Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15905/2021 r.g. proposta da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO CLAUDIO DIPALO, giusta mandato in atti
- opponente e attrice in riconvenzionale- contro in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO CARBONE, giusta mandato in atti
-opposta e convenuta in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Le parti processuali hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14/11/2024, che qui si intende riportato.
Il Giudice 1
A. Ruffino
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rilevante ai fi- ni della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le po- sizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteti- camente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte in via principale del credito di
€5.747,21 (di cui €5.045,05 per capitale ed €724,27 per in- teressi moratori ex d. lgs. n. 231/2002), vantato da
[...] nei confronti della quale saldo per Pt_2 Parte_1
l'esecuzione di lavori di intonacatura interna ed esterna dell'immobile sito in Altamura alla via delle Nazioni, come da fattura n. 17/2019, rimasta insoluta.
Chiesto e ottenuto dalla creditrice il corrispondente de- creto ingiuntivo di pagamento n. 4390/2021, la Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo l'infondatezza della pretesa avversa, in virtù dei seguenti motivi:
1) l'errato conteggio dei pagamenti già effettuati da es- sa committente, che avevano comportato l'integrale estinzione di quanto dovuto in relazione al con- tratto;
2) l'inefficacia probatoria della fattura a saldo emessa dall'appaltatrice, trattandosi di un documento formato unilateralmente dal creditore e come tale inidoneo a supportare in giudizio il preteso cre- dito.
La società ha dedotto inoltre, in via subordi- Parte_1 nata, che, anche laddove fosse riconosciuta la fondatezza della pretesa di pagamento della sussiste un CP_1
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proprio controcredito verso quest'ultima, su incarico della quale essa aveva eseguito lavori di fornitura e posa in opera di calcestruzzo cellulare leggero con massetto cemen- tizio autolivellante Fassa SA500 presso il cantiere sito in
Grumo Appula alla via della Repubblica. Ha quindi spiegato sia eccezione di compensazione, sia domanda riconvenzionale di pagamento della somma di 5.500,00 euro per l'esecuzione di tali lavori (atto di citazione notificato il
15/12/2021).
I.2.- La costituendosi in giudizio, ha CP_1 contestato ogni avverso motivo di opposizione, insistendo nella fondatezza del credito già riconosciuto in sede moni- toria. Ha dedotto in particolare:
- l'assenza di errori di conteggio nella contabilizzazione dei corrispettivi dovuti dalla riferendosi la Parte_1 specificamente la fattura azionata ai lavori di intonacatu- ra esterna dell'immobile, regolarmente eseguiti, come com- missionati dalla Società opponente, il tutto essendo com- provato dall'ulteriore documentazione del rapporto contrat- tuale prodotta in giudizio (offerta economica firmata per accettazione dalla società opponente e contabilità dei la- vori esterni inviata unitamente alla fattura n. 17/2019);
- l'inesistenza del preteso credito in compensazione, es- sendosi trattato di una semplice “prova” di lavori eseguita prima della eventuale sottoscrizione del contratto d'appalto; lavori tuttavia risultati non soddisfacenti e successivamente affidati ad altra impresa.
La ha pertanto concluso per il rigetto sia CP_1 dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo, sia della domanda riconvenzionale avversa;
vinte le spese
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di lite (comparsa di risposta, depositata in data
30/03/2022).
I.3.- Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (ord. 19/5/2022) ed avanzata con esito negativo una proposta di conciliazione (ord. 4/5/2023), la causa, rigettate le istanze di prova testimoniale (ord.
26/10/2023), è stata istruita con gli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle parti;
quindi, all'udienza del 14/11/2024, è stata riservata in decisione sulle con- clusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie con- clusionali e repliche.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Quanto alla domanda principale della creditrice opposta, essendo pacifico e comunque documentalmente com- provato il rapporto contrattuale a monte della pretesa cre- ditoria (contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di intonacatura interna ed esterna dell'immobile sito in Alta- mura alla via delle Nazioni, concluso mediante la sotto- scrizione per accettazione da parte della committente dell'offerta economica della del Parte_1 CP_1
5/6/2018: doc. 1 fasc. monitorio), deve osservarsi che nes- suna contestazione è stata sollevata dalla opponente circa l'esattezza dell'adempimento della prestazione dell'appaltatore, essendo viceversa controverso il saldo dovuto in favore di quest'ultimo, che la committente assume di avere integralmente versato in forza di precedenti paga- menti.
Sennonché, chiarito che l'opposta ha prodotto sin dalla fa-
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se ingiuntiva il computo metrico e i conteggi in base ai quali, tenuto conto dei prezzi a misura fissati nel con- tratto del 5/6/2018, era stato da essa quantificato e fat- turato il saldo spettante (doc. 4 fasc. monitorio) e che nessuna specifica lamentela è stata avanzata dalla opponen- te circa la predetta quantificazione, va ribadito che quest'ultima si è limitata a contestare genericamente l'esattezza dei conteggi di controparte, ovvero ad eccepire l'avvenuto pagamento del proprio debito. Si tratta tuttavia di eccezione di cui incombe al debitore dare specifica pro- va, secondo le comuni regole di distribuzione del relativo onere ex art. 2697 co. 2 c.c.
Ne consegue che, a fronte della prova del credito per il corrispettivo offerta dall'appaltatore, l'opposizione ri- sulta infondata: donde il rigetto e la conferma del decreto opposto.
II.2.- Ad analoga conclusione deve giungersi in ordine alla questione del preteso controcredito di €5.500,00 (ol- tre accessori) dedotto dalla opponente, che, per un verso, ne eccepisce la compensazione con il credito principale dell'opposta e, per altro verso, ne fa oggetto di apposita domanda riconvenzionale di pagamento.
Tale controcredito, radicalmente contestato nell'an (prima ancora che nel quantum) dalla deriverebbe dal CP_1 corrispettivo per altri lavori edili, eseguiti “a parti in- vertite” ( quale committente e quale appal- CP_1 Pt_1 tatrice).
Invero difetta totalmente negli atti la prova non solo di un accordo di tal genere tra le parti, ma anche del relati- vo oggetto specifico nonché delle condizioni (inclusi i
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tempi e i costi) e, infine, dell'avvenuta esecuzione.
In proposito – esclusa qualsivoglia valenza dimostrativa dell'esistenza dell'accordo contrattuale desumibile dai contenuti a dir poco incerti degli scarni messaggi whatsapp prodotti dalla opponente (doc. 8) – va rammentato, per un verso, che è rimasto sostanzialmente senza esito probatorio concreto l'interrogatorio formale deferito al legale rap- presentante della e, per altro verso, che la CP_1 prova testimoniale richiesta dalla opponente è stata riget- tata con ordinanza istruttoria del 26/10/2023, dal cui esi- to, nonostante la reiterazione dell'istanza da parte del
Difensore sin nell'udienza di conclusioni, il decidente non ritiene di discostarsi, atteso che, stante sia la qualità dei soggetti coinvolti (imprenditori edili), sia l'entità delle opere da eseguire e l'ipotetico corrispettivo spet- tante all'appaltatore, deve ribadirsi l'inammissibilità, a norma dell'art. 2721 co. 2 c.c., di deposizioni testimonia- li volte all'integrale ricostruzione dell'esistenza, dei contenuti e dell'esecuzione di un appalto in base al quale la avrebbe maturato un credito di €5.500,00. Parte_1
Ne consegue il rigetto sia dell'eccezione di compensazione della opponente, tendente a contrastare la domanda princi- pale della creditrice opposta, sia della corrispondente do- manda riconvenzionale spiegata dalla stessa opponente.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza, co- me per norma, e vanno poste a carico della opponente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega- ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona-
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li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché, avuto ri- guardo alla circostanza che il compenso per la fase deci- sionale deve comprendere, tra l'altro, attività successive al deposito della sentenza (quali l'esame e la registrazio- ne del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo: art. 4, co. 5, lett. d, d.m. n. 55/2014), il nuovo regolamento ministeriale (d.m. n. 147/2022) trova ap- plicazione anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abro- gate tariffe professionali o del d.m. n.55/2014, immediata- mente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analo- go, cfr. Cass. SS.UU. n. 17405/2012 e Cass. SS.UU. n.
33482/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, nonché della modesta difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00 FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio 919,00 -30% 643,30
Introduttiva 777,00 -30% 543,90
Istruttoria 1.680,00 -30% 1.176,00
Decisoria 1.701,00 -30% 1.190,70
TOTALE 3.553,90
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in funzione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di ci- tazione notificato il 15/12/2021, da nei con- Parte_1
fronti di , così decide: CP_1
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiun-
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tivo n. 4390/2021, emesso dal Tribunale di Bari il
3-4/11/2021;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla
; Parte_1
3) condanna la alla rifusione, in favore Parte_1
della delle spese di lite, che liqui- CP_1 da in euro 3.553,90, per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Bari, 23/5/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 8
A. Ruffino