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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al N.R.G. 6825/2024 proposta da:
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Vito Consales (C.F.
FAX 081/ 7757843, pec: C.F._2
ed elett.te dom.to presso il suo Email_1
studio in Portici C.so Garibaldi 217
Ricorrente
contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Carlo Maria Liguori (C.F. ), giusta procura generale C.F._3
alle liti in atti
Resistente
OGGETTO: indennizzo CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare che il signor Parte_1
relativamente alla domanda di M.P. inerente la patologia di tipo lombare contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 13% ovvero, in subordine, in quella misura, eventualmente diversa, che dovesse essere accertata in corso di causa, a decorrere dal 05.7.2023 (data di denuncia della
Malattia Professionale) e per l'effetto, condannare l' , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per la parte resistente: in via principale, per la reiezione della domanda attorea poiché inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata, per la dichiarazione di prescrizione del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111, 112
T.U. n. 1124/65. Vinte le spese del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.03.2024, il sig. quale titolare di Parte_1
ditta individuale, premesso: di aver lavorato per circa 40 anni, svolgendo mansioni di autista di furgone adibito al trasporto e alla consegna di merce collettame, nonché attività di carico e scarico merci;
di aver inoltrato in data
5.7.2023 domanda all' finalizzata all'accertamento delle proprie CP_1
patologie quale malattia professionale dipendenti dalle mansioni svolte;
di aver proposto opposizione avverso il silenzio rigetto da parte dell' ex art. 104 CP_1
DPR 1124/65 in data 20.11.2023; che per le condizioni di salute ha diritto ad essere riconosciuto quale soggetto con patologie dipendenti dalle mansioni lavorative cui, per molti anni, è stato adibito, che hanno generato le patologie lamentate, ovvero rachide contratturato, dolente ed ipomobile con limitazione nei movimenti del tronco, dolenzia alla digitopressione, ernie discali e protusioni discali nonché Lasague positivo bilaterale e punti di Wallaix positivi alla pressione nei territori innervati dalle radici L5 ed S1 compresse dalle protusioni.
Tanto premesso adiva codesto Tribunale per vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo del danno biologico dovuto.
Si costituiva l' chiedendo in via principale e nel merito, la reiezione della CP_1
domanda attorea poiché inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata la dichiarazione di prescrizione del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111, 112 T. U. n. 11224/65. Vinte le spese.
All'udienza odierna, dopo l'acquisizione di consulenza medico legale, la causa veniva decisa come da sentenza unitamente alla motivazione contestuale.
°°°°° Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Al riguardo si osserva che l'art. 112 del D.P.R. n 1124/1965 (T.U. CP_1
stabilisce, al primo comma, che l'azione per conseguire le prestazioni si CP_1
prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Inoltre, ai sensi del precedente art.111, il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo che siano esaurite tutte le pratiche prescritte per la liquidazione amministrativa dell'indennità (comma 1); il termine di prescrizione previsto dall'art.112 rimane sospeso durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità
(comma 2); la liquidazione deve essere esaurita nel termine di 150 giorni, per il procedimento previsto dall'art.104, e di 210 per quello indicato nell'art.83, ed, infine, trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta,
l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria (comma3).
Ebbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali ha carattere speciale, si sottrae quindi alla disciplina generale dettata dal codice civile in tema di sospensione e di interruzione (artt. 2941 ss.) ed è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui tale iter venga di fatto a concludersi. Ne consegue che, trascorso il termine dei 150 giorni, l'assicurato può proporre l'azione giudiziaria, indipendentemente dal comportamento puramente passivo dell' in quanto l'inerzia di esso equivale a reiezione dell'istanza CP_1
amministrativa, come è dimostrato dal fatto che da quel momento è dovuto il risarcimento del danno per il ritardo (tra le numerose decisioni in tal senso,
Cass. Sez. Lav. 14 marzo 1991, n. 2662; 29 maggio 1995, n. 5992; 19 dicembre
1995, n. 12968, 21 marzo 1997, n. 2515, 8 luglio 2004, n. 12651).
Alla luce di tali principi, non può condividersi la tesi che sostiene che il termine di prescrizione resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo, fino a quando l' non emette una pronuncia, in quanto la CP_1
valutazione in ordine all'opportunità di ritardare l'instaurazione del giudizio deve essere compiuta alla stregua della ricordata disciplina speciale, che non consente comunque, pena l'estinzione del diritto, di procrastinare l'azione al di là del termine triennale in precedenza indicato. Ed infatti, il contenuto specifico dell'art. 111, comma terzo, cit., nello stabilire che la fase di liquidazione amministrativa deve essere esaurita entro 150 giorni, fa chiaramente intendere che in relazione non solo alla possibilità di agire in giudizio, ma anche alla durata della sospensione, è a questo termine che occorre fare riferimento.
Si osserva, inoltre, per quanto concerne il dies a quo, che il decorso della prescrizione triennale del diritto alla rendita prevista dall'art. 112, comma CP_1
1, T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, che la normativa fissava originariamente dal giorno dell'infortunio o della manifestazione della malattia professionale, è stato dalla Corte Costituzionale spostato ad un momento successivo, quando, per tali malattie, non vi sia coincidenza temporale fra detta manifestazione ed il raggiungimento del grado minimo d'indennizzabilità, occorrendo per l'avvio del termine la piena conoscenza, oltre che dello stato morboso, anche della sua eziologia e del raggiungimento della predetta soglia indennizzabile (Corte cost.
8.7.1969, n. 116; in questi sensi si veda Corte cost., 14 luglio 1999, n. 297).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare che, per effetto del combinato disposto degli art. 2935 c.c. e 112 d.P.R. n. 1124 del
1965, il dies a quo della predetta prescrizione è rappresentato dal giorno dell'infortunio, da intendersi quale momento, successivo all'evento, in cui i postumi abbiano raggiunto il livello minimo indennizzabile.
In buona sostanza, il termine per conseguire la prestazione decorre dalla data della manifestazione del danno anche nel caso in cui, essendosi verificato un infortunio, il danno si sia manifestato in epoca successiva a quella dell'infortunio stesso, ovvero dal momento in cui la malattia abbia dato luogo al cosiddetto consolidamento dei postumi indennizzabili, da intendersi come effetti anatomici e funzionali di una lesione e non già come configurazione clinica della lesione stessa. Ne consegue che l'assicurato può agire per l'ottenimento della rendita anche dopo il triennio dall'infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale adducendo, e, in caso di contestazione, provando, che sino a quel momento la sua inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita.
Sul punto la Cassazione ha ribadito : "A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché lo diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato" (Cass. n. 2285/2013, n.
27323/2005).
Ed ancora: "Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile " (Cass. n. 10441/20017).
Infine, “la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste la oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità, siano conoscibili in base alle conoscenze scientifiche del momento, senza che rilevi il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato (Cass. n. 598/2016).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda amministrativa, che certamente rappresenta il dies a quo, risale al 05/07/2023 e il deposito del ricorso è avvenuto il 19.03.2024, quindi ampiamente nel termine di prescrizione triennale.
Acclarato quanto innanzi, va precisato che la presente fattispecie ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base aspecifica
"tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 1 6 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Le tabelle di cui alle lettere a) e b),
i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il decreto CP_1
ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio/malattia è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte l'attitudine al lavoro.
Nel caso concreto, la denuncia dell'infortunio è avvenuta il 05.07.23 e, dunque, nella vigenza della nuova legge.
Quanto all'origine professionale della malattia, la stessa non è contestata dall' convenuto, che, a seguito dell'opposizione amm.va ha CP_2
riconosciuto al ricorrente una percentuale di danno biologico pari al 6%; ciò ha reso superflua ogni ulteriore prova sul punto.
L'attuale giudizio, quindi, verte essenzialmente sulla percentuale di danno biologico da riconoscere al ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , espletate le necessarie Persona_1
indagini, ha concluso confermando la sussistenza di un nesso causale tra attività lavorativa e malattia contratta e riconoscendo un danno biologico nella misura del 12%.
Così il CTU nella perizia depositata in data 22.03.2025, a cui si rimanda:
Il sig. di anni 62 è affetto dalle seguenti patologie: Parte_1
Deviazione scoliotica sx-convessa dorsale, rotoscoliosi del rachide dorsale, cifolordosi dorso-lombare. Bacino ruotato e asimmetrico con slivellamento a dx di circa 8 mm. Spondilosi osteofitosica. Ernia discale L4-L5. Protrusioni discali multiple L3-L4; L4-L5; C5-C6. Osteoporosi. Si possono considerare soddisfatti i criteri per l'attribuzione dell'eziologia professionale, avendo il sig. svolto un'attività lavorativa gravata dai seguenti rischi Parte_1 specifici:
➢ Movimentazione manuale dei carichi svolta in maniera non occasionale, in assenza di ausili efficaci ➢ Posture incongrue durante il turno di lavoro.
Occorre, al fine di dimostrare la genesi professionale della sopracitata infermità, fare delle precisazioni: L'usura quotidiana determinata dalla funzione di cuscinetto che i dischi esercitano, fra le vertebre in movimento, specie in coloro che per il loro mestiere impegnano i muscoli estensori del tronco, è causa di degenerazione. Può accadere perciò che in soggetti in cui questo fenomeno si è verificato, sforzi corporei minimi quali si hanno nei comuni atti lavorativi determinino lesioni discali. La lesione degenerativa potrebbe dunque prodursi per un logorio dovuto ad un susseguirsi di intense azioni muscolari per vincere una più o meno considerevole resistenza esterna
o per superare una potenza esplicata in condizioni sfavorevoli alla fisiologia del disco stesso. Ed ecco allora apparire evidente che la degenerazione dell'anfiartrosi può rappresentare una evenienza patologica di grande importanza quale causa reale in cui il momento occasionale, qualunque esso sia, non fa che evidenziare la lesione latente ma prodottasi per quel ripetersi di insulti traumatici o microtraumatici in occasione di lavoro. La resistenza del disco è in effetti notevole e l'ernia del disco si manifesta di solito, con maggior frequenza, a cavallo fra il III e IV decennio di vita confermando che il piccolo trauma cronico quotidiano provoca quell'insieme di lesioni traumatico-degenerative e degenerativo-traumatiche solo a lungo andare ed a carico di quei segmenti che per motivi professionali sono più soggetti agli insulti traumatici. Ed infatti l'incidenza più alta di ernie si ha nel tratto lombare e di questo i più colpiti sono il V e IV disco. E' ovvio che in questo tratto agiscono oltre la motilità anche il carico, distribuendosi a livello del limite lombo-sacrale per massima parte la gravità del peso corporeo e ove le grosse masse muscolari agiscono con particolare intensità durante gli sforzi;
mentre nel complesso si viene a creare una leva di I genere. Il limite lombo- sacrale, per il maggior logorio funzionale, cui è sottoposto per le descritte condizioni dinamiche e statiche, rappresenta la sede in cui più che in ogni altro segmento vertebrale i dischi vanno incontro a sollecitazioni di quotidiana richiesta, le quali stanno alla base di quel complesso di alterazioni dell'anulus
e dei piatti cartilaginei dietro cui si preparano lentamente le condizoni patologiche atte al prodursi dell'ernia del nucleo polposo. Dal punto di vista patogenetico esiste, per una legge di fisiopatologia generale, un rapporto diretto fra logorio funzionale ed insorgenza dei fenomeni degenerativi discali.
Alcune attività lavorative che richiedono particolar atteggiamenti del tronco e movimenti che obbligano a continue flesso estensioni del rachide rappresentano senza,dubbio condizioni di regime funzionale eccessivo, che possono portare, con maggiore facilità di altri tipi di lavoro, al prepararsi del terreno dell'ernia discale attraverso un lento ma continuo processo degenerativo discale conseguente al logorio cronico. La spondilodiscoartrosi, per queste sue caratteristiche etiopatogenetiche, risulta essere una delle più importanti malattie professionali. Il lavoro di autista di furgone adibito al trasporto e alla consegna di merce collettame nonché quale addetto al carico
e scarico merci è caratterizzato da operazioni di sollevamento, spostamento e trasporto manuale di pesi;
talvolta i carichi trasportati sono troppo pesanti e le operazioni della quotidianità lavorativa comportano flessione, inarcamento
o torsione del tronco. Si precisa, altresì, che l'attività lavorativa svolta è idonea qualitativamente e quantitativamente avendo svolto tale lavoro per oltre 40 anni in maniera pressochè continuativa. E' soddisfatto anche il criterio di esclusione di altre cause non essendo il signor Parte_1
affetto da patologie sistemiche di rilievo, non avendo mai svolto attività extralavorative o sportive gravose sul piano biomeccanico. Avuto riguardo all'entità della sopra diagnosticata patologia e quindi al relativo quadro anatomo-patologico e clinicofunzionale, si ritiene che possa essere riconosciuto un tasso di riduzione permanente dell'integrità psicofisica pari al dodici (12) per cento, giusta la “Tabella delle Menomazioni” (D.M. 12 luglio
2000). Si ritiene congruo attribuire tale percentuale, in ragione della presenza di un'ernia discale L4-L5 e tre protrusioni discali a livello dei dischi intersomatici C5-C6, L3-L4 ed L5-S1. Occorre far presente, a tal uopo, che nella Tabella delle Menomazioni la voce 193 valuta la “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi troficosensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di disco artrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”, con un punteggio fino al 25%. Nel caso de quo, quindi, considerando la compartecipazione delle sopradescritte menomazioni a carico del segmento lombare, procedendo con criterio analogico-proporzionale, appare congruo attribuire una percentuale non inferiore al 12%. (Dodici percento.)
Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di ctu sono poste a carico dell' e liquidate nella misura indicata nel CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente CP_1
l'indennizzo nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del
12% con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi al saggio legale dalla insorgenza del diritto alla prestazione al saldo;
-condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
2.697,00, oltre iva cpa e spese generali come per legge, con distrazione.
Napoli, 21/05/2025 Il Giudice
(dr.ssa Marisa Barbato)
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al N.R.G. 6825/2024 proposta da:
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Vito Consales (C.F.
FAX 081/ 7757843, pec: C.F._2
ed elett.te dom.to presso il suo Email_1
studio in Portici C.so Garibaldi 217
Ricorrente
contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Carlo Maria Liguori (C.F. ), giusta procura generale C.F._3
alle liti in atti
Resistente
OGGETTO: indennizzo CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare che il signor Parte_1
relativamente alla domanda di M.P. inerente la patologia di tipo lombare contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 13% ovvero, in subordine, in quella misura, eventualmente diversa, che dovesse essere accertata in corso di causa, a decorrere dal 05.7.2023 (data di denuncia della
Malattia Professionale) e per l'effetto, condannare l' , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per la parte resistente: in via principale, per la reiezione della domanda attorea poiché inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata, per la dichiarazione di prescrizione del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111, 112
T.U. n. 1124/65. Vinte le spese del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.03.2024, il sig. quale titolare di Parte_1
ditta individuale, premesso: di aver lavorato per circa 40 anni, svolgendo mansioni di autista di furgone adibito al trasporto e alla consegna di merce collettame, nonché attività di carico e scarico merci;
di aver inoltrato in data
5.7.2023 domanda all' finalizzata all'accertamento delle proprie CP_1
patologie quale malattia professionale dipendenti dalle mansioni svolte;
di aver proposto opposizione avverso il silenzio rigetto da parte dell' ex art. 104 CP_1
DPR 1124/65 in data 20.11.2023; che per le condizioni di salute ha diritto ad essere riconosciuto quale soggetto con patologie dipendenti dalle mansioni lavorative cui, per molti anni, è stato adibito, che hanno generato le patologie lamentate, ovvero rachide contratturato, dolente ed ipomobile con limitazione nei movimenti del tronco, dolenzia alla digitopressione, ernie discali e protusioni discali nonché Lasague positivo bilaterale e punti di Wallaix positivi alla pressione nei territori innervati dalle radici L5 ed S1 compresse dalle protusioni.
Tanto premesso adiva codesto Tribunale per vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo del danno biologico dovuto.
Si costituiva l' chiedendo in via principale e nel merito, la reiezione della CP_1
domanda attorea poiché inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata la dichiarazione di prescrizione del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111, 112 T. U. n. 11224/65. Vinte le spese.
All'udienza odierna, dopo l'acquisizione di consulenza medico legale, la causa veniva decisa come da sentenza unitamente alla motivazione contestuale.
°°°°° Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Al riguardo si osserva che l'art. 112 del D.P.R. n 1124/1965 (T.U. CP_1
stabilisce, al primo comma, che l'azione per conseguire le prestazioni si CP_1
prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Inoltre, ai sensi del precedente art.111, il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo che siano esaurite tutte le pratiche prescritte per la liquidazione amministrativa dell'indennità (comma 1); il termine di prescrizione previsto dall'art.112 rimane sospeso durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità
(comma 2); la liquidazione deve essere esaurita nel termine di 150 giorni, per il procedimento previsto dall'art.104, e di 210 per quello indicato nell'art.83, ed, infine, trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta,
l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria (comma3).
Ebbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali ha carattere speciale, si sottrae quindi alla disciplina generale dettata dal codice civile in tema di sospensione e di interruzione (artt. 2941 ss.) ed è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui tale iter venga di fatto a concludersi. Ne consegue che, trascorso il termine dei 150 giorni, l'assicurato può proporre l'azione giudiziaria, indipendentemente dal comportamento puramente passivo dell' in quanto l'inerzia di esso equivale a reiezione dell'istanza CP_1
amministrativa, come è dimostrato dal fatto che da quel momento è dovuto il risarcimento del danno per il ritardo (tra le numerose decisioni in tal senso,
Cass. Sez. Lav. 14 marzo 1991, n. 2662; 29 maggio 1995, n. 5992; 19 dicembre
1995, n. 12968, 21 marzo 1997, n. 2515, 8 luglio 2004, n. 12651).
Alla luce di tali principi, non può condividersi la tesi che sostiene che il termine di prescrizione resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo, fino a quando l' non emette una pronuncia, in quanto la CP_1
valutazione in ordine all'opportunità di ritardare l'instaurazione del giudizio deve essere compiuta alla stregua della ricordata disciplina speciale, che non consente comunque, pena l'estinzione del diritto, di procrastinare l'azione al di là del termine triennale in precedenza indicato. Ed infatti, il contenuto specifico dell'art. 111, comma terzo, cit., nello stabilire che la fase di liquidazione amministrativa deve essere esaurita entro 150 giorni, fa chiaramente intendere che in relazione non solo alla possibilità di agire in giudizio, ma anche alla durata della sospensione, è a questo termine che occorre fare riferimento.
Si osserva, inoltre, per quanto concerne il dies a quo, che il decorso della prescrizione triennale del diritto alla rendita prevista dall'art. 112, comma CP_1
1, T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, che la normativa fissava originariamente dal giorno dell'infortunio o della manifestazione della malattia professionale, è stato dalla Corte Costituzionale spostato ad un momento successivo, quando, per tali malattie, non vi sia coincidenza temporale fra detta manifestazione ed il raggiungimento del grado minimo d'indennizzabilità, occorrendo per l'avvio del termine la piena conoscenza, oltre che dello stato morboso, anche della sua eziologia e del raggiungimento della predetta soglia indennizzabile (Corte cost.
8.7.1969, n. 116; in questi sensi si veda Corte cost., 14 luglio 1999, n. 297).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare che, per effetto del combinato disposto degli art. 2935 c.c. e 112 d.P.R. n. 1124 del
1965, il dies a quo della predetta prescrizione è rappresentato dal giorno dell'infortunio, da intendersi quale momento, successivo all'evento, in cui i postumi abbiano raggiunto il livello minimo indennizzabile.
In buona sostanza, il termine per conseguire la prestazione decorre dalla data della manifestazione del danno anche nel caso in cui, essendosi verificato un infortunio, il danno si sia manifestato in epoca successiva a quella dell'infortunio stesso, ovvero dal momento in cui la malattia abbia dato luogo al cosiddetto consolidamento dei postumi indennizzabili, da intendersi come effetti anatomici e funzionali di una lesione e non già come configurazione clinica della lesione stessa. Ne consegue che l'assicurato può agire per l'ottenimento della rendita anche dopo il triennio dall'infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale adducendo, e, in caso di contestazione, provando, che sino a quel momento la sua inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita.
Sul punto la Cassazione ha ribadito : "A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché lo diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato" (Cass. n. 2285/2013, n.
27323/2005).
Ed ancora: "Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile " (Cass. n. 10441/20017).
Infine, “la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste la oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità, siano conoscibili in base alle conoscenze scientifiche del momento, senza che rilevi il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato (Cass. n. 598/2016).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda amministrativa, che certamente rappresenta il dies a quo, risale al 05/07/2023 e il deposito del ricorso è avvenuto il 19.03.2024, quindi ampiamente nel termine di prescrizione triennale.
Acclarato quanto innanzi, va precisato che la presente fattispecie ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base aspecifica
"tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 1 6 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Le tabelle di cui alle lettere a) e b),
i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il decreto CP_1
ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio/malattia è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte l'attitudine al lavoro.
Nel caso concreto, la denuncia dell'infortunio è avvenuta il 05.07.23 e, dunque, nella vigenza della nuova legge.
Quanto all'origine professionale della malattia, la stessa non è contestata dall' convenuto, che, a seguito dell'opposizione amm.va ha CP_2
riconosciuto al ricorrente una percentuale di danno biologico pari al 6%; ciò ha reso superflua ogni ulteriore prova sul punto.
L'attuale giudizio, quindi, verte essenzialmente sulla percentuale di danno biologico da riconoscere al ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , espletate le necessarie Persona_1
indagini, ha concluso confermando la sussistenza di un nesso causale tra attività lavorativa e malattia contratta e riconoscendo un danno biologico nella misura del 12%.
Così il CTU nella perizia depositata in data 22.03.2025, a cui si rimanda:
Il sig. di anni 62 è affetto dalle seguenti patologie: Parte_1
Deviazione scoliotica sx-convessa dorsale, rotoscoliosi del rachide dorsale, cifolordosi dorso-lombare. Bacino ruotato e asimmetrico con slivellamento a dx di circa 8 mm. Spondilosi osteofitosica. Ernia discale L4-L5. Protrusioni discali multiple L3-L4; L4-L5; C5-C6. Osteoporosi. Si possono considerare soddisfatti i criteri per l'attribuzione dell'eziologia professionale, avendo il sig. svolto un'attività lavorativa gravata dai seguenti rischi Parte_1 specifici:
➢ Movimentazione manuale dei carichi svolta in maniera non occasionale, in assenza di ausili efficaci ➢ Posture incongrue durante il turno di lavoro.
Occorre, al fine di dimostrare la genesi professionale della sopracitata infermità, fare delle precisazioni: L'usura quotidiana determinata dalla funzione di cuscinetto che i dischi esercitano, fra le vertebre in movimento, specie in coloro che per il loro mestiere impegnano i muscoli estensori del tronco, è causa di degenerazione. Può accadere perciò che in soggetti in cui questo fenomeno si è verificato, sforzi corporei minimi quali si hanno nei comuni atti lavorativi determinino lesioni discali. La lesione degenerativa potrebbe dunque prodursi per un logorio dovuto ad un susseguirsi di intense azioni muscolari per vincere una più o meno considerevole resistenza esterna
o per superare una potenza esplicata in condizioni sfavorevoli alla fisiologia del disco stesso. Ed ecco allora apparire evidente che la degenerazione dell'anfiartrosi può rappresentare una evenienza patologica di grande importanza quale causa reale in cui il momento occasionale, qualunque esso sia, non fa che evidenziare la lesione latente ma prodottasi per quel ripetersi di insulti traumatici o microtraumatici in occasione di lavoro. La resistenza del disco è in effetti notevole e l'ernia del disco si manifesta di solito, con maggior frequenza, a cavallo fra il III e IV decennio di vita confermando che il piccolo trauma cronico quotidiano provoca quell'insieme di lesioni traumatico-degenerative e degenerativo-traumatiche solo a lungo andare ed a carico di quei segmenti che per motivi professionali sono più soggetti agli insulti traumatici. Ed infatti l'incidenza più alta di ernie si ha nel tratto lombare e di questo i più colpiti sono il V e IV disco. E' ovvio che in questo tratto agiscono oltre la motilità anche il carico, distribuendosi a livello del limite lombo-sacrale per massima parte la gravità del peso corporeo e ove le grosse masse muscolari agiscono con particolare intensità durante gli sforzi;
mentre nel complesso si viene a creare una leva di I genere. Il limite lombo- sacrale, per il maggior logorio funzionale, cui è sottoposto per le descritte condizioni dinamiche e statiche, rappresenta la sede in cui più che in ogni altro segmento vertebrale i dischi vanno incontro a sollecitazioni di quotidiana richiesta, le quali stanno alla base di quel complesso di alterazioni dell'anulus
e dei piatti cartilaginei dietro cui si preparano lentamente le condizoni patologiche atte al prodursi dell'ernia del nucleo polposo. Dal punto di vista patogenetico esiste, per una legge di fisiopatologia generale, un rapporto diretto fra logorio funzionale ed insorgenza dei fenomeni degenerativi discali.
Alcune attività lavorative che richiedono particolar atteggiamenti del tronco e movimenti che obbligano a continue flesso estensioni del rachide rappresentano senza,dubbio condizioni di regime funzionale eccessivo, che possono portare, con maggiore facilità di altri tipi di lavoro, al prepararsi del terreno dell'ernia discale attraverso un lento ma continuo processo degenerativo discale conseguente al logorio cronico. La spondilodiscoartrosi, per queste sue caratteristiche etiopatogenetiche, risulta essere una delle più importanti malattie professionali. Il lavoro di autista di furgone adibito al trasporto e alla consegna di merce collettame nonché quale addetto al carico
e scarico merci è caratterizzato da operazioni di sollevamento, spostamento e trasporto manuale di pesi;
talvolta i carichi trasportati sono troppo pesanti e le operazioni della quotidianità lavorativa comportano flessione, inarcamento
o torsione del tronco. Si precisa, altresì, che l'attività lavorativa svolta è idonea qualitativamente e quantitativamente avendo svolto tale lavoro per oltre 40 anni in maniera pressochè continuativa. E' soddisfatto anche il criterio di esclusione di altre cause non essendo il signor Parte_1
affetto da patologie sistemiche di rilievo, non avendo mai svolto attività extralavorative o sportive gravose sul piano biomeccanico. Avuto riguardo all'entità della sopra diagnosticata patologia e quindi al relativo quadro anatomo-patologico e clinicofunzionale, si ritiene che possa essere riconosciuto un tasso di riduzione permanente dell'integrità psicofisica pari al dodici (12) per cento, giusta la “Tabella delle Menomazioni” (D.M. 12 luglio
2000). Si ritiene congruo attribuire tale percentuale, in ragione della presenza di un'ernia discale L4-L5 e tre protrusioni discali a livello dei dischi intersomatici C5-C6, L3-L4 ed L5-S1. Occorre far presente, a tal uopo, che nella Tabella delle Menomazioni la voce 193 valuta la “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi troficosensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di disco artrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”, con un punteggio fino al 25%. Nel caso de quo, quindi, considerando la compartecipazione delle sopradescritte menomazioni a carico del segmento lombare, procedendo con criterio analogico-proporzionale, appare congruo attribuire una percentuale non inferiore al 12%. (Dodici percento.)
Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di ctu sono poste a carico dell' e liquidate nella misura indicata nel CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente CP_1
l'indennizzo nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del
12% con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi al saggio legale dalla insorgenza del diritto alla prestazione al saldo;
-condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
2.697,00, oltre iva cpa e spese generali come per legge, con distrazione.
Napoli, 21/05/2025 Il Giudice
(dr.ssa Marisa Barbato)