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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/12/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n° 1446/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. CH VO Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1446/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Sinatra Maurizio (pec domiciliazione: Email_1
e nata ad [...] l'[...] (C.F.: ), con l'avv. Parte_2 C.F._2
AN ON (pec domiciliazione: Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta ex art. 473bis.51
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate, a cui si rinvia.
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G.V.G. n° 1446/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
, nato ad [...] il [...] e , nata ad [...] il [...]
[...] Parte_3
dalla cessata convivenza more uxorio, alle seguenti condizioni:
“1) REGIME DI AFFIDO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE
I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma collocati in via prevalente presso la madre, nella sua abitazione sita ad CE, via Madonna di Fatima n.130.
Questa, si impegna a comunicare tempestivamente al padre ogni eventuale cambio di residenza.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, sarà esercitata separatamente dal genitore presso cui i figli si trovano in quel momento.
2) DIRITTI DI VISITA DEL PADRE
Salvo diversi accordi, le parti potranno liberamente pattuire i diritti di visita del padre in base alle esigenze dei figli e agli impegni di entrambi. Si consideri, peraltro, la tenerissima età dei minori.
In linea generale, può sin d'ora stabilirsi che il Sig. potrà tenere con sé i figli Parte_1
secondo le seguenti modalità: tutti i pomeriggi della settimana, week-end incluso, dalle ore 16.00 alle ore 18.00; e, quanto ai pernottamenti, per due volte a settimana, ovvero nella notte tra il mercoledì e il giovedì, e tra il sabato e la domenica (o tra la domenica ed il lunedì).
Entrambi i genitori, poi, ad anni alterni, godranno della presenza dei piccoli per una festa comandata: e se il Natale, i bimbi, lo trascorreranno con la madre, il capodanno lo trascorreranno con il padre e viceversa, così come la Pasqua, e le altre festività da calendario.
Fermo restando, specialmente per il periodo natalizio, che le parti potranno aggiungere ulteriori diritti di visita per il padre, compatibilmente con i suoi giorni/orari lavorativi e con le esigenze dei piccoli.
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G.V.G. n° 1446/2025
Per il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i bambini per due settimane anche non consecutive.
3) MANTENIMENTO ORDINARIO E SPESE STRAORDINARIE
Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Pt_2
mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di € 500,00= (€ 250,00 per ciascun Per_1 Pt_3
figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario su conto corrente che la madre indicherà. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ciò, oltre alla contribuzione -nella misura del 50%- al pagamento delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Trapani, tra cui si indica sin d'ora la quota parte -in ragione della metà- della spesa dell'asilo di entrambi i bambini concertata in € 150,00= (si precisa,
all'uopo, che l'esatta metà della stessa ammonterebbe ad € 190,00=, il totale essendo di € 380,00=).
4) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per i figli minori, oggi ammontante ad
€ 130,00=, sia interamente percepito dalla madre;
a tal fine, il Sig. si impegna a compiere Parte_1
ogni atto necessario affinché l'INPS eroghi il 100% della prestazione in favore della stessa. Qualora,
per qualsiasi ragione, l'assegno venisse erogato, in tutto o in parte, al padre, questi si impegna a trasferire immediatamente l'intera somma ricevuta alla madre.
5) DETRAZIONI FISCALI
Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno.
6) DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
I genitori si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo della carta d'identità
valida per l'espatrio e del passaporto, sia per sé stessi che per i figli minori, autorizzando l'iscrizione di questi ultimi sui rispettivi documenti.
7) Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate in seno al ricorso introduttivo.
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G.V.G. n° 1446/2025
Indi, la causa è stata posta in decisione.
***
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, né all'ordine pubblico, né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel proprio diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Vista la natura del giudizio, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni altra istanza, deduzione, difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
regola l'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 337ter c.c. di Parte_1
e nei confronti dei figli minori nati fuori dal matrimonio,
[...] Parte_2 Persona_1
e , alle condizioni di cui al ricorso congiunto confermate dalle note di
[...] Pt_3
trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate, indicate in parte motiva;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trapani in data 11.12.2025
Il Presidente est.
CH VO
4
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. CH VO Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1446/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Sinatra Maurizio (pec domiciliazione: Email_1
e nata ad [...] l'[...] (C.F.: ), con l'avv. Parte_2 C.F._2
AN ON (pec domiciliazione: Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta ex art. 473bis.51
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate, a cui si rinvia.
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G.V.G. n° 1446/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
, nato ad [...] il [...] e , nata ad [...] il [...]
[...] Parte_3
dalla cessata convivenza more uxorio, alle seguenti condizioni:
“1) REGIME DI AFFIDO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE
I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma collocati in via prevalente presso la madre, nella sua abitazione sita ad CE, via Madonna di Fatima n.130.
Questa, si impegna a comunicare tempestivamente al padre ogni eventuale cambio di residenza.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, sarà esercitata separatamente dal genitore presso cui i figli si trovano in quel momento.
2) DIRITTI DI VISITA DEL PADRE
Salvo diversi accordi, le parti potranno liberamente pattuire i diritti di visita del padre in base alle esigenze dei figli e agli impegni di entrambi. Si consideri, peraltro, la tenerissima età dei minori.
In linea generale, può sin d'ora stabilirsi che il Sig. potrà tenere con sé i figli Parte_1
secondo le seguenti modalità: tutti i pomeriggi della settimana, week-end incluso, dalle ore 16.00 alle ore 18.00; e, quanto ai pernottamenti, per due volte a settimana, ovvero nella notte tra il mercoledì e il giovedì, e tra il sabato e la domenica (o tra la domenica ed il lunedì).
Entrambi i genitori, poi, ad anni alterni, godranno della presenza dei piccoli per una festa comandata: e se il Natale, i bimbi, lo trascorreranno con la madre, il capodanno lo trascorreranno con il padre e viceversa, così come la Pasqua, e le altre festività da calendario.
Fermo restando, specialmente per il periodo natalizio, che le parti potranno aggiungere ulteriori diritti di visita per il padre, compatibilmente con i suoi giorni/orari lavorativi e con le esigenze dei piccoli.
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G.V.G. n° 1446/2025
Per il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i bambini per due settimane anche non consecutive.
3) MANTENIMENTO ORDINARIO E SPESE STRAORDINARIE
Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Pt_2
mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di € 500,00= (€ 250,00 per ciascun Per_1 Pt_3
figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario su conto corrente che la madre indicherà. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ciò, oltre alla contribuzione -nella misura del 50%- al pagamento delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Trapani, tra cui si indica sin d'ora la quota parte -in ragione della metà- della spesa dell'asilo di entrambi i bambini concertata in € 150,00= (si precisa,
all'uopo, che l'esatta metà della stessa ammonterebbe ad € 190,00=, il totale essendo di € 380,00=).
4) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per i figli minori, oggi ammontante ad
€ 130,00=, sia interamente percepito dalla madre;
a tal fine, il Sig. si impegna a compiere Parte_1
ogni atto necessario affinché l'INPS eroghi il 100% della prestazione in favore della stessa. Qualora,
per qualsiasi ragione, l'assegno venisse erogato, in tutto o in parte, al padre, questi si impegna a trasferire immediatamente l'intera somma ricevuta alla madre.
5) DETRAZIONI FISCALI
Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno.
6) DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
I genitori si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo della carta d'identità
valida per l'espatrio e del passaporto, sia per sé stessi che per i figli minori, autorizzando l'iscrizione di questi ultimi sui rispettivi documenti.
7) Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate in seno al ricorso introduttivo.
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G.V.G. n° 1446/2025
Indi, la causa è stata posta in decisione.
***
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, né all'ordine pubblico, né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel proprio diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Vista la natura del giudizio, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni altra istanza, deduzione, difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
regola l'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 337ter c.c. di Parte_1
e nei confronti dei figli minori nati fuori dal matrimonio,
[...] Parte_2 Persona_1
e , alle condizioni di cui al ricorso congiunto confermate dalle note di
[...] Pt_3
trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate, indicate in parte motiva;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trapani in data 11.12.2025
Il Presidente est.
CH VO
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile