Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 8319 del R.G.A.C.C. dell'anno 2014 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.03.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Novoli, Parte_1 C.F._1 alla via Novoli- Carmiano km1 c/o “Villa Pisanelli”, presso lo studio dell'avv. Francesco
Ferrari che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Braccio Martello n. 22, presso lo studio dell'avv. Antonio Conte che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Arnesano, alla via Galilei n. 27/A, presso lo studio dell'avv. Antonio Conte che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTI
CON L'INTERVENTO VOLONTARIO DI
INCHIARO (C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Oggetto: lesioni personali
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che in data 25.10.2012, alle ore 15:30 circa, percorreva, a Parte_1 bordo del motociclo di sua proprietà tg. BY60658, la via vecchia Controparte_2
Lizzanello procedendo da Lecce in direzione Lizzanello quando incontrava, sull'estremo margine destro della propria corsia di marcia, un'ambulanza del 118 che procedeva lentamente. Ha esposto di aver approntato, mediante regolare segnalazione, la manovra di sorpasso del mezzo di soccorso senza oltrepassare la linea di mezzaria quando, improvvisamente, l'autovettura Opel CO, tg. EH929ES, di proprietà e condotta da , che precedeva immediatamente l'ambulanza, svoltava Parte_2 repentinamente a sinistra, frapponendosi sulla traiettoria di marcia del motociclo, che, invano tentava di evitare la collisione spostandosi in frenata sulla opposta corsia di marcia, impattando contro la parte antero - laterale sinistra della Opel CO.
L'attore ha inoltre dichiarato che, a causa della collisione con l'autovettura, ha perso il controllo del motociclo, cadendo per terra e riportando gravi lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il locale nosocomio.
Ha esposto inoltre di aver inviato la denuncia di sinistro alla propria compagnia assicuratrice, e a assicuratrice Controparte_3 Controparte_4 dell'autovettura CO, nonché al responsabile civile . Ha CP_5 Parte_2 precisato che ciascuna compagnia ha incaricato un proprio perito tecnico per la valutazione dei danni arrecati al motociclo e che entrambi i periti hanno stabilito l'antieconomicità della riparazione.
L'attore ha, altresì, dichiarato di essere stato sottoposto a visita medico legale dal fiduciario della propria compagnia che, attraverso la propria mandataria HDI, con raccomandata a.r. del 21.01.2013 ha comunicato l'indisponibilità al risarcimento a causa del verbale redatto dai Carabinieri di Lecce che gli contestavano la violazione degli artt. 40 e 148 C.d.S.
Esposto quanto sopra, ha agito in giudizio contro e Parte_1 Controparte_4
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_2 patrimoniali patiti. Si è costituta in giudizio con propria comparsa la società la quale Controparte_6 dedotto che la responsabilità del sinistro è imputabile in via esclusiva alla condotta di guida imprudente e imperita dell'attore, che ha effettuato la manovra di sorpasso in un tratto di strada con segnalazione continua, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento, con rideterminazione del quantum richiesto e, in ogni caso, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la dinamica del Parte_2 sinistro deducendo che la responsabilità del sinistro sia da ascrivere all'attore che , in spregio alle norme che regolano la circolazione stradale, ha effettuato la manovra di sorpasso vietata dalla segnaletica presente sulla carreggiata, superando la linea di mezzaria continua, andando a collidere con la che stava effettuando la CP_7 manovra di svolta a sinistra, regolarmente segnalata, sulle strisce bianche discontinue ed ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda infondata in fatto e in diritto e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento, accertare la responsabilità concorrente prevalente dell'attore nella causazione del sinistro e, in ogni caso, la manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice Controparte_1
Nel corso del giudizio, con comparsa di intervento volontario, si è costituita in giudizio che ha dedotto che la responsabilità del sinistro è da imputarsi in via Controparte_3 esclusiva alla condotta di guida dell'attore che, nel compiere la manovra di sorpasso, non si è accertato di poterla iniziare e compiere in sicurezza violando le più elementari regole di prudenza ed ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea relativa al risarcimento del danno al motociclo in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con deposito documenti, prove testimoniali, interrogatorio formale e CTU medico – legale.
All'udienza del 04.03.2025 precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*******
Come esposto in premessa, la controversia in esame attiene all'accertamento della responsabilità nel sinistro stradale avvenuto in data 25.10.2012, alle ore 15:30 circa, in Lizzanello, alla via vecchia Lizzanello, che ha visto coinvolti il motociclo di proprietà del conducente, odierno attore, tg. BY60658, e la vettura Opel Controparte_2
CO, tg. EH929ES, di proprietà e condotta da . Parte_2 Il verificarsi del sinistro non è stato oggetto di contestazione tra le parti processuali;
il sinistro stradale trova inoltre conferma nel verbale redatto dai Carabinieri di Lecce.
Dibattuta è, invece, l'individuazione del soggetto responsabile del sinistro e il grado di responsabilità da riconoscere a carico di ciascuno dei due conducenti.
L'attore ha dedotto che la responsabilità esclusiva del sinistro sia da ascrivere alla condotta di guida imprudente e imperita del conducente della vettura antagonista che, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, ha omesso di verificare il sopraggiungere di veicoli da tergo e di dare la dovuta precedenza.
Le parti convenute, al contrario, hanno dedotto che la responsabilità del sinistro sia da imputare all'attore, che viaggiava ad una velocità sostenuta ed effettuava la manovra di sorpasso in un tratto di strada in cui la manovra non era consentita dalla segnaletica stradale apposta e con il limite di velocità di 50 km/h.
La fattispecie in esame rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2054 c.c..
In punto di diritto, si osserva che, per costante giurisprudenza, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass., 4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, quindi, non solo quando il conducente abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente.
Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico (Cass., 24860/2010; Cass.,
3193/2006; Cass., 477/2003; Cass., 5671/2000; Cass., 11610/1992).
Una volta accertato che la condotta di uno solo dei due conducenti ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa può muoversi all'altro, la cui condotta risulti conforme alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza, non vi è margine per ulteriori indagini (Cass., 1143/1981).
Venendo al merito, nel corso dell'istruttoria è stato escusso il teste il Testimone_1 quale ha dichiarato “ho assistito al sinistro per cui è causa alla guida della mia autovettura;
seguivo ad una distanza di 30-40 mt un'ambulanza, in direzione Lecce –
Lizzanello. Io camminavo a 50-60 km/h, quando sono stato sorpassato da una motocicletta che procedeva ad una velocità di poco superiore alla mia. Ad un tratto, non appena la motocicletta sorpassava l'ambulanza, vedevo il conducente della stessa proiettato per aria e mi fermai. Si fermarono nell'occasione del sinistro diverse persone.
La moto quando ha sorpassato la mia vettura, era all'interno della mia corsia di marcia,
e ha continuato la stessa traiettoria anche in fase di sorpasso dell'ambulanza. Preciso che era all'interno della linea di mezzaria anche perché la mia macchina è piccola. Non ho visto la manovra effettuata dall'autovettura che precedeva l'ambulanza, poiché nascosta dall'ingombro dell'ambulanza stessa. Confermo di aver visto che il motociclista
e il motociclo cadevano in terra ed il pronto intervento degli operatori dell'ambulanza di cui ho detto prima. Diversa gente ha assistito al sinistro, ma non so dire i nomi;
ricordo che sono intervenuti i carabinieri sul posto. Posso confermare che nel tratto di strada in questione vi è il divieto di sorpasso, non ricordo il limite di velocità”.
La teste oculare ha affermato: “sono un'infermiera professionale, preciso Testimone_2 che lo ero all'epoca dei fatti e lavoravo presso l'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce – Zeus
118”. Ricordo che ero sull'ambulanza e che ho compilato la scheda d'intervento, con me erano presenti l'autista e i soccorritori, io ero accanto all'autista. Ci stavamo recando per un intervento riportato in codice verde. Ricordo solo di aver visto il ragazzo sulla moto che sbalzava di diversi metri a sinistra della nostra direzione di marcia sulla cunetta.
Preciso che ci trovavamo sulla strada che da Lecce procede verso Lizzanello. Ricordo
l'evento ma non so collocarlo specificamente in relazione alla data e in ragione del tempo trascorso;
nulla ricordo sulla dinamica. Ricordo inoltre che annullammo l'intervento del codice verde per passare all'intervento in codice rosso relativo all'incidente e alla dinamica. Preciso che, poiché l'originario intervento era in codice verde, procedevamo lentamente e con luci accese ma senza sirene come da normativa”.
La prova orale non ha introdotto elementi rilevanti nella determinazione della dinamica. Il teste infatti, ha affermato di aver solo visto la manovra di Tes_1 sorpasso effettuata da motociclo, ma non la manovra di svolta a sinistra dell'autovettura che precedeva l'ambulanza poiché coperta dall'ingombro di quest'ultima.
La teste , invece, che dovrebbe aver assistito all'impatto, non ha saputo Tes_2 ricordare alcun elemento utile volto a ricostruire la dinamica del sinistro quale il punto di impatto, la presenza di un indicatore di direzione avendo dichiarato di non ricordare la dinamica dell'evento in ragione del tempo trascorso. Costituisce elemento di maggior rilievo il verbale redatto dai Carabinieri di Lecce, intervenuti sui luoghi del sinistro, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le dichiarazioni spontanei dei presenti.
Sulla scorta degli elementi raccolti, gli agenti intervenuti hanno ricostruito la seguente dinamica del sinistro: “il conducente dell'autovettura Opel CO (veicolo A), tg.
EH926ES, che in Lecce percorreva la S.P. 241 Lecce – Lizzanello con direzione di marcia
Lizzanello, giunto all'altezza della proprietà privata – posta sulla CP_8 CP_9 sinistra rispetto al suo senso di marcia, iniziava regolarmente la svolta a sinistra per accedere all'area privata, impegnando, nell'effettuare tale manovra, la corsia opposta al suo senso di marcia, quando all'improvviso, sopraggiungeva dalla stessa direzione di marcia, il motociclo Triumph, tg. 60658 (veicolo B), che nell'effettuare la manovra di sorpasso, pur tentando di evitare l'impatto (accertato tramite frenata), andava in collisione contro il veicolo “A” nella parte anteriore sinistra all'altezza della ruota – cofano
e parafango, finendo la sua corsa a 10/11 metri dal presunto punto d'urto nonché dallo stesso veicolo “A”.
Dallo schizzo planimetrico allegato al verbale, emerge che gli agenti intervenuti hanno individuato il punto d'urto tra i due veicoli nella corsia di marcia opposta rispetto a quella tenuta dagli stessi, in prossimità del margine sinistro della carreggiata e che l'urto ha interessato la parte anteriore del motociclo e la parte latero – anteriore sinistra dell'autovettura, in particolare all'altezza del parafango anteriore sinistro.
Gli agenti hanno, altresì, rilevato tracce di frenata del motociclo per una lunghezza di
11 metri lungo il manto stradale dell'opposta corsia di marcia e, dunque, si evince che il mezzo, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, aveva superato la linea di mezzaria continua.
Nel corso dell'istruttoria orale, entrambi gli agenti accertatori intervenuti, hanno confermato lo schizzo planimetrico redatto e la presenza di segnaletica sul posto del limite di velocità di 50km/h e divieto di sorpasso.
Sulla scorta delle risultanze in atti può, dunque, ritenersi acquisito che la responsabilità del sinistro sia addebitabile in via esclusiva al conducente del motociclo che, con la sua condotta di guida imprudente e imperita, ha effettuato la manovra di sorpasso in un tratto di strada ove la stessa era vietata da apposita segnaletica verticale e orizzontale, come da foto in atti, superando il limite di velocità consentito e oltrepassando la linea continua in una strada a due corsie ed impattando così, provenendo da tergo, con l'autovettura Opel che aveva già regolarmente occupato l'opposta corsia di marcia con la manovra di svolta a sinistra. Alcuna responsabilità può essere addebitata al conducente dell'autovettura che, precedendo nel medesimo senso di marcia il motociclo, aveva già iniziato e regolarmente eseguito la manovra di svolta a sinistra.
La domanda è dunque rigettata.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti processuali in ragione della complessità degli accertamenti oggetto di giudizio e della controvertibilità delle relative soluzioni giuridiche.
Le spese di CTU, liquidate in via provvisoria con apposito decreto, sono poste invece a totale carico dell'attore, avendo dato causa con l'azione giudiziaria intrapresa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 8319/2014 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, lì 5.3.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.