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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4490/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 03/12/2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to CACCIAPUOTI MARIALUISA, come Parte_1
da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nel verbale di udienza del 03.12.2024; il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in cancelleria in data 12/07/2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13/08/2005 con parte resistente, dal quale non sono nati figli, deducendo che dalla separazione consensuale, avvenuta con decreto di omologa del 06/10/2017, la convivenza tra i coniugi non è stata più ripresa.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza formulare istanze accessorie.
All'udienza del 03.12.2024, il giudice delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati e rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte resistente.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, , che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositato in data 29.12.2017.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento processuale di parte resistente, contumace nel presente giudizio, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
L'assenza di ulteriori richieste accessorie esime il Tribunale da ulteriori valutazioni.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'assenza di una vera e propria soccombenza, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 4490/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13/08/2005 a
CANCELLO ED ARNONE (CE) da , nato il [...] in [...] Parte_1
(LT) e da , nata il [...] in [...] Controparte_1
VETERE (CE) (atto n°12, parte II, S.A, registro atti matrimonio anno 2005);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANCELLO ED ARNONE (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898
e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile); - nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 03.12.2024;
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio