Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
ANNUNZIATA (NA), il 07/08/1967, residente in [...]1/7
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
GALBIATI SARA (C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 11/11/1965, residente in [...]1/7 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GALBIATI SARA
(C.F. , che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
13.01.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 06/10/1991 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative ai coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) Ciascuno dei coniugi potrà fissare la propria residenza ove crede, se del caso anche all'estero, per il che si concedono già fin d'ora assenso al rilascio di passaporto o altro documento equipollente.
2) La casa coniugale sita in Genova (GE), Via Vittorio Leonardi n. 1 int.7, di comproprietà dei coniugi, verrà assegnata con tutti gli arredi alla Sig.ra Parte_2
[...]
3) Stante la maggiore età del figlio, lo stesso trascorrerà con entrambi i genitori periodi concordati.
4) I coniugi danno atto di essere autosufficienti e in grado di provvedere al proprio mantenimento e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
- PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
5) L'autovettura tipo Fiat 500, targata GA266JC, di proprietà di Parte_2
verrà messa nella disponibilità di , a tal fine la Sig.ra
[...] Parte_1
si assume l'obbligo di trasferire la proprietà del veicolo al Sig. , Parte_2 Pt_1
il quale si impegna a versare le rate residue del finanziamento erogato in data
11.8.2020 da . Parte_3
6) I motocicli Harley Davidson, tg.BM23002, e Suzuki Beta, tg. EG55040, già di proprietà di , rimangono di proprietà esclusiva della stessa. Parte_2
7) Le parti, dopo ampia discussione e trattative, sono addivenute alla determinazione che la casa familiare, sita in Genova, Via Vittorio Leonardi n. 1 int.7, della quale i coniugi sono comproprietari per averla acquistata in comunione legale, venga trasferita a titolo gratuito in proprietà al figlio . Per_1
Tale disposizione è stata DETERMINANTE per raggiungere tra i coniugi l'accordo sui propri rapporti patrimoniali ed è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Al fine, quindi, di regolarizzare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e dirimere bonariamente ogni questione patrimoniale tra gli stessi, le parti assumono l'obbligo di trasferire a titolo gratuito con successivo atto notarile, a favore del figlio il diritto della piena proprietà, con conseguente Persona_2
assegnazione in proprietà esclusiva, così come in appresso: i Sig.ri Pt_1
e si impegnano ed obbligano, entro il termine di sei
[...] Parte_2
mesi dal provvedimento di separazione, a trasferire a titolo gratuito la piena
3 proprietà a favore del figlio nato a [...] il [...], Persona_2
codice fiscale , della seguente unità immobiliare sita in C.F._4
comune di Genova (GE), Via Vittorio Leonardi n. 1 int.7, e precisamente: sezione BOR – Foglio 70 – particella 149 sub.9 – via Vittorio Leonardi n.1 –
Piano 3 – Cat. A/3 – vani 6 – rendita € 712,71.
[... Immobile agli stessi pervenuto in forza di atto di vendita a rogito notaio di Genova, in data 7.9.2001, rep.55339 Racc.11046. Per_3
In conseguenza dell'impegno alla cessione di cui ante, che avverrà senza conguaglio e/o corrispettivo alcuno, il Sig. diverrà pieno ed Persona_2 esclusivo proprietario dell'immobile sopra descritto, dichiarando in ogni caso i
Sig.ri e di rinunciare espressamente ad Parte_1 Parte_2
eventuale ipoteca legale relativamente al trasferimento, con l'esenzione di ogni e qualsiasi tassa ed imposta ai sensi dell'art. 19 della L. 74/87”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1991, Numero 798, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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