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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1523 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. COZZA ESTHER, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda avanzata dal ricorrente, volta ad ottenere la revoca dell'assegno posto a su carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia (nata il [...]) deve essere CP_1
accolta.
Come noto, infatti, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale in materia:
“In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità,
sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass.
Civ., n. 26875/2023; cfr. anche, più recentemente, Cass. Civ. n. 2473/2024, secondo cui: “Infatti, la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (Cass. 26875/2023) (…) Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Occorre, di conseguenza,
che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr.
Cass. 29264/2022, Cass. 37366/2021, Cass. 17380/2020, Cass. 17183/2020). La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto,
anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore,
bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass.
29264/2022). (…) Non è data, invece, al giudice di merito la possibilità di fare ricorso a considerazioni di carattere generale (quali le consuetudini esistenti nella nostra società ai fini dell'obbligo di “trovarsi una sistemazione”) che facciano riferimento al criterio dell'id quod plerumque accidit piuttosto che verificare se, nel caso concreto, la presunzione di idoneità al reddito al raggiungimento della maggiore età sia superata dalla prova del ricorrere di condizioni che integrino il diritto al mantenimento ulteriore”).
Ebbene, nel caso specifico l'odierna resistente, che ha compiuto 25 anni, rimanendo contumace nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica (effettuata presso l'indirizzo di residenza comunicato all'ufficio anagrafe solo un mese prima della notifica, che è stata ritirata dalla madre,
qualificatasi “familiare convivente”), non ha fornito prova alcuna circa la permanenza, in suo capo,
del diritto a ricevere il mantenimento da parte del padre. La resistente, inoltre, pur regolarmente notiziata, non si è neppure recata a rendere l'interrogatorio formale ammesso dal Giudice relatore,
con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c.. Risulta, inoltre, che la figlia abbia ormai CP_1
compiuto 25 anni e, nonostante le richieste del padre, anche formulate a mezzo del legale, non è
stata fornita notizia alcuna circa l'eventuale inizio e/o prosecuzione di un percorso di studi universitario ovvero in merito alle concrete azioni eventualmente poste in essere dalla ragazza al fine di trovare una stabile occupazione lavorativa. La domanda deve, pertanto, essere accolta e, conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia . CP_1
Stante la sostanziale non opposizione della parte resistente deve disporsi che le spese di lite restino a carico della parte che le ha anticipate, che peraltro non ha neppure richiesto la condanna della controparte al relativo pagamento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* revoca l'obbligo posto a carico del padre di corresponsione di un contributo a titolo di mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia , con decorrenza dalla domanda;
CP_1
* dispone che le spese di lite restino a carico della parte che le ha anticipate.
Savona, 8 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)