.
Gli opponenti chiedono conseguentemente, vantando a loro volta un credito nei confronti dell'appaltatore, la revoca del decreto ingiuntivo emesso agendo per ottenere, in primo luogo, la risoluzione del contratto di appalto stante il grave inadempimento imputabile all' appaltatrice per i denunziati vizi, oltre il risarcimento dei danni subiti e, in subordine, la risoluzione ex art. 1668 co. 2,
c.c.., ovvero in ulteriore subordine: la riduzione del prezzo (art. 1667 c.c.) con riconoscimento della spesa necessaria per eliminare i vizi (€ 14.200,00 + IVA) e restituzione delle somme eccedenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.04.2022 si è costituita in giudizio l'appaltatrice contestando integralmente, in fatto e in diritto, l'avversa ricostruzione Controparte_1 della vicenda di causa e chiedendo la conferma del d.i. opposto.
Ha evidenziato, in sintesi, la convenuta opposta come il rapporto con i signori ed Parte_1
fosse inizio nel luglio 2019, con affidamento di lavori di ristrutturazione, poi consolidatosi Pt_2 con la sottoscrizione del preventivo del 27.02.2020 per l'immobile di San Benigno Canavese (TO), per un importo complessivo di € 24.000,00 IVA inclusa.
Il preventivo n. 2020/00041 aveva previsto la realizzazione di opere murarie, impianti elettrici e idraulici, condizionamento, posa di serramenti, porte blindate, zanzariere, collaudo finale e smaltimento materiali, con pagamenti frazionati (30% inizio lavori, 40% metà lavori e saldo finale).
Nel corso dell'esecuzione, i committenti avevano richiesto, altresì, interventi extra preventivo: videocitofoni (€ 1.000,00 oltre IVA), modifiche termoidrauliche (€ 800,00 oltre IVA), aggiunta punti luce (€ 4.200,00 oltre IVA), tutti regolarmente preventivati e accettati.
I pagamenti per le opere realizzate erano stati effettuati con bonifici: € 10.000,00 il 17.04.2020 e €
13.000,00 il 29.04.2020, residuando € 1.000,00 sul preventivo originario oltre i lavori extra- capitolato. Ha evidenziato la convenuta come i committenti si fossero trasferiti nell'immobile il
9.04.2020, utilizzandolo senza riserve e che dunque tenuto conto dell'importo a saldo e delle opere extra preventivo realizzate sussisteva un credito per l'appaltatrice.
Le prime contestazioni erano state sollevate tardivamente solo il 6.07.2020 tramite PEC, la società aveva fornito risposte puntuali, imputando ritardi alla pandemia e confermando la trasmissione delle certificazioni nell'ottobre 2020.
A seguito delle opere puntualmente realizzate, aveva emesso, quindi, le fatture nn. 79- CP_1
82/2021 per € 7.600,00 IVA inclusa di cui al d.i. opposto.
In ragione di quanto sopra, parte opposta ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione, chiedendo in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per Controparte_3 essere manlevata in caso di condanna.
La società costituitasi quale terza chiamata in causa in qualità di Controparte_3 compagnia assicuratrice per la responsabilità civile dell'impresa ha contestato Controparte_1 integralmente le domande e le difese avversarie, associandosi alle argomentazioni svolte dall'assicurata.
In via preliminare, la compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della polizza di responsabilità civile stipulata con rispetto alle pretese avanzate dagli attori, Controparte_1 evidenziando come la copertura assicurativa sia limitata ai danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, e non si estenda all'inadempimento contrattuale o alle difformità esecutive lamentate dalla committenza.
La difesa della terza chiamata ha inoltre rilevato l'inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro, previsti dall'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione e dall'art. 1913 c.c., con conseguente decadenza o perdita totale/parziale dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c., avendo la compagnia appreso dei fatti di causa solo a seguito della chiamata in giudizio e non essendo stata posta in condizione di effettuare tempestivi accertamenti. Nel merito, ha aderito alle eccezioni di tardività della denuncia dei vizi Controparte_3 ex art. 1667 c.c., sollevate dalla convenuta, e ha contestato la fondatezza delle domande attoree sia in ordine all'an che al quantum debeatur, evidenziando la mancanza di prova rigorosa e la natura meramente difensiva delle stime di parte.
Alla prima udienza le parti hanno reiterato le rispettive istanze e il giudice ha, con distinto provvedimento emesso fuori udienza, negato la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto (ritenendo non provato il credito) e concedendo dappoi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
La causa è stata, in seguito, istruita con il deposito delle memorie istruttorie, ampia acquisizione documentale e con apposita CTU licenziata per investigare l'ammontare delle opere eseguite e dei vizi denunciati, ove esistenti.
Esaurita l'istruttoria il Giudice, tentata senza esito la conciliazione della controversia, ha poi fissato udienza di precisazione delle conclusioni in data 10.09.2025 e concesso termini di rito ex art. 190
c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente vanno disattese le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, avendo la causa natura documentale e prettamente tecnica.
La causa può essere decisa sulla base delle risultanze in atti, essendo superflua l'istruttoria orale, tanto più che i capi articolati da parte attrice e convenuta vertono su circostanze da provarsi documentalmente ovverossia su aspetti prettamente tecnici non demandabili alla valutazione e all'apprezzamento di un teste.
Nel merito ritiene questo giudice che l'opposizione promossa sia fondata, pur ovviamente dovendosi soprassedere sull'eccezione di irregolarità delle fatture fiscali emesse dalla soc. CP_1
eccezione che non influisce minimamente sull'ammontare del credito azionato, riguardando,
[...] al più, meri aspetti fiscali e contabili estranei al presente contenzioso.
Ciò posto, come detto in premessa l'opposizione è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito enucleate.
Sul punto occorre rammentare, anzitutto, come il contratto di appalto, nel quale può essere inquadrata l'attività resa dalla convenuta, sia a forma libera, non rientrando il predetto contratto tra quelli che, ai sensi dell'art. 1350 c.c. o in forza di altre norme, devono essere stipulati per iscritto
(fatta salva l'interferenza di discipline di settore, come quella che impone la forma scritta per gli appalti pubblici), sicché per il suo perfezionamento è sufficiente lo scambio tra proposta ed accettazione e non occorre alcun ulteriore adempimento formale.
In proposito, è opportuno evidenziare che anche per il contratto di appalto e per il creditore che agisce per ottenere il pagamento delle proprie spettanze valgono i noti principi espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione, la quale ha statuito che: “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002), precisando, altresì, che
“eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione od il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità, i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico” (cfr. in motivazione, Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché Cass. Civ. nn. 3232/98, 13445/92, 3099/87).
In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche per facta concludentia, spetta a quest'ultimo dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore (Cass. civ., sez. II, 13/03/2023, n. 7267).
Ed ancora giova rammentare che l'art. 1668 c.c. prevede che, in presenza di vizi o difformità dell'opera, il committente possa domandare la riduzione del prezzo o la riparazione, salvo il risarcimento del danno. La denunzia dei vizi deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scoperta, ma la giurisprudenza ha chiarito che il termine decorre solo dal momento in cui il vizio si manifesta in modo oggettivamente percepibile (Cass. civ. n. 1463/2008; Trib. Milano, 25 gennaio
2019, n. 775).
La tempestività della denunzia va valutata, inoltre, con riferimento al momento in cui il committente abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (Cass. civ., sez. II, 16/01/2020, n. 777;
Cass. civ., sez. II, 24/11/2022, n. 34648).
Ciò posto occorrerà procedere alla ricostruzione della vicenda di cui è causa principiando dalle singole fatture poste in contestazione.
Sul credito vantato dall'appaltatrice.
Parte convenuta chiede il pagamento della somma di euro 7.600,00 (fatture n. 79, 80,81,82 del
2021) per l'esecuzione delle opere commissionategli dai sig.ri ed eseguite Parte_1 Pt_2 presso l' abitazione degli stessi.
I convenuti contestano sia la prestazione in sé eseguita, la quale presenterebbe -come allegato- numerosi vizi e difetti, sia l'ammontare globale delle opere realizzate che risulterebbero incomplete rispetto al preventivo accettato.
Grava sull'attore (ovvero sul convenuto opposto) l'onere di dimostrare di avere eseguito le opere e le prestazioni per cui domanda gli emolumenti.
Per contro, grava sul convenuto (alias attrice in opposizione) dimostrare il fatto estintivo del credito attoreo, il tutto nel rispetto dei mezzi istruttori consoni e dei limiti di cui all'art. 2726 c.c.
Con specifico riguardo, invece, all'onere della prova richiesto in capo all'appaltatore per dimostrare il conferimento di incarico con riguardo ad opere extra contrattuali, la giurisprudenza ha a più riprese osservato che l'art. 1659 c.c., che richiede l'autorizzazione scritta del committente, riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportate variazioni o modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere, mentre il regime probatorio più severo previsto dalla norma in esame non si applica né alla variazioni indicate dal committente né a quelle concordate tra le parti, potendosi, in tal caso, la prova ricavarsi da qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva (Cass. civ. 18.01.1983, n. 466; Cass. civ., sez. II, 25.05.1991, n. 5935); inoltre l'assenso scritto del committente non è necessario quando il suo comportamento possa essere interpretato come approvazione o accettazione sopravvenuta delle variazioni (Cass. civ. Sez. II 22.04.2003 n.
6398).
Ciò posto all'esito dell'istruttoria compiuta la CTU ha accertato, con motivazione coerente e priva di vizi logici, che l'ammontare delle opere realizzate effettivamente rispetto al preventivo accettato è pari € 18.480,00 1(IVA inclusa), tenendo conto di prezzi di mercato e delle effettive lavorazioni riscontrate. Le opere extra-contratto sono state quantificate, invece in € 7.755,00 (IVA inclusa), comprensive di interventi su impianti, illuminazione, modifiche e adeguamenti igienico-sanitari dovuti all'emergenza Covid-19.
Ciò posto la scrivente ritiene che il credito iniziale azionato dall'appaltatore (al netto di quanto si dirà nel prosieguo sulla domanda effettuata dai committenti) vada correttamente individuato nella somma di Euro 3.235,00 (IVA inclusa) somma a cui si perviene tenuto conto del preventivo accettato e delle opere extra capitolato fattivamente realizzate e sostanzialmente accettate dai committenti (come emerge anche dalla trascrizione della messaggistica intercorsa fra le parti prodotta in atti) per complessivi Euro 26.235,00 (somma derivante dall'ammontare delle opere fattivamente realizzate per Euro 18.480,00 + 7.755,00 opere extra capitolato, cfr. tabella CTU pag.
36) decurtando gli acconti versati dalla proprietà pari ad Euro 23.000,00 IVA inclusa (doc. 2 fasc. attoreo).
Sulle domande di parte attrice Gli attori costituendosi in giudizio hanno formulato specifica domanda volta a fare dichiarare la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. ovvero, in via subordinata, volta ad ottenere la riduzione del prezzo (c.d. quanti minoris) per i vizi riscontrati nell' opera di cui è causa, oltre in ogni caso il risarcimento del danno per i danni subiti dai committenti a cagione dell'inesatta e incompleta esecuzione delle opere.
La domanda formulata, in via principale, ovvero volta ad ottenere la risoluzione tout court per inadempimento dell'appaltatrice ex art. 1453 c.c. non è suscettibile di accoglimento.
Pur evidenziandosi delle mancanze o meglio dei vizi ovvero delle anomalie nell'esecuzione dell'appalto, tenuto conto della globalità delle opere appaltate ed eseguite e avuto riguardo all'economia del contratto, tali anomalie in rapporto al valore complessivo delle opere riscontrate dal CTU non sono di tale importanza da legittimare la risoluzione, risoluzione che presuppone pur sempre che l'opera non sia stata completata e ultimata. (La speciale disposizione di cui all'art.
1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione – la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019 (Rv. 653113 - 01) In tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e ss. cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453
e ss. cod. civ. (cfr., "in terminis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 2573 del 12.IV.1983, id., sent. n. 49 dell'11.I.1988, id., sent. n. 11950 del 15.XII.1990).
Per contro, appare suscettibile di accoglimento la domanda formulata, in via graduata, volta a far valere ai sensi dell'art. 1667 c.c. i denunziati vizi e ottenere il ristoro del pregiudizio patito a causa delle difformità che sono emerse con la licenziata CTU;
ritenendosi la denunzia tempestiva e correttamente formulata dalla committenza quantomeno per i vizi denunciati con la prima diffida del 2020.
Sul punto giova richiamarsi alla giurisprudenza di legittimità che si è espressa sull'onere di tempestiva contestazione dei vizi e sul concetto di accettazione dell'opera.
“In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” Sez. 2 - , Sentenza n. 7267 del 13/03/2023 (Rv. 667289 - 01).
A tale riguardo è bene comunque segnalare che l'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, influisce – difatti - sul riparto dell'onere della prova dei difetti, nel senso che essa compete al committente che abbia accettato le opere senza riserve, mentre grava sull'appaltatore in caso contrario.
Solo finché non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera.
Va anche ricordato che l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente
(alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica".
Nella specie pur essendo del tutto pacifico che il cespite oggetto di appalto e ristrutturazione sia nella materiale disponibilità della committenza da tempo è altrettanto pacifico che la committenza abbia prontamente denunziato i vizi di cui è causa e che tanto basti per ritenere tempestiva la denunzia;
esistono infatti plurime lettere di contestazioni da parte della committenza a partire dalla
PEC del 06.07.2020 (doc. 4) -addirittura a lavori non ultimati -e tali vizi sono stati riconosciuti anche dall'appaltatrice che si è resa disponibile a cercare di trovare delle soluzioni per ovviare a dette problematiche, come emerge dal carteggio epistolare in atti prodotto, ove sostanzialmente l'appaltatrice prende posizioni sulle singole contestazioni mosse e fornisce delucidazioni sui tempi di ultimazioni dei lavori nonché sulle anomalie riscontrate.(cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
Le predette contestazioni sono state, peraltro, rinnovate con successiva PEC del 23.03.2021 (doc.
14), la quale ha ribadito sostanzialmente, in larga parte, le stesse doglianze evidenziate con la prima diffida, contestando tuttavia l'esistenza di problematiche ulteriori, le quali tuttavia stante la tardiva denuncia come rilevato dall'opposta (pervenuta ben oltre la consegna e ultimazione dei lavori) effettivamente andranno escluse dai conteggi, trattasi in particolare dei vizi correlati all'impianto di condizionamento, al portoncino blindato, e ai faretti della cucina, vizi che non risultano contestati nella prima diffida e nemmeno nell'immediatezza dell'installazione.
Ciò precisato, la CTU ha chiarito l'effettiva esistenza parziale dei vizi denunziati e ha indicato altresì i costi di ripristino per eliminare le problematiche riscontrate il tutto per un ammontare complessivo di opere di ripristino pari ad Euro 9.400,00 (oltre IVA) che applicando l'I.V.A. al 10% portano a un totale di Euro 10.340,00. (distinguendo partitamente i singoli vizi denunciati). Da tale somma andranno espunti i vizi che sono stati tardivamente denunziati (ovvero ben oltre sessanta giorni dalla consegna dell'opera nell'ottobre 2020) in particolare i faretti (c.d. velette della cucina, sui cui peraltro il CTU ha escluso la sussistenza di opere di ripristino), l'impianto di condizionatore (per il quale è stato indicato un costo per porvi rimedio per l'importo di Euro
2.500,00) e quelli correlati al portoncino blindato (assenza di certificazione ed errata posa) per
Euro 3.250,00 (cfr. pagina 34 della CTU); Scomputando dette voci si perverrà ad un importo apri ad Euro 3.650, oltre IVA al 10% e così per un totale di Euro 4.015,00.
Ciò posto, tenuto conto del credito azionato in via monitoria, ridimensionato nell'ammontare atteso la mancata integrale esecuzione di tutte le finiture, è evidente che residui ancora un piccolo credito a favore dei committenti odierni opponenti, i quali in ragione delle anomalie riscontrate hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno per l'ammontare complessivo di Euro 4.015,00, somma che a cui va defalcato il valore delle opere realizzate anche extra capitolato non ancora saldate e cioè per Euro 3.235,00, pervenendosi così ad un credito a favore dei committenti pari ad Euro
780,00 IVA inclusa.
Le conclusioni raggiunte dal CTU, in termini di stima e valutazione dei difetti delle opere appaltate, appaiono coerenti e immuni da vizi logici, così parimenti condivisibili sono i criteri utilizzati per la stima, ovvero per le opere non ultimate si è tenuto conto del preventivo accettato a corpo indicando la percentuale delle opere realizzate, mentre per le opere extracapitolato per le quali non vi è un preventivo accettato correttamente il CTU ha preso in considerazione in prezziario
Regionale aggiornato, in conformità alla prassi e alla giurisprudenza di merito in materia.
Come è noto il Giudice può recepire le conclusioni del CTU quando l'elaborato sia coerente, metodologicamente corretto, completo e immune da vizi logici, e abbia già esaminato e confutato le osservazioni dei consulenti di parte: in tal caso l'obbligo di motivazione risulta soddisfatto anche con motivazione per relationem (Cass. 12195/2024; Cass. 18008/2021), essendo necessaria un'argomentazione ulteriore solo se sussistono criticità tecniche specifiche non superate o salti logici nell'elaborato, ipotesi in cui l'adesione acritica integra motivazione apparente (SU
19881/2014; Cass. 11251/2025). Viceversa, ove la CTU sia percipiente e quindi fonte oggettiva di prova, il Giudice può anche discostarsene, ma deve dar conto, con puntuale motivazione tecnico-scientifica, delle ragioni del dissenso (Cass. 31251/2023).
Non si ravvisano gli estremi quindi per rimettere in istruttoria la controversia tenuto conto che la
CTU espletata è completa e coerente con le risultanze documentali ed ha puntualmente confutato le obiezioni sollevate dai CTP.
Sui danni ulteriori richiesti dagli opponenti
Nulla potrà invece essere riconosciuto agli opponenti per asseriti e generici danni patiti per il disagio nella ultimazione delle opere (come indicato nell'atto introduttivo). E' nozione ormai giurisprudenzialmente acquisita che non possono essere risarciti danni bagatellari e/o comunque danni che sono indicati in modo generico e che non possano essere apprezzati concretamente dal Giudice.
Basti ricordare che anche il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale necessita di quel minimo di allegazione per essere scrutinato (ovvero un accertamento del danno conseguenza, quale danno medicalmente e biologicamente accertabile correlato all'inadempimento contrattuale).
Saranno invece risarcibili nella specie i danni patrimoniale correlati a detto inadempimento, ovvero le spese che i committenti hanno sostenuto per la redazione della perizia tecnica di parte e così per complessivi Euro 1.473,15 (doc. 24 fasc. attoreo).
Le spese della ctp di parte opponente debbono infatti essere poste a carico di parte convenuta, in quanto rientrano tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, giudizio che nel caso di specie non ricorre (ex pluribus Cass. 84/2013; Cass. 3380/2015), attesa la centralità nella presente controversia dell'operato dei tecnici, e dunque la necessità delle parti di essere assistiti da professionalità, anche nel corso dell'espletamento della prova tecnica.
La spesa appare congrua e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità possono essere rimborsate le spese di perizia ancorché non sia stato documentato l'effettivo esborso. (cfr.
Cassazione Civile Ordinanza n. 30289/2019).
D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. n. 1907/1984).
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo andrà revocato e parte opposta dovrà essere condannata al pagamento della somma di Euro 780,00 (somma ricavata dalla differenza in positivo per i committenti dall'importo azionato per le opere compiute e non saldate e i vizi accertati in CTU e tempestivamente denunciati) a cui vanno addizionati Euro 1.473,15 per la perizia di parte e così per complessivi Euro 2.253,15.
Sulla domanda di manleva e sull'eccezione di inoperatività della polizza formulata dalla compagnia assicurativa Controparte_3
Parte convenuta opposta nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli opponenti di condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto dei pregiudizi e dei vizi accertati nell'esecuzione delle opere ha chiesto di essere manlevata.
La domanda non può essere accolta.
La compagnia assicurativa costituendosi in giudizio, seppur tardivamente (ma tale aspetto non osta ai rilievi eccepiti trattandosi di mere difese e non eccezioni in senso stresso cfr., tra le altre, Cass., Sez, III Civ, sentenza 12 luglio 2019) ha eccepito l'inoperatività della polizza sotto plurimi e distinti profili ovvero anzitutto ex art. 1915 c.c.
Orbene, le eccezioni ex art. 1915 c.c. non pare suscettibile di accoglimento, quanto al primo profilo
è evidente che solo con la chiamata in causa effettiva e con l'opposizione promossa i convenuti siano venuti a conoscenza delle effettive doglianze come rimarcate nell'atto di citazione in opposizione.
Va poi evidenziato che non vi è stato dolo dell'assicurato (condizione necessaria per la perdita integrale dell'indennizzo ex art. 1915, co. 1, c.c.);
Ed infatti in caso di mero ritardo colposo, l'effetto a carico dell'assicurato è al più la riduzione dell'indennizzo in proporzione al pregiudizio realmente provato dall'assicuratore (art. 1915, co. 2,
c.c., cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.09.2019, n. 24210: l'inosservanza dell'art. 1913 c.c. non comporta ex se la perdita della garanzia: in caso di colpa, il diritto all'indennità permane e può solo ridursi in ragione del pregiudizio provato dall'assicuratore; ed ancora Cass. civ., Sez. III, ord.
17.06.2025, n. 16320 la quale ha chiarito che solo il dolo determina la perdita totale dell'indennità;
l'avviso è funzionale ad accertamenti e salvataggio, ma non legittima decadenze automatiche in assenza di dolo e pregiudizio).
Nel caso di specie la Compagnia non ha dimostrato un pregiudizio istruttorio concreto;
l'avviso è stato dato quando si è profilata la pretesa risarcitoria degli opponenti ovvero nell'attualità della domanda introdotta. (cfr. sempre sull'argomento vedasi Cass. civ., Sez. III, ord. 11.07.2024, n.
1907):
Sotto distinto e connesso profilo la polizza, a sommesso avviso di questo Giudice, effettivamente non copre il rischio di causa, come correttamente eccepito dalla compagnia assicurativa.
Tanto si ricava dalla lettura delle clausole di cui agli artt. 22 e 23 del predetto testo negoziale.
La polizza copre, infatti, la responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) per danni da morte/lesioni/danneggiamento a cose in relazione all'attività dichiarata (art. 22).
I costi di riparazione/sostituzione dell'opera difettosa (vizi/difformità ex art. 1667 c.c.) sono esclusi.
Non sono indennizzabili i danni alle opere in costruzione e alle parti oggetto dei lavori (art. 23, n.
12); dopo l'ultimazione, operano le estensioni postume previste dalle CP 01 e CP 02 ma escludono impianto/opera e l'“inidoneità/mancata rispondenza all'uso”, ovvero quanto dedotto proprio dalla convenuta.
Inoltre, le estensioni postume (CP 01/CP 02) riguardano solo danni a terzi derivanti da impianti/opere dopo l'ultimazione e richiedono che lavori e sinistro ricadano entro finestre temporali specifiche (CP 01: durante la validità di polizza con denuncia entro 1 anno dalla cessazione;
CP
02: sinistro entro 180 giorni dal compimento e denuncia entro scadenza).
Nel caso in esame (i lavori risultano eseguiti e ultimati nel 2020), mentre la polizza risulta fuori periodo (2018–2019), quindi le estensioni postume non operano e non vi è copertura per i vizi denunciati per i quali le denunce alla compagnia siano comunque successive a 180 giorni dal compimento dell'opus.
In definitiva, sulla base della disamina del testo contrattuale, la polizza UNIQA esaminata non copre i vizi dell'appalto denunziati ex art. 1667 c.c. come costi di ripristino/sostituzione; eventuali danni a terzi derivanti dai difetti potrebbero astrattamente rientrare in copertura, ma nel caso concreto risultano non operanti per il disallineamento temporale (lavori 2020–2021 vs polizza
2018–2019) e per le esclusioni specifiche sulle opere/impianti, ove è escluso, peraltro, che la compagnia proceda ad indennizzare il danno derivante dall'omessa certificazione impiantistica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta opposta e liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 (agg. al
D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (nel limite dell'accolto), dell'attività espletata, delle questioni affrontate, della complessità della controversia e della mediazione espletata in corso di causa.
Non può, invece, ritenersi fondata la domanda formulata ex art. 96 c.p.c., non evidenziandosi ipotesi di dolo e/o colpa grave nelle difese di parte convenuta ancorché appunto le stesse si siano rivelate sostanzialmente infondate.
Sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92, co. 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite fra la convenuta e la terza chiamata, in ragione dell'obiettiva incertezza derivante dalla tecnica redazionale della polizza (plurime clausole e rinvii), con conseguente compensazione integrale delle spese nel rapporto convenuta/assicurazione.
Le spese di CTU sono definitivamente a carico della convenuta soccombente, come liquidate con separato decreto in corso di causa.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti:
ACCOGLIE l'opposizione promossa dagli opponenti C.F. Parte_1
, e C.F. , e, per C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'effetto, REVOCA il d.i. 1299/2021 emesso dal Tribunale di Ivrea;
DA l'opposta la Società (P.IVA al pagamento in favore degli CP_1 P.IVA_1 attori C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
dei seguenti importi Euro 780,00 (somma derivante dalla sottrazione fra i C.F._2 costi di ripristino dei vizi accertati e il valore delle opere realizzate non saldate) a cui vanno addizionati Euro 1.473,15 per la perizia di parte, oltre agli interessi sino all'effettivo saldo;
DA l'opposta la società (P.IVA in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di parte opponente C.F. Parte_1
, e C.F. delle spese di C.F._1 Parte_2 C.F._2 lite che liquida in Euro 3.000,00 ai sensi del DM 55/2014 s.m.i (agg. al D.M. 147/2022) oltre Euro
145,50 a titolo di esposti documentati oltre spese forf nella misura del 15%, IVA, CPA e successive occorrende;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta opposta Società CP_1
(P.IVA ); P.IVA_1
COMPENSA le spese di lite fra la società convenuta (P.IVA ) e la terza CP_1 P.IVA_1 chiamata (già P.iva Controparte_3 Controparte_4
; P.IVA_4
RIGETTA e/o DICHIARA ASSORBITA ogni altra domanda formulata dalle parti.
Così deciso in Ivrea 08.12.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Come anticipato nelle sezioni che precedono esiste un primo preventivo lavori avente per oggetto “Ristrutturazione ver#2 vs. u. abitativa” rif. Offerta 2020/00041 del 27.02.2020, pari ad Euro 24.000,00 comprensivi di I.V.A. al 10%, espressamente accettato dagli odierni opponenti. Tale preventivo contiene un'elencazione sintetica e non esaustiva delle lavorazioni e una determinazione dell'importo opere complessivo A CORPO, pertanto priva di costi unitari e quantificazioni metriche delle lavorazioni da eseguire, che non permette la determinazione del valore di ogni singola lavorazione. Tutto ciò precisato, la scrivente provvede a dare una valutazione delle opere preventivate ed eseguite, seguendo la sequenza del preventivo accettato (riportato in verde) lasciando alle sezioni che seguono i commenti relativamente a carenze e/o vizi riscontrati.
Per le valutazioni che seguono non si è ritenuto opportuno basarsi sulla Prezziario Regione Piemonte 2024, tenendo conto che lo stesso si riferisce ad opere compiute, mentre molte delle lavorazioni per cui è causa riguardano interventi puntuali, localizzati e/o rimaneggiamenti di opere già esistenti e quindi l'applicazione delle singole voci di Prezziario porterebbe ad importi che non corrispondono al reale valore esecutivo dell'intervento; si è pertanto ritenuto opportuno considerare dei costi a corpo e/o – ove possibile - a misura determinati sulla base di analisi di mercato e costi ordinariamente applicati per interventi similari.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 132/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Alessandro Bertolotto, C.F. , giusta procura speciale allegata C.F._3 telematicamente all'atto di citazione
-parte attrice in opposizione-
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, il Controparte_1 P.IVA_1 signor con sede legale in Grugliasco (To), Via Cristoforo Colombo n. 85, Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Federica Sergi e
CA LI
-parte convenuta opposta –
E
(già , in persona di un Controparte_3 Controparte_4 procuratore della Sinistri, Dott. , con sede legale in Milano, Via Traiano CP_5 Controparte_6
n. 18, Codice Fiscale - Partita IVA e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Stratta del Foro di Ivrea
[...]
-terza chiamata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
Previe le declaratorie del caso, nonché ammissione ed esperimento di idonea C.T.U.;
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
1) Per le ragioni in atti, dichiarare nullo, ovvero annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigettare ogni eventuale avversaria istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1) Per tutti i titoli e le ragioni in atti, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per cui è causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e ss. C.c., e per l'effetto condannare la CP_1
i.p.l.r.p.t., a pagare in favore degli opponenti la somma netta di € 20.459,09 ovvero €
[...]
15.319,10, nonché ed in ogni caso a risarcire per le ragioni in atti l'ulteriore danno che si quantifica in € 2.000,00, ovvero in quelle altre maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di causa o determinate dal Giudice anche nell'esercizio dei suoi poteri equitativi, tutti oltre accessori come per legge;
IN VIA SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA
2) Per tutti i titoli e le ragioni in atti, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per cui è causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 C.c., e per l'effetto condannare la Controparte_1
i.p.l.r.p.t., a pagare in favore degli opponenti la somma netta di € 20.459,09 ovvero € 15.319,10, nonché ed in ogni caso a risarcire per le ragioni in atti l'ulteriore danno che si quantifica in €
2.000,00, ovvero in quelle altre maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di causa
o determinate dal Giudice anche nell'esercizio dei suoi poteri equitativi, tutti oltre accessori come per legge;
IN VIA SUBORDINATA ALLA PRECEDENTE DOMANDA NUMERO 2
3) Per tutti i titoli e le ragioni in atti, accertato e dichiarato il diritto degli opponenti alla riduzione del prezzo dell'intercorso appalto ad € 14.650,00 ovvero ad € 19.790,00 netti, e detratto l'importo netto di € 20.909,09 già versato dagli opponenti, condannare la i.p.l.r.p.t., a restituire loro Controparte_1 la somma netta di € 6.259,09 ovvero di € 1.119,09, nonché ed in ogni caso a rifondere agli opponenti € 14.200,00 netti, o quell'altra maggiore o minor somma accertanda in corso di causa, a titolo di costi e spese per rimediare agli eccepiti e riscontrati vizi – difetti – difformità ed inidoneità e comunque condannando la predetta società a corrispondere agli attori l'accertando importo, nonché ed in ogni caso condannare la i.p.l.r.p.t., a risarcire per le ragioni in atti Controparte_1
l'ulteriore danno che si quantifica in € 2.000,00, ovvero in quelle altre maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di causa o determinate dal Giudice anche nell'esercizio dei suoi poteri equitativi, tutti oltre accessori come per legge;
IN OGNI CASO 4) Per effetto dell'accoglimento della proposta eccezione ex art. 1460 C.c., anche in via subordinata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte degli opponenti in favore della
[...]
i.p.l.r.p.t.; CP_1
5) Condannare la società opposta a risarcire le spese di consulenza di parte, ad oggi pari ad €
1.473,15 e comunque a quelle che risulteranno all'esito della presente causa;
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere la documentazione di cui in atti ed autorizzare il deposito di riproduzioni audio anche per il tramite del PCT attraverso file *.pdf e/o *.zip o similari;
Fatti salvi i già eccepiti effetti ex art. 115 c.p.c., ammettere l'interrogatorio formale sui capi di prova di cui all'atto di citazione in opposizione, nonché ed in ogni caso ammettere la prova testimoniale sugli ulteriori propri capi di prova di cui al paragrafo 6 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. coi relativi testi, da valersi anche quale prova contraria, nonché gli ulteriori propri capi in prova contraria di cui al paragrafo 3 della memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che” anche ove non espressamente indicato, nonché il rigetto di tutte le dedotte prove ed istanze avversarie per le ragioni in atti e poiché tardive;
Con ogni ulteriore espressa riserva di legge, anche in sede istruttoria;
Col favore delle spese del presente giudizio, oltre al Rimborso al 15%, alla C.P.A. al 4% CP_7 ed all'I.V.A. al 22%;
per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via pregiudiziale:
Dichiarare la validità ed efficacia della procedura di negoziazione espletata prima della fase monitoria dalla scrivente difesa con esito negativo, per il rifiuto degli odierni attori opponenti, con la conseguente valutazione di tale rifiuto da parte di Codesto Tribunale in punto spese di lite all'esito del presente giudizio;
In via pregiudiziale subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la procedura di negoziazione non fosse ritenuta valida, dichiarare improcedibile la domanda giudiziale proposta da parte attrice opponente per il mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assista obbligatoria e per l'effetto disporre l'esperimento di detta procedura ai sensi della L. 132/2014
In via preliminare,
1. Per i motivi dedotti in narrativa, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo già Controparte_8 Controparte_4
(p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_3 2. Concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione meramente dilatoria e non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito in via principale:
Rigettare tutte le domande di parte attrice opponente poiché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti in narrativa;
In via subordinata nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, anche parziale,
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa terza chiamata per i motivi dedotti nella presente memoria e conseguentemente dichiarare la piena operatività e validità della polizza assicurativa e, per gli effetti
- dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata a manlevare e Controparte_3 tenere indenne la società da qualsiasi pretesa economica avanzata da parte attrice Controparte_1 opponente che dovesse risultare fondata a seguito dell'espletanda fase istruttoria;
In via istruttoria:
1. Ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, come dedotti in narrativa preceduti dal rituale “vero che”, anche in materia contraria, con riserva di meglio capitolare, dedurre, e produrre nonché indicare i testi nelle depositande memorie ex art. 183 c.p.c. secondo le scansioni di rito.
2. Autorizzare la scrivente difesa a depositare apposita chiavetta contente files audio, video e fotografie estratte dalla corrispondenza chat WhatsApp intercorsa tra le parti;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre C.P.A. come per legge a favore della scrivente difesa che si dichiara sin da ora antistataria.”
Per la parte terza chiamata
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, opponendosi a qualsivoglia eventuale ulteriore eccezione e/o richiesta e/o istanza avversaria e con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in riferimento ad eventuali eccezioni e/o domande e/o conclusioni nuove ex adverso formulate nei suoi confronti,
IN VIA ISTRUTTORIA
A. A parziale revoca dell'ordinanza del 14 marzo 2025, ammettere prova per interrogatorio formale degli attori in opposizione (sui capi di prova nn. 4, 6, 7 e 13, dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 2 gennaio 2024, che qui si intendono integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”) e del legale rappresentante “pro tempore” della convenuta opposta (sui capi di prova nn. 1 e 2, dal n. 4 al n. 13 compresi, dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 2 gennaio 2024, che qui si intendono integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”) e per testi, in materia diretta e contraria, sui capi di prova tutti dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata
2 gennaio 2024, che qui si intendono integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”, tolte le eventuali espressioni generiche e/o valutative, con teste la signora:
- Ing. c/o Studio Vaglietti S.a.s. di Vaglietti Ing. Anna & C., C.so Vittorio Emanuele II Testimone_1
n. 237 - 10139 Torino: sui capi di prova dal n. 1 al n. 13 compresi.
B. La richiama tutte le opposizioni formulate nelle memorie autorizzate Controparte_3 ex art. 183, VI comma, nn. 2) e 3), c.p.c., datate 2 gennaio 2024 e 22 gennaio 2024, che qui si intendono integralmente trascritte e tutte le istanze istruttorie dedotte nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c., datata 22 gennaio 2024, che qui si intendono integralmente trascritte.
NEL MERITO
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa Responsabilità Civile per l'Impresa edile 1 008004035951, stipulata dalla con la rispetto Controparte_1 Controparte_3 all'esecuzione di obblighi contrattuali, con conseguente rigetto di tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della Controparte_3
Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa.
In via ulteriormente preliminare.
Accertato l'inadempimento contrattuale ex Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione della polizza assicurativa Responsabilità Civile per l'Impresa edile 1 008004035951, stipulata dalla Controparte_1 con la ed ex art. 1913 c.c. per i motivi tutti esposti in atti, dichiarare la Controparte_3 decadenza e/o la perdita totale o parziale dal diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c. ai sensi dell'Art.
17 delle Condizioni di Assicurazione della polizza assicurativa Responsabilità Civile per l'Impresa edile 1 008004035951, stipulata dalla con la e degli Controparte_1 Controparte_3 articoli 1913 e 1915 c.c.
Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa.
In via principale
Dato atto della offerta formulata dalla , a mero titolo transattivo, senza Controparte_3 nulla riconoscere, al solo fine di comporre bonariamente ed immediatamente la controversia, di euro 300,00 al lordo di scoperto di polizza, alla udienza del 12 marzo 2025, offerta transattiva che si reitera alla udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2025, respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della in quanto del tutto infondate in Controparte_3 fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in atti o, comunque, non provate.
Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa.
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo a
[...] nella determinazione dei presunti danni lamentati e di accoglimento, anche parziale, delle CP_1 domande attoree e di conseguente condanna di questa terza chiamata, dato atto della offerta formulata dalla , a mero titolo transattivo, senza nulla riconoscere, al Controparte_3 solo fine di comporre bonariamente ed immediatamente la controversia, di euro 300,00 al lordo di scoperto di polizza, alla udienza del 12 marzo 2025, offerta transattiva che si reitera alla udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2025, dichiarare la tenuta a Controparte_3 corrispondere, nei limiti del grado di responsabilità eventualmente accertato in capo alla stessa e per la quota di pertinenza della stessa in caso di sua responsabilità solidale con altri soggetti, solo quanto rigorosamente provato nel presente giudizio e, in ogni caso, limitare la condanna al risarcimento degli eventuali danni effettivamente accertati, tenuto conto degli scoperti con i minimi previsti nella polizza assicurativa, delle franchigie e dei limiti al risarcimento e, comunque, entro i massimali e nei limiti del valore assicurato, in base alle garanzie previste dalla polizza assicurativa Responsabilità Civile per l'Impresa edile 1 008004035951, stipulata dalla con la Controparte_1 Controparte_3
considerate tutte le condizioni di assicurazione (cfr. doc. 3).
[...]
Con compensazione delle spese di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli ingiunti hanno promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1299/2021 con il quale veniva loro intimato di pagare la complessiva somma di € 7.600,00 oltre interessi e spese della procedura, derivante dalle fatture insolute e impagate per la fornitura e prestazioni rese in favore degli opponenti da parte dell'appaltatrice.
Alla base dell'opposizione spiegata parte attrice ha dedotto di aver affidato alla società CP_1
l'esecuzione di lavori edili presso la loro abitazione di San Benigno Canavese (TO), sulla
[...] base di proposta contrattuale del 27.02.2020 (doc. 1), avente ad oggetto un prezzo forfettario a corpo di € 24.000,00 IVA inclusa.
Nel corso dell'esecuzione, sono stati commissionati ulteriori interventi: l'installazione di due videocitofoni (per l'importo di € 1.100,00 ivato) delle opere idrauliche (per € 880,00 ivato), come da documentazione prodotta (doc. 2). I committenti hanno effettuato puntualmente i pagamenti per complessivi € 23.000,00 IVA inclusa (doc. 3), anticipandoli rispetto ai SAL previsti dal contratto.
Hanno allegato gli opponenti che sin dalle prime fasi esecutive, il rapporto contrattuale è stato segnato da criticità: opere difformi, vizi costruttivi e ritardi nelle ultimazioni delle opere.
In particolare, gli stessi hanno allegato che le opere presentavano ritardi e difformità: infiltrazione d'acqua al piano interrato riconducibile all'intervento idraulico effettuato dall'appaltatrice, mancata indicazione dei tempi di consegna di portoncini blindati e porte interne, errata apertura del serramento di accesso alla soffitta, prese elettriche in cucina in posizione non conforme, zanzariere erroneamente misurate e con apertura inversa, tinteggiature e finiture danneggiate, e malfunzionamento dell'impianto televisivo.
Nonostante le contestazioni sollevate alla società , l'appaltatrice non ha sanato le anomalie CP_1 né fornito le certificazioni di legge.
Le contestazioni sono state formalizzate all'appaltatrice con PEC del 06.07.2020 e successive diffide (docc. 4-14), evidenziando infiltrazioni d'acqua nel piano interrato, errata installazione di serramenti e zanzariere, difetti nell'impianto elettrico e radiotelevisivo, tinteggiature non eseguite o difformi, portoncini blindati privi di marcatura CE e certificazioni UNI EN 1627-1630 e UNI EN
14351-1, nonché impianti privi delle dichiarazioni di conformità ex art. 7 D.M. 37/2008.
Nonostante le promesse di completamento, l'appaltatrice non ha provveduto a sanare le difformità né a fornire le certificazioni richieste, ma ha richiesto in data 03.03.2021 il pagamento di ulteriori €
7.600,00, emettendo fatture nn. 79-82/2021, ritenute dagli opponenti fiscalmente irregolari, in quanto prive di dettagli sulle prestazioni e riferite a opere non accettate né collaudate.
A fronte di ciò gli attori hanno depositato la perizia di parte (datata 12.01.2022) che rileva numerose difformità nelle opere eseguite ed evidenzia i seguenti vizi: il mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità per impianti elettrico, gas/termico e radiotelevisivo ai sensi del D.M.
37/2008; nonché l'installazione dell'impianto di condizionamento con unità in sottotetto privo di adeguata ventilazione, certificazioni giudicate irregolari e mancata registrazione presso il Catasto
Regionale degli Impianti Termici;
portoncini blindati privi di marcatura CE e di documentazione conforme;
serramento di accesso alla soffitta privo di marcatura CE e delle relative certificazioni.
Quanto alla quantificazione economica, la perizia di parte stima il valore delle opere contrattuali eseguite in € 14.650,00 + IVA, le lavorazioni in omaggio in € 5.140,00 + IVA e i costi necessari per ripristini e rimedi in € 14.200,00 + IVA. A fronte del pagamento di € 23.000,00 (ivato) già effettuato, gli opponenti assumono un credito netto di € 15.319,10 + IVA – ovvero di € 20.459,09 + IVA se non si computano le opere omaggiate – oltre € 2.000,00 per pregiudizio da mancato godimento dell'immobile durante i ripristini e € 1.473,15 per spese di consulenza tecnica di parte.
Gli opponenti chiedono conseguentemente, vantando a loro volta un credito nei confronti dell'appaltatore, la revoca del decreto ingiuntivo emesso agendo per ottenere, in primo luogo, la risoluzione del contratto di appalto stante il grave inadempimento imputabile all' appaltatrice per i denunziati vizi, oltre il risarcimento dei danni subiti e, in subordine, la risoluzione ex art. 1668 co. 2,
c.c.., ovvero in ulteriore subordine: la riduzione del prezzo (art. 1667 c.c.) con riconoscimento della spesa necessaria per eliminare i vizi (€ 14.200,00 + IVA) e restituzione delle somme eccedenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.04.2022 si è costituita in giudizio l'appaltatrice contestando integralmente, in fatto e in diritto, l'avversa ricostruzione Controparte_1 della vicenda di causa e chiedendo la conferma del d.i. opposto.
Ha evidenziato, in sintesi, la convenuta opposta come il rapporto con i signori ed Parte_1
fosse inizio nel luglio 2019, con affidamento di lavori di ristrutturazione, poi consolidatosi Pt_2 con la sottoscrizione del preventivo del 27.02.2020 per l'immobile di San Benigno Canavese (TO), per un importo complessivo di € 24.000,00 IVA inclusa.
Il preventivo n. 2020/00041 aveva previsto la realizzazione di opere murarie, impianti elettrici e idraulici, condizionamento, posa di serramenti, porte blindate, zanzariere, collaudo finale e smaltimento materiali, con pagamenti frazionati (30% inizio lavori, 40% metà lavori e saldo finale).
Nel corso dell'esecuzione, i committenti avevano richiesto, altresì, interventi extra preventivo: videocitofoni (€ 1.000,00 oltre IVA), modifiche termoidrauliche (€ 800,00 oltre IVA), aggiunta punti luce (€ 4.200,00 oltre IVA), tutti regolarmente preventivati e accettati.
I pagamenti per le opere realizzate erano stati effettuati con bonifici: € 10.000,00 il 17.04.2020 e €
13.000,00 il 29.04.2020, residuando € 1.000,00 sul preventivo originario oltre i lavori extra- capitolato. Ha evidenziato la convenuta come i committenti si fossero trasferiti nell'immobile il
9.04.2020, utilizzandolo senza riserve e che dunque tenuto conto dell'importo a saldo e delle opere extra preventivo realizzate sussisteva un credito per l'appaltatrice.
Le prime contestazioni erano state sollevate tardivamente solo il 6.07.2020 tramite PEC, la società aveva fornito risposte puntuali, imputando ritardi alla pandemia e confermando la trasmissione delle certificazioni nell'ottobre 2020.
A seguito delle opere puntualmente realizzate, aveva emesso, quindi, le fatture nn. 79- CP_1
82/2021 per € 7.600,00 IVA inclusa di cui al d.i. opposto.
In ragione di quanto sopra, parte opposta ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione, chiedendo in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per Controparte_3 essere manlevata in caso di condanna.
La società costituitasi quale terza chiamata in causa in qualità di Controparte_3 compagnia assicuratrice per la responsabilità civile dell'impresa ha contestato Controparte_1 integralmente le domande e le difese avversarie, associandosi alle argomentazioni svolte dall'assicurata.
In via preliminare, la compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della polizza di responsabilità civile stipulata con rispetto alle pretese avanzate dagli attori, Controparte_1 evidenziando come la copertura assicurativa sia limitata ai danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, e non si estenda all'inadempimento contrattuale o alle difformità esecutive lamentate dalla committenza.
La difesa della terza chiamata ha inoltre rilevato l'inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro, previsti dall'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione e dall'art. 1913 c.c., con conseguente decadenza o perdita totale/parziale dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c., avendo la compagnia appreso dei fatti di causa solo a seguito della chiamata in giudizio e non essendo stata posta in condizione di effettuare tempestivi accertamenti. Nel merito, ha aderito alle eccezioni di tardività della denuncia dei vizi Controparte_3 ex art. 1667 c.c., sollevate dalla convenuta, e ha contestato la fondatezza delle domande attoree sia in ordine all'an che al quantum debeatur, evidenziando la mancanza di prova rigorosa e la natura meramente difensiva delle stime di parte.
Alla prima udienza le parti hanno reiterato le rispettive istanze e il giudice ha, con distinto provvedimento emesso fuori udienza, negato la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto (ritenendo non provato il credito) e concedendo dappoi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
La causa è stata, in seguito, istruita con il deposito delle memorie istruttorie, ampia acquisizione documentale e con apposita CTU licenziata per investigare l'ammontare delle opere eseguite e dei vizi denunciati, ove esistenti.
Esaurita l'istruttoria il Giudice, tentata senza esito la conciliazione della controversia, ha poi fissato udienza di precisazione delle conclusioni in data 10.09.2025 e concesso termini di rito ex art. 190
c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente vanno disattese le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, avendo la causa natura documentale e prettamente tecnica.
La causa può essere decisa sulla base delle risultanze in atti, essendo superflua l'istruttoria orale, tanto più che i capi articolati da parte attrice e convenuta vertono su circostanze da provarsi documentalmente ovverossia su aspetti prettamente tecnici non demandabili alla valutazione e all'apprezzamento di un teste.
Nel merito ritiene questo giudice che l'opposizione promossa sia fondata, pur ovviamente dovendosi soprassedere sull'eccezione di irregolarità delle fatture fiscali emesse dalla soc. CP_1
eccezione che non influisce minimamente sull'ammontare del credito azionato, riguardando,
[...] al più, meri aspetti fiscali e contabili estranei al presente contenzioso.
Ciò posto, come detto in premessa l'opposizione è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito enucleate.
Sul punto occorre rammentare, anzitutto, come il contratto di appalto, nel quale può essere inquadrata l'attività resa dalla convenuta, sia a forma libera, non rientrando il predetto contratto tra quelli che, ai sensi dell'art. 1350 c.c. o in forza di altre norme, devono essere stipulati per iscritto
(fatta salva l'interferenza di discipline di settore, come quella che impone la forma scritta per gli appalti pubblici), sicché per il suo perfezionamento è sufficiente lo scambio tra proposta ed accettazione e non occorre alcun ulteriore adempimento formale.
In proposito, è opportuno evidenziare che anche per il contratto di appalto e per il creditore che agisce per ottenere il pagamento delle proprie spettanze valgono i noti principi espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione, la quale ha statuito che: “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002), precisando, altresì, che
“eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione od il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità, i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico” (cfr. in motivazione, Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché Cass. Civ. nn. 3232/98, 13445/92, 3099/87).
In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche per facta concludentia, spetta a quest'ultimo dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore (Cass. civ., sez. II, 13/03/2023, n. 7267).
Ed ancora giova rammentare che l'art. 1668 c.c. prevede che, in presenza di vizi o difformità dell'opera, il committente possa domandare la riduzione del prezzo o la riparazione, salvo il risarcimento del danno. La denunzia dei vizi deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scoperta, ma la giurisprudenza ha chiarito che il termine decorre solo dal momento in cui il vizio si manifesta in modo oggettivamente percepibile (Cass. civ. n. 1463/2008; Trib. Milano, 25 gennaio
2019, n. 775).
La tempestività della denunzia va valutata, inoltre, con riferimento al momento in cui il committente abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (Cass. civ., sez. II, 16/01/2020, n. 777;
Cass. civ., sez. II, 24/11/2022, n. 34648).
Ciò posto occorrerà procedere alla ricostruzione della vicenda di cui è causa principiando dalle singole fatture poste in contestazione.
Sul credito vantato dall'appaltatrice.
Parte convenuta chiede il pagamento della somma di euro 7.600,00 (fatture n. 79, 80,81,82 del
2021) per l'esecuzione delle opere commissionategli dai sig.ri ed eseguite Parte_1 Pt_2 presso l' abitazione degli stessi.
I convenuti contestano sia la prestazione in sé eseguita, la quale presenterebbe -come allegato- numerosi vizi e difetti, sia l'ammontare globale delle opere realizzate che risulterebbero incomplete rispetto al preventivo accettato.
Grava sull'attore (ovvero sul convenuto opposto) l'onere di dimostrare di avere eseguito le opere e le prestazioni per cui domanda gli emolumenti.
Per contro, grava sul convenuto (alias attrice in opposizione) dimostrare il fatto estintivo del credito attoreo, il tutto nel rispetto dei mezzi istruttori consoni e dei limiti di cui all'art. 2726 c.c.
Con specifico riguardo, invece, all'onere della prova richiesto in capo all'appaltatore per dimostrare il conferimento di incarico con riguardo ad opere extra contrattuali, la giurisprudenza ha a più riprese osservato che l'art. 1659 c.c., che richiede l'autorizzazione scritta del committente, riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportate variazioni o modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere, mentre il regime probatorio più severo previsto dalla norma in esame non si applica né alla variazioni indicate dal committente né a quelle concordate tra le parti, potendosi, in tal caso, la prova ricavarsi da qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva (Cass. civ. 18.01.1983, n. 466; Cass. civ., sez. II, 25.05.1991, n. 5935); inoltre l'assenso scritto del committente non è necessario quando il suo comportamento possa essere interpretato come approvazione o accettazione sopravvenuta delle variazioni (Cass. civ. Sez. II 22.04.2003 n.
6398).
Ciò posto all'esito dell'istruttoria compiuta la CTU ha accertato, con motivazione coerente e priva di vizi logici, che l'ammontare delle opere realizzate effettivamente rispetto al preventivo accettato è pari € 18.480,00 1(IVA inclusa), tenendo conto di prezzi di mercato e delle effettive lavorazioni riscontrate. Le opere extra-contratto sono state quantificate, invece in € 7.755,00 (IVA inclusa), comprensive di interventi su impianti, illuminazione, modifiche e adeguamenti igienico-sanitari dovuti all'emergenza Covid-19.
Ciò posto la scrivente ritiene che il credito iniziale azionato dall'appaltatore (al netto di quanto si dirà nel prosieguo sulla domanda effettuata dai committenti) vada correttamente individuato nella somma di Euro 3.235,00 (IVA inclusa) somma a cui si perviene tenuto conto del preventivo accettato e delle opere extra capitolato fattivamente realizzate e sostanzialmente accettate dai committenti (come emerge anche dalla trascrizione della messaggistica intercorsa fra le parti prodotta in atti) per complessivi Euro 26.235,00 (somma derivante dall'ammontare delle opere fattivamente realizzate per Euro 18.480,00 + 7.755,00 opere extra capitolato, cfr. tabella CTU pag.
36) decurtando gli acconti versati dalla proprietà pari ad Euro 23.000,00 IVA inclusa (doc. 2 fasc. attoreo).
Sulle domande di parte attrice Gli attori costituendosi in giudizio hanno formulato specifica domanda volta a fare dichiarare la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. ovvero, in via subordinata, volta ad ottenere la riduzione del prezzo (c.d. quanti minoris) per i vizi riscontrati nell' opera di cui è causa, oltre in ogni caso il risarcimento del danno per i danni subiti dai committenti a cagione dell'inesatta e incompleta esecuzione delle opere.
La domanda formulata, in via principale, ovvero volta ad ottenere la risoluzione tout court per inadempimento dell'appaltatrice ex art. 1453 c.c. non è suscettibile di accoglimento.
Pur evidenziandosi delle mancanze o meglio dei vizi ovvero delle anomalie nell'esecuzione dell'appalto, tenuto conto della globalità delle opere appaltate ed eseguite e avuto riguardo all'economia del contratto, tali anomalie in rapporto al valore complessivo delle opere riscontrate dal CTU non sono di tale importanza da legittimare la risoluzione, risoluzione che presuppone pur sempre che l'opera non sia stata completata e ultimata. (La speciale disposizione di cui all'art.
1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione – la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019 (Rv. 653113 - 01) In tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e ss. cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453
e ss. cod. civ. (cfr., "in terminis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 2573 del 12.IV.1983, id., sent. n. 49 dell'11.I.1988, id., sent. n. 11950 del 15.XII.1990).
Per contro, appare suscettibile di accoglimento la domanda formulata, in via graduata, volta a far valere ai sensi dell'art. 1667 c.c. i denunziati vizi e ottenere il ristoro del pregiudizio patito a causa delle difformità che sono emerse con la licenziata CTU;
ritenendosi la denunzia tempestiva e correttamente formulata dalla committenza quantomeno per i vizi denunciati con la prima diffida del 2020.
Sul punto giova richiamarsi alla giurisprudenza di legittimità che si è espressa sull'onere di tempestiva contestazione dei vizi e sul concetto di accettazione dell'opera.
“In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” Sez. 2 - , Sentenza n. 7267 del 13/03/2023 (Rv. 667289 - 01).
A tale riguardo è bene comunque segnalare che l'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, influisce – difatti - sul riparto dell'onere della prova dei difetti, nel senso che essa compete al committente che abbia accettato le opere senza riserve, mentre grava sull'appaltatore in caso contrario.
Solo finché non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera.
Va anche ricordato che l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente
(alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica".
Nella specie pur essendo del tutto pacifico che il cespite oggetto di appalto e ristrutturazione sia nella materiale disponibilità della committenza da tempo è altrettanto pacifico che la committenza abbia prontamente denunziato i vizi di cui è causa e che tanto basti per ritenere tempestiva la denunzia;
esistono infatti plurime lettere di contestazioni da parte della committenza a partire dalla
PEC del 06.07.2020 (doc. 4) -addirittura a lavori non ultimati -e tali vizi sono stati riconosciuti anche dall'appaltatrice che si è resa disponibile a cercare di trovare delle soluzioni per ovviare a dette problematiche, come emerge dal carteggio epistolare in atti prodotto, ove sostanzialmente l'appaltatrice prende posizioni sulle singole contestazioni mosse e fornisce delucidazioni sui tempi di ultimazioni dei lavori nonché sulle anomalie riscontrate.(cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
Le predette contestazioni sono state, peraltro, rinnovate con successiva PEC del 23.03.2021 (doc.
14), la quale ha ribadito sostanzialmente, in larga parte, le stesse doglianze evidenziate con la prima diffida, contestando tuttavia l'esistenza di problematiche ulteriori, le quali tuttavia stante la tardiva denuncia come rilevato dall'opposta (pervenuta ben oltre la consegna e ultimazione dei lavori) effettivamente andranno escluse dai conteggi, trattasi in particolare dei vizi correlati all'impianto di condizionamento, al portoncino blindato, e ai faretti della cucina, vizi che non risultano contestati nella prima diffida e nemmeno nell'immediatezza dell'installazione.
Ciò precisato, la CTU ha chiarito l'effettiva esistenza parziale dei vizi denunziati e ha indicato altresì i costi di ripristino per eliminare le problematiche riscontrate il tutto per un ammontare complessivo di opere di ripristino pari ad Euro 9.400,00 (oltre IVA) che applicando l'I.V.A. al 10% portano a un totale di Euro 10.340,00. (distinguendo partitamente i singoli vizi denunciati). Da tale somma andranno espunti i vizi che sono stati tardivamente denunziati (ovvero ben oltre sessanta giorni dalla consegna dell'opera nell'ottobre 2020) in particolare i faretti (c.d. velette della cucina, sui cui peraltro il CTU ha escluso la sussistenza di opere di ripristino), l'impianto di condizionatore (per il quale è stato indicato un costo per porvi rimedio per l'importo di Euro
2.500,00) e quelli correlati al portoncino blindato (assenza di certificazione ed errata posa) per
Euro 3.250,00 (cfr. pagina 34 della CTU); Scomputando dette voci si perverrà ad un importo apri ad Euro 3.650, oltre IVA al 10% e così per un totale di Euro 4.015,00.
Ciò posto, tenuto conto del credito azionato in via monitoria, ridimensionato nell'ammontare atteso la mancata integrale esecuzione di tutte le finiture, è evidente che residui ancora un piccolo credito a favore dei committenti odierni opponenti, i quali in ragione delle anomalie riscontrate hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno per l'ammontare complessivo di Euro 4.015,00, somma che a cui va defalcato il valore delle opere realizzate anche extra capitolato non ancora saldate e cioè per Euro 3.235,00, pervenendosi così ad un credito a favore dei committenti pari ad Euro
780,00 IVA inclusa.
Le conclusioni raggiunte dal CTU, in termini di stima e valutazione dei difetti delle opere appaltate, appaiono coerenti e immuni da vizi logici, così parimenti condivisibili sono i criteri utilizzati per la stima, ovvero per le opere non ultimate si è tenuto conto del preventivo accettato a corpo indicando la percentuale delle opere realizzate, mentre per le opere extracapitolato per le quali non vi è un preventivo accettato correttamente il CTU ha preso in considerazione in prezziario
Regionale aggiornato, in conformità alla prassi e alla giurisprudenza di merito in materia.
Come è noto il Giudice può recepire le conclusioni del CTU quando l'elaborato sia coerente, metodologicamente corretto, completo e immune da vizi logici, e abbia già esaminato e confutato le osservazioni dei consulenti di parte: in tal caso l'obbligo di motivazione risulta soddisfatto anche con motivazione per relationem (Cass. 12195/2024; Cass. 18008/2021), essendo necessaria un'argomentazione ulteriore solo se sussistono criticità tecniche specifiche non superate o salti logici nell'elaborato, ipotesi in cui l'adesione acritica integra motivazione apparente (SU
19881/2014; Cass. 11251/2025). Viceversa, ove la CTU sia percipiente e quindi fonte oggettiva di prova, il Giudice può anche discostarsene, ma deve dar conto, con puntuale motivazione tecnico-scientifica, delle ragioni del dissenso (Cass. 31251/2023).
Non si ravvisano gli estremi quindi per rimettere in istruttoria la controversia tenuto conto che la
CTU espletata è completa e coerente con le risultanze documentali ed ha puntualmente confutato le obiezioni sollevate dai CTP.
Sui danni ulteriori richiesti dagli opponenti
Nulla potrà invece essere riconosciuto agli opponenti per asseriti e generici danni patiti per il disagio nella ultimazione delle opere (come indicato nell'atto introduttivo). E' nozione ormai giurisprudenzialmente acquisita che non possono essere risarciti danni bagatellari e/o comunque danni che sono indicati in modo generico e che non possano essere apprezzati concretamente dal Giudice.
Basti ricordare che anche il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale necessita di quel minimo di allegazione per essere scrutinato (ovvero un accertamento del danno conseguenza, quale danno medicalmente e biologicamente accertabile correlato all'inadempimento contrattuale).
Saranno invece risarcibili nella specie i danni patrimoniale correlati a detto inadempimento, ovvero le spese che i committenti hanno sostenuto per la redazione della perizia tecnica di parte e così per complessivi Euro 1.473,15 (doc. 24 fasc. attoreo).
Le spese della ctp di parte opponente debbono infatti essere poste a carico di parte convenuta, in quanto rientrano tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, giudizio che nel caso di specie non ricorre (ex pluribus Cass. 84/2013; Cass. 3380/2015), attesa la centralità nella presente controversia dell'operato dei tecnici, e dunque la necessità delle parti di essere assistiti da professionalità, anche nel corso dell'espletamento della prova tecnica.
La spesa appare congrua e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità possono essere rimborsate le spese di perizia ancorché non sia stato documentato l'effettivo esborso. (cfr.
Cassazione Civile Ordinanza n. 30289/2019).
D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. n. 1907/1984).
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo andrà revocato e parte opposta dovrà essere condannata al pagamento della somma di Euro 780,00 (somma ricavata dalla differenza in positivo per i committenti dall'importo azionato per le opere compiute e non saldate e i vizi accertati in CTU e tempestivamente denunciati) a cui vanno addizionati Euro 1.473,15 per la perizia di parte e così per complessivi Euro 2.253,15.
Sulla domanda di manleva e sull'eccezione di inoperatività della polizza formulata dalla compagnia assicurativa Controparte_3
Parte convenuta opposta nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli opponenti di condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto dei pregiudizi e dei vizi accertati nell'esecuzione delle opere ha chiesto di essere manlevata.
La domanda non può essere accolta.
La compagnia assicurativa costituendosi in giudizio, seppur tardivamente (ma tale aspetto non osta ai rilievi eccepiti trattandosi di mere difese e non eccezioni in senso stresso cfr., tra le altre, Cass., Sez, III Civ, sentenza 12 luglio 2019) ha eccepito l'inoperatività della polizza sotto plurimi e distinti profili ovvero anzitutto ex art. 1915 c.c.
Orbene, le eccezioni ex art. 1915 c.c. non pare suscettibile di accoglimento, quanto al primo profilo
è evidente che solo con la chiamata in causa effettiva e con l'opposizione promossa i convenuti siano venuti a conoscenza delle effettive doglianze come rimarcate nell'atto di citazione in opposizione.
Va poi evidenziato che non vi è stato dolo dell'assicurato (condizione necessaria per la perdita integrale dell'indennizzo ex art. 1915, co. 1, c.c.);
Ed infatti in caso di mero ritardo colposo, l'effetto a carico dell'assicurato è al più la riduzione dell'indennizzo in proporzione al pregiudizio realmente provato dall'assicuratore (art. 1915, co. 2,
c.c., cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.09.2019, n. 24210: l'inosservanza dell'art. 1913 c.c. non comporta ex se la perdita della garanzia: in caso di colpa, il diritto all'indennità permane e può solo ridursi in ragione del pregiudizio provato dall'assicuratore; ed ancora Cass. civ., Sez. III, ord.
17.06.2025, n. 16320 la quale ha chiarito che solo il dolo determina la perdita totale dell'indennità;
l'avviso è funzionale ad accertamenti e salvataggio, ma non legittima decadenze automatiche in assenza di dolo e pregiudizio).
Nel caso di specie la Compagnia non ha dimostrato un pregiudizio istruttorio concreto;
l'avviso è stato dato quando si è profilata la pretesa risarcitoria degli opponenti ovvero nell'attualità della domanda introdotta. (cfr. sempre sull'argomento vedasi Cass. civ., Sez. III, ord. 11.07.2024, n.
1907):
Sotto distinto e connesso profilo la polizza, a sommesso avviso di questo Giudice, effettivamente non copre il rischio di causa, come correttamente eccepito dalla compagnia assicurativa.
Tanto si ricava dalla lettura delle clausole di cui agli artt. 22 e 23 del predetto testo negoziale.
La polizza copre, infatti, la responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) per danni da morte/lesioni/danneggiamento a cose in relazione all'attività dichiarata (art. 22).
I costi di riparazione/sostituzione dell'opera difettosa (vizi/difformità ex art. 1667 c.c.) sono esclusi.
Non sono indennizzabili i danni alle opere in costruzione e alle parti oggetto dei lavori (art. 23, n.
12); dopo l'ultimazione, operano le estensioni postume previste dalle CP 01 e CP 02 ma escludono impianto/opera e l'“inidoneità/mancata rispondenza all'uso”, ovvero quanto dedotto proprio dalla convenuta.
Inoltre, le estensioni postume (CP 01/CP 02) riguardano solo danni a terzi derivanti da impianti/opere dopo l'ultimazione e richiedono che lavori e sinistro ricadano entro finestre temporali specifiche (CP 01: durante la validità di polizza con denuncia entro 1 anno dalla cessazione;
CP
02: sinistro entro 180 giorni dal compimento e denuncia entro scadenza).
Nel caso in esame (i lavori risultano eseguiti e ultimati nel 2020), mentre la polizza risulta fuori periodo (2018–2019), quindi le estensioni postume non operano e non vi è copertura per i vizi denunciati per i quali le denunce alla compagnia siano comunque successive a 180 giorni dal compimento dell'opus.
In definitiva, sulla base della disamina del testo contrattuale, la polizza UNIQA esaminata non copre i vizi dell'appalto denunziati ex art. 1667 c.c. come costi di ripristino/sostituzione; eventuali danni a terzi derivanti dai difetti potrebbero astrattamente rientrare in copertura, ma nel caso concreto risultano non operanti per il disallineamento temporale (lavori 2020–2021 vs polizza
2018–2019) e per le esclusioni specifiche sulle opere/impianti, ove è escluso, peraltro, che la compagnia proceda ad indennizzare il danno derivante dall'omessa certificazione impiantistica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta opposta e liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 (agg. al
D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (nel limite dell'accolto), dell'attività espletata, delle questioni affrontate, della complessità della controversia e della mediazione espletata in corso di causa.
Non può, invece, ritenersi fondata la domanda formulata ex art. 96 c.p.c., non evidenziandosi ipotesi di dolo e/o colpa grave nelle difese di parte convenuta ancorché appunto le stesse si siano rivelate sostanzialmente infondate.
Sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92, co. 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite fra la convenuta e la terza chiamata, in ragione dell'obiettiva incertezza derivante dalla tecnica redazionale della polizza (plurime clausole e rinvii), con conseguente compensazione integrale delle spese nel rapporto convenuta/assicurazione.
Le spese di CTU sono definitivamente a carico della convenuta soccombente, come liquidate con separato decreto in corso di causa.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti:
ACCOGLIE l'opposizione promossa dagli opponenti C.F. Parte_1
, e C.F. , e, per C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'effetto, REVOCA il d.i. 1299/2021 emesso dal Tribunale di Ivrea;
DA l'opposta la Società (P.IVA al pagamento in favore degli CP_1 P.IVA_1 attori C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
dei seguenti importi Euro 780,00 (somma derivante dalla sottrazione fra i C.F._2 costi di ripristino dei vizi accertati e il valore delle opere realizzate non saldate) a cui vanno addizionati Euro 1.473,15 per la perizia di parte, oltre agli interessi sino all'effettivo saldo;
DA l'opposta la società (P.IVA in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di parte opponente C.F. Parte_1
, e C.F. delle spese di C.F._1 Parte_2 C.F._2 lite che liquida in Euro 3.000,00 ai sensi del DM 55/2014 s.m.i (agg. al D.M. 147/2022) oltre Euro
145,50 a titolo di esposti documentati oltre spese forf nella misura del 15%, IVA, CPA e successive occorrende;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta opposta Società CP_1
(P.IVA ); P.IVA_1
COMPENSA le spese di lite fra la società convenuta (P.IVA ) e la terza CP_1 P.IVA_1 chiamata (già P.iva Controparte_3 Controparte_4
; P.IVA_4
RIGETTA e/o DICHIARA ASSORBITA ogni altra domanda formulata dalle parti.
Così deciso in Ivrea 08.12.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Come anticipato nelle sezioni che precedono esiste un primo preventivo lavori avente per oggetto “Ristrutturazione ver#2 vs. u. abitativa” rif. Offerta 2020/00041 del 27.02.2020, pari ad Euro 24.000,00 comprensivi di I.V.A. al 10%, espressamente accettato dagli odierni opponenti. Tale preventivo contiene un'elencazione sintetica e non esaustiva delle lavorazioni e una determinazione dell'importo opere complessivo A CORPO, pertanto priva di costi unitari e quantificazioni metriche delle lavorazioni da eseguire, che non permette la determinazione del valore di ogni singola lavorazione. Tutto ciò precisato, la scrivente provvede a dare una valutazione delle opere preventivate ed eseguite, seguendo la sequenza del preventivo accettato (riportato in verde) lasciando alle sezioni che seguono i commenti relativamente a carenze e/o vizi riscontrati.
Per le valutazioni che seguono non si è ritenuto opportuno basarsi sulla Prezziario Regione Piemonte 2024, tenendo conto che lo stesso si riferisce ad opere compiute, mentre molte delle lavorazioni per cui è causa riguardano interventi puntuali, localizzati e/o rimaneggiamenti di opere già esistenti e quindi l'applicazione delle singole voci di Prezziario porterebbe ad importi che non corrispondono al reale valore esecutivo dell'intervento; si è pertanto ritenuto opportuno considerare dei costi a corpo e/o – ove possibile - a misura determinati sulla base di analisi di mercato e costi ordinariamente applicati per interventi similari.